Oggetto del Consiglio n. 2252 del 6 novembre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2252/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 40.000.000 AL COMITATO REGIONALE DELLA F.I.S.G. NELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE MANIFESTAZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO E DANZA, SVOLTESI A COURMAYEUR IL 28 LUGLIO E 16 AGOSTO 1996. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Il Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.) ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di due manifestazioni internazionali, e precisamente il 2° Gala Mont Blanc e il 2° Gala internazionale di pattinaggio artistico e danza a coppie, svoltesi a Courmayeur rispettivamente il 28 luglio e il 16 agosto 1996;

Alla richiesta sopra specificata č stato allegato il bilancio consuntivo della manifestazione, sotto dettagliato, che presenta un disavanzo di Lire 77.100.280:

USCITE

ideazione grafica e stampa manifesti e locandine Lire 7.735.000

affissione manifesti e distribuzione locandine Lire 6.545.000

stampa inviti vari Lire 1.190.000

imposta spettacolo Lire 3.171.000

tassa siae per biglietti di ingresso Lire 8.182.800

noleggio impianto sportivo Lire 16.600.500

acquisto gas per preparazione pista Lire 3.284.500

assistenza tecnica per elettricitą e sonoro Lire 874.650

rimborsi spese viaggio personale organizzazione Lire 2.739.260

rimborsi spese viaggio e ospitalitą atleti stranieri Lire 27.000.000

rimborsi spese viaggio e ospitalitą atleti italiani Lire 15.500.000

ospitalitą dirigenti federali Lire 880.000

pasti organizzazione Lire 1.180.000

omaggi floreali per premiazioni Lire 570.000

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TOTALE Lire 95.453.180

ENTRATE

incasso netto da biglietti Lire 18.352.900

Si dą atto che l'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;

Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta del Comitato regionale F.I.S.G. di Aosta mediante la concessione di un contributo di Lire 40.000.000, pari al 42% circa delle spese sostenute e correttamente giustificate per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa in questione;

Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;

Visto il parere favorevole di legittimitą rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto dagli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo di Lire 40.000.000 (quarantamilioni) a favore del Comitato regionale F.I.S.G., con sede in Aosta, C.F. 97016560159, P. IVA 06553770154, pari al 42% circa delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione e lo svolgimento di due manifestazioni internazionali, e precisamente il 2° Gala Mont Blanc e il 2° Gala internazionale di pattinaggio artistico e danza a coppie, svoltesi a Courmayeur rispettivamente il 28 luglio e il 16 agosto 1996;

2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 40.000.000 (quarantamilioni), con imputazione al cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1996 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attivitą nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 3015, che presenta la necessaria disponibilitą;

3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali;

4) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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