Oggetto del Consiglio n. 2250 del 6 novembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2250/X - FISSAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO NONCHÉ DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALI GRADUATORIE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DA LEGGE REGIONALE 68/1993 PER L'ANNO 1997 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO).
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore alla Pubblica Istruzione LOUVIN.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante "Interventi regionali in materia di diritto allo studio" e le successive integrazioni apportate con legge regionale 1° agosto 1994, n. 37;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1635/X dell'8 novembre 1995 con la quale sono stati stabiliti, ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui agli articoli 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10 e 11 della citata legge regionale n. 68/1993 da attribuire nell'anno 1996, il tetto di reddito nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie, in applicazione della citata legge regionale n. 68/1993;
Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della richiamata legge regionale n. 68/1993 il limite massimo di reddito imponibile lordo deve essere aggiornato annualmente secondo l'indice di inflazione ISTAT, corrispondente al momento attuale a circa il 4%;
Ritenuto di provvedere al riguardo per le provvidenze da attribuire nell'anno 1997;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente dei Servizi Scolastici incaricato dell'Assessorato della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto dagli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1) di stabilire, ai fini dell'ammissione delle provvidenze di cui agli artt. 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 68/1993 da attribuire nell'anno 1997, il tetto di reddito, avuto presente l'indice di inflazione ISTAT, nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera e, del decreto legislativo 22.4.1994, n. 320.
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