Oggetto del Consiglio n. 2092 del 24 luglio 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1996
OGGETTO N. 2092/X Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)".
Articolo 1 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:
"1bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del Consiglio e di tutti i suoi organi interni."
Articolo 2 1. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.
Articolo 3 1. Le spese per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 previste, per il 1996, in lire 60.000.000 (sessantamilioni) graveranno sul Cap. 20432 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli Amministratori regionali".
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 60.000.000 (sessantamilioni) dello stanziamento iscritto al Cap. 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D6. (Iniziative e residenzialità in campo universitario) dell'allegato 1. al bilancio medesimo.
3. A decorrere dall'anno 1997 per la copertura degli oneri eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come integrato dall'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalità di cui all'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 4 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
a) in diminuzione
Cap. 69000
01 01 01 09 00 01 12 032
"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
Lire 60.000.000
b) in aumento
Cap. 20432: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli Amministratori regionali" Lire 60.000.000
Président Quelqu'un demande la parole?
On peut passer à l'examen des articles. Article 1er: les conseillers sont invités à voter.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Président Sur l'article 2 a demandé la parole le Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) Non voteremo questo articolo 2, come d'altra parte non abbiamo firmato la proposta di legge, nel senso che l'elemento che non ci convinceva già nella prima stesura, e cioè la retrodatazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, non è stato eliminato nella nuova formulazione dell'articolo 2.
Comunque sia, anche se è stato riformulato in modo diverso, quando si dice che le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale del '95 - cioè quella secondo la quale i consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penali per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave - si applicano per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio '93, diciamo semplicemente che le disposizioni anteriori alla legge 27 agosto 1994, n. 75, con la quale è stata prevista questa possibilità, vengono applicate anche per casi che sono stati precedentemente aperti o sono in corso.
Questo significa che viene retrodatata una possibilità, che non viene cambiata nella sostanza quella che era la prima formulazione e che il Presidente della Commissione di Coordinamento non aveva vistato, facendo notare che l'estensione dei benefici introdotti nell'ordinamento regionale nel '94 anche agli amministratori in carica nel '92 si pone in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge.
Pertanto sull'articolo 2 noi non votiamo a favore.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Come dichiarazione di voto, noi voteremo questo articolo di legge, sperando che la presa di posizione del gruppo dei Verdi non sia legata al fatto che nei primi sei mesi del '93 non sedevano sui banchi della Giunta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 24
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 2 (Riccarand e Squarzino)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 25
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Squarzino)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 25
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Squarzino)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 24
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 2 (Riccarand e Squarzino)
Il Consiglio approva
Si dà atto che il Presidente della Giunta regionale, Dino Viérin ed i Consiglieri Giuseppe Cesare Perrin e Voyat non partecipano alla votazione della proposta di legge in esame.