Oggetto del Consiglio n. 2088 del 24 luglio 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2088/X - PROPOSTA DI LEGGE STATALE: "SOSTITUZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 644 (DISCIPLINA DEI PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E NORME SUL PRELIEVO DELL'IPOFISI DA CADAVERE A SCOPO DI PRODUZIONE DI ESTRATTI PER USO TERAPEUTICO). DISCIPLINA DELL'OBIEZIONE IN VITA AL PRELIEVO E NORME A TUTELA DEL RISPETTO DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA' DEL CITTADINO". (Approvazione di ordine del giorno)

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta di legge statale n. 3, presentata dalla Giunta regionale, indicata in oggetto e iscritta in via d'urgenza al punto 29.1) dell'ordine del giorno dell'adunanza (oggetto n. 2054/X).

Illustra il relatore, Consigliere Giuseppe Cesare PERRIN.

Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ (che presenta un ordine del giorno con i Consiglieri Marco VIERIN, COLLE', TIBALDI e LANIECE), Secondina SQUARZINO e Giuseppe Cesare PERRIN (che propone modificazioni all'ordine del giorno).

Il Presidente mette in approvazione l'ordine del giorno del Consigliere MARGUERETTAZ, con le modificazioni del Consigliere Giuseppe Cesare PERRIN.

IL CONSIGLIO

- ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);

APPROVA

il sottoriportato:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

ATTESO che l'attuale normativa inerente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, in particolare, la L. 02.12.1975, n. 644, non permette un'adeguata risposta alle aspettative dei numerosi pazienti che sono sovente costretti a lunghe e talvolta inutili attese, prima di poter essere sottoposti all'intervento di trapianto;

CONSIDERATO che, statisticamente, l'Italia occupa uno degli ultimi posti tra le nazioni europee per quanto concerne il numero annuo di trapianti;

SOTTOLINEATO che l'accettazione da parte del cittadino di donare i propri organi e tessuti rappresenta un gesto lodevole e nobile, ma che questa deve sempre essere una scelta pienamente libera e consapevole;

INVITA

il Parlamento a promuovere un'adeguata campagna d'informazione al fine di consentire a ogni cittadino di poter esprimere consapevolmente e liberamente la propria volontą al momento dell'opzione, favorevole o meno, sulla donazione dei propri organi e tessuti.

---

Successivamente, il Presidente pone in votazione la proposta di legge statale.

IL CONSIGLIO

- preso atto che i singoli articoli della proposta di legge statale sono stati approvati ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

- ai sensi del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

- ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

di proporre al Parlamento l'allegata proposta di legge statale recante: "Sostituzione dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico). Disciplina dell'obiezione in vita al prelievo e norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontą del cittadino", presentandola alla Camera dei Deputati.

(SEGUE: proposta di legge statale n. 3)