Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2077 del 24 luglio 1996 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1996

OGGETTO N. 2077/X Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996".

Articolo 1 (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per l'anno 1996, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Articolo 2 (Interventi in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni (cap. 35060).

Articolo 3 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni (cap. 35620 parz.).

2. L'autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere fino all'importo di lire 5.000 milioni aumenti di capitale della Società Digrava S.p.A., recata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998), è ridotta a lire 1.000 milioni (cap 35500).

3. La partecipazione finanziaria della Regione, prevista dalla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta) può essere altresì dismessa qualora la privatizzazione della Società Digrava S.p.A. rappresenti la soluzione finanziariamente più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi costitutivi della società.

Articolo 4 (Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione)

1. Le autorizzazioni di spesa per i trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione, riportate all'allegato B alla legge regionale 1/1996, sono modificate nelle misure indicate all'allegato B alla presente legge, limitatamente agli interventi ivi indicati.

Articolo 5 (Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1996, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.

Articolo 6 (Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 agosto 1995, n. 30 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994), a contrarre mutui per la copertura della spesa di lire 25.000 milioni per la concessione di finanziamenti per il recupero dell'area industriale Cogne di Aosta, recata dall'articolo 2, comma 1, della legge stessa, trasferita a carico del bilancio 1996 (cap. 35620 parz.) dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1/1996, è revocata.

2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), per il trasferimento al Comune di Aosta di fondi per interventi finalizzati alla riqualificazione della città, in lire 15.000 milioni annue (cap. 33665), è sospesa per l'anno in corso.

3. L'autorizzazione alla contrazione di prestiti per complessive lire 95 miliardi per il finanziamento delle spese di investimento per l'anno 1996, recata dall'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998), è ridotta a lire 85 miliardi (cap 11150).

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla sospensione delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 50 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 iscritto al bilancio 1996 (cap. 00010).

Articolo 7 (Concessione di contributi in agricoltura)

1. L'autorizzazione di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne) è elevata a lire 6.800 milioni (cap. 42810).

Articolo 8 (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. La spesa di lire 800 milioni, autorizzata dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 1/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37 (Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche), è ridotta, per l'anno 1996, a lire 510 milioni (cap. 33150).

2. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), per l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica, è ridotta, per l'anno 1996, da lire 800 milioni a lire 400 milioni (cap. 64330).

3. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 1/1995 per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois-Antey-Saint-André), elevata a lire 4.700 milioni dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 1/1996, è ulteriormente elevata a lire 6.850 milioni, a valere sull'anno 1996 (cap. 68070).

Articolo 9 (Modificazioni a norme regionali di spesa)

1. Dopo la lett. d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale), è aggiunta la seguente:

"d bis) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1."

2. Alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), la parola "sessanta" è sostituita con la parola "novanta".

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 24.740.950.000 e in diminuzione per complessive lire 6.029.950.000. Alla copertura del maggior onere di lire 18.711.000.000 a carico del bilancio regionale si provvede mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 (cap. 00010).

Articolo 11 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(...omissis...)

Président On peut passer à l'examen des différents articles de la loi n° 192. Article 1er: quelqu'un demande la parole?

On peut passer à la votation:

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 24

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Linty)

Président A l'article 2 il y a un amendement de l'Assesseur Lévêque, dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 2 sostituire "3.000 milioni" in "1.500 milioni".

Président On peut passer à la votation de l'article 2 amendé:

Articolo 2 (Interventi in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni (cap. 35060).

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président A l'article 3 il y a un amendement de la IIème Commission, dont je donne lecture:

Emendamento Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma:

"1.bis. La Giunta regionale può autorizzare la Finaosta S.p.A. ad utilizzare i fondi eventualmente disponibili sulla gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/1982 per effettuare, in gestione ordinaria, finanziamenti rientranti nelle finalità statutarie della Finaosta medesima. Le somme utilizzate sono restituite da Finaosta alla gestione speciale maggiorate degli interessi, calcolati nelle misure previste dalla convenzione Regione/Finaosta, rep. 6758 del 20 giugno 1984, maturati dalla data di utilizzo alla data di restituzione prevista alla scadenza dei finanziamenti concessi in gestione ordinaria".

Président On peut passer à la votation de l'article 3 amendé:

Articolo 3 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni (cap. 35620 parz.).

2. La Giunta regionale può autorizzare la Finaosta S.p.A. ad utilizzare i fondi eventualmente disponibili sulla gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/1982 per effettuare, in gestione ordinaria, finanziamenti rientranti nelle finalità statutarie della Finaosta medesima. Le somme utilizzate sono restituite da Finaosta alla gestione speciale maggiorate degli interessi, calcolati nelle misure previste dalla convenzione Regione/Finaosta, rep. 6758 del 20 giugno 1984, maturati dalla data di utilizzo alla data di restituzione prevista alla scadenza dei finanziamenti concessi in gestione ordinaria.

3. L'autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere fino all'importo di lire 5.000 milioni aumenti di capitale della Società Digrava S.p.A., recata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998), è ridotta a lire 1.000 milioni (cap 35500).

4. La partecipazione finanziaria della Regione, prevista dalla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta) può essere altresì dismessa qualora la privatizzazione della Società Digrava S.p.A. rappresenti la soluzione finanziariamente più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi costitutivi della società.

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 4:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 5:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 6:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 7:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président A l'article 8 il y a un amendement de l'Assesseur Lévêque, dont je donne lecture:

Emendamento Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:

"3.bis. Per la realizzazione del programma di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020)".

Président On passe à la votation de l'article 8 amendé:

Articolo 8 (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. La spesa di lire 800 milioni, autorizzata dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 1/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37 (Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche), è ridotta, per l'anno 1996, a lire 510 milioni (cap. 33150).

2. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), per l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica, è ridotta, per l'anno 1996, da lire 800 milioni a lire 400 milioni (cap. 64330).

3. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 1/1995 per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois-Antey-Saint-André), elevata a lire 4.700 milioni dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 1/1996, è ulteriormente elevata a lire 6.850 milioni, a valere sull'anno 1996 (cap. 68070).

4. Per la realizzazione del programma di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020).

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président A l'article 9 il y a un amendement de la IIème Commission, dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 1/1996, è aggiunto il seguente:

"6bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle iniziative per le quali siano già stati concessi parziali finanziamenti o contributi con provvedimenti adottati dalla Giunta regionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Président On passe à la votation de l'article 9 amendé:

Articolo 9 (Modificazioni a norme regionali di spesa)

1. Dopo la lett. d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale), è aggiunta la seguente:

"d bis) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1."

2. Alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), la parola "sessanta" è sostituita con la parola "novanta".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 1/1996, è aggiunto il seguente:

"6bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle iniziative per le quali siano già stati concessi parziali finanziamenti o contributi con provvedimenti adottati dalla Giunta regionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 10:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'article 11:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation de l'annexe A/B:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 6

Président On passe à la votation du projet de loi dans son ensemble:

Presenti e votanti: 32

Favorevoli: 25

Contrari: 7

Il Consiglio approva