Oggetto del Consiglio n. 2072 del 24 luglio 1996 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1996
OGGETTO N. 2072/X Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta) e 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale). Norme in materia di autorizzazione paesistica". (Approvazione di ordine del giorno)
Capo I Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale)
Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 1)
1. La lett. b) del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 14/1978, già sostituita dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è sostituita dalla seguente:
"b) sui terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o di slavine;".
Articolo 2 (Abrogazione dell'articolo 1quater)
1. L'articolo 1quater della legge regionale 14/1978, introdotto dalla legge regionale 32/1981, è abrogato.
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 1quinquies)
1. Al comma primo dell'articolo 1quinquies della legge regionale 14/1978, introdotto dalla legge regionale 32/1981, sono soppresse le parole "e 1quater".
Capo II Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta)
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 1/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:
a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti o programmi o piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP;
b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;
c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. La mancata traduzione di indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati, o il discostarsi dagli indirizzi medesimi, richiede idonea motivazione.
2. Alle prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti si applicano le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del PTP, con la disciplina di cui all'articolo 12, commi 5, 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies."
Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 3)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1/1993 è abrogato.
Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 1/1993)
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, già sostituito dalla legge regionale 18 maggio 1993, n. 34, è sostituito dal seguente:
"5. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP stesso, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del Sindaco."
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
"5bis. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di concessione e di autorizzazione edilizia, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia del PTP adottato."
3. Dopo il comma 5bis dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"5ter. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale."
4. Dopo il comma 5ter dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"5quater. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti sostanziali, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, in attuazione dei piani regolatori generali comunali (PRGC), nonché dell'apposita normativa di attuazione di cui all'articolo 14, commi terzo, quarto e quinto della legge regionale 14/1978, e successive modificazioni, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale."
5. Dopo il comma 5quater dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"5quinquies. In via eccezionale, la Giunta regionale può deliberare, in deroga a quanto stabilito nei commi 5, 5bis, 5ter e 5quater, l'esclusione dall'applicazione delle misure di salvaguardia di specifici interventi pubblici aventi particolare rilevanza sociale ed economica; l'esclusione stessa deve essere riconosciuta, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga. Gli interventi anzidetti devono comunque comportare il minor scostamento possibile dalle determinazioni del PTP applicabili nella fattispecie in assenza di deroga."
Capo III Norme di coordinamento
Articolo 7 (Applicazione di norme della legge regionale 14/1978 a prescrizioni del PTP)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 14/1978, come modificati dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 11, trovano applicazione anche in riferimento alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP.
Articolo 8 (Limitazioni all'applicazione delle misure di salvaguardia)
1. Le misure di salvaguardia di cui ai commi 5, 5bis e 5ter dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, come modificato dalla presente legge, non si applicano quando le concessioni, le autorizzazioni, le trasformazioni, gli interventi e le opere costituiscono attuazione di strumenti urbanistici esecutivi o di piani di settore approvati anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia del PTP adottato, purché le concessioni, le autorizzazioni, le trasformazioni, gli interventi e le opere stessi non incidano su parti del territorio ricadenti nelle aree di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) e b), all'articolo 12, comma 1, con riferimento alle fasce A e B del piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po e all'articolo 13, comma 1, lett. a) e b).
Capo IV Disposizioni in tema di terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, soggetti al rischio di valanghe o slavine
Articolo 9 (Disciplina dell'edificazione sui terreni di cui all'articolo 1, comma primo, lett. b), della legge regionale 14/1978)
1. Relativamente ai terreni di cui all'articolo 1, comma primo, lett. b), della legge regionale 14/1978, come sostituita dalla presente legge, il divieto di edificazione, quale imposto e disciplinato dall'articolo 1, commi primo, secondo e terzo della legge regionale 14/1978, è sostituito dalla disciplina recata dagli articoli 11, 12 e 13 della presente legge. La predetta sostituzione del divieto di edificazione opera, per ciascun Comune, dal giorno successivo a quello in cui la Giunta regionale approva le relative cartografie ai sensi dell'articolo 10.
2. Limitatamente ai terreni di cui all'articolo 1, comma primo, lett. b), della legge regionale 14/1978, come sostituita dalla presente legge, le disposizioni dell'articolo 1quinquies, comma secondo, della legge regionale 14/1978 sono sostituite da quelle recate dall'articolo 10 della presente legge.
Articolo 10 (Compiti dei comuni)
1. I comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale, i terreni di cui all'articolo 1, comma primo, lett. b), della legge regionale 14/1978, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 5, e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.
2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRGC ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.
3. In caso di inerzia del Comune protratta oltre il termine di cui agli articoli 11, 12 e 13, i terreni di cui al comma 1 sono individuati e definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La cartografia di cui al comma 1 può essere sottoposta a revisione, con le procedure previste dal presente articolo, recependo le modificazioni verificatesi.
Articolo 11 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:
a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;
b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;
c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria; sono altresì vietati alterazioni del reticolo idrografico superficiale, restrizioni dei corsi d'acqua e ogni altro intervento suscettibile di pregiudicare gli equilibri statici e idrodinamici. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT), di cui all'articolo 18 della legge regionale 14/1978, e successive modificazioni, può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali. Tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.
3. Nelle aree di cui al comma 1, lett. b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione ed ampliamento degli edifici e delle infrastrutture esistenti, interventi di tipo puntuale e lineare, quali prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali e piazzole, reti telematiche, ed altri similari, purché i relativi progetti si fondino su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative o produttive, previa verifica, tramite specifiche indagini geognostiche, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.
5. Relativamente ai terreni sedi di frane, la delimitazione di cui all'articolo 10 è effettuata, nel rispetto della classificazione di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 12 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'articolo 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale e la delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni di cui al comma 3 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, entro nove mesi dall'entrata in vigore del piano stralcio.
3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'articolo 10, dai comuni. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano stralcio, su proposta dell'assessore competente in materia, sentito il CRPT, delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni.
4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni del piano stralcio che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.
5. Il PTP, di cui alla legge regionale 1/1993 e successive modificazioni, definisce gli indirizzi a cui devono attenersi i PRGC nella disciplina dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.
Articolo 13 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:
a) aree ad elevato rischio;
b) aree a medio rischio;
c) aree a debole rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la manutenzione straordinaria; ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. É comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti e siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonché interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.
3. Nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste:
a) è consentita la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali a cielo aperto, di piccole strutture tecniche agricole. In questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, sentito il CRPT, delibera:
a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;
c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili ai sensi del presente articolo.
6. Relativamente ai terreni soggetti al rischio di valanghe o di slavine, la delimitazione di cui all'articolo 10 è effettuata, nel rispetto della classificazione di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono sottoposti al parere vincolante dell'assessore regionale competente in materia.
Capo V Norme in materia di autorizzazione paesistica
Articolo 14 (Interventi esenti dall'obbligo di autorizzazione)
1. Non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), gli interventi di manutenzione, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché quelli diretti al ripristino dell'efficienza di opere e strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.
Capo VI Norme transitorie
Articolo 15 (Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni inerenti ai terreni a rischio di inondazioni, di cui all'articolo 8, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, non si applicano fino all'entrata in vigore del piano stralcio.
Presidente Ricordo che c'è un nuovo testo predisposto dalla III Commissione consiliare.
Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.
Florio (VA) Questo disegno di legge ha richiesto, dopo la sua presentazione all'esame della III Commissione, un lavoro di riscrittura e di riordino il cui risultato è allegato al fascicolo che abbiamo di fronte.
La riscrittura che nella sua formulazione letterale appare quasi come completamente diversa rispetto al testo fattoci pervenire dalla Giunta, non modifica nella sostanza delle questioni affrontate né nelle modalità alcunché; la riscrittura attiene soltanto ad una diversa distribuzione degli argomenti trattati all'interno dei sei capi di cui si compone il disegno di legge e attiene ad un'organizzazione diversa all'interno di ogni singolo capo delle questioni affrontate.
Si è cercato, cioè, pur nella complessità della materia trattata, pur con la difficoltà di dover intervenire per spezzoni separati su leggi già esistenti e già modificate altre volte nel passato, di organizzare un testo che consentisse una lettura più agevole e soprattutto più ragionata, nel senso che la lettura consentisse di comprendere meglio, mano a mano che si procede nell'articolato, ciò che si vuole fare proponendo alla votazione del Consiglio questo disegno di legge.
Il disegno di legge proposto si compone di sei capi ed è un disegno di legge che nella sostanza modifica la legge regionale n. 14, che è il perno della pianificazione urbanistica ed edilizia di questa regione, e la legge regionale n. 1/93, che è quella legge che definisce le modalità di adozione e di approvazione del PTP della Valle d'Aosta.
Nella sostanza, era necessario raccordare la legislazione esistente in vigore anche da anni in questa regione con la struttura, il tipo di organizzazione anche lessicale con cui il progetto di PTP è stato predisposto ed è stato proposto alcuni mesi fa all'esame della III Commissione all'interno di quest'Amministrazione e all'esame delle diverse amministrazioni locali, comuni e comunità montane, all'esterno.
Si trattava cioè non di prefigurare e preordinare le decisioni da assumere in sede di adozione del PTP da parte della Giunta regionale, ma di consentirne l'adozione non pregiudicando l'utilizzo di nessuna delle classificazioni previste all'interno del progetto di piano territoriale stesso. Ciò non significa ovviamente dire oggi ciò che sarà domani del PTP, ciò che sarà del suo testo, delle sue previsioni, della sua organizzazione, anche della sua compilazione direi, ma significa porre le basi perché tutte le previsioni del PTP possano essere fatte proprie dalla Giunta con la delibera di adozione del PTP stesso.
C'è da tenere presente che queste modificazioni sono la conseguenza anche di quanto richiesto dai comuni e dalle comunità montane all'atto dell'esame del primo progetto di PTP, quando, di fronte alle previsioni dell'attuale legge n. 1/93, che rende cogenti tutte le norme presenti allora in quel progetto, chiedevano che parte di quelle norme passassero da cogenti a mediate e a semplici indicazioni di indirizzo.
Proprio per poter suddividere la normativa oggi definita come sostanzialmente tutta cogente dalla legge n. 1 in normativa di tre gradi diversi, di tre incidenze diverse, era necessario raccordare l'esistente legge 1/93 a quanto è previsto nel progetto di PTP.
Sull'altro versante un'altra questione era rappresentata dall'individuazione dei terreni soggetti ad inedificabilità a causa del rischio al quale sono soggetti per frane, inondazioni, valanghe o slavine. L'attuale legislazione, ovvero i primi articoli della legge n. 14 - che sono stati modificati e integrati più volte - prevedono semplicemente una rigida definizione fra zona soggetta a rischio e zona non soggetta a rischio.
Il progetto di PTP prevede invece una graduazione del rischio, che non avrebbe potuto entrare in vigore nel momento in cui la Giunta regionale adotterà il PTP, non essendoci la norma legislativa a questo preposta. Per cui in un capo di questo disegno di legge, segnatamente nel capo quarto, c'è l'individuazione - diversificata per ognuna delle tipologie di terreni a rischio - di una graduazione del rischio stesso fra più grave, mediamente grave e meno grave, regolando poi i sistemi con cui andare ad individuare materialmente queste zone stesse, fissando i criteri e stabilendo le modalità della loro definizione.
Questo disegno di legge, inoltre, innova e parzialmente modifica, anche qui graduandone l'incidenza, l'istituto della salvaguardia obbligatoria che scatterà sul PTP all'atto della sua adozione da parte della Giunta regionale.
Infine, non trascurabile - anche se costituita soltanto da un articolo - è il Capo V che si riferisce ad un'innovazione nei confronti della necessità di dotarsi delle autorizzazioni di cui alla legge n. 1497/39 sulle bellezze naturali, che esonera dalla richiesta di autorizzazione presso la Soprintendenza ai beni culturali per le opere di manutenzione, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo.
Nell'impianto mi sembra che la legge, pur nella sua complessità, sia fuoriuscita dalla discussione decisamente migliorata; mi sembra che sia possibile comprenderne pienamente il significato e l'importanza, anche ribadendo il suo valore in tutte le sue parti, nonostante opinioni molto diversificate che sono state espresse dai singoli consiglieri all'interno della III Commissione.
Presidente É aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Posso capire solo in parte le motivazioni del collega Florio. Un dubbio che è emerso comunque in III Commissione è quello che questo disegno di legge sia il preambolo per poi seguire in parte una via obbligata per l'adozione del PTP.
Dico chiaramente che non siamo contro un'eventuale adozione futura del PTP, ma sicuramente non per un PTP come quello attuale.
Il collega Florio diceva che c'è stato un parere favorevole dei sindaci, ma se ben ricordo il parere favorevole è stato più verso quelle modifiche in merito alla legge n. 14, che in merito alla legge n. 1, perché le modifiche in merito a questa seconda legge ci pongono di fronte già a delle scelte riferite allo stesso PTP. E, parlando di scelte, c'è la riconferma delle norme cogenti, la riconferma delle prescrizioni mediate e di quelle di indirizzo.
É chiaro che ci sono delle diversità di vedute, come abbiamo giustamente potuto riscontrare in III Commissione, non solo fra consiglieri di minoranza ma anche fra consiglieri di maggioranza.
Come gruppo ci riserviamo di votare questo provvedimento se emergeranno dei fatti nuovi, anche in una maggiore chiarificazione da parte dell'Assessore su quella preoccupazione - che abbiamo in maniera forte - che questo sia il primo passo per poi obbligare a proseguire in una certa strada, che sicuramente non è condivisa oggi dagli enti locali e quindi da coloro che domani dovranno vivere direttamente con le norme del PTP.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.
Borre (UV) Come è già stato detto dal relatore Florio, questa è una legge che va a rivedere due leggi, una del '93 e l'altra del lontano '78, apportando delle modifiche che sono state richieste dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane, più che dai sindaci dal TEL, dall'organismo tecnico dei sindaci.
Per quanto riguarda questa bozza di legge, la richiesta dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane, che ci viene presentata dalla Giunta, riteniamo che sia una valida motivazione per votare queste modifiche.
Ci rimangono delle perplessità non tanto sulle modifiche della legge n. 14, perché è stato detto in questa sala già dall'inizio di questa legislatura che era importante e doveroso andare a fare un testo unico su tutte le leggi urbanistiche.
Non si è arrivati a tanto, si riesce con questa modifica alla legge n. 14 a mettere un piccolo tampone a quelli che sono i vincoli e le necessità di uscirne fuori da parte degli enti locali.
Mentre per la modifica della legge n. 1/93, che va a modificare la legge del PTP, le perplessità ci rimangono e sono di tipo di opportunità, perché ritenevamo più opportuno che dopo che la Giunta aveva esaminato le osservazioni e prima dell'adozione del piano, venisse messa in atto la modifica della legge del '93, che così era più coerente a quella che era stata l'istruttoria della Giunta.
Ci è stato detto che era urgente fare questo, e visto che non abbiamo dei tecnici che ci possono illustrare rischi e opportunità abbiamo accettato, ci fidiamo del parere della Giunta che ci presenta questa legge, della richiesta dei sindaci che condivide e preme per l'urgenza; però vorremmo - e in questo senso chiedo un impegno ben preciso alla Giunta - che dopo che si è compiuta l'istruttoria, prima dell'adozione del PTP, ci sia un confronto con gli enti locali interessati da parte della commissione consiliare perché l'argomento è di una tale portata, che più c'è consenso di chi vive nel territorio, più possiamo dire di essere soddisfatti del nostro lavoro.
Vorrei approfittare di questo intervento per riferirmi un attimo a quella che definisco una polemica distorta su quanto avviene adesso in televisione e sui giornali, nelle interviste ai sindaci e ai presidenti delle comunità montane, perché i contenuti degli articoli dicono le cose reali, ma i titoli a volte sembrano voler mettere l'Amministrazione regionale contro i sindaci, cosa non vera.
Non è vero per niente neanche il contrario, Consigliere Marguerettaz, perché questo è un atto che non è stato ancora adottato dalla Giunta, non è stato adottato in nessuna sede istituzionale, ma è solo un atto che è stato messo a disposizione degli amministratori locali e della commissione per fare le osservazioni e per costruire un atto migliore. É una traccia che deve servire per costruire un piano paesaggistico che interessi veramente le entità locali e quindi anche noi consiglieri.
Quindi come stanno lavorando i sindaci e i presidenti delle comunità montane, stanno lavorando anche i consiglieri sulle modifiche di questo piano paesaggistico.
Le osservazioni dei sindaci, delle comunità montane e quelle della III Commissione ci auguriamo che vengano accolte dalla Giunta, fanno parte di questa struttura di lavoro che è stata messa in piedi dalla legge del PTP, quindi non c'è opposizione ma c'è intenzione di concentrare tutte le capacità e gli sforzi per migliorare e fare un PTP a misura della Regione Valle d'Aosta.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) Vorrei anch'io, allacciandomi all'intervento che mi ha preceduto, richiedere al Governo regionale un impegno prima che intervenga l'adozione di questo importantissimo strumento, che ha solo il limite di arrivare con largo ritardo rispetto ai bisogni di tutela del nostro territorio. Dicevo, richiedere al Governo regionale che sottoponga lo strumento stesso, oltre che così com'è previsto già dalla legge alle associazioni di comunità montane e dei sindaci, nella legge così com'è stata modificata nell'ultima stesura del '94, che sottoponga non solo il testo ma le proposte che proverranno dagli enti locali, anche alla luce del fatto che l'Associazione delle comunità montane sta predisponendo un contro-progetto di piano, vengano portate all'attenzione di questo Consiglio per esprimere unicamente un parere nell'ambito dell'iter procedurale. Si tratta di un parere che non è previsto dalla legge, ma non per questo si impedisce al Governo regionale di avere questa attenzione.
Per quel che riguarda invece il testo che ci viene sottoposto, ritengo che siano enormemente positivi i Capi I, III, IV e V, rappresentando sicuramente delle modifiche di grossa rilevanza; sul Capo II vorrei esternare solo alcune perplessità sulla stesura tecnica - e sotto questo profilo chiederò appunto una breve sospensione per una riunione dei Capigruppo -, nel senso che per quanto riguarda le prescrizioni mediate va chiaramente evidenziato dalla legge quali conseguenze intervengano nell'ipotesi in cui queste prescrizioni mediate non vengano recepite dagli enti locali. La norma, così com'è, è totalmente vuota, nel senso che non si prevede nulla nell'ipotesi in cui questi enti locali non diano applicazione alle prescrizioni stesse.
Per quel che riguarda il punto c), quello degli indirizzi, mi sembra una norma molto strana, perché una volta tanto che si presuppone che la Regione dia degli indirizzi generali sul piano, così come dovrebbe fare effettivamente un piano che è nel contempo un piano di tutela ambientale e urbanistico regionale, poi stranamente si prevede che questi indirizzi possano anche essere disattesi, previa motivazione. Allora, se sono indirizzi di politica generale, questi indirizzi devono essere oggetto di applicazione, e non ha nessun senso che si preveda nella norma che la mancata traduzione di indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopraindicati, o il discostarsi dagli indirizzi medesimi richieda idonea motivazione, perché questo vuol dire far perdere di significato, di sostanza e di importanza a questa previsione normativa.
Chiederei poi l'abrogazione del punto 5quater, perché mi sembra assurdo che, nel momento in cui si stabilisce quali sono i rapporti fra le varie normative presenti e si precisa che il PTP, una volta adottato, abbia valenza superiore a quella dei piani regolatori, si impedisca agli enti locali di adottare degli strumenti urbanistici.
Se tali strumenti saranno in contrasto con il PTP, sarà la Commissione di controllo e gli uffici competenti che stabiliranno che il provvedimento è illegittimo, ma mi pare davvero assurdo prevedere di impedire agli enti locali di elaborare degli strumenti urbanistici, nell'ipotesi in cui gli stessi contrastino con il PTP. Veramente è una norma di una originalità incredibile, perché tutte le leggi dovrebbero allora contenere una norma di questo tipo rispetto agli atti amministrativi. É del tutto ultroneo un principio del genere, perché da una parte questa norma impedisce l'iniziativa degli enti locali, che è istituzionalmente loro riconosciuta, e va a stabilire un divieto del tutto ultroneo e scontato che qualunque atto amministrativo deve essere conforme alla legge.
Quindi chiedo una breve sospensione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.
Florio (VA) Come è già successo in commissione, ho l'impressione che anche in quest'aula si faccia confusione. Questa materia è estremamente complicata e se non ci si intende sui termini della questione, sulle parole che si usano e persino sui livelli di responsabilità a cui i diversi livelli istituzionali sono chiamati a dare delle risposte, non ci capiamo più, non riusciamo più ad entrare in sintonia, un consigliere non riesce più capire ciò che dice l'altro, si finisce cioè per dire cose completamente diverse.
Tanto per incominciare, Viérin, noi qui, oggi, non pregiudichiamo in nulla la decisione futura della Giunta regionale, non pregiudichiamo neanche in una virgola la deliberazione con la quale la Giunta regionale adotterà il PTP, perché il fatto che il Capo II di questo disegno di legge preveda che il PTP abbia al suo interno prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi non significa obbligatoriamente che la Giunta regionale, nel momento in cui adotta il PTP, ne adotti uno che contempli i tre livelli di norme. La mia opinione personale è che le norme cogenti ci debbano essere, ma è la mia opinione personale; non posso sapere oggi quale sarà la decisione politica della Giunta regionale, certo è che non dobbiamo impedire oggi alla Giunta regionale di fare la scelta politica di dotare il PTP anche di norme cogenti, anche di prescrizioni mediate, anche di indirizzi.
Nel caso in cui, dopo le necessarie valutazioni, confronti e discussioni, la delibera della Giunta regionale di adozione del PTP non preveda al suo interno prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti, ciò vorrà dire che la parte di questo disegno di legge diventato poi legge - speriamo - non avrà seguito, costituirà un ramo secco che non avrà conseguenze. Ma se oggi non definiamo secondo questi tre livelli le norme presenti nel PTP, dovremo richiamarci invece all'articolo 2 della legge n. 1/93 così come modificata, che è molto più severo di quanto non lo sia il Capo II del disegno di legge che stiamo esaminando.
L'articolo 2, 1° comma, della legge n. 1/93, modificata e integrata successivamente dice che le norme del PTP volte alla salvaguardia del valore estetico e culturale del paesaggio - quindi una definizione generica - e le altre espressamente indicate dal piano medesimo prevalgono immediatamente sugli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza degli enti infraregionali, cioè sono cogenti e prevalenti. Ma l'Associazione dei sindaci, l'Associazione dei presidenti delle comunità montane cosa hanno chiesto? Hanno chiesto che venissero indicate con chiarezza quali norme del progetto di piano territoriale fossero da intendersi direttamente cogenti e prevalenti, quali da intendersi come prescrizioni mediate e quali come indirizzi; è stata una loro esplicita richiesta tant'è che nel testo delle norme di attuazione del progetto di piano territoriale i tre livelli di norme sono anche graficamente trattati in modo molto diverso. Quelle da intendersi cogenti e prevalenti immediatamente sono messe in evidenza in un riquadro a riga continua, le prescrizioni mediate sono individuate all'interno di riquadri puntinati e le altre invece, vale a dire tutti gli indirizzi, sono scritti all'interno del testo senza particolare evidenza.
Cioè oggi noi consiglieri, la Giunta, i comuni e le comunità montane possono avere prima certezza di quali sono le norme che il progetto individua come cogenti e prevalenti e di conseguenza quali possono essere le conseguenze immediate o rinviate nel tempo della eventuale adozione del progetto di PTP come PTP integralmente inteso.
Quindi contesto l'affermazione secondo la quale noi oggi preordiniamo il tipo di PTP futuro, questo è falso; noi, invece, consentiamo alla Giunta regionale di avere mani molto più libere, di avere possibilità concreta tecnica di discutere politicamente dei contenuti del PTP e della sua organizzazione diversamente da quanto non sia consentito dall'attuale legge n. 1/93. Noi ci dotiamo di uno strumento più agile, più delicato, che consente a tutti i componenti della Giunta di ragionare in termini di maggiore libertà nei confronti del progetto di PTP, che ci è stato presentato.
Il parere favorevole dei sindaci non si riferisce solo alla parte di questo disegno di legge che modifica la legge n. 14, ma si riferisce anche a quello che è diventato nella riscrittura il Capo II, ed è esplicito da questo punto di vista, cioè citando i numeri degli articoli del disegno di legge originale dice che vanno bene così intesi, ma proprio per i motivi che ho cercato di spiegare.
L'altra considerazione che volevo fare è un appunto a Borre: questi adattamenti è vero che vengono fatti perché gli enti locali manifestano attraverso i rapporti istituzionali - e non - delle proprie osservazioni, ci mancherebbe che questa fosse un'aula cieca e sorda e le altre stanze di questo Palazzo fossero impermeabili. Però il vero motore di ciò che si intende come PTP deve essere il cervello di colui che ha il dovere di governare la Regione. Questo lo dico qui perché è ciò che penso: rivendico al Governo regionale e a quest'aula la competenza di organizzare il futuro di questa Regione attraverso le autonomie locali, ma che ci debba essere un motore centrale - e uso questo termine perché so che rischia di essere provocatorio - che individui le prospettive di sviluppo e di modificazione mi sembra corretto e doveroso. Che poi qui non si sia sordi e ciechi, questo è un altro richiamo concreto alla realtà che dobbiamo sempre tenere presente.
Un'altra considerazione volevo fare invece sulle questioni sollevate da Dujany. Mettere mano alle norme urbanistiche, paesaggistiche ed edilizie sappiamo tutti che è delicato, non fosse altro perché tocca un nervo sensibile della società civile ed anche dei rapporti economici che intercorrono fra chi compone la società.
Per questo le leggi di questo Paese e di questa regione stabiliscono con esattezza quali siano le procedure da seguire per adottare i piani regolatori generali comunali, le loro varianti, i piani di attuazione, i piani di settore, eccetera, e questa regione si è dotata di una legge, la numero 1/93, che stabilisce le modalità di adozione e di entrata in vigore definitiva del PTP, prevedendo momenti e fasi di partecipazione nel periodo dell'elaborazione dello strumento e momenti di controllo e di osservazione nelle fasi immediatamente successive all'adozione.
Ebbene, ci troviamo in questo momento dopo anni (e giustamente Dujany ha detto che, se c'è un problema per questo PTP, è costituito dal ritardo grave con cui ci accingiamo a farlo diventare norma di legge), dopo un periodo che è stato lunghissimo, nel quale con grande fatica e con grande attenzione nei confronti delle amministrazioni esterne a questo Palazzo si è prestato orecchio a tutte le osservazioni possibili ed immaginabili, mettendo anche in piedi organismi che non erano previsti originariamente, individuando momenti di confronto che non erano previsti, allungando i tempi delle risposte che gli enti locali potevano dare, ci troviamo oggi alla vigilia dell'adozione da parte della Giunta regionale del PTP.
Mi sembrerebbe incredibile riprendere la discussione del confronto. Cioè, tutti hanno effettivamente avuto la possibilità piena di esprimere ciò che potevano rilevare di critico o di positivo all'interno del progetto proposto, riaprire di nuovo il confronto mi sembrerebbe come il centometrista che si trova la riga del traguardo spostata sempre più in là, senza mai riuscire ad arrivare a capo.
La Giunta regionale a questo punto cosa dovrà fare? Si troverà i pareri previsti dall'attuale articolo 12 della legge n. 1, che sono quelli espressi dal CRPT, quelli espressi dalla III Commissione, dal Comitato scientifico per l'ambiente, dall'Associazione dei sindaci, dai presidenti delle comunità montane; farà una valutazione tecnico politica di tutta questa massa enorme di osservazioni; metterà queste osservazioni in relazione ai progetti di PTP che ha di fronte, le metterà in rapporto ai propri intendimenti di ordine politico e farà una scelta di adozione, dopo di che si avvierà il confronto che segue, previsto dalla legge stessa. Ma si dovrà cominciare a mettere un punto fermo a questa discussione, o si vorrà continuare a camminare nella palude senza avere certezza alcuna, per di più continuando a sentirsi dire: "ahi, gli enti locali avessero delle norme di indirizzo cui attenersi; ahi, si sapesse che non è possibile fare una zona industriale a confine con quella residenziale del comune vicino; ahi, si potessero organizzare le reti viabilistiche o gli schemi di urbanizzazione a rete puntuali in rapporto alle altre comunità"? Tutti lamenti e pianti, che poi quando si cerca di organizzare minimamente attraverso una serie di documenti, vengono rimproverati come tentativi di accentramento e di decisione da questo Palazzo!
Presidente C'era una richiesta di sospensione presentata dal Consigliere Dujany, poi formalizzata.
Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) Vorrei solo rispondere al collega Florio...
Presidente ... no, o è per la sospensione, altrimenti do la parola al Consigliere Parisi.
Dujany (PVA) Sul problema della sospensione, è sempre stata data a tutti una concessione.
Presidente I lavori del Consiglio si interrompono per una breve sospensione.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,39 alle ore 11,25.
Presidente Riprendono i lavori del Consiglio dopo la sospensione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.
Borre (UV) Vorrei prima presentare un emendamento all'articolo 13, comma 3, lett. c); dopo le parole "ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali" intenderemmo inserire le parole "interrati o", e quindi poi il testo continua "a cielo aperto".
Il gruppo dell'Union ha presentato in maggioranza e presenta adesso in Consiglio una risoluzione, che chiede l'impegno della Giunta per quanto già avevo detto nella mia precedente relazione, cioè l'impegno a sentire di nuovo gli enti locali. La risoluzione verrà distribuita ai consiglieri, ma ne do comunque lettura:
"Le Conseil régional
Vue la modification de la loi n° 1 du 12 janvier 1993 portant plan territorial d'urbanisme, prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, par le projet de loi n° 196 qui établit des modalités ultérieures pour l'adoption du plan même;
Prenant en compte les nombreuses observations formulées par les collectivités locales et celles en phase de formulation de la commission consiliaire compétente;
Considérant l'importance du principe de la concertation
Engage
le Gouvernement régional à présenter, à l'attention des représentants des collectivités locales et de la IIIème Commission du Conseil régional, le résultat de ses évaluations, avant l'adoption du plan même".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.
Parisi (RV) Ho ascoltato volentieri l'intervento del Consigliere Florio, il cui tono è molto diverso da quello con cui è intervenuto ieri. Infatti ieri il Consigliere Florio, parlando della delibera che riguardava la Zincocelere, aveva richiamato in maniera severa la Giunta ad una maggiore trasparenza, ad una maggiore informazione, a dare la possibilità ai consiglieri di venire a conoscenza in tempi opportuni dei provvedimenti che venivano assunti. Ieri mi era venuto da sorridere perché ho pensato: se il Consigliere Florio, che ha un suo rappresentante in Giunta, tira le orecchie alla Giunta, cosa mai dovrebbe fare il nostro gruppo non avendo alcuna rappresentanza? Era solo una doverosa interrogazione che un consigliere si deve porre.
Ma forse il tono di ieri era perché l'atto amministrativo veniva presentato dall'Assessore Mafrica; oggi invece è un atto che viene presentato dall'Assessore Riccarand, quindi c'è una leggera differenza.
Però non voglio creare delle polemiche, voglio solo puntualizzare un atteggiamento che, se deve essere mantenuto, è bene sia mantenuto in una forma equa; quindi se il richiamo che era stato fatto ieri era valido, credo che lo sia altrettanto oggi perché noi oggi andiamo ad approvare un atto importante, presentato dalla Giunta, che ha un coinvolgimento ben più pesante e ben più grave di quello che poteva avere il provvedimento di ieri.
Infatti oggi parliamo di assetto del territorio ed abbiamo avuto esempi lampanti in passato nel momento in cui abbiamo fatto dei provvedimenti, i quali poi non si sono dimostrati quelli che volevamo che fossero.
Questa è una materia molto complicata, abbiamo parlato molto spesso e anzi vi è stato un impegno da parte dell'Assessore Riccarand e da parte della Giunta a portare a questo Consiglio una legge quadro che andasse ad uniformare la materia urbanistica; purtroppo dobbiamo constatare che vengono presentati dei provvedimenti tampone, che sicuramente non vanno nel senso di quelli che erano gli impegni.
Per quanto riguarda il contenuto di questo provvedimento, per il quale - come dicevo prima - non ci è stata data la possibilità di analizzarlo fino in fondo e capire esattamente quali sono le conseguenze pratiche che il provvedimento porterà in campo urbanistico e assetto del territorio, ho capito solo una cosa, anche perché avevo chiesto all'Assessore Riccarand e anche al Consigliere Florio se non era possibile rinviare questo provvedimento di un mese, un mese e mezzo, per avere la possibilità di analizzarlo più a fondo e per fare quei confronti che purtroppo la fretta non ci ha dato la possibilità di fare.
Quindi il fatto che il provvedimento debba essere approvato così in fretta, senza che ci sia questa possibilità, mi fa pensare che comunque ci sia un legame stretto con il discorso del PTP. Mi sorge il dubbio, dalle notizie che vengono dagli enti locali e da altri soggetti che sono interessati al PTP, che possa esserci il rischio che il PTP possa slittare nei tempi stabiliti dall'Assessore all'ambiente, e che questo provvedimento tenda a blindare il discorso riferito al PTP.
Credo che siamo tutti d'accordo che il PTP va approvato, evidentemente ci sarà un confronto politico su quello strumento, che di conseguenza non sarà necessariamente quello che è stato presentato, però sicuramente questo disegno di legge tende, oltre che a dare alcune risposte agli enti locali, a stabilire i tempi per l'adozione del PTP.
Prendo atto volentieri della risoluzione presentata dall'Union Valdôtaine, che ci tranquillizza nel senso di avere notizie e di avere la possibilità di un confronto prima che il PTP venga adottato, però credo che questa fretta e questo modo di operare debbano trovare delle modifiche nel metodo almeno in futuro, altrimenti non vorremmo sempre per la fretta approvare dei provvedimenti che si dimostrassero, come in passato, controproducenti agli intendimenti del Consiglio.
Devo aggiungere che anche dall'intervento di Dujany mi sembra di capire che nei proponenti e nello stesso Assessore ci sia qualche dubbio in merito a quello che è il disegno di legge nella sua complessità, perché sono sorti dei dubbi per alcune cose che sono in esso contenute. Ecco perché ritenevo che forse sarebbe stato necessario avere più tempo per arrivare alla sua approvazione e non credo che questo avrebbe stravolto i piani e i programmi che sono già prestabiliti per quanto riguarda l'approvazione del PTP.
Per questi motivi, proprio perché ritengo che su questa materia occorre avere più tempo per discutere, il nostro gruppo si asterrà sul disegno di legge.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) A seguito della sospensione ho potuto registrare una posizione rigida da parte del Governo regionale in merito alla proposta di variazione del testo così come proposto. Rimangono pertanto tutte le perplessità che ho potuto evidenziare e che qui sintetizzo.
Questa normativa che ci viene proposta - sto parlando esclusivamente dal Capo II perché per il resto la normativa mi pare estremamente positiva - e in particolare l'articolo 4 presentano dei contenuti estremamente pericolosi, nel senso che uno strumento di carattere generale come è il PTP, che in Valle d'Aosta costituisce strumento di carattere generale, diretto ad indirizzare la politica della tutela del paesaggio ma anche la politica urbanistica, verrà ad avere più un contenuto prescrittivo, che non un contenuto di indirizzo.
Ovvero, per scelta del legislatore, così come ci propone il testo, gli indirizzi che sono tipici di tutti gli strumenti di carattere generale, risultano dalla normativa estremamente svalutati nel senso che a questi indirizzi gli enti locali potranno dare o meno applicazione, con l'unico onere dell'obbligo della motivazione; mentre invece per quel che riguarda le prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni che abitualmente non sono tipiche di strumenti di carattere generale come quelli di cui stiamo discutendo, su questi ci sarà l'obbligo di dare immediata esecuzione da parte degli enti locali.
Ora, questo modo di operare, che tende a non dare un minimo di libertà agli enti locali, costringendoli quindi ad operare nell'ambito di prescrizioni dettate dalla pubblica amministrazione regionale, e non fissa invece quegli indirizzi che dovrebbero essere tipici di questi strumenti generali, non ci trova consenzienti perché avremmo ritenuto più importante esattamente ribaltare l'impostazione.
Ciò che ci preoccupa in questa fase è che ci ritroveremo di fronte un testo probabilmente elaborato - come d'altra parte lo era già il testo che era stato consegnato agli enti locali - più di tono prescrittivo che non di tono di indirizzo. Questo trova la nostra disapprovazione, perché non permetterà agli enti locali di esprimere compiutamente le proprie posizioni.
Un secondo aspetto della legge che non condividiamo è il punto 5quater, là dove si prevede l'impossibilità per gli enti locali di adottare degli strumenti urbanistici in contrasto con la normativa vigente. Questa è una norma del tutto ultronea, è noto qual è la potestà pregnante di questo strumento, per cui se gli enti locali dovessero mai adottare degli strumenti in contrasto, esiste la Commissione regionale di controllo che è idonea ad eseguire i controlli di legittimità sugli atti amministrativi. Pertanto non si capisce perché si debba stabilire una norma di questo tipo, che farebbe rabbrividire qualunque legislatore.
Un ultimo punto che non condividiamo è il fatto che per la Giunta regionale in via eccezionale si possa derogare ai principi del piano da lei stessa elaborati, per motivi di particolare rilevanza sociale ed economica. Dico questo sulla base di una situazione che ho davanti agli occhi quotidianamente: penso alle case popolari che ci sono a Châtillon proprio di fronte all'autostrada, costruzioni a 5 piani che hanno avuto tutte le approvazioni del VIA e le approvazioni più diverse, che rappresentano un obbrobrio sul piano edilizio ed urbanistico, pur andando evidentemente a soddisfare dei bisogni di rilevanza sociale. Quindi non vorrei che dietro questa norma di eccezionalità si andassero a nascondere questi comportamenti che tendono a deturpare il paesaggio e che fra l'altro sono alla mercé di tutti i turisti perché sono a pochi passi dall'autostrada.
Pertanto il nostro voto sarà un voto di astensione.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Ho accolto con piacere la presentazione dell'ordine del giorno, perché probabilmente anche i consiglieri firmatari dello stesso hanno avuto un po' paura di questa Giunta rigida, come qualcuno l'ha chiamata poc'anzi, espressamente il collega Dujany.
Vorrei iniziare il mio intervento riprendendo le controdeduzioni del collega Florio. Caro Florio, sono convinto che la tua preparazione in merito, anche per il lavoro che tu eserciti, sia maggiore di quella del sottoscritto e di altri in questo campo; però sappiamo anche bene come ti sai muovere in questi meandri legislativi in questa materia, quindi i dubbi che altri colleghi hanno espresso - e non solo di minoranza - in merito al reale significato o al reale obiettivo che si vuole cogliere, non lo hanno colto solo i consiglieri di minoranza, lo hanno colto altri consiglieri dei vari gruppi di maggioranza. É per questo che mi rallegro dell'ordine del giorno presentato.
D'altra parte, quando tu dici che dobbiamo esercitare la funzione di motore centrale senza essere sordi, ho paura che qui più che sordi si voglia perlomeno dire: non ho sentito, non sono sordo per tutta la vita, ma in questo caso non ho sentito.
Arrivo a quello che è il succo del discorso. Come Popolari per la Valle d'Aosta non ci possiamo fidare di questa Giunta, di quello che la Giunta adotterà, pertanto già da subito dico che voteremo l'ordine del giorno presentato da Borre ed altri, perché assistiamo al comportamento di un Assessore come Riccarand, che è diventato un trasformista incredibile in questi ultimi periodi, a mo' di camaleonte ma utilizzando lo stile "anguilla" si muove in una maniera che tutti possono vedere - posso fare degli esempi, caro collega Florio - che oggi propone un disegno di legge che prevede gli incarichi a trattativa privata fiduciaria, quando in passato se qualcuno avesse presentato queste cose sarebbe caduto il soffitto. Inoltre sul giornale di oggi ho letto che le nuove strade costituiscono un miglioramento ambientale, e sono contento che dica questo, ma se andiamo a prendere gli interventi del passato, apriti cielo, e tutti i colleghi presenti in Consiglio se lo ricordano benissimo.
L'altro discorso riguarda il non dare chiare risposte alle domande e alle giuste richieste dei consiglieri su determinati problemi, in merito ad interpellanze, interrogazioni o altro; quando questo non avveniva nelle passate legislature, cosa diceva Riccarand? Direi a Florio che forse farebbe meglio ad andarseli a rivedere gli interventi del suo Assessore!
Quindi non possiamo fidarci delle reali intenzioni di questa Giunta, una Giunta rigida, come diceva anche il Consigliere Dujany poc'anzi, e se Florio pensa che si possa esercitare un diritto di controllo e di verifica su quello che la Giunta farà in merito all'adozione del PTP, sbaglia! É per questo che ribadisco il nostro voto a favore dell'ordine del giorno, mentre sul disegno di legge ci asterremo.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) Solo per una piccola replica ad alcune osservazioni fatte dal collega Dujany in merito agli obbrobri fatti a Châtillon: siccome ero sindaco in quel periodo, mi assumo la paternità degli obbrobri, ammesso sempre che siano degli obbrobri. Intanto va chiarito ai colleghi consiglieri che si tratta di due strutture che vanno incontro a delle esigenze abitative di 24 famiglie, incassate di oltre cinque metri in mezzo ad un incrocio fra autostrada e strada della stazione, con un dislivello di oltre cinque metri dal livello della strada regionale. Perciò gli obbrobri, se obbrobri ci sono stati, forse occorre guardare nel passato di altre amministrazioni.
Era solo una piccola osservazione che andava fatta, doverosa. Un amministratore comunque si assume tutte le responsabilità delle proprie scelte.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge, esprimo il parere favorevole del mio gruppo.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.
Florio (VA) Le cose dette meritano alcune considerazioni. Si è fatto un paragone fra quanto accaduto nel passato nei confronti di alcuni disegni di legge complicati e quanto è accaduto con questo, rilevando che dall'esame affrettato di quei disegni di legge derivarono scelte legislative non pienamente positive.
Credo che il Consigliere Parisi si riferisse in particolare al disegno di legge che poi diventò legge n. 18. Ritengo che il paragone non possa essere fatto: l'allora disegno di legge che condusse poi alla legge n. 18 era un disegno di legge che innovava profondamente nei rapporti fra la Soprintendenza ai beni culturali, le cui competenze sono regolate da una legge dello Stato, e la ricerca di un occhiello in cui si potessero far passare deleghe agli enti locali in merito. La cosa era estremamente complicata per non uscire, da una parte, nei confronti della legge dello Stato, la legge n. 1497, e dall'altra per non rischiare una diversificazione sul territorio regionale degli atteggiamenti nei confronti di un patrimonio, che invece è dal punto di vista della qualità completamente omogeneo.
Qui invece si tratta, e lo ripeto a chiare lettere perché non ci sono infingimenti da questo punto di vista, di innovare rispetto ad una legge esistente rendendola più flessibile, dando cioè la possibilità alla Giunta di scegliere in modo diversificato. A questo riguardo devo dire a Viérin che il PTP è una scelta politica che questa maggioranza ha fatto, è chiaro che si è deciso di portare avanti il PTP stesso e di farlo diventare legge di questa regione; lo si è fatto seguendo puntualmente le procedure previste dalla legge, lo si è fatto cercando di dare tutto lo spazio possibile alle opzioni presentate dagli enti locali, lo si farà continuando su questa strada perché si crede che possa costituire uno strumento importante per regolare lo sviluppo futuro di questa regione.
Non si tratta di blindare la legge del PTP stesso, si tratta di mantenere nei confronti di questo procedimento un impegno preso per quanto attiene il tempo entro il quale lo si vuole adottare prima e far diventare legge di questa regione dopo.
É chiaro che all'interno della maggioranza ci sono opinioni diversificate, d'altra parte crediamo anche che da questo derivi una maggiore ricchezza di questa... se poi non interessa...
(... Il Presidente del Consiglio richiama l'assemblea al silenzio...)
... se poi il PTP è solo occasione di scontro e non di considerazione dei problemi che comporta, ce lo possiamo dire più in fretta e guadagniamo tutti tempo.
É una cosa alla quale noi crediamo, se poi non interessa fa lo stesso...
É vero, nei confronti del PTP ci sono atteggiamenti diversi. É chiaro che i Verdi hanno un atteggiamento che è diverso da quello di altre forze politiche, non c'è né problema né rimorso nel manifestarlo pubblicamente, correttamente e pienamente, ma è chiaro che la maggioranza è costituita da più forze politiche che portano all'interno della maggioranza stessa spinte ed opzioni diverse. Faremo il possibile, in buona fede, perché il risultato possa essere buono, pur tenendo conto delle prospettive delle diverse forze politiche. Da questo punto di vista è incredibile per certi versi il rilievo del Consigliere Dujany, il quale rimprovera a questo disegno di legge di trattare gli indirizzi in modo eccessivamente riduttivo, rilevando da questo atteggiamento la volontà di trasformare il PTP in una serie di norme cogenti piuttosto che in una serie di indirizzi. La cosa non è così, perché i Verdi forse sarebbero anche stati d'accordo ad individuare una pregnanza maggiore negli indirizzi stessi, ma questo è il risultato di un rapporto di costruzione del PTP che ha tenuto conto delle indicazioni degli enti locali e delle altre forze politiche che compongono la maggioranza.
D'altra parte credo anche che i piani regolatori di tipo sovracomunale che fissino con griglie estremamente rigide indicazioni procedurali e normative, indicazioni di ordine territoriale e paesaggistico, regolanti lo sviluppo economico, l'insediamento di attività le più diversificate eccetera, attraverso l'individuazione di una maglia molto stretta, finiscano per non portare buon risultato. É assai meglio - ed è la scuola di questi anni in campo urbanistico, ma ne sto parlando dal punto di vista progettuale e non dal punto di vista del rapporto con la legalità - riuscire a dotarsi di una griglia che dia delle indicazioni, ma all'interno delle quali poter operare con sagacia ed attenzione. Questo è l'obiettivo politico che ci si vuole porre.
Se poi questa possibilità verrà usata malamente, verrà usata in modo eccessivamente largo, in modo da slabbrare quella griglia minimale che ci si è dati, allora su quello si dovrà dare il giudizio politico, ma non sulla scelta di darci oggi una maglia non larga, ma possibilista. Non crediamo, cioè, che il vecchio piano degli anni '60, molto rigido, costruito a cascata, possa costituire soluzione dei problemi che ci troviamo, in una società fra l'altro che si è molto più complicata rispetto agli anni '60, anche perché ciò che è stato fatto nel passato utilizzando di quegli strumenti in quel modo non ha dato molto buon frutto né qui, né nel resto del Paese.
Presidente Se nessun altro chiede la parola, chiudo la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.
Riccarand (VA) Credo che se di rigidità si può parlare da parte della Giunta regionale, l'unica rigidità che abbiamo è quella di arrivare all'adozione e all'approvazione del PTP della Valle d'Aosta: è una necessità, è un obbligo di legge, è un impegno che abbiamo preso quando si è costituita questa maggioranza e questa Giunta ed è un impegno rispetto al quale vogliamo arrivare fino in fondo e nei tempi più brevi possibili.
Per quanto riguarda i contenuti del PTP, l'intenzione è quella che sia un piano essenzialmente di indirizzo e credo che debba forzatamente essere un piano di indirizzo anche perché interviene, diversamente da quanto aveva previsto il legislatore regionale nel 1960, non prima della pianificazione locale, ma quando la pianificazione locale è già in una fase molto avanzata, per cui dobbiamo tener conto di questa realtà. Pianificazione locale che, sia detto per inciso, non è che sia avvenuta per scelta autonoma degli enti locali, ma è sempre avvenuta attraverso un processo di confronto fra enti locali e Amministrazione regionale che ha sempre avuto in ultima battuta il potere decisionale anche in assenza di orientamenti precisi, come sono quelli costituiti da un piano urbanistico e paesistico a livello regionale.
Quindi è necessario arrivare al più presto ad adottare e ad approvare il PTP, è necessario che sia un piano di indirizzo che stabilisce criteri chiari di uso e di intervento sul territorio, criteri che siano trasparenti e chiari a tutti coloro che operano sul territorio, siano essi privati cittadini, siano essi enti pubblici. Questo percorso posso dire che è a buon punto, si conclude in questi giorni la fase di raccolta formale dei pareri prevista dalla procedura di adozione del PTP che riguardavano il comitato scientifico per l'ambiente, il CRPT, la III Commissione consiliare, l'Associazione dei sindaci, l'Associazione delle comunità montane, quattro di questi organismi si sono già espressi; fra l'altro dalle informazioni che ho assunto, l'Associazione dei sindaci e l'Associazione dei presidenti delle comunità montane si sono espresse con parere comune senza presentare nessun contro-piano (come qualcuno qui ha affermato).
Sicuramente in questi documenti ci sono delle osservazioni critiche e ci mancherebbe altro che non ci fossero, ma tutto è avvenuto con uno spirito che ritengo positivo e collaborativo, che ha posto le basi per i passi successivi, in modo da arrivare finalmente a conclusione di un iter che la legislazione regionale ha previsto a partire ormai da 36 anni fa. Quindi l'obiettivo che la Giunta porta avanti è quello di arrivare a concludere questo iter al più presto possibile.
Il presente disegno di legge ha due scopi, come è già stato illustrato dal relatore ed è emerso dal dibattito: quello di affinare alcuni aspetti procedurali per quanto riguarda il percorso di adozione e poi di approvazione del PTP, si tratta di modificazioni molto contenute e legate all'esperienza fatta in questi anni e ad alcune esigenze che ci sono state manifestate per rendere più chiari alcuni passaggi; quello di intervenire su una normativa specifica della Regione che risale al 1978 con la legge n. 14, che riguarda i cosiddetti "ambiti inedificabili", in particolare le zone soggette ad inondazioni, frane e valanghe.
La normativa attuale è una normativa che non prevede una graduazione di rischio e in quanto tale ha creato dei grossi problemi a chi deve procedere a livello locale e a livello regionale alle delimitazioni di questi ambiti inedificabili; credo che lo sforzo che è stato fatto per introdurre invece tre livelli di rischio in queste situazioni del territorio consentirà un intervento più corretto sul territorio e permetterà un buon coordinamento di quella che sarà la normativa regionale in connessione con gli interventi dell'autorità di bacino per quanto riguarda l'asta della Dora Baltea da Villeneuve fino a Pont-Saint-Martin.
Si tratta dunque di un disegno di legge di innovazione per quanto riguarda gli ambiti inedificabili e di coordinamento anche con quelle che sono le determinazioni delle autorità di bacino. Si tratta di un provvedimento che era necessario assumere adesso, prima della sosta estiva, in modo che possa poi fare il suo iter di esame da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, di promulgazione e di pubblicazione, in modo da non creare dei tempi morti nei passi successivi rispetto all'adozione del PTP.
Sotto questo aspetto accolgo il rilievo che è stato fatto dal Presidente della III Commissione, è stata indubbiamente posta una fretta alla commissione, e in commissione spiegato perché questo è avvenuto e le necessità da cui derivava. C'è stata anche comunque la massima disponibilità a spiegare i contenuti del provvedimento e la necessità d'intervenire su questa normativa in questa fase.
Con l'approvazione di questo disegno di legge facciamo un ulteriore passo avanti di miglioramento della normativa regionale, avvicinandoci sempre più a quel momento in cui sarà possibile porre mano all'obiettivo di un testo unico della normativa regionale, che potrà essere avviato dal momento dell'adozione del PTP perché a quel punto avremo una base di orientamento e una base di indirizzi, che potrà consentirci di arrivare in breve tempo ad una normativa unificata e semplificata di tutto quello che riguarda le norme urbanistiche a livello regionale. Adozione e approvazione del PTP, semplificazione e unificazione della normativa regionale in un testo unico, sono due obiettivi che potranno viaggiare parallelamente e che con il disegno di legge di oggi sicuramente ricevono una spinta in avanti.
Presidente Prima di passare all'esame dell'articolato, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Borre ed altri, che recita:
Ordre du jour Le Conseil régional
Vue la modification de la loi n° 1 du 12 janvier 1993 portant plan territorial d'urbanisme, prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, par le projet de loi n° 196 qui établit des modalités ultérieures pour l'adoption du plan même;
Prenant en compte les nombreuses observations formulées par les collectivités locales et celles en phase de formulation de la commission consiliaire compétente;
Considérant l'importance du principe de la concertation
Engage
le Gouvernement régional à présenter, à l'attention des représentants des collectivités locales et de la IIIème Commission du Conseil régional, le résultat de ses évaluations, avant l'adoption du plan même.
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 19
Astenuti: 12 (Aloisi, Bich, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 12 (Aloisi, Bich, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente All'articolo 13 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Borre.
Emendamento Articolo 13, comma 3, lett. c)
Dopo la parola "canali", aggiungere le parole "interrati o...".
Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:
Articolo 13 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:
a) aree ad elevato rischio;
b) aree a medio rischio;
c) aree a debole rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la manutenzione straordinaria; ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. É comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti e siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonché interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.
3. Nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste:
a) è consentita la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto, di piccole strutture tecniche agricole. In questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, sentito il CRPT, delibera:
a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;
c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili ai sensi del presente articolo.
6. Relativamente ai terreni soggetti al rischio di valanghe o di slavine, la delimitazione di cui all'articolo 10 è effettuata, nel rispetto della classificazione di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono sottoposti al parere vincolante dell'assessore regionale competente in materia.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre per dichiarazione di voto.
Borre (UV) Per una dichiarazione di voto che forse è anche ovvia: il nostro gruppo voterà certamente a favore. Però volevo cogliere anche l'occasione non per far polemiche con il Consigliere Viérin perché è suo diritto quello di criticare la maggioranza e la Giunta, ma per dire che, al contrario, ritengo che questa Giunta sia invece da plaudire perché ha dato un'impostazione leggermente diversa al percorso del PTP, ha aperto a consultazioni che sono avvenute e che hanno permesso agli enti locali di esprimere la loro valutazione.
Vorrei dire al Consigliere Dujany, che ha esternato la volontà del suo gruppo di astenersi - magari cambierà idea, me lo auguro - che mi stupisce il fatto che si vogliano astenere su una proposta di legge che forse era criticabile sul momento, ma che va a migliorare quella proposta di legge del 1° gennaio 1993, che era più punitiva, più prescrittiva di quella che oggi andiamo a modificare, e che era allora portata avanti dal Presidente della Giunta Ilario Lanivi.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 19
Astenuti: 12 (Aloisi, Bich, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva