Oggetto del Consiglio n. 1844 del 28 febbraio 1996 - Verbale

OGGETTO N. 1844/X - CONTRIBUTI PER GLI ALLEVAMENTI CON LA QUALIFICA SANITARIA DI UFFICIALMENTE INDENNE. CAMPAGNA DI BONIFICA SANITARIA DEL BESTIAME 1994/1995, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 66.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'Agricoltura, Forestazioni e Risorse Naturali, VALLET.

Interviene il Consigliere Marco VIERIN.

Replica l'Assessore VALLET.

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, che prevede la concessione di misure annuali a favore dei titolari di allevamento che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi;

Richiamato inoltre l'articolo 4 della legge suddetta che stabilisce che il Consiglio regionale determini annualmente con propria deliberazione l'entitą delle misure da concedere per l'acquisizione della qualifica e/o del suo mantenimento, tenendo conto dello stanziamento iscritto in bilancio;

Rilevato che per la campagna precedente l'entitą della misura era stata fissata in lire 250.000.= e 200.000.= per ogni unitą bovino adulto (U.B.A.), rispettivamente, per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica sanitaria ed in lire 30.000.= per ogni capo ovicaprino e propone di mantenerla uguale anche per la campagna 1994/1995;

Visto il parere favorevole di legittimitą rilasciato dal Dirigente dei Servizi Agrari ed affari Generali dell'Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

1) di determinare in lire 250.000.= e in lire 200.000.=, per ogni unitą bovino adulto (U.B.A.), rispettivamente per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne, ed in lire 30.000.= per ogni ovicaprino, l'entitą della misura da concedere, per la campagna 1994/1995, ai titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi;

2) di stabilire che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, e di darne esecuzione.

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