Oggetto del Consiglio n. 1825 del 14 febbraio 1996 - Verbale
OGGETTO N. 1825/X - VERIFICA DEI REQUISITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINTVINCENT, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 88/1993. (Approvazione di risoluzione)
Il Vicepresidente ALOISI propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri TIBALDI e LINTY, iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1822/X).
Illustra il Consigliere TIBALDI.
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Si dà atto che, dalle ore 11,58, presiede il Presidente STEVENIN.
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Interviene il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);
APPROVA
la sottoriportata:
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
RICHIAMATA la propria deliberazione del 2 giugno 1994 n. 732/X, con la quale aveva, su proposta del Presidente della Giunta, proceduto alla nomina del Dott. Alberto Arrigoni in qualità di Commissario straordinario della Gestione Straordinaria Regionale per l'esercizio della Casa da gioco di St-Vincent;
RICORDATO che la legge regionale istitutiva della Gestione Straordinaria Regionale prevede che il Commissario straordinario abbia svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private;
PRESO ATTO del fatto che il Dott. Alberto Arrigoni ha patteggiato, usufruendo dei benefici di legge, in data 4 ottobre 1994 presso la prima sezione penale del Tribunale di Milano, una pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, in qualità di amministratore della società Immobiliare Vasari, con sede in Milano, fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 1991, "per avere falsificato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 1990 allo scopo fraudolento di occultare la reale composizione economica della società e di contenere le perdite, al fine di evitare l'adozione dei provvedimenti ex art. 2446 e 2447 del Codice Civile e, comunque, al fine di permettere la risoluzione attraverso un concordato stragiudiziale del dissesto del cosiddetto Gruppo Rezza" (rep. n. 11729/91);
APPRESO altresì che, nei giorni scorsi, la Procura di Milano avrebbe richiesto il rinvio a giudizio del Dott. Alberto Arrigoni per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione;
RITENUTO opportuno verificare se i fatti suddetti possano inficiare la credibilità morale e professionale del Commissario straordinario e se possano parimenti recare nocumento all'immagine della Gestione Straordinaria Regionale, attualmente preposta all'esercizio del Casinò di St-Vincent;
RIBADITO l'impegno per la trasparenza e la moralizzazione della vita pubblica, di cui alla risoluzione del Consiglio regionale del 24 novembre 1993 (ogg. 280/X), nella quale si invitano gli organi assembleari e di governo della Regione ad operare attivamente a difesa del prestigio, della credibilità e dell'efficienza delle istituzioni regionali;
EVIDENZIATO che l'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provvedimento motivato in qualsiasi momento;
IMPEGNA
la Giunta regionale a verificare se sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 4, secondo comma della legge regionale 88/1993 e a riferire al Consiglio regionale nel corso della prossima seduta.
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