Oggetto del Consiglio n. 228 del 11 giugno 1976 - Verbale

OGGETTO N. 228/76 - Difesa dei diritti di derivazione di acque da parte di Consorzi di irrigazione. (Mozione)

Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione presentata dal Consiglieri Manganoni, Monami e Dolchi, concernente: "Difesa dei diritti di derivazione di acque da parte di Consorzi di irrigazione", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 13 e 14 maggio 1976:

MOZIONE

Nel Comune di Gressan i canali irrigui: Rū Sec, Rū Champlan, Plan Rū, Rū Cret, Rū Champillon, Rū Verbal, Rū de la Gorraz derivano le loro acque dal torrente di Gressan.

I loro diritti su dette acque sono dimostrati:

1) dalle "égances";

2) dalle opere di presa;

3) dalle domande di riconoscimento nn. 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, in data 30.10.1923;

4) dalla proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua (leggi regionali 8.11.1956, n. 5 e 30.1.1962, n. 4).

Il torrente di Gressan e pertanto i Rū sopra elencati, sono alimentati dalle acque provenienti dallo scioglimento delle nevi e dalle sorgenti.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, cessato lo scioglimento delle nevi, l'alimentazione avviene attraverso il defluire delle acque sorgive che, negli anni di siccitą, č insufficiente per fare fronte alle necessitą irrigue.

Negli anni 1974 e 1975 il Comune di Gressan, con il contributo finanziario della Regione e dell'ALPILA costruģ le opere di presa per la captazione delle sorgenti la Cleuca, Plan de l'Eve e Tzan Vert della portata rispettivamente di litri 1 - 4,5 - 3,5 per l'alimentazione idrica del costruendo insediamento residenziale della Societą ALPILA, sottraendo dette acque al Torrente Gressan e conseguentemente ai canali irrigui.

Oltre ai danni che ne derivano ai proprietari dei fondi, particolarmente nelle annate di scarse precipitazioni atmosferiche, detta abusiva captazione (la delibera del Comune di Gressan n. 62 del 10 luglio 1973 ne riconosce l'abusivitą) costituisce una violazione alle disposizioni legislative nazionali e regionali di cui ci limitiamo di citarne alcune:

a) legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 - art. 1;

b) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4 - art. 1;

c) legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 - art. 7;

d) legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 - art. 5 (punto 2 delle norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilitą);

e) T.U. sulle acque R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 20.

In considerazione di quanto sopra, e considerato il dovere dell'Amministrazione regionale di tutelare i diritti di detto Consorzio, pretendendo il rispetto delle leggi poiché risulterebbe che analoghe violazioni si sono verificate o possono verificarsi per altri Consorzi - es. Trois Villes, Rumiod, Vertosan, ecc.;

Visto anche la deliberazione del Consiglio regionale n.128 del 28 marzo 1975;

Il Consiglio regionale

DELIBERA

di impegnare la Giunta regionale a rispettare, ed a fare rispettare quale autoritą di tutela, le disposizioni legislative, con il ripristino della situazione pre-esistente.

F.ti: Claudio Manganoni - Luigi Monami - Giulio Dolchi

Il Consigliere MANGANONI illustra la mozione, sostenendo che la realizzazione dell'acquedotto del Comune di Gressan, destinato a servire gli insediamenti abitativi dell'"Alpila", ha provocato un notevole danno all'agricoltura, sottraendo una buona parte delle sorgenti che alimentavano, in periodi di magra, il sistema di irrigazione a scorrimento dei prati.

Sottolinea, quindi, che la captazione delle predette sorgenti č abusiva, in quanto numerose leggi, che cita, la impediscono.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE sostiene, invece, che il tutto č avvenuto legalmente, in quanto il Consiglio regionale approvņ, nel 1974, la captazione delle acque in questione. Aggiunge che, comunque, esistendo un piano regolatore del Comune di Gressan, concernente la zona, non č possibile opporsi alla realizzazione degli acquedotti richiesti.

Č necessario, pertanto, contemperare le esigenze degli agricoltori con quelle dei servizi che obbligatoriamente debbono essere forniti all'"Alpila".

Il Consigliere MANGANONI contesta l'interpretazione data dal Presidente della Giunta delle disposizioni regionali e statali in materia e conferma che, a suo parere, la captazione di acque sorgive da parte dell'"Alpila" č illegale. Rileva che anche in altri Comuni della regione stanno succedendo cose analoghe

Il Consigliere CLUSAZ chiede informazioni in merito ad alcune deliberazioni del Comune di Gressan, relative alla costruzione dell'acquedotto di Pila e sulla composizione politica delle giunte regionali che hanno approvato le predette deliberazioni.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE insiste nell'affermare che quanto č accaduto nel Comune di Gressan č stato autorizzato dal Consiglio con una votazione nella quale il Consigliere Manganoni aveva votato a favore, mentre lui stesso e l'Union Valdōtaine avevano votato contro. Per quanto riguarda, poi, gli altri fatti citati dal Consigliere Manganoni, informa che č stata aperta un'inchiesta i cui risultati gli saranno senz'altro resi noti.

Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione in discussione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente CAVERI accerta e comunica che il Consiglio, con quattordici voti contrari e tredici favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette), non ha approvato la sottoriportata mozione:

MOZIONE

Nel Comune di Gressan i canali irrigui: Rū Sec, Rū Champlan, Plan Rū, Rū Cret, Rū Champillon, Rū Verbal, Rū de la Gorraz derivano le loro acque dal torrente di Gressan.

I loro diritti su dette acque sono dimostrati:

1) dalle "égances";

2) dalle opere di presa;

3) dalle domande di riconoscimento nn. 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, in data 30.10.1923;

4) dalla proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua (leggi regionali 8.11.1956, n. 5 e 30.1.1962, n. 4).

Il torrente di Gressan e pertanto i Rū sopra elencati sono alimentati dalle acque provenienti dallo scioglimento delle nevi e dalle sorgenti.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, cessato lo scioglimento delle nevi, l'alimentazione avviene attraverso il defluire delle acque sorgive che, negli anni di siccitą, č insufficiente per fare fronte alle necessitą irrigue.

Negli anni 1974 e 1975 il Comune di Gressan, con il contributo finanziario della Regione e dell'ALPILA costruģ le opere di presa per la captazione delle sorgenti la Cleuca, Plan de l'Eve e Tzan-Vert della portata rispettivamente di litri 1 - 4,5 - 3,5 per l'alimentazione idrica del costruendo insediamento residenziale della Societą ALPILA, sottraendo dette acque al torrente Gressan e conseguentemente ai canali irrigui.

Oltre ai danni che ne derivano ai proprietari dei fondi, particolarmente nelle annate di scarse precipitazioni atmosferiche, detta abusiva captazione (la delibera del Comune di Gressan n. 62 del 10 luglio 1973 ne riconosce l'abusivitą) costituisce una violazione alle disposizioni legislative nazionali e regionali di cui ci limitiamo di citarne alcune:

a) legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 - art. 1;

b) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4 - art. 1;

c) legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 - art. 7;

d) legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 - art. 5 (punto 2 delle norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilitą);

e) T.U. sulle acque R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 20.

In considerazione di quanto sopra e considerato il dovere dell'Amministrazione regionale di tutelare i diritti di detto Consorzio, pretendendo il rispetto delle leggi, poiché risulterebbe che analoghe violazioni si sono verificate o possono verificarsi per altri Consorzi, es. Trois Villes, Rumiod, Vertosan, ecc.;

Visto anche la deliberazione del Consiglio regionale n.128 del 28 marzo 1975;

Il Consiglio regionale

DELIBERA

di impegnare la Giunta regionale a rispettare, ed a fare rispettare quale autoritą di tutela, le disposizioni legislative, con il ripristino della situazione pre-esistente.

Il Consiglio prende atto.