Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2940 del 8 gennaio 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 2940/XI Disegno di legge: "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) artigianato di tradizione, la creazione di produzioni:

1) ispirate a forme, a modelli e a stili che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano, anche tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, ne rappresentano il naturale sviluppo e aggiornamento;

2) realizzate mediante l'utilizzo di materiali storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana;

3) realizzate prevalentemente mediante tecniche manuali, fatte salve singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie;

b) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché le cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);

c) produttori non professionali, i soggetti che operano nel campo delle produzioni di cui all'articolo 3, non iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane;

d) categorie, le macro suddivisioni della produzione appartenente al settore dell'artigianato di tradizione, indipendentemente dai materiali impiegati o dalle tecniche di lavorazione utilizzate;

e) materiali, le essenze legnose presenti storicamente in Valle d'Aosta, la pietra locale, il cuoio, il ferro battuto, i filati e gli altri materiali di cui sia storicamente documentato l'impiego nella produzione in Valle d'Aosta di oggetti di artigianato;

f) associazioni di produttori, le associazioni costituite con atto pubblico.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).

Articolo 3 (Categorie)

1. Le produzioni di artigianato di tradizione della Valle d'Aosta sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) attrezzi ed oggetti per l'agricoltura;

b) lavorazioni in ferro battuto;

c) mobili;

d) oggetti intagliati;

e) oggetti torniti;

f) oggetti in vannerie, prodotti mediante intreccio di vimini o delle altre essenze indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e);

g) sculture;

h) tessuti, calzature e accessori per l'abbigliamento;

i) altri oggetti per la casa.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce le lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1.

Articolo 4 (Albo dei Maestri artigiani)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente, è istituito l'Albo dei Maestri artigiani.

2. Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani:

a) i titolari di imprese individuali e i soci d'opera di imprese costituite in forma di società, iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane per l'attività di produzione di manufatti e per lavorazioni specifiche, compresi nelle categorie elencate all'articolo 3;

b) i soci delle cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità professionale di almeno otto anni maturata in qualità di titolare o di socio d'opera di impresa iscritta all'Albo regionale delle imprese artigiane o di cooperativa di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991, per la produzione di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3;

b) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio, di diplomi o attestati di qualifica, compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, nonché da ogni altro elemento che possa comprovarne la specifica competenza;

c) perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione, desumibili dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti o aver insegnato per almeno cinque anni in corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.

4. L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento del dirigente della struttura competente, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5.

5. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, l'interessato deve darne comunicazione alla struttura competente entro trenta giorni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

7. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'iscrizione del soggetto interessato all'Albo dei Maestri artigiani. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dall'accertamento.

8. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Maestri artigiani è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

9. L'uso della qualifica di Maestro artigiano, in assenza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 9 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Articolo 5 (Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani)

1. Presso la struttura competente è istituita la Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani.

2. La Commissione:

a) esprime parere sulle iscrizioni all'Albo dei Maestri artigiani;

b) vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano e segnala eventuali violazioni alla struttura competente.

3. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia di artigianato di tradizione, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato;

c) il Presidente dell'IVAT, o suo delegato;

d) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, o suo delegato;

e) un rappresentante dei Maestri artigiani, dagli stessi nominato in apposita assemblea convocata dalla struttura competente.

4. Nelle more della costituzione dell'Albo dei Maestri artigiani, il Maestro artigiano di cui al comma 1, lettera e), è sostituito da un produttore professionale, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

CAPO II PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE

Articolo 6 (Attività promozionale della Regione)

1. La Regione promuove l'artigianato valdostano di tradizione mediante:

a) l'attività svolta dall'IVAT;

b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), destinate alla presentazione e alla commercializzazione dei prodotti, quali, in particolare, la Fiera di Sant'Orso e la Foire d'été;

c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per la promozione dell'artigianato di tradizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 15/2000;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

Articolo 7 (Partecipazione alle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 15/2000, organizzate dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, per la promozione delle produzioni dell'artigianato di tradizione, sono riservate ai produttori di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, iscritti al registro di cui all'articolo 8.

2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica e vetro, interamente realizzati in Valle d'Aosta.

3. La Giunta regionale, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce, con propria deliberazione, le lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2. La deliberazione è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi in cui tra i criteri per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 sia previsto il tetto massimo di espositori, e questo non sia raggiunto, possono essere ammessi anche i produttori professionali e non professionali, iscritti al registro di cui all'articolo 8, operanti nel settore delle produzioni artigianali non rientranti fra quelle di cui ai commi 1 e 2, purché interamente realizzate in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

Articolo 8 (Registro dei produttori di oggetti di artigianato)

1. Presso la struttura competente è istituito il Registro dei produttori di oggetti di artigianato.

2. Al Registro sono iscritti, in apposite sezioni, i seguenti soggetti residenti o, se persone giuridiche, aventi sede legale e attività produttiva in Valle d'Aosta:

a) produttori di oggetti di artigianato di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3;

b) produttori di oggetti in ceramica, rame e vetro di cui all'articolo 7, comma 2;

c) produttori di cui all'articolo 7, comma 4.

3. La struttura competente verifica la permanenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione al Registro, avvalendosi della collaborazione dell'IVAT.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti d'ufficio al Registro, con l'indicazione delle categorie di appartenenza, i produttori di artigianato di tradizione e i produttori di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano partecipato ad almeno una della manifestazioni organizzate dalla Regione, a decorrere dall'anno 2000, previa acquisizione del loro consenso.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'iscrizione al Registro avviene con provvedimento del dirigente competente, su istanza dei soggetti interessati.

6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, le eventuali variazioni dei dati concernenti il tipo di produzione, la residenza o la sede legale.

7. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 6 comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

8. L'iscrizione è cancellata d'ufficio, con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

9. Il dirigente della struttura competente provvede, con cadenza mensile, all'aggiornamento del Registro.

Articolo 9 (Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche)

1. La Regione, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione, autorizzate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2000, può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge, nella misura seguente:

a) fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione della millenaria Fiera del legno Sant'Orso di Donnas;

b) fino al 70 per cento delle spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere regionale;

c) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere locale.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa, apposita istanza corredata:

a) del preventivo di spesa;

b) di una relazione illustrativa delle caratteristiche della manifestazione;

c) dell'indicazione dei criteri previsti per la partecipazione alla manifestazione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri per la concessione dei contributi, la tipologia delle spese ammissibili e la loro entità massima, nonché ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione e alla liquidazione dei contributi stessi.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 10 (Non cumulabilità)

1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 9 non sono cumulabili con altri benefici concessi dalla Regione per la stessa iniziativa.

CAPO III APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALI E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Articolo 11 (Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione)

1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da comuni, comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco.

2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, sentiti l'IVAT, le associazioni dei produttori e il Comité des traditions valdôtaines.

3. La deliberazione di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:

a) i periodi di svolgimento dei corsi;

b) le qualifiche degli istruttori;

c) il programma base generale, comune a tutti i corsi;

d) il programma base, di approfondimento delle specifiche tecniche di lavorazione, diversificato per le varie categorie;

e) il rilascio ai partecipanti ai corsi di un attestato finale di partecipazione;

f) la copertura assicurativa dei soggetti partecipanti e degli istruttori;

g) l'importo orario massimo delle prestazioni rese dagli istruttori, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12.

Articolo 12 (Contributi)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi esclusivamente per la copertura delle spese inerenti le prestazioni degli istruttori.

2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il 31 agosto di ogni anno, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Il contributo è liquidato al termine del corso, previa presentazione di idonea documentazione di spesa e di una dichiarazione congiunta dell'istruttore e dell'ente organizzatore attestante la regolarità dello svolgimento del corso e la conformità dello stesso ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

Articolo 13 (Botteghe-scuola)

1. La Regione promuove l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché presso le cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991.

2. I corsi di formazione sono finalizzati a consentire a giovani particolarmente dotati e motivati di partecipare all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, sotto la guida di un Maestro artigiano, usufruendo di percorsi formativi individuali, e a promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

3. Alle imprese artigiane e alle cooperative presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 1 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di botteghe-scuola.

4. Le botteghe-scuola devono essere dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di Maestro artigiano.

Articolo 14 (Presentazione delle domande e istruttoria)

1. I Maestri artigiani interessati all'effettuazione dei corsi di cui all'articolo 13 devono presentare domanda alla struttura competente, secondo quanto disposto in apposito bando annuale approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande;

b) i criteri per l'esame e la valutazione delle domande nonché per la formazione della relativa graduatoria nei casi in cui le domande non siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) la composizione della commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle domande;

d) le modalità di funzionamento della commissione;

e) l'importo del compenso orario da corrispondere ai Maestri artigiani.

2. I Maestri artigiani devono allegare alla domanda il progetto formativo proposto per ogni allievo, nel quale devono essere indicati:

a) il curriculum dell'allievo;

b) gli obiettivi professionali perseguiti dall'allievo;

c) il settore di attività cui si riferisce l'iniziativa formativa proposta;

d) gli obiettivi formativi perseguiti;

e) la metodologia di insegnamento proposta;

f) il calendario delle lezioni.

Articolo 15 (Istituzione dei corsi presso le botteghe-scuola)

1. Successivamente all'istruttoria svolta dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) approva l'istituzione dei corsi ed individua, su proposta del Maestro artigiano, gli allievi agli stessi ammessi;

b) approva il disciplinare di incarico al Maestro artigiano e la convenzione fra il Maestro artigiano, l'allievo e l'Amministrazione regionale.

Articolo 16 (Modalità di svolgimento dell'attività di formazione)

1. Il Maestro artigiano è tenuto ad assicurare piena assistenza all'allievo durante l'intero svolgimento del corso e a fornire e preparare, a proprie spese, il materiale didattico.

2. Il Maestro artigiano può formare al massimo tre allievi per biennio per un monte ore non superiore a duecento ore annuali per allievo.

3. I locali e le attrezzature fornite dal Maestro artigiano devono essere compatibili con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 17 (Modalità di riconoscimento finale della formazione)

1. Alla conclusione dei corsi di cui all'articolo 13, si procede all'accertamento finale delle competenze acquisite attraverso un esame teorico-pratico, con le modalità previste agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 6, 9, 12 e 14 è determinata complessivamente in euro 904.745 per l'anno 2003 e in annui euro 1.238.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002/2004 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), e si provvede:

a) per annui euro 100.000, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.;

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11.:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per euro 975.200, per l'anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) per euro 71.490, per l'anno 2003 e euro 72.800 per l'anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), punto B.1.2 dell'allegato 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Articolo 19 (Abrogazione)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 31 è abrogata.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Fiou.

Fiou (GV-DS-PSE) Con il presente disegno di legge si dà piena attuazione al programma di maggioranza, laddove, riconoscendo all'artigianato un ruolo primario nel panorama economico regionale, si dichiarava la volontà di valorizzarne il ruolo attraverso una legge quadro di settore.

In effetti, con la legge n. 34 del 2001 si è data nuova disciplina al settore, affidando ad altre norme interventi concernenti aspetti legati a determinate professioni. Di ciò sono esempio le nuove leggi che regolano il settore dell'impiantistica, quello della panificazione, così come la nuova normativa che regola le manifestazioni e le fiere, interessando, questa, anche il settore dell'artigianato di tradizione.

Con la proposta odierna non si esauriscono tutti gli aspetti e tutte le dinamiche che l'artigianato valdostano di tradizione sviluppa. Si ritiene comunque utile, anche alla luce dell'importanza che questo settore riveste sempre più nell'ambito socio-economico valdostano, fornire uno schema di identificazione di alcune categorie che caratterizzano lo stesso, utile, da un lato, per tutelare una parte importante del patrimonio storico-culturale di questa regione e, dall'altro, a consentirne una valorizzazione operativamente efficace. Una valorizzazione pertanto non fine a sé stessa, bensì inserita in un più ampio contesto di affermazione dell'offerta che proviene dal nostro territorio, sia essa di origine artigianale, piuttosto che enogastronomica o turistica.

Questo schema di identificazione di categorie non pretende di essere esauriente riguardo al dibattito più generale sul rapporto opera artigianale-opera artistica, sul significato dell'evoluzione dell'uso di oggetti che vengono scelti per i valori formali carichi di evocazioni storiche e non più per le risposte pratiche per cui erano nati; non pretende di dare una definizione teoricamente puntuale di quali sono i limiti in cui comprendere, in generale, le opere di artigianato di tradizione, ma piuttosto proporre riferimenti certi per regolare operativamente un'attività vitale ed economicamente importante, stimolata da una domanda significativa la quale, essa stessa, indica un orientamento, evidenziando un interesse diffuso per i riferimenti storico-culturali che realtà specifiche propongono. Il riferimento naturale è quindi alle tradizioni consolidate, ai valori di civiltà e cultura radicati, ad un patrimonio culturale da mantenere, da conservare e da tutelare.

In questi anni, di pari passo con l'affermazione del settore si è reso sempre più improcrastinabile il consolidamento dell'abbinamento fra artigianato e qualità: come dicevo, la domanda ha qualificato l'artigianato di tradizione come l'artigianato di qualità per eccellenza. Si è resa quindi necessaria la definizione di alcune categorie delle produzioni di questa tipologia di artigianato. Nel contempo, lo sviluppo del settore impone, da un lato, di meglio definire gli ambiti nei quali si favorisce una diffusione delle tecniche di lavorazione e, dall'altro, di favorire lo sviluppo professionale attraverso un'attività formativa idonea alla caratteristica del settore artistico (e perciò le botteghe-scuola paiono in effetti l'ambito formativo ideale).

Nel complesso, questo disegno di legge fa proprie le esperienze che hanno ottenuto negli ultimi anni i maggiori successi, trasformandole anche in strumenti attivi delle politiche del lavoro di questo settore, intendendo contribuire al suo sviluppo e alla sua capacità di porsi sempre più in relazione con un'offerta enogastronomica e un'offerta turistica che, nel corso dell'ultimo decennio, hanno profondamente mutato le loro caratteristiche, privilegiando sempre più le politiche e le strategie sinergiche.

Se vogliamo poi guardare con attenzione al tessuto imprenditoriale valdostano, va tenuto conto altresì del fatto che se le imprese italiane sono in media più piccole di quelle europee in tutti i comparti, questo dato è ancor più accentuato nella nostra realtà. Lo sviluppo di queste piccole imprese, delle imprese artigiane, richiede l'adozione di strumenti e, comunque, la presenza sul territorio di un "humus" favorevole alla loro crescita. Non si tratta perciò di vedere la piccola impresa subalterna a realtà imprenditoriali più grandi e complesse: si tratta di offrire un approccio alternativo che favorisca le relazioni fra le piccole imprese, il loro radicamento sul territorio, la riconoscibilità immediata del prodotto e, soprattutto, l'affermazione del binomio "prodotto-qualità" di cui parlavo in precedenza.

La risposta alla globalizzazione passa anche attraverso l'affermazione di nuovi processi di internazionalizzazione, dove piccole realtà difendono e sviluppano mercati di nicchia, confrontandosi con mercati di confine, valorizzando la specificità della propria produzione.

In sostanza, quei processi che in altre realtà hanno reso possibile l'affermazione di distretti industriali, dove piccole imprese individuali operanti nello stesso ambito hanno consentito la crescita economica di territori di piccole e medie dimensioni, possono oggi portare alla nascita di una nuova tipologia distrettuale, basata non su una tipologia merceologica, ma sulla qualità del prodotto, sulla sua certificazione, sia esso agricolo, sia esso prodotto artigianale, sia esso un "prodotto di servizi". Per questo motivo, anche per la sua intersettorialità, verrà affrontato in seguito il discorso di un marchio di qualità.

Oggi andiamo a proporre un passo importante e fondamentale per una politica di qualità di un settore che, come l'artigianato valdostano di tradizione, ha conosciuto uno sviluppo rilevante: è uno dei migliori biglietti da visita della nostra regione, è uno degli "atout" per la nostra economia. È un settore, questo, in cui la relazione fra produzione e capitale umano pare fortunatamente ancora inscindibile, dove la figura dell'imprenditore è fondamentale, dove le conoscenze tecniche di ogni singola fase del processo di produzione sono fondamentali. Un patrimonio di conoscenze che ben risponde alle esigenze di un mercato, sempre più attento alla qualità più che alla quantità.

Président La parole à l'autre rapporteur, le Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Il mondo dell'artigianato rappresenta una costellazione di attività che hanno importanti riflessi sull'economia della nostra Regione, in particolare quella agricola. Ciò è vero per il reddito che ne proviene agli artigiani stessi, sia che si tratti di veri e propri professionisti a tempo pieno, sia di "amateurs" di varia specializzazione, che destinano una fetta variabile, ma consistente, del loro tempo alla realizzazione di prodotti artigianali tipici. Ciò è poi ancora più vero per il nostro comparto turistico in senso lato. L'importanza e la popolarità di manifestazioni come le Fiere di Sant'Orso di Donnas e Aosta, la Foire d'Eté, e le altre manifestazioni che sono organizzate nei vari comuni della valle - ne ricordo una per tutte, quella delle scuole di scultura ad Antey -, ci portano parecchie decine di mi­gliaia di turisti, non solo italiani, e un grande volume di vendite.

Va poi sottolineato il ruolo svolto dall'IVAT che, da un lato, garantisce agli artigiani la commercializzazione dei loro prodotti per tutto l'anno e, dall'altro, è considerato da numerosissimi acquirenti come un vero pro­prio "certificatore" dell'autenticità dei prodotti esposti e venduti. Un fenomeno di tale varietà e complessità, con attori così numerosi e dif­ferenziati per talento artistico, abilità tecnica, cultura e qualificazione, ri­chiede un quadro giuridico certo che permetta di garantire le migliori condizioni di sviluppo al settore, e agli acquirenti degli standard di quali­tà degni dell'immagine della Valle d'Aosta.

Questo disegno di legge definisce perciò i principi generali, e successi­vamente regola i due grandi temi connessi all'artigianato, la sua promo­zione e la formazione tramite l'apprendimento delle tecniche di lavora­zione artigianale e l'istruzione professionale specifica. Nella parte generale si affronta il problema della definizione dell'ambito in cui si esercita l'artigianato tipico, di quali siano categorie per la suddi­visione delle produzioni, dei requisiti dei soggetti operanti (iscrizione all'Albo regionale delle imprese, partecipazione a cooperative specifiche, anzianità professionale, titoli conseguiti…), eccetera. Perché una produzione possa, infatti, essere definita "artigianale, tipica e tradizionale", vanno considerati la professionalità dell'artigiano, la tipolo­gia dell'oggetto, i temi rappresentati, i materiali utilizzati, le tecniche di lavorazione, il livello di standardizzazione, che deve essere forzatamente basso; tutti aspetti che, correttamente identificati, contribuiscono, come dicevamo, sia a tutelare il lavoro dell'artigiano sia la qualità del prodotto da offrire sul mercato.

Non va dimenticato, infatti, che il più vasto ed ambizioso obiettivo finale, di cui questa legge è un tassello intermedio, è di arrivare progressivamen­te ad una normativa su un marchio di qualità "Valle d'Aosta" il quale di per sé, qualora ritenuto applicabile ai vari prodotti che venderemo, aggiunga ulteriore valore ai nostri prodotti, non solo dell'artigianato.

La seconda parte della legge, dall'articolo 6 all'articolo 10, norma la promozione e dà nuove regole per la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Regio­ne. Sono previsti qui anche quei produttori che lavorano materiali "nuovi", se così si può dire, quali il ra­me, la ceramica e il vetro che sono assimilati ai puri fini promozionali. Solo nel caso del non raggiungimento del tetto massimo previsto per le manifestazioni stesse sarà possibile esporre oggetti del settore non tradi­zionale, purché interamente prodotti in Valle d'Aosta e con lavorazioni prevalentemente manuali. Si istituisce il registro dei produttori di oggetti d'artigianato, suddiviso in tre sezioni: l'artigianato tradizionale, il settore rame, vetro, ceramica e vetro, e infine i prodotti residuali, con tutte le norme relative (iscrizione, cancellazione…), eccetera. L'articolo 9 regola la concessione dei contributi a soggetti diversi (enti pubblici, associazioni, AIAT, pro-loco) per il sostegno di manifestazioni fieristiche specifiche.

La terza parte, dall'articolo 11 all'articolo 17, affronta l'importantissimo tema dell'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianale e istru­zione professionale. La novità non sta tanto nei corsi, che già sono orga­nizzati con successo nelle varie scuole disseminate in tutta la Valle, e che questo disegno di legge si limita ad inquadrare in modo più organico, quanto nelle botteghe?scuola, destinate ai giovani particolarmente dotati che potranno, come in una bottega dell'arte del rinascimento, lavorare in piccoli gruppi - il limite a tre persone garantisce un rapporto diverso, assai più proficuo di quello insegnante?allievo in classi più ampie - assieme ad un maestro artigia­no, vivendo l'impagabile esperienza della vita di bottega, e consentendo un deciso salto di qualità nell'apprendimento, e la trasmissione di tutti quei, chiamiamoli pure "piccoli segreti", nella scelta, conservazione, lavorazione e finitura dei materiali, che spesso fanno la differenza. In conclusione, una buona legge, che mette ordine in un settore importante, che tutela le nostre tradizioni, la nostra cultura ed i nostri artigiani, e che, nel farlo, potenzia le nostre "chances" in un settore chiave quale quello del turismo.

Président La discussion générale est ouverte.

La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.

Agnesod (UV) Per presentare un emendamento che si rende necessario, al fine di adeguare le norme finanziarie. Si riferisce infatti al Capo IV, articolo 18, e adegua i riferimenti sulla spesa al nuovo bilancio pluriennale 2003-2005, che presenta la necessaria copertura.

Président La parole à la Conseillère Charles Teresa.

Charles (UV) La loi sur la tutelle et la valorisation de l'artisanat valdôtain de tradition, en discussion aujourd'hui, est vraiment une loi nécessaire, qui qualifie et sauvegarde notre artisanat plurimillénaire, qui qualifie la Junte régionale qui l'a présentée, les bureaux qui ont donné leur contribution à sa préparation et naturellement aussi l'IVAT, l'Institut valdôtain de l'artisanat typique qui a fait, il y a quelques mois, un intéressant colloque sur les raisons, le passé et l'avenir de l'artisanat typique, et qui a certainement contribué à la rédaction de cette loi.

Notre artisanat est vieux d'au moins trois, quatre, cinq mille ans, c'est-à-dire qu'il a trente, quarante, cinquante siècles d'histoire, et il paraît avoir un brillant avenir pour une activité, le travail du bois et d'autres matières locales (pierre, fer, vannerie…), et cetera, qui ne cesse de se développer, surtout dans le dernier demi-siècle et, en particulier, dans les dernières décennies. Ses reflets nous les voyons en particulier dans les dernières Foires de Saint-Ours, qui vont s'élargissant toujours plus, comme il arrive pour la Foire de Saint-Ours de Donnas, faite depuis toujours, comme affirme une chronique de 1800, et d'autres manifestations à travers la Vallée d'Aoste, moins anciennes, mais vivaces, bien organisées et très fréquentées, qui normalement illustrent toutes - ou presque toutes - l'artisanat valdôtain de tradition, parce que la foire a pris des dimensions gigantesques et naturellement inconcevables il y a quelque temps, se transformant de petit marché artisanal et uniquement utilitaire en marché artistique de grand attrait et de grande variété.

Cela il faut bien le reconnaître, grâce d'abord au Comice agricole qui, dans la seconde moitié du XIXème siècle, entre autres, a institué le premier concours de la foire et, plus récemment, grâce, dans l'après-guerre, à la Région autonome de la Vallée d'Aoste, au Comité des traditions valdôtaines, toujours attentif à toutes les manifestations traditionnelles et sensible à leur sauvegarde et, à partir de 1963, à l'EVART (Ente valdostano artigianato tipico), souche de l'IVAT, l'institut qui a organisé le colloque dont je parlais, colloque qui a été de grand intérêt et qui s'est déroulé il y a quelques mois.

Je voudrais d'abord me pencher sur cet aspect de succès, tout en ne cachant point les dangers qui pourraient naître d'une telle situation, qui pourrait être définie extraordinairement positive et, là-dessus, nous devons réfléchir. Je ne veux pas faire du pessimisme mais, en considération du fait que nous traversons une période heureuse pour l'artisanat - pensons, par exemple, que pour l'industrie et l'agriculture ce n'est pas la même chose - je crois qu'il est bien de mettre en garde ceux qui s'occupent d'artisanat contre certains pièges possibles. Je reprends quelques lignes d'un article paru dans le journal de l'IVAT du printemps passé. L'histoire, "magistra vitae", nous enseigne que lorsqu'on croit tout avoir, lorsqu'on croit posséder définitivement quelque chose, cela nous échappe. Quand on se croit assuré et stable, les choses de ce monde s'effritent. A n'importe quel moment, peut commencer une décadence rapide, ou parce que les guides ne sont pas à la hauteur ou, plus simplement, parce qu'on traverse des moments contingents difficiles, et que la gestion d'une activité peut devenir impossible ou précaire.

Une maxime d'un des grands penseurs de l'époque classique, La Rochefoucauld, affirme qu'il est plus difficile de gérer les périodes favorables que les périodes défavorables. Cela peut paraître un paradoxe, mais c'est ainsi. Cette maxime dit qu'il faut plus de grande vertu pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise, c'est-à-dire qu'il est moins facile de gérer une période de bien-être plutôt qu'une période difficile. Quand il y a peu de ressources, il faut se contenter; mais quand il y en a beaucoup, il faut savoir voir loin, il faut avoir des programmes et des objectifs précis, il faut être clairvoyant et il faut avoir la vertu et le don de gouverner une situation.

Cette loi, très opportunément, veut soutenir et surtout sauvegarder ce secteur de l'artisanat typique de tradition, afin qu'il continue à se distinguer par son originalité et ses particularités, afin que l'évolution des temps et les contacts avec d'autres réalités artisanales puissent continuer, même dans l'évolution qui est naturelle, à garder son cachet. Cette loi vise donc, pour la première fois, à chercher les définitions correctes et les points de démarcation qui définissent les limites d'une identité artisanale propre, originale, et qui est en mesure d'exprimer une empreinte, qui est aussi la chance de l'artisanat typique dans son développement et dans sa mise à jour. Outre la loi en question, il y a l'indication de quelques alinéas, le deux de l'article 2, le seconde de l'article 3, l'alinéa trois de l'article 7 et le trois de l'article 9, et enfin le deux de l'article 11, qui renvoient à des délibérations successives du Gouvernement régional l'approfondissement de quelques aspects encore de ce problème et des définitions particulièrement délicates sur l'originalité des choix, après avoir assumé l'avis influent des associations, telles que l'Institut valdôtain de l'artisanat typique et le Comité des traditions valdôtaines.

Un autre aspect que je voudrais encore souligner est l'enthousiasme que l'artisanat suscite de nos jours. Nous le voyons à la foire et aussi bien qu'à travers tous les cours d'artisanat qu'on fait à travers la Vallée d'Aoste, à tous les niveaux et dans tous les domaines de la sculpture, à la gravure décorative, à la vannerie, à la pierre, aux travaux au tour et autres choses encore. Il y a un bon nombre d'élèves et un grand enthousiasme qui se propage parmi ces élèves. Cette loi prévoit aussi de rendre officiel la figure de maître-artisan et l'institution des hôteliers, c'est-à-dire le "botteghe-scuola" de l'article 13, qui serviront à parfaire la préparation d'élèves et d'artisans particulièrement doués par des parcours formatifs individuels, afin de promouvoir la naissance de nouvelles réalités d'entreprises artisanales.

Un autre aspect à souligner, c'est quelque chose qu'on a longtemps discutée, on a discuté de matériel, ainsi que de catégories qui respectent les modèles et les styles, qui constituent les éléments caractéristiques du patrimoine historique et culturel valdôtain. Ces matériaux comme le cuivre, la céramique, le verre, dont au 2ème alinéa de l'article 7, ont été pris en considération pour certaines manifestations, comme les manifestations de la foire, et les artisans qui s'expriment à travers ce matériel de base peuvent aussi s'inscrire au Registre des producteurs d'objets d'artisanat: ainsi, par ce choix responsable, on continue le travail de défense et d'illustration de l'artisanat valdôtain. Il faut, à mon avis, profiter de cette situation, des opportunités que la loi nous offre, pour garantir toujours la qualité, la haute qualité et s'il est possible de partager aussi les différents domaines d'appartenance, de spécialisation, afin que l'artisanat toujours de tradition - nous ne devons jamais sortir de l'ornière de la tradition - puisse offrir la plus ample gamme de produits pour satisfaire le plus grand nombre de clients.

Quelques exemples. Les cours dont au chapitre 3, qui relèvent de l'apprentissage des techniques de travail et l'instruction professionnelle, devraient favoriser les domaines les moins répandus, ceux qui ont subi dernièrement un abandon qui, parfois, préoccupe, et là je lance simplement des suggestions. A mon avis, il faudrait stimuler la production du fer forgé, parce que les forgerons s'affaiblissent, il faudrait encourager la fabrication des sabots, parce que les sabotiers, nous les constatons à la foire, disparaissent presque, il faudrait soutenir la production d'outils agricoles qui, sauf la vannerie, sont tous en baisse!

Il y a, par contre, des genres très ou trop répandus, je parle là de la gravure décorative, et tous les intéressés connaissent mon opinion à ce propos. Il y a des artistes dans ce genre qui ont fait école, et la production a essaimé dans toute la Vallée d'Aoste. C'est très bien cela, parce que cela signifie qu'il y a eu de grands entailleurs, d'un excellent maître sont prés d'excellents élèves, qui sont devenus, à leur tour, des maîtres et qui se sont multipliés. Ajoutons en plus que ce genre se fait facilement à l'intérieur d'un appartement, sans la nécessité d'avoir un laboratoire, ce qui facilite encore l'approche à cette activité. Tous ces facteurs ont favorisé la naissance d'un grand nombre de très bons artisans, mais qui pourraient risquer d'avoir, à bref, des difficultés d'écouler leur marchandise, alors que dans d'autres secteurs on pourrait avoir encore d'énormes possibilités de vente.

Enfin, l'artisanat, comme d'autres domaines, est un défi continuel, mais aussi il y a la nécessité d'être tout le temps performant, fantaisiste, sensible, capable de dominer les situations et le marché. Toujours traditionnel et jamais répétitif, pourrait donc être la devise des artisans, comme l'étaient les artisans artistes du temps passé, ceux qui venaient à la "Saint-Ours", mais aussi ceux qui ne venaient pas à la "Saint-Ours" quand on ne présentait pas de statues, mais les artisans qui travaillaient dans les églises et les châteaux. Les vrais artisans, nous le savons, ne se répètent jamais. On sait bien que c'est là la prérogative de l'artisanat; on reconnaît l'empreinte du sculpteur, mais une pièce n'est jamais égale à l'autre. C'est un autre défi à relever, l'engagement donc à ne jamais se répéter et à travailler toujours à la pièce.

L'IVAT, ainsi que notre Région, ainsi que tous ceux qui aiment l'artisanat typique, doivent travailler dans ce sens, doivent donc conseiller, aider, soutenir la typicité, donner des suggestions pour gagner le défi et au fond alimenter nos rêves. Un rêve qui va, j'espère, bientôt se réaliser à Fénis, c'est la réalisation du "Musée IVAT", un musée artistique régional de l'artisanat auprès de la "maison Nicoletta". Je sais qu'il y a un peu de retard en la préparation de ce siège et surtout je ne sais pas si ce siège pourra tout exposer, parce que je pense que ce patrimoine que nous avons de pièces de l'IVAT est énorme. Je crois alors que, si n'est pas possible de tout exposer, nous pourrions peut-être présenter, dans deux ou trois volumes, toutes ces pièces, afin que tout le monde puisse les connaître, tout en restant à la maison. Je me souhaite donc que l'IVAT devienne bibliothèque spécialisée et centre de documentation, afin que nos artisans soient toujours plus experts, cultivés, sensibles à notre cachet, à notre tradition, afin qu'ils puissent marcher vers un brillant avenir.

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Nel mio intervento vorrei partire dai "sogni" della collega Charles, perché per 180 giorni, ossia fintanto che la Giunta non avrà completato il percorso legislativo con gli atti amministrativi, possiamo forse sognare su quello che avremmo voluto realizzare, perché mi sembra che, in effetti, sia la relazione del collega Ottoz, sia l'intervento della collega Charles, vadano nella direzione di un sogno, il quale difficilmente potrà trovare concretizzazione in una legge che riteniamo essere più che inadeguata, viziata forse all'origine, e viziata sin dal titolo di questo disegno di legge: "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano"!

Dopo aver letto i 19 articoli che compongono il disegno di legge, ci rendiamo conto che rispetto alla valorizzazione ha forse prevalso il concetto di "tutela", ma una tutela che riteniamo sia da interpretare in un senso negativo del termine stesso, quando si dice nel comune parlare "mettere sotto tutela", ossia togliere quella libertà di azione, quella capacità di agire che riguarda le persone che non sono sotto tutela.

Riteniamo che se è vero che l'artigianato di tradizione debba essere valorizzato, esprimiamo forti dubbi che questa possa essere la strada da percorrere! Questa è una legge che soprattutto nel suo primo Capo sente pesantemente, per questi primi cinque articoli, il vizio di origine politica di chi l'ha scritto, nel senso che noi riteniamo che questa legge abbia un'impronta politica di tipo dirigistica, di tipo statalista, nel senso deteriore del termine e andiamo ad irrigidire un qualcosa che si è tramandato nei secoli - perché parliamo di artigianato di tradizione - al di là di ogni codifica, proprio per la capacità che la tradizione valdostana ha avuto, in questo caso, di rinnovarsi, anche nella tradizione, di perpetuarsi, ma di perpetuarsi rinnovando, adeguandosi alle esigenze dei tempi e alle mutate esigenze economiche. Oggi vediamo l'aspetto di tipo folcloristico dell'artigianato tradizionale, legato al "souvenir", legato all'immagine di quello che non ha più un'utilità particolare salvo, al massimo, avere un'utilità di decoro, un'utilità di complemento di arredo, ma una volta questo artigianato era l'artigianato che, fra virgolette, "dava le comodità delle case" piuttosto che delle altre strutture adibite al lavoro o semplicemente allo svago, all'occupazione dei vari mestieri, o alle incombenze di tipo familiare.

Siamo perplessi sul filone che si è voluto perseguire nell'impostare questa legge e il fatto che si arrivi ad ipotizzare tutta una serie di definizioni, tutta una serie di categorie, e lo si faccia con un'elencazione che ha la pretesa di essere puntuale - e noi diciamo di peggio: che ha la pretesa di essere ulteriormente puntualizzata e, di conseguenza, dal particolare arriva al particolarissimo -, in quanto, dicevo, abbiamo ancora 180 giorni per sognare! Sono i 180 giorni che ci separano alle deliberazioni di Giunta - parecchie! - che dovranno andare a scrivere cose importanti - aggiungiamo noi, anche pericolose - perché materiali, oggetti, che non dovessero rientrare per distrazione, per scarsa considerazione, per non conoscenza nelle deliberazioni di Giunta, automaticamente verranno scartate dalla produzione tradizionale dell'artigianato valdostano. È sempre difficile e pericoloso fare delle elencazioni che vogliono essere esaustive! Avremmo auspicato che ci si attenesse a dei principi ai quali far riferimento, con la possibilità di avere un'elasticità nell'includere i singoli oggetti e le singole produzioni.

Le categorie dell'articolo 3, per illustrare con un esempio concreto le nostre perplessità, indicano, dalla lettera a) alla lettera i), una serie di oggetti; riteniamo che da questa elencazione manchino dei manufatti che fanno parte della lavorazione dell'artigianato tipico valdostano, come sono le scale fisse in legno o in pietra, ma soprattutto in legno (scale interne), che non sono mobili, che non sono oggetti per l'agricoltura, che non sono oggetti per la casa, ma che fanno parte di una certa tradizione valdostana e di una certa lavorazione, e a queste aggiungerei le balaustre dei tanti balconi lignei che arricchiscono le vecchie case della Valle d'Aosta: anche queste sono opere di artigianato tradizionale! Come vedete, da una veloce riflessione, emergono già due lacune significative! Ecco perché siamo preoccupati dall'impostazione dirigistica che lei, Assessore Ferraris, ha voluto imprimere a questa legge con i primi cinque articoli del Capo I.

Abbiamo anche dei dubbi su quella che può essere l'utilità di istituire un albo dei maestri artigiani, ma non per riconoscere un titolo a chi, comunque, ha delle capacità che vanno al di là del riconoscimento e della certificazione che un supporto cartaceo - oggi informatico - può loro riconoscere, ma per la burocrazia che si nasconde dietro a questa certificazione! C'è un percorso che definiamo ad "ostacoli di anzianità, di capacità professionale, di aver avuto alle dipendenze persone a cui si è insegnato"; il fatto di avere sanzioni, se si perdono alcuni di questi requisiti e ci si dimentica di comunicarli entro un certo termine all'ufficio competente, il fatto che venga istituita una commissione - che è poi, in sostanza, una commissione che nulla aggiunge, in quanto è costituita da un esperto della struttura regionale, da un dirigente della struttura regionale, dal Presidente dell'IVAT, da un artigiano e da un rappresentante dei maestri artigiani - una volta che sarà costituito l'albo.

Vediamo con preoccupazione la costituzione dell'ennesimo "carrozzone" che, fra l'altro, va ad oscurare le funzioni di un organismo che riteniamo abbia dimostrato in questi anni di saper gestire con discrezione e valorizzare l'artigianato valdostano in maniera decorosa e dignitosa: ci riferiamo all'IVAT. Abbiamo la sensazione che l'impostazione contenuta in questa legge sia l'anticipazione della dismissione delle funzioni dell'IVAT, perché verranno assorbite e fagocitate da una struttura molto più burocratica di quanto non sia stata l'IVAT! L'obbligo di iscrizione all'albo anche per i produttori non professionali, al fine di poter percepire quegli auspicati "contributi per la partecipazione ad iniziative" che sono indicate in legge, sicuramente non contribuisce a valorizzare, nel senso di tutelare la permanenza di quei produttori che lo fanno in maniera non professionale e, proprio perché non lo fanno in maniera professionale, non hanno il tempo e la disponibilità di sostenere costi di tipo burocratico-amministrativo, per gestire le pratiche inerenti la registrazione all'albo in questione.

Nella parte finale del disegno di legge c'è una suggestione cara all'Assessore Ferraris, quella delle botteghe-scuola. Se le botteghe-scuola possono, in certi momenti, forse, aver dato dei risultati interessanti, pensiamo che calarle in questo contesto non è detto che ci diano gli stessi risultati che possono aver dato in situazioni più professionali, ossia dove c'era un mestiere da imparare. Le 200 ore che vengono individuate come monte ore annuale per allievo, riteniamo che siano frutto di una valutazione di tipo burocratico, ma non siano frutto di una valutazione del tempo necessario per imparare un'arte, perché stiamo parlando di produzioni tipiche tradizionali, in molti casi a sfondo artistico.

Riteniamo perciò che sia una legge, nell'insieme, insufficiente ad affrontare le problematiche tuttora esistenti nel comparto della produzione tipica dell'artigianato valdostano. Riteniamo inoltre che, oltre ad essere una legge insufficiente, sia una legge che pecchi di dirigismo e che rischi, alla fine, di conseguire il risultato opposto a quello prefissato, ossia di soffocare nel dirigismo, nella carta delle prescrizioni, un artigianato che, sino ad oggi, è riuscito a sopravvivere alla burocrazia, all'informatizzazione delle tecnologie, proprio per la libertà massima che gli artigiani, i maestri o gli artisti - come li vogliamo definire - riuscivano a mettere con passione nelle loro attività.

Il nostro giudizio, di conseguenza, è negativo, non perché siamo contrari alla valorizzazione dell'artigianato - e ci teniamo a ribadirlo - ma perché riteniamo che abbia prevalso, come dicevo in inizio del mio intervento parlando del titolo della legge, la tutela nel senso negativo del suo termine!

Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Ringrazio coloro che sono intervenuti e vorrei fare alcune considerazioni. Quando si parla di artigianato di tradizione, sicuramente noi parliamo di un'attività che non può essere esclusivamente e, anzi, sarebbe sbagliato ridurla solo ad attività economica, ma parliamo di un modo di vivere e soprattutto di rivivere la storia, le tradizioni e la cultura della nostra regione. Questo artigianato rappresenta un forte collegamento con i valori e la storia di una cultura che viene da lontano nel tempo, come ci ricordava la Consigliera Charles. È anche un modello di relazioni umane, un modello che definisce elementi di identità, e che è importante valorizzare, proprio nel momento in cui c'è una tendenza a globalizzare fatti ed eventi. Credo che è proprio in questo contesto che l'artigianato di tradizione possa avere una valorizzazione.

L'artigianato rappresenta anche un momento di incontro alle fiere, di relazioni fra le persone, di superare le barriere, abbiamo i "limes" e non i "finis", come ci ricordava il Presidente in ben altro contesto, e credo che sia uno strumento importante per far conoscere un'anima particolare di questa regione. Il disegno di legge in esame al Consiglio è una cosa completamente diversa da un impianto dirigistico. Questo è un testo discusso con le associazioni, con l'IVAT - e, a questo riguardo preciso, nessuno pensa a fagocitare l'IVAT, che anzi avrà un ruolo rafforzato - e poi con gli stessi artigiani, con coloro che, con passione, vivono questo mondo, per cui questo è un testo che non è frutto degli uffici dell'Assessore; semmai, l'Assessorato ha fatto un'opera di sintesi.

Tornando alle questioni originarie, è in ogni caso una risposta ad un bisogno che c'era nella Regione di fronte ad una diffusione capillare di artigiani. Fra artigiani professionali e hobbisti abbiamo circa 1300 artigiani nel settore tradizionale, di cui un centinaio sono produttori professionali e circa duecento sono artigiani del settore non tradizionale. C'era quindi la necessità di definire alcuni principi di carattere generale, soprattutto tenendo conto del fatto che questo è un settore che non può essere dedito esclusivamente alla conservazione, ma deve rappresentare un delicato equilibrio fra la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e una naturale evoluzione che qualunque attività viva e vivace, come è il nostro artigianato, ha. Direi anche che l'artigianato rappresenta un momento di formazione diffuso sul territorio, abbiamo circa una quarantina di scuole che annualmente formano nei diversi settori artigianali i futuri artigiani, con l'attenzione di valorizzare soprattutto lavorazioni che si stanno perdendo.

Un disegno di legge - ribadisco - che non è un frutto dirigistico; semmai, è frutto di un ampio confronto che è stato fatto a livello regionale. La Consigliera Charles ci ricordava come - rispetto ai principi, perché questa è una legge che riguarda principi di carattere generale - sia stato fatto un approfondimento in un convegno che l'IVAT aveva tenuto, agli inizi del mese di gennaio dello scorso anno, e ricordo anche l'intervento molto importante che aveva fatto la Consigliera Charles in quel contesto. È un disegno di legge che vuole mantenere degli aspetti di flessibilità; i rimandi alle deliberazioni di Giunta non vogliono essere una "bardatura burocratica" del disegno di legge stesso, ma vanno colti come un elemento di flessibilità di una materia che viene da lontano, che vuole anche andare lontano e che ha necessità di aggiustamenti. Di qui la deliberazione di Giunta che può essere soggetta a modificazioni successive, proprio in relazione ai cambiamenti che ci sono.

Parlavo prima di un equilibrio fra tradizione ed evoluzione. Ci sono due scuole di pensiero - estremizzo - due modi di pensare rispetto all'artigianato. Uno, che punta ad un rispetto rigido degli schemi tradizionali, è una visione anche molto rigida per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali e delle tecniche, direi una visione che tende a cristallizzare l'artigianato, a farne museo; l'altra, che punta ad un'apertura totale e indiscriminata verso materiali e tecniche le più diverse, che poco hanno a che fare con le tradizioni della Valle d'Aosta, quindi con una perdita delle radici storiche e culturali. Quello che è espresso in questo disegno di legge è un punto di equilibrio, che tiene conto di un forte legame con il passato, ma tiene anche conto del fatto che ci troviamo di fronte ad un momento di evoluzione, e l'artigianato, come tutte le strutture che vivono e si confrontano con la realtà, è capace - negli anni lo ha dimostrato - di mantenere un legame con le proprie radici, ma anche di adattarsi a trasformazioni, a modi di interpretazioni diverse e, per certi versi, a stili e forme che lo hanno profondamente rinnovato.

Il Consigliere Frassy dice che questo è un disegno di legge inadeguato, che pensa ad una tutela statica; non è così! Direi che anche l'introduzione della figura del maestro artigiano, la possibilità di trasmettere conoscenze, tecniche, modi di vedere la realtà, è un elemento innovativo! Noi abbiamo già sperimentato le botteghe-scuola, in questo contesto le trasportiamo all'interno della legge sulla base di una sperimentazione che è stata fatta, di un confronto che è stato fatto con gli artigiani e gli artisti che, nel corso degli ultimi anni, hanno gestito le botteghe-scuola; quindi è tutt'altro che un'operazione di tipo burocratico. Direi che è una sistematizzazione di un percorso sperimentale che è stato fatto con gli artigiani.

Lo stesso vale per quanto riguarda la promozione. Qual è un elemento di valorizzazione di un'attività, se non la promozione? Qui la promozione viene intesa con la volontà di svilupparla secondo una unitarietà di interventi, attraverso la definizione di un modello comunicativo omogeneo, che riguardi non solo l'artigianato di tradizione valdostano, ma punti anche ad una valorizzazione del territorio valdostano e della sua identità. In sintesi, queste sono alcune delle questioni affrontate.

Il registro, anche qua, abbiamo già degli elenchi di artigiani; non facciamo altro che formalizzare un dato che è molto pratico e serve per la convocazione o per richiedere la partecipazione di questi artigiani alle manifestazioni che vengono fatte, in primis la Fiera di S. Orso, la mostra concorso e le altre. Direi che è semmai un elemento di semplificazione sapere chi sono e che tipi di specializzazione hanno gli artigiani. Non si vuole con questo creare assolutamente delle ulteriori burocratizzazioni, formalizziamo quanto si sta facendo, cercando di rendere la vita non complicata a chi è interessato all'artigianato di tradizione. Ricordavano i consiglieri relatori che questo è un punto fermo, vengono indicati alcuni principi di carattere generale e poi bisogna fare dei passi avanti, il passo successivo riguarderà la definizione del marchio di qualità.

Concludo ringraziando coloro che sono intervenuti nel dibattito, i relatori, e vorrei anche ringraziare le associazioni degli artigiani che hanno contribuito…

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

… no, perché ha avuto un atteggiamento troppo critico e il mio "dirigismo" non mi permette di avere questi atti di generosità, ma non ho neanche ringraziato la Consigliera Charles, quindi c'è una condizione di "par condicio" fra maggioranza e opposizione! Intendevo comunque ringraziare tutti, credo che sia evidente! Vorrei ringraziare l'IVAT, il "Comité des traditions", oltre agli artigiani che hanno partecipato e quanti, non solo artigiani, ma anche studiosi del settore, hanno voluto dare un contributo alla legge.

Presidente Si passa alla votazione del disegno di legge.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 18 c'è l'emendamento dell'Assessore Agnesod, che recita:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 18 è così sostituito:

"2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), e si provvede:

a) per annui euro 100.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.;

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11.:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per annui euro 975.200, per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) Per euro 71.490 per l'anno 2003 e annui euro 72.800 per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), punto A.1.2. dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005."

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così emendato:

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 6, 9, 12 e 14 è determinata complessivamente in euro 904.745 per l'anno 2003 e in annui euro 1.238.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), e si provvede:

a) per annui euro 100.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.;

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11.:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per annui euro 975.200, per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) Per euro 71.490 per l'anno 2003 e annui euro 72.800 per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), punto A.1.2. dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.