Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2937 del 8 gennaio 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 2937/XI Disegno di legge: "Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione".

CAPO I SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 1 (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità)

1. È abrogata la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali). Conseguentemente, cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità dalla stessa previsti.

2. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I controlli sugli atti dei comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi tra enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Articolo 2 (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, le parole: "e dagli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)" sono sostituite dalle seguenti: ", dei comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 45/1995, le parole: "e degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)," sono soppresse.

Articolo 3 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è sostituito dal seguente:

"3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;".

Articolo 4 (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), è sostituito dal seguente:

"1. I comuni, le Comunità montane e le loro forme associative, nonché le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della l.r. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.".

Articolo 5 (Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), le parole: "degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

Articolo 6 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: "Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità," sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 52 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

"Articolo 52bis

(Pubblicazione degli atti)

1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all'albo del Comune in cui ha sede l'Associazione.".

3. Dopo l'articolo 52bis della l.r. 54/1998, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"Articolo 52ter

(Esecutività degli atti)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.".

CAPO II CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Articolo 7 (Atti soggetti al controllo)

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti per materia, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, i seguenti atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione:

a) statuto, se approvato dagli organi dell'ente;

b) regolamenti;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) conto consuntivo.

Articolo 8 (Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo)

1. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione i cui atti sono soggetti al controllo di cui all'articolo 7 sono i seguenti:

a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, istituito ai sensi della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2 (Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta);

b) Institut valdôtain de l'artisanat typique, istituito ai sensi della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, istituito ai sensi della legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 (Istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon);

d) Museo minerario regionale, istituito ai sensi della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale);

e) Comitato regionale per la gestione venatoria, istituito ai sensi della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

f) Ente parco naturale del Mont Avic, istituito ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del "Mont Avic").

Articolo 9 (Pubblicazione degli atti e modalità per l'esercizio del controllo)

1. Le deliberazioni degli enti di cui all'articolo 8 sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le deliberazioni di cui all'articolo 7 diventano esecutive se, entro trenta giorni dal loro ricevimento, la struttura regionale competente non comunichi all'ente il provvedimento motivato di annullamento o non formuli richiesta di elementi istruttori ad integrazione. Le deliberazioni divengono comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. La richiesta di elementi istruttori sospende il termine previsto per il controllo per una sola volta. Il termine per l'esercizio del controllo riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi richiesti.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19;

b) il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 10 e il secondo comma dell'articolo 17, limitatamente alle parole ", e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo", della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34;

b) il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, limitatamente alle parole ", se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo";

c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;

d) l'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10;

e) l'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36;

f) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6;

g) il capo I della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

h) il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4;

i) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 18;

j) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

k) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 66 limitatamente alle parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale," e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

l) l'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Articolo 11 (Disposizioni transitorie)

1. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti degli enti di cui all'articolo 8 sono immediatamente trasmessi dal segretario della Commissione regionale di controllo alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 7, che provvede ad esercitare il controllo con le modalità di cui all'articolo 9.

2. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Consorterie si estinguono.

Président Comme convenu, je pense que nous pouvons reprendre avec le point 29 à l'ordre du jour.

La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) L'iter di questo disegno di legge in commissione consiliare è stato l'occasione per compiere una interessante carrellata sulle tappe che hanno caratterizzato uno degli aspetti cruciali dei rapporti tra enti diversi: vale a dire il capitolo dei controlli sugli atti degli Enti locali. Un aspetto delicato, che già le norme pre-statutarie contenute nei Decreti luogotenenziali del 1945 avevano disciplinato stabilendo che la vigilanza sulle amministrazioni comunali spettasse al Presidente del Consiglio della Valle e la tutela alla Giunta.

Una norma che rappresentava una significativa anticipazione anche in rapporto al dettato costituzionale che sarebbe scaturito nella previsione dell'articolo 130. La portata di quelle prime disposizioni pre-statutarie, che introdussero tratti di autogoverno e un regime giuridico di autonomia speciale, non va sottovalutata visto che, malgrado la previsione dell'articolo 43 dello Statuto speciale, il legislatore valdostano, per molti anni nel dopoguerra, non introdusse nessuna normativa in materia di controlli sugli atti degli enti locali. Alcune di quelle disposizioni emanate in un periodo di transizione, videro così dispiegare la loro efficacia anche quando l'Italia divenne uno Stato repubblicano.

Tutti coloro che tra di noi hanno avuto esperienza di amministrazione di enti locali ai vari livelli, hanno avuto modo di ricordare le successive tappe normative regionali per averle vissute un po' in prima persona: la prima legge del 1971 che, dopo 23 anni dallo Statuto speciale, disciplinava la materia dei controlli, ricalcando tuttavia ancora una volta il modello proposto dai decreti luogotenenziali del 1945; quella del 1978, che istituì la CO.RE.CO. ispirandosi ai principi dell'ordinamento statale, per arrivare alla legge del 1993, frutto della proposta elaborata dall'Union Valdôtaine e di quella della Giunta. Una carrellata che non si è limitata a un puro esercizio di storia delle istituzioni regionali, che comunque sovente andrebbe fatto per cogliere al meglio l'evoluzione della nostra realtà. È stata anche una utile riflessione che ci permette oggi di dire che il disegno di legge n. 179 ha una doppia portata.

Una portata sostanziale e, al tempo stesso, simbolica: sostanziale, perché porta alla soppressione della CO.RE.CO.; simbolica, perché negli anni il ruolo di questo organo era stato fortemente ridimensionato, ma anche perché si concretizza in modo definitivo il nuovo tipo di rapporti tra Regione ed Enti locali. A partire dai primissimi anni '90 infatti, i riflessi del nuovo ordinamento delle autonomie locali introdotto con varie tappe - le leggi "Bassanini" - portarono ad una sensibile modificazione del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali: l'abolizione del controllo di merito, la circoscrizione del controllo di legittimità ai provvedimenti di maggiore rilievo.

Per quanto attiene la nostra regione, il 1993 non fu solo l'anno della legge che oggi ci accingiamo ad abrogare, ma anche quello dell'attribuzione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, che comprende anche quella dei controlli. Passaggio, questo, che introdusse importanti innovazioni sugli atti soggetti a controllo. Situazione ormai fluida che doveva ricevere un ulteriore scossone nel 1997 con la riduzione dei controlli di legittimità. Le modifiche del 2001 al titolo V della Costituzione hanno spazzato via i controlli che, come noto, erano ormai ridotti. Con il disegno di legge che oggi stiamo analizzando si chiude dunque definitivamente un capitolo: quello dei controlli sugli atti degli enti locali. È un fatto positivo, in quanto la parola stessa, "controllo" implica una situazione in cui un soggetto ha supremazia sull'altro e in cui non esiste pari dignità tra soggetti. L'idea di controllo evoca sistemi che non si coniugano facilmente con i principi del federalismo. La Valle d'Aosta ha invece sviluppato e impostato da anni un cammino dell'Autonomia che definisce con chiarezza e in modo lineare i rapporti tra Regione ed Enti locali. In tal modo si è voluto creare un sistema delle autonomie in cui si promuovono il ruolo e le capacità dei soggetti coinvolti e dotati di poteri e competenze. Ritengo che vada sottolineata la maturità che sta alla base di questa elaborazione politica che attribuisce maggiori responsabilità ai vari livelli di governo e di amministrazione per garantire alla comunità valdostana gli strumenti più efficaci per crescere in modo autonomo e responsabile.

Avviandomi alla conclusione è giusto segnalare che è stato mantenuto, coerentemente con quanto avviene per altri enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti del Consorzio regionale per la pesca, Istituto regionale Adolfo Gervasone, Institut valdôtain typique, Museo minerario regionale, attualmente soggetti al controllo della CO.RE.CO., estendendo tale controllo anche agli atti del Comitato regionale per la gestione venatoria, nonché dell'Ente parco naturale Mont-Avic, unici due enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, privi di tali controllo, attribuendo, la titolarità della funzione, anziché ad un organo politico - Giunta regionale o Assessore competente - alla struttura regionale competente per materia. Gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità - statuti, qualora approvati esclusivamente dall'ente, regolamenti, bilanci e conti consuntivi - le modalità e la tipologia del controllo, invece, non mutano sostanzialmente rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Président La discussion générale est ouverte.

La parole au Président de la Région, Louvin.

Louvin (UV) Je dois vous avouer que c'est avec la mort dans l'âme que je prends part à la signature de l'arrêté de mort d'un organe, qui fut celui au sein duquel je fis mes premières classes dans l'Administration régionale. Je le rappelle avec beaucoup d'émotion et de gratitude envers ceux qui y exerçaient les mêmes fonctions et vers les collaborateurs qui remplissaient à l'époque ce rôle, et certains desquels ont continué encore, pendant presque 15 ans, à assurer ces fonctions importantes à l'égard des collectivités locales. Le Conseiller Praduroux, que je remercie de même que le Conseiller Ottoz pour l'illustration de ce projet de loi au nom des commissions, a déjà tracé l'évolution dans ce domaine et je n'y rajouterais rien si ce n'est l'engagement à faire de sorte que dans la redéfinition des compétences administratives au sein des structures l'on parvienne aussitôt à la définition de nouvelles modalités, non pas de contrôle, mais de consultation, qui seront remplies par les structures régionales indiquées par la loi elle-même.

Il s'agit de toute façon d'un jalon important et précieux dans le parcours de longue période, amorcé par la loi n° 54, de l'affranchissement de nos communautés locales par rapport à une condition d'infériorité face à l'instance régionale. Il nous appartient de bien accompagner ce processus, en faisant aussi, dans les années à venir, quelques réflexions ultérieures sur la fonction de garantie, que l'exercice du contrôle remplissait dans le temps; une fonction à réinterpréter quant au droit démocratique interne, au débat interne des collectivités locales elles-mêmes et de leurs organes élus. Je ne sais pas quelle forme cela devra prendre, mais je pense que le système des collectivités locales, le Conseil permanent en premier chef, devra réfléchir à l'opportunité d'identifier des formes de garantie, afin que le statut de l'opposition à l'intérieur des communautés locales ne soit point oublié.

J'ai gardé très fort le souvenir de l'utilité du rôle d'un organe de tutelle à cet égard; je pense que sa suppression, si d'une part est due, doit être palliée par d'autres formes qu'il nous appartiendra - ou qu'il leur appartiendra plutôt - de concevoir et de nous proposer. Je voudrais encore, pour finir, informer les collègues que j'ai déposé, au nom du Gouvernement, deux amendements à caractère formel au projet de loi n° 179. Il s'agit de deux aspects, pour lesquels la référence à d'autres textes de loi devait être complétée faisant état de la suppression de la Commission régionale de contrôle.

Ces amendements nous ont été suggérés par les structures du Conseil et ont également été vérifiés par les structures du Bureau législatif du Gouvernement. Ils concernent notamment quelques références à la loi régionale n° 46/1996 et à la loi n° 42/1994, ce qui nous permet de faire un petit nettoyage supplémentaire au "corpus" de notre législation.

Président Si personne demande la parole, je ferme la discussion générale.

Je rappelle que la Ière Commission et la IIème ont donné avis favorable à majorité, le Conseil permanent des collectivités locales a donné avis favorable.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 27

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 1 proposé par le Président de la Région, qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Articolo 4bis (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56), è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Qualora essi non risiedano nel comune di Aosta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio."."

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Frassy sur l'article 8.

Frassy (FI) Vorrei solo una precisazione per sapere se gli enti pubblici non economici, indicati dall'articolo 8 nelle lettere dalla a) alla f), sono tutti gli enti pubblici non economici o se sono soltanto alcuni. Se fossero enti pubblici non economici, sarebbe stato forse sufficiente limitarsi all'affermazione del principio. Perché questa perplessità? Perché se dovessero essere istituiti ulteriori enti pubblici non economici, diventerebbe necessario apportare una modifica all'articolo 8, salvo che nell'articolo 8 non vi siano tutti gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. In quel caso ci domandiamo quali sono i criteri che hanno portato ad individuarne solo alcuni.

Président La parole au Président de la Région, Louvin.

Louvin (UV) Déjà dans la loi régionale de 1978 un certain nombre d'organismes publics à vocation non économique était indiqué expressément, et cette liste avait été, au fur et à mesure intégrée par des lois spéciales successives lorsqu'un nouvel organe était créé; ce fut le cas, par exemple, du Musée minéraire régional. La loi elle-même disposait que la Commission régionale de contrôle aurait été soumise à ce régime de tutelle.

Nous avons par conséquent repris ponctuellement la liste des organismes ayant ce caractère, pour maintenir la tutelle sur ces mêmes organes; nous les avons donc gardés. S'il y en aura d'autres à l'avenir, comme cela n'est pas impossible qu'il s'avère, ils seront inscrits dans la logique du contrôle non plus de la CO.RE.CO., mais du contrôle par les structures indiquées par la délibération du Gouvernement dont à la loi n° 45. Ils seront inscrits dans cette logique par la loi d'institution, ce qui nous permettra, le cas échéant, d'intégrer la liste par des dispositions spécifiques.

Président Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

L'articolo 10 contiene l'emendamento n° 2 del Presidente della Regione, che recita:

Emendamento Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è inserita la seguente:

"gbis) il comma 3 dell'articolo 5, limitatamente alle parole "contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali" e il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42;".

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19;

b) il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 10 e il secondo comma dell'articolo 17, limitatamente alle parole ", e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo", della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34;

b) il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, limitatamente alle parole ", se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo";

c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;

d) l'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10;

e) l'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36;

f) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6;

g) il capo I della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

h) il comma 3 dell'articolo 5, limitatamente alle parole "contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali" e il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42;

i) il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4;

j) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 18;

k) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

l) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 66 limitatamente alle parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale," e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

m) l'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.