Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2374 del 20 dicembre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2374/XI Disegno di legge: "Norme in materia di partecipazione alle gare di appalto per l’affidamento di lavori pubblici. Modificazione all’articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12. Abrogazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 8 e 18 agosto 1986, n. 53".

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, fino alla riattivazione dell'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta non superiore a 1.032.913 euro, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. 12/1996.

Articolo 2 (Qualificazione)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 sono ammessi alle gare d'appalto:

a) i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le categorie e le classifiche richieste per i lavori in affidamento;

b) per i lavori di importo a base d'asta superiore a 150.000 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 4, dimostrati in sede di gara;

c) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 150.000 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 5, dimostrati in sede di gara.

Articolo 3 (Requisiti di ordine generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per la partecipazione alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), fatte salve le cause di esclusione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. I requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 34/2000 si riferiscono ai seguenti soggetti:

a) al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;

b) al direttore tecnico e a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

c) al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Articolo 4 (Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1 per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale nella misura richiesta per l'accesso alla classifica corrispondente all'importo dei lavori a base d'asta:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dimostrato e comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.p.r. 34/2000 e da apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, di cui al comma 1, lettera c), sussiste qualora la media annua degli importi sostenuti nell'ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2 per cento della media annua delle cifre d'affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'1 per cento della media delle cifre d'affari del medesimo quinquennio.

Articolo 5 (Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1 per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale:

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori riconducibili alla categoria o alle categorie richieste nel bando e di importo non inferiore a quello posto a base d'asta;

b) aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a), così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 34/2000;

c) avere un'adeguata attrezzatura tecnica, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del d.p.r. 34/2000.

Articolo 6 (Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, le parole "fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori" sono soppresse.

Articolo 7 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 marzo 1985, n. 8;

b) 18 agosto 1986, n. 53.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Président Je rappelle que ce projet de loi a reçu l’avis favorable à la majorité de la part de la IIIème Commission et que des amendements ont été présentés par la même commission.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cottino.

Cottino (UV)Come già evidenziato chiaramente dalla relazione di accompagnamento, questo disegno di legge si è reso necessario in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2001 che rese illegittimi i commi 1 e 9 dell'art. 23 della legge regionale n. 12 del 20 giugno 1996. I citati commi prevedevano quale condizione per la partecipazione agli appalti, per tutti i soggetti previsti all'articolo 3 della stessa legge, l'iscrizione all'albo regionale di preselezione.

È appena il caso di ricordare che i soggetti citati da questo articolo 3 sono, oltre alla Regione, i comuni, le comunità montane, tutti quegli organismi dotati di personalità giuridica la cui attività sia finanziata dagli enti pubblici e i consorzi di diritto pubblico.

Va ricordato inoltre che a partire dal 1° gennaio 2002, per effetto del DPR n. 34/2000, soltanto le imprese in possesso dell'attestazione SOA potranno partecipare alle gare di appalto. In Valle d'Aosta numerose imprese non interessate a partecipare ad appalti esterni alla Regione non hanno ritenuto necessario dotarsi di questa attestazione in quanto l'albo di preselezione era sufficiente per la partecipazione agli appalti nella nostra Regione. Ritengo anche giusto sottolineare che per ottenere l'attestazione SOA si debbono affrontare spese non indifferenti oltre che un dispendio di tempo notevole da parte dei responsabili delle imprese per fornire la documentazione necessaria all'organismo di attestazione.

La conseguenza di tutto questo è che allo stato attuale un certo numero di imprese si troverebbero nelle condizioni di non poter partecipare alle gare di appalto degli enti pubblici su cui basavano una buona parte della loro attività. Le conseguenze per tutte queste imprese e per le loro maestranze sono facilmente immaginabili.

Prima di illustrare il contenuto del disegno di legge, ritengo giusto sottolineare che questo provvedimento ha ottenuto il parere positivo dal "Conseil permanent des collectivités locales".

Mi pare ancora opportuno evidenziare che le indicazioni contenute nel disegno di legge sono state approfondite in sede di consulta con i rappresentanti di tutte le categorie interessate.

L'articolo 1, che definisce le finalità di questo disegno di legge, precisa che interessa tutti gli appalti di importo a base d'asta inferiori a 1.032.913 euro, circa 2 miliardi di lire, ponendo altresì un limite alla vigenza di questa legge. Per essere più precisi i termini di vigenza sono due: fino all'eventuale riattivazione dell'albo di preselezione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

L'articolo 2 precisa quali sono i soggetti che possono partecipare agli appalti tenendo conto anche dell'importo, a base d'asta, degli appalti (inferiori o superiori a 150.000 Euro). L'Assessore ha poi proposto in commissione un emendamento riguardante i soggetti che possono partecipare agli appalti per i lavori di importo non superiori a 38.734 euro. La commissione ha fatto proprio l'emendamento proposto. Mi pare importante evidenziare che questo articolo precisa anche che il possesso dei requisiti generali e speciali previsti ai successivi articoli possano essere dimostrati in sede di gara anziché in precedenza.

L'articolo 3 precisa quali sono i requisiti di carattere generale, che di fatto sono i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), del DPR n. 34/2000, che si applicano a tutti i soggetti appaltatori indipendentemente dall'importo dell'appalto.

L'articolo 4 prevede quali siano i requisiti speciali per poter partecipare alla gara d'appalto con importi superiori a 150.000 euro. La commissione, in accordo con l'Assessore, ha modificato il comma 2 di questo articolo ritenendo che eventuali nuovi requisiti, oltre a quelli previsti all'articolo 18 del DPR n. 34/2000, fossero deliberati dal Consiglio anziché dalla Giunta regionale.

L'articolo 5 specifica i requisiti speciali per appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro. A questo articolo è stato aggiunto un comma (emendamento dell'Assessore accolto dalla commissione) resosi necessario dopo l'emendamento all'articolo 2: per quanto riguarda gli appalti fino a 38.734 euro, è sufficiente che le imprese siano iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Per quanto riguarda la lettera b) di questo articolo, mi pare utile specificare che in commissione è stato chiarito, per quanto riguarda il costo del personale dipendente, che è considerato anche quello del titolare d'impresa.

Gli articoli 6 e 7, che si riferiscono a modifiche e abrogazioni di normative vigenti, credo non necessitino di alcun commento vista la loro semplicità e chiarezza.

Per concludere, non ritengo superfluo sottolineare quanto sia opportuno ed importante l'articolo 8 che si riferisce alla dichiarazione d'urgenza per anticipare l'entrata in vigore di questa legge. Dobbiamo cercare di evitare al massimo che si verifichi quanto già mettevo in evidenza all'inizio di questa relazione, cioè il pericolo che una parte di imprese valdostane, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, non possano partecipare alle gare di appalto in Valle essendo prive di certificazione SOA.

PrésidentLa parole à l’Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)C’est pour remercier le rapporteur pour le travail qu’il a accompli et pour remercier la IIIème Commission qui a permis d’inscrire aujourd’hui ce projet de loi dans l’ordre du jour supplétif, étant donnée l’urgence d'avoir, comme il a été rappelé par le rapporteur, cette loi publiée avant la fin de l’année.

Je présente trois amendements de nature éminemment technique qui se sont rendus nécessaires suite aux amendements qui ont été approuvés en IIIème Commission. Ce sont des amendements suggérés par le Bureau législatif du Conseil que je remercie pour le constructif apport.

PrésidentLa discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI)Su questa legge penso che ci sia relativamente poco da dire in quanto gli antefatti al disegno di legge in esame sono materia nota, materia nota è la legge n. 12/96 e successive modificazioni e altrettanto nota è la pronuncia della Corte costituzionale che ha cassato l’articolo 23 di quella legge, articolo centrale del provvedimento per quanto attiene all'esistenza e all'impostazione dell’albo regionale di preselezione, albo che incentrava il suo meccanismo sulla necessità per le imprese, che volessero partecipare agli appalti regionali, di avere stabile organizzazione sul territorio regionale, una norma discutibile, anzi una norma dichiarata anticostituzionale.

Ci sarebbe anche da esaminare in maniera statistica quali risultati ha prodotto nel concreto l’applicazione di questa norma, ma probabilmente il discorso ci porterebbe lontano e forse non sono disponibili dati analitici sulle imprese che hanno terminato i lavori affidati e sulle imprese che hanno invece avuto problemi, o fallimenti, per quanto concerne i lavori affidati nonostante avessero vinto le procedure con questo meccanismo.

Con questa legge l’Assessore individua un meccanismo temporaneo, è lui stesso a dirlo e a scriverlo nella legge che la maggioranza, la Giunta si riserva la possibilità di verificare se l’articolo 23, cassato dalla Corte costituzionale, possa in un futuro essere sostituito da un altro meccanismo analogo o similare che tuteli le imprese con sede nella nostra Regione.

In attesa di compiere per intero questa verifica l’Assessore si rende conto che da gennaio 2002 molte imprese di questa Regione sarebbero nell'impossibilità di partecipare agli appalti in quanto sembrerebbe che non tutte abbiano attivato per tempo la prescritta certificazione SOA, elemento essenziale per partecipare agli appalti pubblici da gennaio prossimo e così noi consentiamo alle imprese di qualificarsi direttamente in gara andando a dimostrare quanto avrebbero dovuto dimostrare per ottenere la certificazione SOA.

Su questo meccanismo ribadiamo le perplessità e le considerazioni che abbiamo espresso in commissione e in estrema sintesi rileviamo come la certificazione SOA sia una certificazione di validità pluriennale, mentre il meccanismo della qualificazione in corso di gara è un meccanismo che vale per la gara alla quale l’impresa decide di partecipare. Questo con aggravio delle procedure e degli oneri sia da parte delle aziende, sia da parte dell’Amministrazione regionale. Detto questo, rilevando che la legge n. 12 è connotata da una paternità e da una scelta politica ben precisa, rinnoviamo alla maggioranza l’invito che abbiamo già fatto all’Assessore di farsi carico delle conclusioni di questa scelta che sta nella legge n. 12, poi rivista anche in corso di questa legislatura. Perché dico questo? Perché l’articolo 1, nell’individuare la transitorietà di questa norma, pone come termine all'efficacia della legge che stiamo discutendo la data del 31 dicembre 2003, data successiva di sei mesi al termine della legislatura in corso. Allora vorremmo che la maggioranza si assumesse le sue responsabilità sino in fondo su questa vicenda, di conseguenza presenteremo un emendamento che tende a sostituire la data del 31 dicembre 2003 con la data del 31 maggio 2003 che riteniamo essere la data che simboleggi la fine della legislatura in corso.

Perché diciamo questo? Perché il rischio - ed è un rischio che la legge ci consente di percorrere - è che la maggioranza non si senta o non trovi l’accordo o non trovi la strada per risolvere in maniera compiuta il meccanismo che ruotava attorno all’articolo 23 e che costituiva il perno portante della legge n. 12/96 e lasci in eredità questa questione senza andarla a definire. Pensiamo che l’emendamento che presentiamo, ossia di anticipare di sei mesi il termine del periodo transitorio, sia un atto dovuto da parte di una maggioranza che ha la responsabilità di portare a compimento, sì, un programma di legislatura, ma anche di andare a chiudere quelle questioni di contenzioso che si sono innescate in questo caso con la Corte costituzionale e comunque di andare a ridefinire una norma che era stata disegnata con una precisa volontà politica, perciò, a seconda anche delle risposte che verranno date a questo emendamento, potrà essere modificato il giudizio finale in sede di votazione.

PrésidentY a-t-il d’autres conseillers entre-temps qui demandent la parole? N’ayant plus de conseillers inscrits à parler, la discussion est close.

A l’article 1er il y a l’amendement présenté par le Conseiller Frassy, dont je donne la lecture:

Emendamento Articolo 1, comma 1, sostituire "31 dicembre 2003" con "31 maggio 2003".

La parole à l’Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Per fornire alcune risposte rispetto alle questioni sollevate dal collega Frassy e per motivare l’astensione della maggioranza sull’emendamento da lui presentato. Una precisazione: la sentenza del luglio 2001 della Corte Costituzionale non ha cassato l’articolo 23 della legge n. 12/96, ma i comma 1 e 9. L’albo regionale di preselezione, quindi, è diventato uno strumento inapplicabile, ma così come era stato impostato sulla base di quanto previsto in modo particolare dal comma 1 che prevede l’organizzazione stabile sul territorio.

La sentenza della Corte Costituzionale contiene un passaggio che dà validità e conferma la possibilità in capo alla Regione di dotarsi di un proprio albo, cito: "... Non è contestata di per sé la potestà della Regione di disciplinare con proprie leggi relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale il sistema di qualificazione delle imprese?" e, infatti, non vengono invocati i parametri costituzionali o statutari dai quali possano evincersi limiti interni alla competenza legislativa regionale.

Evidentemente la sentenza della Corte Costituzionale è entrata nel merito di quelle che possono essere considerate disparità di trattamento fra soggetti partecipanti nel momento in cui si pone il discrimine dell'obbligatorietà. In teoria, quindi, nulla vieterebbe alla Regione di avere un proprio albo, e qui voglio aprire una parentesi in relazione alla caratteristica dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo regionale di preselezione, al di là, ripeto, di quel requisito costituito dall'organizzazione stabile sul territorio, che può effettivamente costituire discrimine e quindi condizione di non par conditio fra le imprese, per quanto riguarda alcuni requisiti tipo quelli relativi alle attrezzature.

Voglio ricordare che quanto era richiesto per iscriversi all’albo regionale di preselezione era di più rispetto a quanto previsto dal "decreto Bargone" per avere l’attestazione SOA, ma questo perché il motivo stesso di sussistenza dell’albo era ed è che la Regione vuole garantirsi rispetto alla qualità delle imprese che partecipano alle gare di appalto per i lavori di interesse regionale, lavori che si suppone debbano essere realizzati con caratteristiche di qualità.

Cosa succederà quindi e perché abbiamo introdotto questo periodo transitorio? Noi non rinneghiamo assolutamente la paternità della legge n. 12/96, anzi quella legge, l’articolo 23 in modo particolare, ha costituito una risposta importantissima per il mondo delle imprese in quel momento e lo costituisce tuttora. La legge n. 12/96 ha avuto un merito fondamentale: quello di dare certezza di diritto in un momento in cui la norma nazionale cambiava ogni sei mesi. Si ricorderà il Consigliere Frassy della "Merloni 1", "della Merloni 2", "della Merloni ter" e, adesso che è cambiata la maggioranza, aspettiamo la "Merloni quater".

Per quanto riguarda i lavori di interesse regionale, il riferimento è stabile ed è la legge n. 12/96, quindi il periodo transitorio è necessario proprio perché in questo momento ci sono alcuni elementi di indeterminatezza. Abbiamo presentato alla Corte costituzionale un ricorso per verificare se il decreto n. 34 deve essere obbligatoriamente applicato nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, quindi nella Regione a Statuto speciale.

Se l’inciso che ho citato costituisce indirizzo per la Corte costituzionale può anche darsi che il nostro ricorso abbia qualche fondamento. In materia di qualificazione, in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, la materia della qualificazione sembrerebbe inquadrarsi più che nella dizione "lavori pubblici" nella dizione "tutela della concorrenza", competenza questa assegnata in via esclusiva allo Stato. In presenza di questa indeterminatezza non siamo oggi in condizioni di decidere se è possibile e soprattutto in che modo ricostruire il nostro albo regionale di preselezione, quindi se sarà possibile fare questo, non sarà questione di: o 31 maggio o 31 dicembre, ma l’albo regionale che verrà ricostituito avrà valenza anche oltre al 31 dicembre 2003. Queste sono le motivazioni per cui riteniamo di non dover accogliere l’emendamento presentato.

PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI)Più sono brevi gli emendamenti e più sono difficili forse da illustrare perché la mia sensazione è che questo emendamento da calendario non sia stato centrato perlomeno dalla riflessione dell’Assessore. Questo emendamento, Assessore, ha il solo scopo di impegnare la maggioranza a chiudere il cerchio?

(interruzione dell’Assessore Vallet, fuori microfono)

? non lo metto in dubbio o potrei metterlo in dubbio perché comunque avete la possibilità di non chiuderlo. Questo emendamento non va ad inficiare assolutamente l’azione legislativa della maggioranza e non capisco per quale motivo l’Assessore non abbia recepito la sostanza dell’emendamento. Non stiamo discutendo sulla bontà o meno dell’articolo 23 nelle parti cassate o sopravvissute alla Corte costituzionale; non stiamo discutendo del ricorso che è stato presentato dall’Amministrazione regionale. Stiamo semplicemente dicendo che la data del 31 dicembre 2003 consente a questa maggioranza di non affrontare l’argomento, la data del 31 maggio 2003 obbliga questa maggioranza ad affrontare l’argomento.

Mi sembra paradossale: non accettare questo emendamento vuol dire rifuggire dalla responsabilità politica di chiudere il cerchio di una legge di cui voi giustamente dal vostro punto di vista rivendicate la paternità e, visto che è una legge di quelle che hanno un taglio politico alle spalle, mi sembrerebbe responsabilità dovuta nei confronti dell’Assemblea impegnarsi in questo senso, senza mettere in discussione assolutamente la nuova normativa. È ovvio che la nuova normativa andrà oltre la data del 31 dicembre 2003, anche perché la nuova normativa è ancora tutta da scrivere. La legge in questione è una "legge ponte", non capisco quale sia il motivo che vi impedisce di assumervi questa responsabilità.

Non accettare questo emendamento vuol dire lasciarsi una porta aperta per rifuggire da una responsabilità che è una responsabilità di una situazione che avete creato voi. Voi mettete nella condizione la maggioranza futura, che noi ci auguriamo che sia leggermente diversa da quella in corso, di risolvere in sei mesi quello che voi non avete risolto in un'intera legislatura. È questo quello che noi deprechiamo: è un voler sfuggire dalle proprie responsabilità.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement du Conseiller Frassy:

Conseillers présents: 28

Votants: 6

Pour: 6

Abstentions: 22 (Agnesod, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, La Torre, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 2 figure un amendement présenté par l’Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:

Emendamento All’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole "150.000 euro" sono aggiunte le parole "e superiore a 38.734 euro".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 2 figure aussi un amendement présenté par la IIIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 3, dimostrati in sede di gara, e che risultano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 2 (Qualificazione)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 sono ammessi alle gare d'appalto:

a) i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le categorie e le classifiche richieste per i lavori in affidamento;

b) per i lavori di importo a base d'asta superiore a 150.000 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 4, dimostrati in sede di gara;

c) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 5, dimostrati in sede di gara;

d) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 3, dimostrati in sede di gara, e che risultano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 3 figure un amendement présenté par l’Assesseur, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 3, comma 1, la locuzione "lettere b) e c)" è sostituita dalla locuzione "lettere b), c) e d)".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 3 (Requisiti di ordine generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), per la partecipazione alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), fatte salve le cause di esclusione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. I requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 34/2000 si riferiscono ai seguenti soggetti:

a) al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;

b) al direttore tecnico e a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

c) al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 4 figure un amendement présenté par la IIIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 4, comma 2, le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "del Consiglio regionale".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 4 (Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale nella misura richiesta per l'accesso alla classifica corrispondente all'importo dei lavori a base d'asta:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dimostrato e comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.p.r. 34/2000 e da apposita deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto che l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, di cui al comma 1, lettera c), sussiste qualora la media annua degli importi sostenuti nell'ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2 per cento della media annua delle cifre d'affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'1 per cento della media delle cifre d'affari del medesimo quinquennio.

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 5 il y a un amendement présenté par l’Assesseur, dont je donne la lecture:

Emendamento All’articolo 5, comma 1, dopo le parole "150.000 euro" sono aggiunte le parole "e superiore a 38.734 euro".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 5 il y a aussi un amendement présenté par la IIIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 38.734 euro, se iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 5 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 5 (Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale:

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori riconducibili alla categoria o alle categorie richieste nel bando e di importo non inferiore a quello posto a base d'asta;

b) aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a), così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 34/2000;

c) avere un'adeguata attrezzatura tecnica, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del d.p.r. 34/2000.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 38.734 euro, se iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 7:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 8:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.