Oggetto del Consiglio n. 2698 del 23 luglio 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997
OGGETTO N. 2698/X Disegno di legge: "Norme sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace".
Articolo 1 (Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche)
1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace della Regione Valle d'Aosta sono quelle risultanti dal provvedimento del Ministero di grazia e giustizia 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 marzo 1993, n. 74, e confermate con decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 aprile 1997, e sono corrispondenti alle qualifiche funzionali regionali secondo l'allegato A alla presente legge.
Articolo 2 (Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace)
1. Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace.
2. La Giunta regionale individua con proprio atto organizzativo la struttura dirigenziale competente all'adozione dei seguenti atti relativi al personale assegnato agli uffici del giudice di pace:
a) atti di cui all'articolo 13 della legge regionale 45/1995;
b) attribuzione delle funzioni tipiche ascrivibili ai profili professionali del personale assegnato agli uffici amministrativi del giudice di pace.
Articolo 3 (Inquadramento del personale comunale)
1. Il personale di ruolo dei comuni della regione che presta o ha prestato servizio presso gli uffici di conciliazione può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano o hanno esercitato le funzioni di cancelleria presso gli uffici medesimi. L'esercizio di tali funzioni, che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Sindaco, può essere riconosciuto unicamente nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
3. La Giunta regionale, previo nulla osta dell'amministrazione comunale di provenienza, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, tenuto conto della data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.
4. Il personale è assegnato, di preferenza, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.
Articolo 4 (Inquadramento a domanda del personale regionale)
1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 3 possono essere ricoperti dal personale del ruolo unico regionale che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia presentato domanda di mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; è data priorità al personale che abbia già prestato servizio negli uffici del giudice di pace.
Articolo 5 (Inquadramento del personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia)
1. I posti in organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 3 e 4 possono essere ricoperti dal personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta, il quale può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Giunta regionale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta alla data del 31 dicembre 1989 e tenuto conto dell'anzianità di servizio.
Articolo 6 (Modalità di inquadramento del personale non regionale)
1. L'inquadramento di cui agli articoli 3 e 5 è disposto, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche quali definite all'articolo 1, nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali del personale regionale, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale e livello retributivo corrispondenti, come definiti nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della legge regionale 45/1995.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).
Articolo 7 (Modalità per la copertura di ulteriori posti vacanti)
1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 possono essere coperti mediante assegnazione di personale regionale agli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 45/1995.
Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 620.500.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono rimborsati dallo Stato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) (cap. 6700).
Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Il DPCM del 31 gennaio 1997 imponeva una riduzione di personale negli uffici del giudice di pace rispetto al precedente provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 marzo 1993. Il personale si è opposto a tale provvedimento e con decreto ministeriale del 23 aprile 1997 è stato riconfermato il provvedimento del 17 marzo 1993.
In attesa dell'esito del ricorso l'esame del disegno di legge è stato rinviato per ben due volte e ora che il Ministero si è espresso possiamo esaminare il disegno di legge che nel frattempo ha anche subito alcune modifiche, che sono migliorative.
Il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 stabilisce che il personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace deve essere inquadrato in ruoli locali con modalità definite da leggi regionali. In base all'articolo 26, comma 1, lett. b) della legge regionale 45/95 tale personale viene inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico della Giunta regionale. Le dotazioni organiche, come previste dalla tabella allegata al presente disegno di legge sono definite dal recente decreto ministeriale del 23 aprile 1997, che riconferma quanto stabilito dal provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 marzo 1993.
Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sul trattamento economico e sullo stato giuridico dei dipendenti regionali, mentre lo stesso dipenderà funzionalmente dal giudice di pace.
Sarà la Giunta regionale ad individuare la struttura dirigenziale più idonea alla gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato agli uffici del giudice di pace, tenendo ben presente quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 45/95.
Il personale di ruolo dei comuni della Regione con popolazione superiore a 5000 abitanti, che presta o ha prestato servizio presso gli uffici di conciliazione, può chiedere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'inquadramento nel ruolo unico regionale. Nel caso in cui rimangano vacanti dei posti venendo a mancare richieste di personale di ruolo dei comuni, gli stessi potranno essere ricoperti in ordine prioritario nel seguente modo: in prima battuta dal personale del ruolo unico regionale che abbia già prestato servizio negli uffici del giudice di pace; dal personale del ruolo unico regionale, dal personale di ruolo del Ministero di Grazia e Giustizia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta; infine dal personale regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 45/95.
Sono previste le modalità di inquadramento del personale non proveniente dal ruolo regionale onde assicurare la corrispondenza con le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale regionale, con il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
L'inquadramento del ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese.
La spesa che la Regione dovrà sostenere in applicazione della presente legge è prevista in lire 620.500.000 annue, onere che verrà rimborsato interamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 21 novembre 1991 n. 374.
Nella relazione, che presumo sia stata distribuita, ho notato adesso un errore di battitura laddove si dice: "Il personale di ruolo dei comuni della Regione con popolazione inferiore a 5000 abitanti..." invece è "superiore a 5000 abitanti".
Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione l'allegato A:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità