Oggetto del Consiglio n. 2889 del 10 dicembre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 DICEMBRE 1997
OGGETTO N. 2889/X Disegno di legge: "Interventi a favore dello sport".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta promuove e sostiene lo sviluppo dello sport, caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:
a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva;
b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la droga, le devianze e l'emarginazione;
c) il ruolo dell'attività agonistica, in particolare di quella giovanile, come mezzo di formazione del carattere etico-sociale dei cittadini;
d) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta.
2. La Regione riconosce inoltre:
a) il ruolo svolto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva nazionale;
b) la fondamentale importanza dell'attività svolta dall'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;
c) l'attività svolta per la salvaguardia dell'identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani), e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;
d) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnico-agonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione sociale.
Articolo 2 (Interventi)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:
a) allo svolgimento ed alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, nel territorio regionale;
b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici e dirigenti sportivi;
c) al sostegno dell'attività agonistica di alto livello e al riconoscimento di borse al merito sportivo;
d) all'acquisto di attrezzature sportive necessarie per una più avanzata ed efficace pratica dello sport;
e) alla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico;
f) al finanziamento delle attività di società o associazioni sportive valdostane partecipanti con una propria squadra ai massimi campionati nazionali professionistici o dilettanti.
2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:
a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati a livello nazionale ed internazionale;
b) all'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni sportive.
3. I contributi di cui al comma 1 e al comma 2, lett. b), devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi liquidati determina un'azione di recupero ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.
Titolo II Contributi finanziari per il sostegno dell'attività sportiva
Articolo 3 (Tipologie dei contributi)
1. Fatto salvo quanto previsto ai Capi VI, VII e VIII, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:
a) ordinari;
b) di alto livello;
c) speciali;
d) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva.
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)
1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi alle società e associazioni sportive regolarmente costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, che risultano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale (FSN) federata nel CONI o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dalla Regione, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e c), le società o associazioni sportive che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno un anno, attestata dal responsabile regionale della FSN.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), le società o associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federale per almeno tre anni consecutivi.
5. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e c), sono concessi altresì alla Scuola regionale di paracadutismo sportivo e alle società o associazioni sportive affiliate all'Associazione valdostana martse a pià (AVMAP).
6. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3.
7. Le società o associazioni sportive di cui al comma 1, affiliate sia ad una FSN sia ad un ente di promozione sportiva o ad un'associazione sportiva regionale di cui al comma 5, non cumulano i contributi previsti al Capo I con quelli di cui al Capo IV, qualora riferiti alla medesima attività.
8. I contributi contemplati dall'articolo 3 non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali per la medesima attività.
9. I comitati regionali delle FSN o gli analoghi organismi federali regionali operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempreché agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), nella misura massima del quindici per cento da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.
Capo I Contributi ordinari
Articolo 5 (Definizione e modalità di presentazione delle domande)
1. Si intendono per contributi ordinari quelli concessi a sostegno dell'attività sportiva sviluppatasi nell'ambito di campionati o calendari ufficiali delle FSN o delle associazioni sportive regionali di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente, sono presentate annualmente a quest'ultima entro il 30 settembre e comprendono i dati relativi al piano di riparto di cui all'articolo 6, comma 2. Le società e associazioni sportive sono tenute ad allegare alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa.
3. Il responsabile regionale della FSN di appartenenza o dell'associazione sportiva regionale di cui all'articolo 4, comma 5, vista preventivamente le domande.
Articolo 6 (Criteri di ripartizione)
1. I contributi ordinari sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Il piano di riparto prende in considerazione i seguenti elementi, relativi all'anno di attività cui si riferiscono i contributi:
a) spese federali relative all'affiliazione della società, al tesseramento dei tecnici e dei dirigenti, all'iscrizione ai campionati, alle tasse di gara e ai giudici di gara;
b) spese relative ai cronometristi e all'assistenza medica obbligatoria durante le competizioni;
c) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
d) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;
e) distribuzione per fasce di età degli atleti tesserati, praticanti in modo sistematico l'attività agonistica;
f) consistenza del vivaio giovanile della società;
g) entità chilometrica delle trasferte effettuate.
3. Le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui al comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri per la ripartizione dei contributi sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.
Capo II Attività agonistica di alto livello
Articolo 7 (Contributi per attività agonistica di alto livello)
1. I contributi per l'attività agonistica di alto livello sono finalizzati al sostegno dell'attività agonistica di squadra e individuale di particolare valore tecnico e si distinguono in:
a) contributi di alto livello per attività di squadra;
b) borse al merito sportivo per attività individuale.
Articolo 8 (Modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), redatte sui modelli predisposti dalla struttura competente, sono presentate a quest'ultima annualmente entro il 30 settembre, ove riferite al piano di riparto di cui all'articolo 9, comma 3, ed entro il 30 giugno con riferimento al piano di riparto di cui all'articolo 9, comma 4, e sono corredate della relativa documentazione giustificativa.
2. Le domande per l'ottenimento delle borse al merito sportivo di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), sono presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno, corredate di certificazione della FSN di appartenenza, attestante il titolo sportivo acquisito dall'atleta interessato.
3. Il responsabile regionale della FSN di appartenenza vista la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 9 (Criteri di ripartizione)
1. I contributi per l'attività agonistica di alto livello sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.
2. I contributi di alto livello per l'attività di squadra sono determinati sulla base di due specifici piani di riparto.
3. Il primo piano di riparto prende in considerazione i seguenti elementi:
a) valore tecnico del campionato federale cui si riferisce il contributo;
b) spese federali relative all'iscrizione al campionato, con esclusione dell'eventuale cauzione;
c) consistenza nella squadra del numero di atleti provenienti dai vivai giovanili di società o associazioni sportive regionali.
4. Il secondo piano di riparto avviene ad attività conclusa e con riferimento ai seguenti elementi:
a) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;
b) entità chilometrica delle trasferte effettuate;
c) spese federali sostenute e relative a tasse di gara, giudici di gara, cronometristi e spese mediche obbligatorie durante le competizioni.
5. I contributi di alto livello per l'attività di squadra non sono cumulabili con quelli previsti al Capo I, qualora riferiti alla medesima attività.
6. Le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui ai commi 3 e 4, la definizione e il riconoscimento della qualifica di alto livello per l'attività di squadra e individuale, nonché l'ammontare delle borse al merito sportivo sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.
Capo III Contributi speciali
Articolo 10 (Definizione)
1. Si intendono per contributi speciali le provvidenze specificamente destinate:
a) all'acquisto di attrezzi necessari alla pratica sportiva, fino ad un massimo del trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione dell'attrezzatura personale;
b) ad iniziative finalizzate alla formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, organizzate dalle rispettive federazioni, dal CONI o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa relativa a quote di iscrizione e viaggi;
c) ad iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento di dirigenti sportivi fino ad un massimo del trenta per cento della spesa relativa a quote di iscrizione e viaggi;
d) alla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa relativa a personale, acquisto di attrezzi, acquisto e realizzazione di materiale didattico e informativo.
Articolo 11 (Modalità di presentazione delle domande, di concessione e liquidazione)
1. Le richieste di contributi di cui all'articolo 10, corredate di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante l'iniziativa, sono presentate alla struttura competente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. I contributi sono concessi annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato ristretto di cui all'articolo 18.
3. La liquidazione dei contributi di cui all'articolo 10 avviene ad iniziativa conclusa e previa presentazione di giustificativi di spesa fiscalmente corretti.
Capo IV Attività degli enti di promozione sportiva
Articolo 12 (Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale)
1. La Regione interviene a sostegno dell'attività promossa dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive a ciascuno di essi affiliate per la diffusione dello sport a livello amatoriale e per la promozione sportiva.
2. Al fine di cui al comma 1, sono concessi contributi alle associazioni sportive, regolarmente costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dalla Regione.
3. Per la concessione dei contributi, gli organismi sportivi devono aver svolto nella regione attività per almeno un anno, attestata dal responsabile regionale dell'ente di appartenenza.
4. Si intende amatoriale l'attività sportiva svolta da soggetti non tesserati alla FSN corrispondente alla disciplina praticata nell'ambito dell'ente di promozione sportiva.
5. I comitati regionali degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, o gli analoghi organismi regionali operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede e organizzazione stabile, ove esistenti e sempreché agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui al presente Capo nella misura massima del quindici per cento da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato al rispettivo ente.
Articolo 13 (Modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12, redatte su modelli predisposti dalla struttura competente, sono presentate annualmente a quest'ultima entro il 30 settembre e comprendono i dati relativi al piano di riparto di cui all'articolo 14, comma 2. Le società e associazioni sportive sono tenute ad allegare alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa.
2. Il responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva di appartenenza vista la documentazione di cui al comma 1.
Articolo 14 (Criteri di ripartizione)
1. I contributi per l'attività amatoriale e promozionale sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Il piano di riparto considera i seguenti elementi relativi all'anno di attività cui si riferiscono i contributi:
a) spese di affiliazione all'ente di promozione sportiva e numero delle società ad esso affiliate;
b) consistenza numerica dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva di tipo amatoriale e promozionale;
c) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;
d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dalle associazioni sportive affiliate per la partecipazione a campionati nazionali organizzati dal corrispondente ente di promozione sportiva;
e) efficacia delle iniziative promosse per la diffusione della pratica sportiva a livello amatoriale e promozionale.
3. Le percentuali da applicare agli elementi di cui al comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri per la ripartizione dei contributi sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.
Capo V Consulta regionale per lo sport
Articolo 15 (Istituzione e composizione)
1. È istituita presso la struttura competente la Consulta regionale per lo sport.
2. La Consulta regionale per lo sport è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport, dura in carica quattro anni e comunque fino alla conclusione del quadriennio olimpico estivo.
3. Fanno parte della Consulta regionale per lo sport:
a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzione di presidente;
b) il presidente della delegazione regionale del CONI;
c) i responsabili regionali delle FSN;
d) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla legge regionale 53/1981;
e) i rappresentanti delle associazioni sportive regionali, di cui all'articolo 4, comma 5;
f) i responsabili regionali degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dalla Regione;
g) il dirigente della struttura competente.
4. In caso di assenza o impedimento i componenti della Consulta regionale per lo sport possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente.
6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta regionale per lo sport.
7. La Consulta regionale per lo sport, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.
8. I componenti della Consulta regionale per lo sport sono revocabili in qualunque momento dagli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
Articolo 16 (Funzioni)
1. La Consulta regionale per lo sport:
a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport;
b) individua le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 9, commi 3 e 4, e all'articolo 14, comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri utili per la ripartizione dei contributi relativi all'attività ordinaria, di alto livello e amatoriale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
c) individua e definisce l'accesso ai contributi di alto livello per l'attività di squadra e individuale, nonché l'entità delle borse al merito sportivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
d) designa i componenti del comitato ristretto di cui all'articolo 18, in rappresentanza degli organismi di cui all'articolo 15, comma 3, lett. c) e f).
Articolo 17 (Convocazione e funzionamento)
1. La Consulta regionale per lo sport è convocata dall'assessore regionale competente in materia di sport almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l'ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Le deliberazioni della Consulta regionale per lo sport sono adottate con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.
5. La Consulta regionale per lo sport può adottare un proprio regolamento di funzionamento da approvarsi con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport.
Articolo 18 (Comitato ristretto)
1. Il comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, con funzione di presidente, dal presidente della delegazione regionale del CONI, da un funzionario della struttura competente, da due rappresentanti delle FSN, dal rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli sport tradizionali regionali e da un rappresentante degli enti di promozione sportiva, o loro delegati permanenti.
2. I componenti del comitato ristretto sono nominati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e restano in carica fino alla scadenza della Consulta regionale per lo sport.
3. I componenti del comitato ristretto decadono per dimissioni, scadenza del mandato o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati.
4. Il comitato ristretto provvede:
a) all'esame preliminare degli argomenti da sottoporre all'approvazione della Consulta regionale per lo sport;
b) a formulare le proposte di assegnazione dei contributi speciali, di cui all'articolo 10, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
c) a effettuare, su richiesta della Consulta regionale per lo sport, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo.
5. Le riunioni del comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno cinque componenti.
Capo VI Sport invernali
Articolo 19 (Contributi all'ASIVA)
1. La Regione riconosce all'ASIVA un fondamentale ruolo, nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, coordinamento e sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci.
2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il profilo turistico-promozionale e di diffusione dell'immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell'ASIVA mediante la concessione di un contributo forfetario e comunque non superiore al disavanzo del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
3. Per il 1998 l'entità del contributo è determinata in lire 600 milioni; per gli anni successivi la medesima è stabilita con legge di bilancio.
Articolo 20 (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo)
1. Il contributo di cui all'articolo 19 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con provvedimento del dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
2. La richiesta è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:
a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;
b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;
c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;
d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;
f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione dei più promettenti.
3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni: in acconto, fino ad un massimo del sessanta per cento, entro il 31 marzo e a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
Capo VII Sport tradizionali regionali
Articolo 21 (Interventi a favore degli sport tradizionali regionali)
1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfetari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla legge regionale 53/1981, e comunque in misura non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.
2. Nel determinare l'entità del contributo annuale si tiene conto dei seguenti elementi:
a) volume dell'attività svolta nella pratica sportiva agonistica;
b) spese per la formazione e l'aggiornamento di tecnici e dirigenti sportivi;
c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi;
d) spese per la sottoscrizione di polizze assicurative cumulative a favore degli atleti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
e) spese per l'acquisto di materiale necessario per la pratica sportiva;
f) oneri derivanti dalla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico.
3. Per il 1998 l'entità del contributo è determinata in lire 220 milioni; per gli anni successivi la medesima è stabilita con legge di bilancio.
4. I contributi sono erogati alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di uno specifico piano di riparto, che deve tenere conto degli elementi di cui al comma 2, predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.
5. Una somma, pari ad un massimo del quindici per cento da dedursi dallo stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.
Articolo 22 (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione dei contributi)
1. I contributi sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
2. Le richieste di contributo, corredate del bilancio preventivo e di una relazione illustrante l'attività programmata, sono presentate alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I contributi sono liquidati in due soluzioni: in acconto, fino ad un massimo del sessanta per cento, entro il 31 marzo, e a saldo, ad attività conclusa, previa presentazione di un rendiconto finanziario e di una relazione illustrante l'attività svolta.
Capo VIII Contributi per attività di squadra di livello nazionale
Articolo 23 (Finalità)
1. La Regione sostiene l'attività degli organismi sportivi valdostani partecipanti, con una propria squadra, ai massimi campionati federali nazionali, tenuto conto della rilevanza che tale attività assume quale fattore di emulazione da parte dei giovani e di coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva.
Articolo 24 (Soggetti beneficiari e requisiti)
1. I contributi sono concessi a favore di società e associazioni sportive che svolgono una disciplina sportiva di squadra e che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) costituite ed operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
b) in possesso di un proprio settore giovanile;
c) affiliate ad una FSN;
d) iscritte e partecipanti ad un campionato nazionale professionistico o ad un campionato dilettantistico di livello nazionale.
2. Si intende per campionato professionistico quello svolto da una società, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di professionismo sportivo, organizzato da una lega professionistica e conformemente alle disposizioni impartite dalla FSN di appartenenza.
3. Si intendono iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al massimo campionato nazionale dilettantistico di serie della disciplina.
Articolo 25 (Determinazione dei contributi)
1. L'entità dei contributi è determinata dalla Giunta regionale in relazione al rilievo nazionale del campionato cui è iscritta la società richiedente, nonché ai risultati sportivi conseguiti nella precedente stagione agonistica ed è fissata entro i seguenti importi:
a) fino ad un massimo di lire 500 milioni per società che svolgono un campionato nazionale professionistico;
b) fino ad un massimo di lire 400 milioni per società che svolgono un campionato dilettantistico di livello nazionale.
Articolo 26 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini della concessione dei contributi, le società o associazioni sportive interessate presentano, entro il 31 luglio di ogni anno, una domanda alla struttura competente, corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo della società o associazione sportiva;
b) copia dell'affiliazione o riaffiliazione alla FSN di appartenenza;
c) copia dell'avvenuta iscrizione ad uno dei campionati di cui all'articolo 24, comma 1, lett. d);
d) copia del bilancio preventivo approvato dai competenti organi societari.
2. La struttura competente verifica l'ammissibilità della richiesta ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Articolo 27 (Liquidazione)
1. La liquidazione del contributo è effettuata in due soluzioni:
a) in acconto fino ad un massimo del settanta per cento;
b) a saldo, a stagione sportiva conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, di copia del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione della FSN di appartenenza attestante l'avvenuto completamento del campionato a cui la società ha preso parte.
2. Qualora la società beneficiaria dell'acconto erogato ai sensi del comma 1, lett. a), non svolga almeno il cinquanta per cento del campionato, la Regione provvede al recupero della somma liquidata.
Articolo 28 (Non cumulabilità dei contributi)
1. Gli interventi di cui al presente Capo non sono cumulabili con i contributi di cui ai Capi I, II, III e VII.
Titolo III Sponsorizzazioni nel settore dello sport
Articolo 29 (Finalità)
1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine della Valle d'Aosta.
2. Allo scopo di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.
Capo I Sponsorizzazioni individuali
Articolo 30 (Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con:
a) atleti residenti in Valle d'Aosta, tesserati ad una FSN e inclusi nell'organico della squadra nazionale maggiore;
b) atleti residenti in Valle d'Aosta praticanti un'attività sportiva che, pur non rientrante nelle discipline di cui alla lett. a), si caratterizza per gli assoluti valori tecnici e agonistici espressi a livello mondiale.
2. Limitatamente alla disciplina dello sci alpino, il rapporto di sponsorizzazione è esteso agli atleti inseriti nell'organico di una delle squadre nazionali.
3. Qualora la federazione nazionale di appartenenza preveda la costituzione di una squadra nazionale solo in occasione di particolari eventi agonistici, o ne definisca la composizione in data posteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 33, comma 2, la sponsorizzazione può essere attuata nei confronti di atleti dalla stessa federazione comunque riconosciuti di interesse nazionale ai fini della composizione di rappresentative nazionali assolute e sempre che i medesimi atleti abbiano fatto parte della nazionale maggiore nella stagione agonistica immediatamente precedente.
Articolo 31 (Determinazione degli interventi)
1. L'entità della sponsorizzazione, determinata in relazione all'efficacia promozionale dell'intervento, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, entro i seguenti importi:
a) fino ad un massimo di lire 90 milioni all'atleta:
1) medagliato o partecipante all'ultima edizione dei giochi olimpici;
2) medagliato o partecipante all'ultima edizione dei campionati mondiali della disciplina;
3) posizionato entro il decimo posto dell'ultima classifica di specialità della coppa del mondo della disciplina;
4) medagliato all'ultima edizione dei campionati europei assoluti;
b) fino ad un massimo di lire 50 milioni all'atleta:
1) partecipante all'ultima edizione dei campionati europei assoluti;
2) campione italiano assoluto in carica della disciplina;
3) atleta in possesso del solo requisito di cui all'articolo 30, comma 1, lett. a);
4) atleta rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1, lett. b);
c) fino ad un massimo di lire 20 milioni all'atleta:
1) campione mondiale juniores della disciplina;
2) componente di una delle altre squadre nazionali di sci alpino.
2. Nel caso di atleti ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 30, comma 3, l'entità massima della sponsorizzazione è ridotta del venti per cento, sempreché l'atleta sponsorizzato sia autorizzato dai regolamenti sportivi federali nazionali e internazionali all'esposizione del logo della Regione in tutte le occasioni di cui all'articolo 32, comma 3.
3. Qualora l'atleta interessato sia inibito in base ai vigenti regolamenti federali nazionali e internazionali o dalla società o associazione sportiva di appartenenza all'esposizione del logo della Regione durante le competizioni cui prende parte, l'entità massima della sponsorizzazione è ridotta del trenta per cento, sempreché il medesimo atleta sia autorizzato dai competenti organi federali e societari all'esposizione del logo della Regione nelle ulteriori occasioni specificate all'articolo 32, comma 3.
4. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.
Articolo 32 (Contratto di sponsorizzazione)
1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal responsabile della FSN di appartenenza a ciò autorizzato o, ove consentito dai regolamenti federali, dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale soggetto giuridico, procuratore o società, cui l'atleta abbia conferito, mediante regolare contratto, procura per la gestione della propria immagine.
2. La sponsorizzazione ha una durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza ed in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.
3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzo, a fini pubblicitari, dell'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, ad esempio, interviste, conferenze stampa e premiazioni.
4. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, comma 3, la Regione si riserva di concordare con il soggetto sponsorizzato forme di veicolazione dell'immagine dello sponsor ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 3 e finalizzate a compensare le limitazioni imposte all'atleta dai regolamenti federali nazionali e internazionali.
Articolo 33 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata della seguente documentazione:
a) certificato di residenza in un comune della Regione;
b) dichiarazione della federazione sportiva di appartenenza attestante:
1) il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 30, nonché degli eventuali titoli sportivi di cui all'articolo 31;
2) l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e l'indicazione di eventuali limitazioni imposte al soggetto sponsorizzato nella veicolazione dell'immagine dello sponsor;
3) calendario di massima delle competizioni della squadra nazionale cui l'atleta sponsorizzato appartiene o, trattandosi di atleta sponsorizzato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. b), calendario degli eventi sportivi programmati.
2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente entro il 15 settembre per le discipline invernali e entro il 15 marzo per le altre discipline.
3. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle richieste ed elabora, entro quaranta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di atto deliberativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Articolo 34 (Liquidazione)
1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione a stagione agonistica conclusa, dietro presentazione di:
a) dichiarazione dell'atleta sponsorizzato, vistata dalla federazione sportiva di appartenenza, attestante la partecipazione del medesimo alle competizioni previste nel programma agonistico della squadra nazionale di appartenenza, con indicazione dei risultati conseguiti;
b) fattura o nota corrispondente all'importo definito contrattualmente.
2. Qualora l'atleta non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno la metà del programma agonistico della squadra nazionale di appartenenza, l'importo della sponsorizzazione è ridotto del cinquanta per cento.
Titolo IV Manifestazioni sportive
Articolo 35 (Finalità)
1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale e internazionale.
2. Allo scopo di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti pubblici ed enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in ambito regionale.
3. I contributi del presente Titolo non si estendono alle manifestazioni rientranti nell'attività ordinaria federale considerata ai fini della concessione dei contributi di cui al Titolo II.
Articolo 36 (Determinazione dei contributi)
1. Alla determinazione dei contributi si perviene in relazione all'importanza, sotto il profilo sportivo e promozionale, della manifestazione.
2. Le percentuali massime di intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione.
3. Sono ritenute ammissibili a contributo le sole spese tecnicamente necessarie o comunque obbligatorie ai fini dello svolgimento della manifestazione, con esclusione delle spese di investimento.
4. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del cinquanta per cento.
5. Nel caso di manifestazioni di interesse internazionale la percentuale massima di intervento può essere elevata al settanta per cento.
Articolo 37 (Presentazione delle domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati sono tenuti a presentare alla struttura competente specifica domanda corredata di:
a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione;
b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate;
c) eventuale documentazione comprovante l'inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale.
2. Qualora le richieste di contributo pervengano a manifestazione conclusa, la documentazione di cui al comma 1, lett. b), è sostituita dal bilancio consuntivo della manifestazione, corredato di idonei giustificativi di spesa e dell'indicazione delle entrate registrate.
Articolo 38 (Concessione dei contributi)
1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell'ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione.
Articolo 39 (Liquidazione)
1. I contributi di cui all'articolo 35 sono liquidati a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.
2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 può avvenire anche ratealmente e prima della conclusione della manifestazione in caso di particolare necessità, evidenziata all'atto della presentazione della domanda dall'ente o dall'organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso.
3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili, intestati all'ente o all'organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli da esso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.
4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.
5. I contributi sono liquidati subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 2.
6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate correttamente documentate.
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Articolo 40 (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concede contributi a favore di enti pubblici ed enti privati non aventi finalità di lucro allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale o spettacolare, suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta."
Articolo 41 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 30 ottobre 1987, n. 85 (Interventi a favore dello sport);
b) 16 agosto 1994, n. 48 (Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport), come modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, e dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
c) 16 aprile 1987, n. 33 (Erogazione di un contributo annuo all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA) per l'attività inerente la formazione professionale).
2. Sono altresì abrogati il comma 3 dell'articolo 3 e l'articolo 6 della legge regionale 31/1992.
Articolo 42 (Disposizioni transitorie)
1. Sono fatti salvi gli interventi già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle legge regionale 85/1987, 48/1994 e 33/1987.
2. Limitatamente alla stagione agonistica 1997/1998, le richieste di contributo di cui al Titolo II, Capo VIII, relative all'attività agonistica in corso di svolgimento, sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui al Titolo II, Capo IV, sono concessi a favore dei comitati regionali degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione e regolarmente funzionanti in Valle d'Aosta.
4. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e d), sono concessi in due soluzioni:
a) in acconto, pari al quaranta per cento del contributo assegnato per l'anno 1997 ai sensi della legge regionale 85/1987;
b) a saldo, ad attività conclusa, conformemente a quanto disposto agli articoli 5, 6, 13 e 14.
5. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), sono concessi anche a favore della Federachon di sport de noutra tera.
Articolo 43 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 4.350 milioni annui gravano, a decorrere dall'esercizio 1998, sui seguenti capitoli del bilancio della Regione:
a) quanto a lire 1.350 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III sul capitolo 66500 (Contributi per attività sportive);
b) quanto a lire 150 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV, sul capitolo 66501, di nuova istituzione, denominato "Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale";
c) quanto a lire 600 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, sul capitolo 64460, la cui denominazione è così modificata "Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani";
d) quanto a lire 220 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VII, sul capitolo 66502, di nuova istituzione, denominato "Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane";
e) quanto a lire 500 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VIII, sul capitolo 66503, di nuova istituzione, denominato "Contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici";
f) quanto a lire 330 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, sul capitolo 64150 (Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport);
g) quanto a lire 1.000 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, sul capitolo 64321, di nuova istituzione, denominato "Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo" e, quanto a lire 200 milioni sul capitolo 62521, di nuova istituzione, denominato "Contributi a enti locali per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo".
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione:
a) per lire 1.500 milioni iscritti al capitolo 66500 (Contributi per attività sportive);
b) per lire 250 milioni iscritti al capitolo 64460 (Contributi all'ASIVA per attività di orientamento propedeutico alla formazione di maestri di sci);
c) per lire 400 milioni iscritti al capitolo 64150 (Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore sportivo);
d) per lire 1.000 milioni iscritti al capitolo 64320 (Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero);
e) per lire 200 milioni iscritti al capitolo 62520 (Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero);
f) per lire 1.000 milioni iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.2.5. (Interventi a favore dello sport) dell'allegato n. 1 del medesimo bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione.
3. All'eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.
Articolo 44 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione in termini di competenza:
cap. 66500 "Contributi per attività sportive"
lire 150.000 000
cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"
lire 1.000.000.000
cap. 62520 "Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero"
lire 200.000.000
cap. 64150 "Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport"
lire 70.000.000
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 1.000.000.000;
b) in diminuzione in termini di cassa a valere sull'esercizio 1998:
cap. 66500 "Contributi per attività sportive"
lire 150.000 000
cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"
lire 1.000.000.000
cap. 62520 "Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero"
lire 200.000.000
cap. 64150 "Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport"
lire 70.000.000
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
lire 1.000.000.000;
c) in aumento in termini di competenza e, limitatamente all'esercizio finanziario 1998, in termini di cassa:
programma regionale 2.2.4.08
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9
cap. 66501 (di nuova istituzione)
"Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale"
lire 150.000.000
programma regionale 2.2.4.08
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9
cap. 66502 (di nuova istituzione)
"Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane"
lire 220.000.000
programma regionale 2.2.4.08
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9
cap. 66503 (di nuova istituzione)
"Contributi per l'attività di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici"
lire 500.000.000
cap. 64460 "Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani"
lire 350.000.000
programma regionale 2.2.4.08
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9
cap. 64321 (di nuova istituzione)
"Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo"
lire 1.000.000.000
programma regionale 2.1.1.02
codificazione 1.1.1.5.4.2.8.9
cap. 62521 (di nuova istituzione)
"Contributi a enti locali per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo"
lire 200.000.000.
Articolo 45 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perron.
Perron (UV) Le projet de loi que nous allons examiner est un projet de loi sans doute assez important qui dispose un profond examen de toute la normative régionale en matière de sport, donc un examen profond même si la normative existante répondait encore aux finalités que le législateur s'était données et même si la normative répond aussi aux requêtes que le sport valdôtain dans son ensemble peut avoir.
Il est à mon avis important aussi la portée de ce projet de loi; il s'agit de donner une reconnaissance importante à tout le domaine du sport qui est pratiqué dans notre Région. Cette mesure est importante pour le nombre de gens qu'elle va toucher, pour le nombre de personnes qui pratiquent directement une activité sportive, pour tout le domaine qui route autour du sport: les familles ou les jeunes qui pratiquent une activité sportive.
Cette mesure a eu une confrontation très approfondie dans la Commission compétente, qui a fait aussi des auditions au cours desquelles nous avons entendu les représentants de presque tous les domaines concernés par la loi.
La Commission a vu entre autres une profonde discussion entre les commissaires, visant tous les différents aspects des différents secteurs qui sont réglementés par cette loi.
Le projet de loi en question se propose de réunir en un seul texte divisé en différents secteurs toutes les dispositions régionales en matière de mesures visant à favoriser la pratique des activités sportives dans la Région et qui font maintenant l'objet des différentes lois approuvées au cours des dix dernières années.
L'application de cette loi a permis de constater qu'il s'impose une mise à jour des mécanismes d'intervention tels qu'ils sont actuellement fixés, car ceux-ci ne correspondaient parfois pas exactement aux objectifs indiqués par le législateur régional ou du moins ils sont dépassés par les nouvelles différentes exigences provenant du monde du sport valdôtain.
Le projet de loi comprend trois titres principaux - dont chacun traite d'un secteur particulier: les activités sportives ordinaires, parrainage dans le domaine des sports, manifestations sportives - auxquels deux autres titres viennent s'ajouter: accès sur les dispositions illustrant les finalités et le contenu des projets de loi en général et sur les dispositions finales.
Sans entrer trop dans le détail des dispositions contenues dans le titre Ier et dans le titre Vème, il me semble opportun d'examiner du moins les titres IIème, IIIème et IVème, qui constituent le centre du texte.
Le titre IIème s'intéresse aux mesures visant le développement de l'activité sportive ordinaire, c'est-à-dire celle qui se déroule dans le cadre des fédérations sportives nationales qui font partie du Comité olympique national italien (CONI), des organismes de promotion sportive agréés par le CONI et de la Federachon di sport de noutra tera.
Pour ce qui est de l'activité qui se déroule dans le cadre d'une fédération, quatre types de mesures sont prévues: des subventions ordinaires destinées à soutenir l'activité de compétition ordinaire des sociétés sportives; les subventions de haut niveau destinées aux sociétés sportives dont l'activité - qu'il s'agisse de la préparation d'athlètes dans le cadre des sports individuels, ou de la participation d'une équipe à un championnat - est plus intense du point de vue de la technique et de la compétition, ce qui entraîne des coûts supérieurs de gestion; les subventions spéciales destinées à stimuler l'achat d'équipements sportifs, la formation et le recyclage des techniciens et de leurs directeurs sportifs, la participation à des importantes manifestations sur invitation et enfin la réalisation de projets visant à diffuser la pratique du sport chez les jeunes et à en améliorer la technique; les subventions destinées à soutenir les sociétés sportives valdôtaines qui participent avec leurs propres équipes aux championnats nationaux de plus haut niveau organisés par les fédérations dans les catégories professionnelles ou amateurs.
Il convient de noter que pour la détermination des subventions ci-dessus le projet de loi en question prévoit l'application d'un ensemble de paramètres préétablis en fonction du type d'activité sportive des bénéficiaires et que deux facteurs relatifs à la participation de jeunes athlètes issus des pépinières des sociétés sportives régionales revêtent une importance tout particulière.
En ce qui concerne le sport amateur, c'est-à-dire l'activité de personnes qui ne sont pas inscrites à une fédération sportive nationale, il est prévu que les organismes de promotion sportive agréés par le CONI ou la Région puissent également recevoir des subventions.
L'attribution des subventions est déterminée chaque année par la délibération du Gouvernement régional dans le cadre de la ventilation du budget régional et dans le respect des conditions fixées par la loi en application des paramètres préétablis par le Gouvernement régional et sur proposition de la Conférence régionale du sport, organisme représentatif des diverses composantes qui opèrent dans ce secteur.
Le secteur de l'activité sportive ordinaire comprend également les sports divers pour lesquels il est prévu l'attribution de subventions annuelles en faveur de "l'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA)", en reconnaissance du rôle que celle-ci joue en matière de gestion de compétitions sportives, de coordination et d'orientation vis-à-vis des ski-clubs régionaux et d'incitation à la formation professionnelle des jeunes qui désirent se diriger vers l'enseignement du ski.
De la même manière, pour protéger et développer des traditions sportives populaires de notre Région, ce projet de loi prévoit le versement de subventions annuelles en faveur des associations sportives régionales de fiolet, palet, rebatta e tsan, qui seront déterminées sur la base d'un programme de répartition établi par la structure régionale compétente en matière de sport, sur proposition de la Federachon di sport de noutra tera, sur la base des paramètres spécifiquement fixés par le projet de loi.
Compte tenu de l'importance qui est reconnue aux expressions sportives de niveau technique supérieur, de point de vue également de la promotion de l'image de la Vallée d'Aoste, le titre IIIème prévoit des actions spécifiques de parrainage des athlètes valdôtains. Dans ce but, en relation avec l'effet promotionnel reconnu par telles interventions, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des rapports de parrainage avec les athlètes qui se sont affirmés au plus haut niveau, de la discipline qu'ils pratiquent ou avec les auteurs de prestations sportives ou spectaculaires particulièrement importantes.
Les limites de parrainage sont en fonction des titres que chaque athlète détient et de la mesure où les règlements sportifs nationaux et internationaux lui permettent de véhiculer l'image de son parrainer.
Le titre IVème est consacré à l'organisation en Vallée d'Aoste des manifestations sportives qui constituent un instrument reconnu de propagation de la culture sportive ainsi que de diffusion de l'image régionale tant au plan national qu'international. De ce point de vue il est prévu que l'Administration régionale accorde son appui économique à des organismes publics privés sans but lucratif, qui ont été constitués et qui opèrent en Vallée d'Aoste, pour assurer un soutien adéquat à l'organisation de manifestations et d'autres événements sportifs au niveau régional. Les subventions sont plafonnées à 50 pour cent du total des dépenses techniquement nécessaires et obligatoires pour le déroulement des manifestations, coûts et investissements exclus. Un plafond plus élevé - 70 pour cent - est prévu en ce qui concerne l'organisation de manifestations d'intérêt international.
Une dernière remarque à propos des dispositions transitoires contenues dans l'article 42: celles-ci sont destinées à faciliter la transition des dispositions de loi abrogées à celles du projet de loi qui est aujourd'hui en question.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Je voudrais remercier avant tout le rapporteur, qui a représenté de façon ponctuelle et précise la complexité de cette loi, ainsi que le rôle important qu'elle joue dans le monde sportif de notre Région. Il s'agit d'un bon texte qui donne de bonnes réponses. Nous n'avons pas la présomption de donner de réponses exhaustives à tout le monde, mais certainement c'est un effort.
En soulignant le bon travail accompli, je dois remercier les conseillers qui font partie de la IIème Commission et de la Vème Commission, cette dernière a aussi rédigé le texte qui est maintenant à l'examen du Conseil, pour l'effort que nous avons fait ensemble pour améliorer encore un projet qui avait été rédigé de la part d'un groupe de travail qui était sorti de l'Assemblée générale il y a deux ans. Il s'agit d'un projet qui a été objet de plusieurs rencontres et d'approfondissements.
Le groupe de travail avait souligné la nécessité d'aborder le thème d'une nouvelle loi, même si la loi précédente était déjà une bonne loi, donc il s'agit d'une loi-cadre dans le milieu du sport qui cherche de donner les réponses les plus nécessaires.
Je n'entre pas dans le mérite du texte parce qu'un travail approfondi a été fait par le Conseiller Perron dans son illustration; je voudrais seulement dire que la loi a le but de rendre plus compréhensible au monde sportif valdôtain les différentes lois qu'il y avait dans le secteur et d'éviter d'aller dans le futur sur des lois spéciales qui sont souvent l'objet de discussion et d'incompréhension. A ce moment nous avons un instrument plus complet que nous pouvons jouer avec les sports valdôtains.
Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Con questo disegno di legge il Consiglio dovrebbe proseguire in una di quelle attività principi che hanno definito il ruolo di questa maggioranza che ha portato avanti un programma nel corso di questi cinque anni.
Abbiamo tutti, anche noi dell'opposizione, ammesso che se va dato atto di qualcosa di positivo di questo quinquennio portato avanti da questa maggioranza è il fatto che si sia posto un certo ordine all'interno della gigantesca legislazione regionale. Per quanto ci concerne noi aggiungiamo: ben poco di più. In questo senso il disegno di legge va in questa direzione. È una direzione senza dubbio positiva, anche se credo che sia molto riduttivo poter pensare, come abbiamo già avuto modo di dire, che un Governo della Valle d'Aosta si occupi per forse troppo tempo esclusivamente solo di un riordino quando ci pare di vedere che le necessità siano ben più grandi e più urgenti.
Fatta questa premessa e dato atto che questa legge ha una positività di fondo che è quella di andare ad abrogare tutta una serie di leggi esistenti per riunificarle all'interno di una stessa, che è quella di cui stiamo discutendo, vediamo qual è la filosofia di questa legge.
Qui si parla essenzialmente di contributi, vorrei aprire una piccola e anche un po' personale parentesi. Ho letto qualche giorno fa su La stampa un articolo di fondo in cui l'articolista aveva qualcosa da ridire su una presupposta monetizzazione per quanto concerne le politiche familiari e facevo questa considerazione: è strano che nella nostra Regione questo giudizio emerga per quanto concerne le politiche familiari e non emerga per tutta una serie di altre politiche, ivi compresa quella dello sport, ma non solo - anzi direi che questa è ancora tutto sommato la più sana - e potremmo pensare a ben altri settori economici per la nostra Regione, dicevo, è strano che raramente si punti l'indice verso la monetizzazione di altri settori dove forse vi sono interessi ben consolidati e di fronte ad una politica familiare invece si sia pronti a dire che si monetizza. Questa è una legge essenzialmente di contributi, quindi è normale che anche qui si monetizzi.
Devo dare atto che anche all'interno della ripartizione dei vari contributi per alcuni dei quali vengono dati anche migliori criteri e migliori definizioni, vi è un relativo aumento monetario, anche se questo è comunque presente e generalizzato; in una parola, potremmo dire che questa legge accontenta tutti. Non c'è una categoria, non c'è una società sportiva, non c'è una federazione sportiva che prenda meno o uguale a ciò che percepiva fino a ieri, quindi tutti coloro che si occupano di sport in Valle d'Aosta percepiranno maggiori contributi rispetto al passato ma, come dicevo, se andiamo a vedere all'interno delle varie società sportive, all'interno delle varie federazioni e comunque di chi si occupa nella propria disciplina dello sport, vediamo che sono degli aumenti contributivi tutto sommato accettabili. Do alcuni dati per i consiglieri che non hanno fatto questo lavoro di raffronto con il passato: ad esempio gli enti di promozione sportiva passano da circa 120 milioni di contributo a 150, l'ASIVA passa da circa 520 milioni a 600, la Federachon di sport de noutra tera passa da 180 a 220, gli sponsors individuali vengono aumentati di 20-30 milioni l'uno mediamente quindi, obiettivamente, vediamo che gli aumenti contributivi per tutti questi sport sono ragionevoli, se posso dire così. E fin qui tutto bene però, all'interno di questo disegno di legge c'è una questione, una e una sola questione che per quanto mi concerne grida fortemente vendetta.
Se fin qui ho parlato in generale di tutti gli sport e ho dato atto che i nuovi contributi previsti dalla legge sono condivisibili, vi sono gli interventi previsti al capo VIII del titolo II di questa legge che stranamente non si allineano sulla filosofia fin qui descritta perché in questo capitolo si parla di contributi per attività di squadra di livello nazionale, si cerca di delineare quali sono le squadre interessate e quindi si parla di squadre che partecipino ad un campionato nazionale professionistico - in Valle d'Aosta non mi risulta che ce ne sia nemmeno una - e di squadre che partecipano al massimo campionato dilettantistico di livello nazionale e in Valle d'Aosta ce ne sono due. Per tradurre, allo stato attuale il capo VIII della legge è stato scritto per due squadre valdostane, addirittura c'è un capo della legge fatto apposta per due realtà.
Queste due realtà, l'Assessore ci ha giustamente richiamato durante il dibattito in commissione che una legge non deve essere fatta sugli angeli, ma sulle cose concrete, hanno un nome e un cognome nel senso che sono la Società calcistica Valle d'Aosta e la Società hockeystica Lions Courmaosta. Queste due Società sono, a differenza di tutte le altre realtà dello sport valdostano, fortemente, fortissimamente, mi permetto di aggiungere sommessamente, premiate rispetto a tutta l'altra realtà sportiva valdostana. Se prima ho dato delle cifre, vorrei darne ancora, così capiamo lo scarto che c'è fra la vecchia realtà e la presente di tutte le altre società sportive e la vecchia realtà e la presente di queste due Società.
Mentre per tutti gli altri, dicevo prima, c'è un aumento che va dai 20 ai 40 ai 50 ai 60 milioni, che incide percentualmente in una misura che raramente supera il 10 percento rispetto ai passati contributi, queste due Società percepivano ad oggi una media di 60 milioni di contributo, la legge prevede che possano arrivare a 400 milioni di contributo, un aumento di circa il 700 percento. Di fronte a questo cospicuo regalo natalizio, come diceva il collega Dujany precedentemente, ma credo che questo sia anche un regalo pasquale, c'è da chiedersi le ragioni che poi spero nel corso del dibattito vengano date.
Ci sono molte ragioni da dare su questo capo della legge. La Giunta in particolare dovrebbe dirci perché nel giro di una settimana si è cambiato radicalmente questo disegno di legge, nel senso che una settimana prima la Giunta riteneva queste due Società formidabili veicoli di promozione per la Regione Valle d'Aosta, tanto che i 400 milioni si pensava di darli alle Società come sponsorizzazione e una settimana dopo, in seguito ad una breve riflessione, si è deciso che invece queste due Società non dovevano essere veicolo di promozione della Valle d'Aosta, o perlomeno non lo erano sufficientemente, e si sono trasformati con un colpo di bacchetta magica i 400 milioni da sponsor a contributi.
Si sono evidentemente dovute cambiare le motivazioni e mi permetterà di dire l'Assessore che le motivazioni date al contributo di queste squadre, perlomeno quelle che sono scritte in legge, sono di una debolezza spaventosa. Si dice che la Regione sostiene queste Società, tenuto conto della rilevanza che tale attività assume quale fattore di emulazione da parte dei giovani e di coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva. Ora, è vero che siamo una piccola realtà specifica, con tradizioni forti e radicate, con un processo culturale ben identificabile, ma credo che i nostri giovani appassionati di calcio, se hanno un idolo da emulare, pensano più a un Ronaldo che non ad un Calamita, per dire. Forse sbaglio io, ma mio figlio perlomeno ragiona così.
Queste due Società sono fortemente premiate, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che le Società in questione non percepiranno dei denari solo dall'Amministrazione regionale successivamente all'applicazione di questa legge ma, come abbiamo avuto modo di parlare qualche tempo fa all'interno di quest'aula, percepiscono già altri soldi come sponsorizzazione, indovinate da chi? Dal Casino de la Vallée, dalla gestione straordinaria del Casino de la Vallée, il quale nella sponsorizzazione della stagione ?97-?98 ha elargito a entrambe le Società qualcosa come 160 milioni di lire. Credo di non dire una bestialità se dico che anche questi sono dei soldi pubblici quindi, queste sono società che oggi hanno ricevuto 160 milioni dal Casinò, poi udite, udite: riceveranno, potranno ricevere fino a 400 milioni, oltre naturalmente perché non è in contrasto con lo sponsor del Casinò, dal momento dell'applicazione di questa legge, e una cosa che ho scoperto proprio ieri andando a vedermi le ultime delibere della Giunta regionale, la quale non più di 9 giorni fa, esattamente nella riunione del primo dicembre, ha approvato altri finanziamenti per queste Società nell'ordine di 50 milioni per l'una e 30 milioni per l'altra.
Se andiamo a quantificare le somme erogate a favore di queste due Società, credo che un attimino di pelle d'oca venga a chiunque, soprattutto tenuto in considerazione il livello di campionato al quale sta partecipando questa squadra di calcio, non parlo dell'hockey che svolge il massimo campionato nazionale della sua disciplina.
In passato il Consiglio regionale approvò una legge a favore dell'Aosta Calcio che fu votata - pur fra qualche piccola contestazione - unanimemente dal Consiglio regionale. Questa legge, che fu fatta nel momento in cui l'Aosta Calcio era in una categoria superiore rispetto a quella in cui milita oggi la squadra del Valle d'Aosta, stabiliva di erogare un contributo all'Aosta Calcio di 500 milioni per il primo anno, 300 per il secondo, 200 per il terzo, stop. Chiaramente facendo salvo il fatto che l'Aosta Calcio continuasse a militare in un campionato semiprofessionistico. Qui invece stiamo parlando di campionati dilettanti.
Ripeto, ci sono alcune considerazioni che forse potranno apparire demagogiche, ma che io mi sento tranquillamente di fare e di sostenere.
Non più di due giorni fa partecipavo ad una festa degli amici del Madagascar, i quali mi chiedevano informazioni su come mai il Comitato per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - del quale mi onoro di far parte - spesso stenta a trovare i mezzi finanziari per sostenere varie opere a carattere umanitario che vengono portate avanti dalle associazioni volontaristiche della nostra Regione. Spiegavo loro che le richieste in questo campo sono numerose, anche importanti, ma che purtroppo questo Comitato ha una disponibilità di bilancio annuale di 350 milioni.
Noi oggi, con un bilancio approvato che stanzia 350 milioni per quell'organismo che deve sostenere opere a carattere umanitario, ci apprestiamo a dire che ci sono realtà di 11, 20 - non so neanche quanti - giocatori stipendiati, che prendono dei soldi dalle società, alle quali vengono destinati 400 milioni.
Ma al di là di queste considerazioni, per me molto amare, ve n'è un'altra che voglio enunciare in maniera molto chiara.
Avendo partecipato a tutti i lavori delle commissioni su questo disegno di legge, se c'è una cosa che mi è stata chiara fin dal primo momento e che ancora oggi lo è, è che qua c'è necessità di dare questi soldi a queste società. C'era il discorso dello sponsor iniziale, poi non so se per il fatto che c'erano già degli sponsor locali di queste società si è pensato di abbandonare l'idea e si è riformulata la questione con il discorso dei contributi.
L'ho detto in commissione: se volete dare questi soldi a queste società, siete responsabili delle vostre scelte, fatelo, ma fatelo almeno in maniera più intelligente di come appare così come è scritto nella legge perché qui è chiaro che bisogna in qualche modo giustificare e far sembrare che il discorso non è legato alle due Società, ma è un discorso generale.
Allora, prima osservazione. Dire che la Regione Valle d'Aosta dà 500 milioni per una società che svolge un campionato professionistico, mettere questo in legge, mi dispiace per gli amici dell'Union Valdôtaine, vuol dire non conoscere la realtà della Valle d'Aosta perché questo significa parlare di due possibilità: di una squadra di calcio che milita in serie A, di una squadra di basket che partecipa ad un campionato di serie A.
Il basket e il calcio sono le uniche federazioni ad avere un campionato professionistico, questo ci è stato detto dai tecnici; tutte le altre federazioni sportive hanno semplicemente dei campionati dilettantistici. L'hockey ne è un esempio, non potrebbe essere in serie A e rientrare nella seconda fascia se il suo fosse un campionato professionistico quindi, dire questa voce A significa parlare di Team system o di Juventus in Valle d'Aosta.
Dire quello che è detto nella lettera B, anche qui fa ridere, quindi se avessimo un domani una squadra, per dire una squadra a caso, il Brusson che arriva in serie A, gli daremmo 500 milioni; se nello stesso anno avessimo il Valle d'Aosta o qualsiasi altra squadra che milita nel campionato nazionale dilettanti allora daremmo 400 milioni, per dire le incongruità con cui è stata scritta questa legge.
Andiamo avanti. La lettera B, dove rientrano queste due Società, parla di 400 milioni. Facevo già presente in commissione che paradossalmente se in questa Regione ci fosse una squadra che arriva a fare il campionato di serie B nazionale di palla a volo, non rientrerebbe in questa fascia di contributi, ma sarebbe equiparata - tanto per dire alcune società - alla bocciofila Nitri o alla polisportiva Aymavilles-Gressan, cioè rientrerebbe in quel piano di riparto delle attività ad alto livello già presente oggi secondo la legge.
Credo di aver dato alcuni e mi auguro sufficienti motivi perché soprattutto questo capo VIII della legge venga seriamente ripensato, riformulato, rianalizzato, la parola migliore sarebbe ritirato, ma non so se questo è possibile.
In conclusione di quest'intervento, preannuncio che presenterò tre proposte di emendamenti al disegno di legge e un ordine del giorno che dovrebbe accompagnare questo disegno di legge, riprendendo un discorso che si era affrontato in Commissione, e che dico adesso in chiusura in modo da non fare poi il secondo intervento sull'ordine del giorno, e che tocca una realtà che questa legge non considera, ma non si può pensare che una legge consideri tutto.
Si tratta della realtà di quei ragazzi che praticando attività agonistica e al tempo stesso estendo studenti, quindi andando a scuola, devono fare i conti ogni giorno con questa difficoltà. Sono persone, soprattutto quelle che praticano lo sci, ma anche quelle che fanno altre discipline, che difficilmente riescono a conciliare i tempi della scuola con i tempi dell'agonismo. È una questione importante, tale era stata riconfermata anche dai commissari tutti, quindi si era deciso di presentare un ordine del giorno. Ne propongo uno a firma mia e di alcuni colleghi che è sul piatto della discussione emendabile, riformulabile in un altro modo.
Ordine del giorno
Richiamate le finalità del disegno di legge n. 265 "Interventi a favore dello sport";
Sottolineata l'importanza che riveste la pratica sportiva per i giovani e l'impegno che essa richiede quando è svolta a livello agonistico;
Atteso che, per alcune discipline sportive in particolare, i tempi della scuola sono difficilmente conciliabili con quelli dello sport e che sovente, a causa di questa situazione, molti giovani atleti per poter svolgere l'attività agonistica devono assentarsi dalle lezioni;
Considerato che questo stato di cose comporta un notevole impegno e causa non poche difficoltà per quei ragazzi che desiderano raggiungere dei buoni risultati sia a livello scolastico che sportivo
Impegna
la Giunta regionale a
1) istituire, nel più breve tempo possibile, delle borse annuali al merito scolastico/sportivo che premino quei ragazzi valdostani che abbiano saputo coniugare i migliori risultati scolastici con quelli sportivi;
2) ricercare delle soluzioni che offrano opportunità scolastiche con un'organizzazione diversa rispetto a quell'attuale in modo da meglio soddisfare le esigenze degli studenti che svolgono delle attività agonistiche.
F.to: Marguerettaz - Lanivi - Dujany - Parisi - Rocchio - Lanièce
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Rispetto a quanto ha evidenziato il Consigliere Marguerettaz vorrei puntualizzare che l'apprezzamento che prima ho fatto per il lavoro svolto in commissione è soprattutto perché in quel luogo non è emerso il gioco delle parti e questo ho apprezzato in modo particolare. Evidentemente, ma con pieno diritto, la platea qui è diversa, è più accattivante, quindi alcuni spunti sono più idonei da far emergere in questo contesto piuttosto che in un altro, ma questo, ripeto, con pieno diritto da parte di tutti i consiglieri.
Entrando nel merito del discorso più importante che è stato oggetto dell'intervento di Marguerettaz, vorrei far presente una cosa. La legge si pone come filosofia di base di creare le condizioni e spesso uso il termine "dare ossigeno", quell'ossigeno necessario perché le società, ma lo sport in generale in Valle d'Aosta possa continuare a vivere, ma la quantità di ossigeno necessaria varia - e di questo tutti credo me ne possano dare atto - dall'impegno, dalla collocazione delle varie società e dai campionati che le società affrontano. Indubbiamente non ci può essere un'uniformità su questi contributi rispetto ai livelli che le federazioni e le società appartenenti alle federazioni occupano.
Per quanto riguarda il discorso specifico dell'alto livello, dell'altissimo livello, voglio dire che queste società non rientrano più nei contributi ordinari, non rientrano più nei contributi ad alto livello, non rientrano nei progetti speciali, quindi il contributo che viene dato è onnicomprensivo. E questo è un elemento non secondario che crea comunque differenza fra sponsorizzazione e contributo.
La sponsorizzazione, data in quel modo, non poteva permettersi di distinguere fra diritto ad avere il contributo ordinario o il diritto ad avere il contributo di alto livello oppure il contributo speciale per progetti particolari riferiti a tecnici, a giovani, al vivaio e tutto quanto. Questo è un elemento.
L'altro elemento è sicuramente quello che lo sforzo che come Regione facciamo per entrare nel mondo dello sport, per dare un aiuto a queste società, per dare quell'ossigeno indispensabile per farle camminare, sia finalizzato alle società e non si perda magari in altri tipi di trattenute che non favoriscono l'attività sportiva, ma fanno riferimento ad altri motivi dovuti a leggi che esistono e quindi vengono distolti dal vero obiettivo che ci pone questa legge.
C'è un altro obiettivo che vogliamo perseguire con l'articolo 24, con l'altissimo livello, ed è quello di evitare il ricorso a leggi speciali, come spesso è avvenuto in passato. Il Consigliere Marguerettaz faceva prima riferimento alla legge speciale per l'Aosta Calcio, ci sono state poi leggi speciali per il Courmaosta, per il basket, leggi che hanno provocato grandi discussioni e delle rimostranze da parte del mondo sportivo in quanto meno visibili e meno trasparenti rispetto a tutto l'ambiente sportivo.
Questo tipo di impostazione invece è stato già visto in Assemblea generale sportiva, è stato illustrato alle federazioni - fra l'altro i componenti del gruppo di lavoro a cui mi riferivo prima, che ha lavorato su questo testo per un anno e mezzo, rappresentavano tutte le federazioni e le esigenze del mondo sportivo valdostano - e in quest'ottica è stato accettato dalle federazioni stesse. Questo significa che anche loro si rendono conto degli sforzi che devono sostenere i dirigenti, coloro che hanno in mano quelle società che partecipano a campionati di vertice perché queste poi sono delle situazioni che adesso sono riferite al Courmaosta o alla Châtillon - Saint-Vincent, ma una legge vale nel futuro. Chi ci dice che l'anno prossimo o fra due anni non ci sia il Sarre o l'Aosta Calcio e anche altri sport?
Per questa legge poi abbiamo previsto una calibratura dei finanziamenti che è globale rispetto a tutti gli articolati e a tutte le leggi che essa va ad abrogare c'è una riduzione di spesa, quindi non andiamo a spendere di più, non facciamo regali di Natale a nessuno con questa legge. I 500 milioni non sono quattro e quattr'otto perché quattrocento e quattrocento farebbero ottocento. Noi abbiamo messo come spesa massima in questo capitolo 500 milioni...
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
... adesso ragioniamo seriamente... "fino a un massimo di" significa che dobbiamo mettere in campo degli elementi per valutare. Sono elementi che già sono stati adottati in questi anni, non inventiamo niente di nuovo, questo è vero; sono elementi che sono riferiti al costo delle trasferte, alle spese federali, alle spese per gli impianti sportivi.
È una serie di parametri che sono stati stabiliti già in Assemblea generale sportiva quindi, sono delle considerazioni che rientrano nella filosofia del progetto di legge, anche le attività di altissimo livello rientrano negli obiettivi che si pone questa legge, vale a dire creare le condizioni per adesso e per il futuro perché le nostre società e le nostre federazioni riescano a vivere.
Un sostegno finanziario, è vero, ma è stimolante, non è un sostegno finanziario fine a sé stesso senza porre condizioni. È stimolante perché si pone come obiettivo quello di attivare una politica che sia più rivolta all'età giovanile, privilegiando la provenienza dai vivai delle società sportive, l'attività svolta da atleti in età giovanile. Abbiamo inserito anche, limitatamente alla disciplina dello sci alpino, che il rapporto di sponsorizzazione è esteso agli atleti inseriti nell'organico di squadre nazionali. Questa è stata un'osservazione che era emersa in commissione proprio da Marguerettaz, se non mi sbaglio, che abbiamo accolto perché rientra come tutti gli altri articoli nella filosofia di questa legge.
I progetti speciali non sono dei progetti che valgono poco: noi possiamo intervenire attraverso uno strumento che poi spetta alla Regione e alla federazione utilizzare bene fino in fondo; possiamo intervenire nell'articolato della preparazione degli atleti, all'acquisto di attrezzi necessari alla pratica sportiva, alle iniziative finalizzate alla formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, alle iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei dirigenti sportivi, alla realizzazione dei progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico.
Questi sono degli obiettivi innovativi, sono delle novità che sono state introdotte e non mi sembrano novità di secondo livello. Sono invece sostanziali e vanno ad inserirsi in quel contesto di filosofia della legge che vuole creare le condizioni perché le nostre società possano muoversi nella direzione di favorire l'accesso allo sport. E anche gli enti di promozione sportiva fanno questo perché rispetto alla legge n. 85 del 1986 abbiamo introdotto il concetto che solo il 15 percento può essere tenuto per gestire le sedi e le segreterie degli enti stessi, il resto deve essere per forza dato alle società che fanno lo sport quindi, l'obiettivo è quello di far praticare lo sport e di andare a premiare le società che operano sul territorio.
È vero che siamo andati a prevedere questa parte dalla quale sembra esserci un aumento superiore rispetto agli aumenti che c'erano nel contesto complessivo, ma ci sono delle motivazioni che stanno alla base di questa scelta. Abbiamo scelto infatti di sostenere in questo disegno di legge anche quelle squadre che occupano campionati di vertice che prima andavano soggette a leggi speciali quindi, con questa legge non ci sarà più la necessità di procedere attraverso leggi speciali, tutto quanto rientra in questo contesto di legge-quadro ed è più visibile, più facilmente leggibile da parte di tutto il mondo sportivo della Regione.
Volevo annunciare la presentazione di quattro emendamenti, ve ne sono stati distribuiti cinque ma il quinto, quello dell'articolo 27, comma 2, che dice "2. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, la Regione provvede al recupero della somma liquidata a favore della società stessa ai sensi del comma 1, lettera a)", era già stato inserito in commissione. Probabilmente gli uffici non hanno rilevato questo, c'è stato un disguido e l'hanno presentato in questo contesto.
Gli altri quattro sono emendamenti che vanno nella direzione che prima sottolineava Marguerettaz, cioè una squadra di secondo livello che si trova a fare un campionato di secondo livello dilettantistico, tipo la palla a volo, in questo caso verrebbe ripresa attraverso l'emendamento che sto per presentare ed è l'emendamento n. 1 all'articolo 24 che recita: "Si intendono altresì iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al secondo campionato nazionale dilettantistico di serie, qualora la rispettiva disciplina sportiva sia strutturata su almeno 5 campionati nazionali dilettantistici di serie".
Cinque campionati evidentemente perché bisogna tenere conto di federazioni che abbiano una certa ampiezza e di conseguenza riscuotano un certo interesse a livello globale e anche dispendiosità perché bisogna far entrare qui le trasferte lunghe che devono sostenere queste squadre che occupano questo tipo di posizione.
Presento gli altri emendamenti.
Emendamento n. 2
La lett. b) del comma 1 dell'articolo 25 è così sostituita:
"b) fino ad un massimo di lire 400 milioni per società che svolgono il massimo campionato dilettantistico di livello nazionale;".
Emendamento n. 3
All'articolo 25, comma 1 è aggiunta la seguente lettera c):
"c) fino ad un massimo di Lire 400 milioni per società ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 24, comma 4.".
Emendamento n. 4
All'articolo 25 è aggiunto il seguente nuovo comma 2:
"2. L'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è ridotto del 30 per cento nel caso in cui l'organico della squadra partecipante al campionato non sia costituito per almeno un terzo degli atleti provenienti dai vivai giovanili di società valdostane".
Presidente Questo punto faceva parte del precedente disegno di legge che era stato portato in commissione, probabilmente per una dimenticanza non era stato inserito, però anche questo segue la filosofia di cui parlavo prima.
Presidente Vengono distribuiti gli emendamenti proposti dall'Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (ADP-PRI-Ind) Intervengo dai banchi del Consiglio perché il mio intervento non è in qualità di Assessore, ma in qualità di Consigliere regionale.
Volevo prendere alcuni spunti dall'intervento, fatto peraltro con molta pacatezza, dal Consigliere Marguerettaz per cercare nei limiti del possibile di dare al Consiglio regionale un quadro realistico ed oggettivo soprattutto su alcuni aspetti toccati dal Consigliere Marguerettaz.
Per quanto mi riguarda, la storia di ognuno di noi non si può cancellare. Io nello sport ci sono sempre stato, ho giocato per 15 anni al calcio in Valle d'Aosta in società sportive locali, ho fatto il presidente di società sportive, dal ?90, da quando sono diventato Assessore, mi sono dimissionato da tutti gli incarichi ufficiali all'interno di società.
Dicevo prima che il Consigliere Marguerettaz ha fatto un intervento pacato, però c'erano alcuni aspetti che mi sembravano un po' conditi da vispolemiche e non vorrei che il taglio della discussione facesse perdere l'obiettivo importante di questo disegno di legge e fosse focalizzato su argomentazioni che ritengo di basso profilo.
Volevo precisare che innanzitutto non è come dice il Consigliere Marguerettaz quando si riferisce al capo VIII, che queste squadre avranno un sostegno finanziario di 400 milioni ciascuna. Quello è un tetto massimo che di volta in volta dovrà essere analizzato, a seconda anche dei risultati che le singole squadre avranno portato avanti nell'anno precedente.
Penso che, sempre a livello di informazione, tutto sommato la scelta di non considerarla sponsorizzazione ma contributo, sia una scelta corretta perché la sponsorizzazione potrebbe essere solo finalizzata alla prima squadra, cioè alla squadra che notoriamente fa il campionato di maggiore rilevanza. Il taglio del contributo è più finalizzato a tutta l'attività sportiva svolta dalla società stessa, quindi per una squadra che deve avere una funzione trainante, ma prevalentemente è finalizzata all'attività sportiva del settore giovanile.
Faccio un esempio per la Società di calcio alla quale faceva riferimento prima il Consigliere Marguerettaz: questa Società ha 300 ragazzi nel settore giovanile, ha 50 dirigenti che fanno esclusivamente del volontariato e checché se ne dica penso che al di là delle apparenze lo sport in Valle d'Aosta non sia assolutamente inquinato dalla politica. E penso che sia anche una testimonianza importante di come si possono fare delle cose per gli altri senza avere necessariamente un ritorno di tipo finanziario.
Riprendendo l'esempio di prima: in quella Società ci sono 50 dirigenti che fanno esclusivamente del volontariato.
Sul fatto poi che i giovani siano attratti da Ronaldo, su questo sono d'accordo, ma i giovani sono anche attratti da una società sportiva che può dare delle soddisfazioni non solo sportive ma anche di una competizione ad un certo livello perché diventare tanti Ronaldo è difficile, mentre riuscire a giocare a calcio, a hockey o a sciare a certi livelli può essere una cosa raggiungibile anche per i nostri ragazzi in modo più diffuso.
Vorrei anche che venisse sottolineata, soprattutto per il Consigliere Marguerettaz che normalmente è molto attento a queste problematiche, la grande funzione preventiva che hanno queste società sportive, tutte in generale. Se lo sci club del tale Comune ha 30, 50, 100 ragazzi che il sabato e la domenica seguono degli istruttori che fanno solo del volontariato, evita a questi ragazzi il più delle volte di cadere in tranelli che tutti noi conosciamo. E tutti noi sappiamo anche che per la Pubblica Amministrazione è molto più costoso l'intervento difensivo a valle che non quello preventivo a monte. In questo senso volevo solo, anche se normalmente il Consigliere Marguerettaz è sempre animato da buona fede nei suoi interventi, riportare se possibile la discussione su questo progetto di legge, sottolineando l'importanza che lo stesso ha per lo sport in Valle.
Sul resto, dicevo prima che ognuno di noi ha la sua storia. Non riteniamo che il fatto che in una società sportiva sia presente più o meno direttamente un Consigliere regionale o un Assessore debba essere un motivo di vantaggio per quella società rispetto ad altre, ma non può neanche essere un motivo di danno.
Penso che sia meglio una regolamentazione di questi contributi per legge, piuttosto che la soluzione o della legge speciale o del contributo speciale che può essere dato a seconda di chi in quel momento si trova in certe posizioni. Attualmente ci sono queste società che si trovano in queste condizioni, però fra un anno o due potrà essere un'altra società che si trova in queste condizioni, l'altra magari sarà retrocessa.
Infine vorrei sottolineare che il campionato professionistico non è solo la serie A, dalla C2 in su il campionato per quanto attiene il calcio è professionistico quindi, penso che sia meglio sempre per legge dire che qualunque squadra valdostana che un domani raggiunga il livello di professionista, ha la possibilità di avere un contributo speciale che è regolamentato per legge.
Ritengo più pericoloso che un Consiglio regionale o un ente pubblico stabilisca, a seconda di quale squadra raggiunge certi livelli, la possibilità di legiferare o di dare il contributo.
Era quanto volevo dire, fra l'altro una parte degli emendamenti legati al settore giovanile li condivido. Ritengo che questo sia un provvedimento di legge molto importante per la Valle d'Aosta, vorrei evitare che la discussione fosse personalizzata o legata a situazioni particolari e contingenti del momento.
Si dà atto che il Consigliere Lanièce non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'istruzione e cultura, Louvin.
Louvin (UV) Uniquement pour un petit complément d'information au sujet de la question qui a été évoquée par Monsieur Marguerettaz concernant la compatibilité entre l'activité scolaire et l'activité sportive.
Le Conseiller Marguerettaz n'est pas sans savoir qu'une initiative importante a eu lieu à Courmayeur justement pour aller dans la direction qu'il souhaite de rendre davantage compatibles ces deux activités, qui ne peuvent pas être négligées notamment pendant la période de l'adolescence, au moment où un effort important doit être déployé par les étudiants pour pouvoir s'assurer d'un niveau de compétition suffisamment élevé. Je tiens à lui signaler que l'initiative en question a eu un succès important au cours de l'année ?96-?97 et qu'elle est réitérée, me paraît-il, avec satisfaction, essentiellement pour ceux qui font du sport d'hiver, en particulier du ski.
Il s'agirait de s'investir de façon de plus en plus adéquate pour permettre d'avoir un équilibre entre l'action de formation éducative et l'action visant à l'engagement professionnel, mais il me paraît que nous sommes pour cela déjà sur la bonne voie.
Je signale au passage que des bourses annuelles sont déjà octroyées aux étudiants de cette même école, le Lycée linguistique de Courmayeur, mais tout aussi qu'il peut bien s'avérer nécessaire, au moment donné, de prévoir des mesures plus importantes. Un effort des particuliers doit être signalé à ce propos: des sociétés de remontées mécaniques ont voulu remettre à cet effet des prix en argent, un geste bien apprécié par les familles des récipiendaires s'étant particulièrement distingués dans les pratiques du sport.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per il secondo intervento.
Marguerettaz (Aut) Per il secondo intervento, sì, grazie Presidente, semplicemente per continuare nel ragionamento iniziato e poi continuato attraverso gli interventi dei colleghi.
Ho detto all'inizio del mio intervento, forse a qualcuno è sfuggito, che condividevamo lo spirito che sta all'origine di questo disegno di legge.
Abbiamo dato atto alla Giunta, all'Assessore in particolare, di aver meglio impostato tutta l'organizzazione riguardante i contributi alle società sportive. Questo l'ho detto in apertura del mio intervento.
Se poi ho focalizzato invece gran parte del mio intervento sul capo VIII era perché - e lo ribadisco - questo stride fortemente con tutta l'altra impostazione della legge. Stride se non altro per l'entità delle cifre, Consigliere Lavoyer in questo caso. Facevo questa riflessione, in termine anche puramente economici: qui parliamo di due Società che non si affacciano per la prima volta a questo campionato di categoria, ma che già da alcuni anni hanno l'onore e la fortuna per tutta la Valle del resto di prendere parte a questi campionati.
Seguo lo sport da tifoso e sono ben felice che il Vallée d'Aoste sia giunto a questi livelli, gli auguro di continuare, anzi di migliorare e di passare a livelli ancora più alti, ma ho seguito quella che è stata la campagna acquisti e ho avuto la sensazione che questa squadra, avendo avuto i contributi previsti dalle vecchie normative, ha fatto un campionato dignitoso lo scorso anno, ha messo su un'intelaiatura, un organico in questa squadra addirittura per fare il salto di qualità e per puntare alla promozione nel corso di questo campionato.
Tutto questo lo ha fatto con la vecchia normativa. Adesso sembra che queste squadre non riescano più a svolgere da oggi - perché fino ad oggi, ripeto, queste erano squadre che prendevano 60 milioni l'anno di contributo - la loro attività a questo livello se non c'è questo capo VIII della legge, quando torno a dire che per tutti c'è stato un aumento comprensibile nei contributi, ma le dimensioni che può assumere l'aumento di questo contributo è veramente sproporzionato.
L'Assessore Agnesod prima e Lavoyer poi mi dicono che questo è per evitare di fare leggi speciali. La filosofia di per sé mi può andare bene, sta di fatto che se è vero che leggi speciali ne sono state fatte in passato, non è mai stata fatta una legge speciale per una squadra di calcio che militasse nel campionato dove invece oggi milita il Vallée d'Aoste; sono state fatte leggi speciali sempre per squadre che militavano in campionati superiori. Ecco l'incongruità, quindi poteva essere che questa Giunta decidesse di fare una legge speciale per questa squadra di calcio, ma sarebbe stata comunque un'anomalia perlomeno rispetto al passato. Sugli emendamenti mi riservo di intervenire successivamente.
Poi una considerazione, proprio per svincolare l'ipotesi che qualcuno può fare che io riduca tutto ad un discorso personale perché non vuole assolutamente essere questo: sono convinto che l'Assessore Lavoyer, come il Consigliere Voyat, svolgano liberamente e senza secondi fini il compito che svolgono all'interno delle società, ma ripeto che se non ci foste stati presenti voi in quest'aula il discorso lo avrei fatto pari pari, però se mi permettete una battuta simpatica, non vuole essere altro, sarei andato a vedere se comunque tra le pieghe della Società ci fosse stato qualcuno in grado di fare almeno una certa pressione nei confronti del Governo regionale. Sempre questo tutto alla luce di ciò che è lecito, di ciò che è giusto, di ciò che è corretto.
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare all'esame dell'articolato, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Marguerettaz ed altri. Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Credo che le finalità che abbiamo voluto inserire nel disegno di legge oggetto di discussione siano quelle che vanno poi a rispondere al contenuto di quest'ordine del giorno e mi spiego meglio. Noi diamo dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, al fatto che possono essere fatte delle attività sportive soprattutto a livello giovanile, quindi chiaramente le federazioni sono diversamente rappresentative perché svolgono attività più o meno conosciute, più o meno frequentate, abbiamo le attività più conosciute e quelle meno.
Rispetto a quelle che sono più importanti come l'ASIVA, gli sport invernali in Valle d'Aosta, abbiamo voluto dare un riconoscimento in termini finanziari proprio perché spetta all'ASIVA organizzarsi al proprio interno, per permettere, attraverso l'istituzione di un'impostazione di borse di studio come è già stato fatto, a coloro che fanno attività agonistica e nello stesso tempo frequentano la scuola, di continuare l'attività sia scolastica che sportiva. Quindi rientrano già questi contributi che abbiamo dato nella filosofia dei contributi, li diamo specialmente per questo, perché le federazioni come gli enti di promozione si dovranno tenere solo il 15 percento per mandare avanti le segreterie, il resto lo dovranno dare a chi fa attività, ovvero alle società che svolgono attività agonistica.
Devono essere loro mature a cogliere questo tipo di aspetto perché noi lo possiamo fare attraverso dei paletti che abbiamo voluto inserire e che inseriremo anche nei parametri che sono previsti dalla legge e che verranno predisposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione per cui gli indirizzi verso questo tipo di obiettivo sono dati con questo strumento. Tenuto conto poi delle osservazioni che ha fatto prima il collega Louvin, nel senso che abbiamo degli strumenti di servizi da mettere a disposizione per coloro che praticano attività sportiva soprattutto negli sport invernali in Valle d'Aosta, dove il problema è più sentito perché c'è un numero maggiore di partecipanti, noi mettiamo a disposizione delle strutture perché possa essere conciliata l'attività di studio con quella sportiva, quindi credo che quest'ordine del giorno sia superato in questo contesto perciò ci asterremo.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Non ho capito il senso dell'intervento su quest'ordine del giorno dell'Assessore Agnesod, ho capito perfettamente quello del suo collega Louvin.
Su questo, ripeto, faccio appello ai colleghi che hanno presenziato ai lavori della Commissione consiliare perché questo problema è stato posto nel dibattito a latere di questa legge e ne sono venute fuori alcune considerazioni che brevemente vado a svolgere.
Qual è lo sport più amato tradizionalmente, culturalmente, forse più praticato in Valle d'Aosta? È lo sci, anche per la conformazione naturale del nostro territorio.
Qual è lo sport più caro in assoluto? Molto probabilmente lo sci, se non è il primo, è uno dei più cari.
Considerazione successiva: fin quando i ragazzi non hanno risultati sportivi brillanti, che vengono inseriti a livello nazionale o a livello di squadra ASIVA, su chi ricade il costo di queste spese? Sulle famiglie dei ragazzi.
Quarta considerazione: sono contente le famiglie dei ragazzi che i loro figli continuino nell'attività agonistica? Difficilissimamente. Il più delle volte sono preoccupate. Di che cosa sono preoccupate? Di due questioni: delle spese alle quali vanno incontro; al fatto che questa pratica agonistica di sport in generale sia deleteria per quanto concerne i risultati scolastici dei loro figli. Sono idee campate in aria? Ci siamo detti tranquillamente di no perché se ciascuno di noi dovesse vivere una cosa del genere avrebbe le stesse identiche preoccupazioni.
Ci sono fra questi ragazzi coloro che più di altri si impegnano per riuscire, e - tanto per essere chiari - per essere promossi a scuola magari con dei discreti risultati e pur dovendo fare spesso delle assenze per conseguire dei risultati sportivi a livello agonistico. Questa è la descrizione della situazione che si riallaccia benissimo a quello che diceva Lavoyer, cioè lo sport ha una funzione vitale di primaria importanza anche per lo sviluppo educativo e sociale dei nostri giovani.
A fronte di queste considerazioni, nella realtà di oggi cosa offriamo a questi ragazzi? Va dato atto e ne do atto pubblicamente all'Assessore Louvin di aver cercato una risposta che si è poi concretizzata nella convenzione che lui stesso ricordava con l'Istituto linguistico di Courmayeur che ha offerto un'opportunità che prima non c'era.
Faccio un breve inciso senza però voler aprire nessuna polemica: questo problema era già evidente anni fa quando qualcuno ha pensato all'idea dell'Ecole des neiges.
A questo punto, come possiamo aiutare i ragazzi? Con delle borse di studio. Giustamente, come dice l'Assessore Louvin, noi aiutiamo questi ragazzi che decidono per l'Istituto linguistico. È giusto, doveroso e ancora una volta ne va dato atto all'Assessore Louvin, ma rimangono aperte altre questioni. Per coloro che invece decidono, probabilmente richiedendo a sé stessi un maggior impegno, di continuare uno studio curriculare normale e quindi rinunciano perché non portati ad esempio allo studio delle lingue, questi non beneficiano di nessuna borsa di studio.
Le borse a cui invece faceva riferimento l'Assessore Agnesod sono borse al merito sportivo e ancora una volta, se portiamo avanti quest'idea, manteniamo questa dicotomia fra sport e scuola. Ed ecco l'idea che sta alla base di quest'ordine del giorno: la Giunta, il Consiglio regionale nella sua interezza dice che, proprio per la realtà dei nostri ragazzi valdostani, per l'importante realtà della scuola valdostana così come dello sport, istituisce delle borse di studio che premiano chi riesce a coniugare questi due momenti decisivi per la vita di ogni giovane.
Quindi questo più che un contenuto meramente finanziario, vuole avere un significato ben più alto ed importante che finora non esiste nella nostra Regione pur con tutti gli aiuti che vengono dati in campo scolastico e quelli che vengono altresì concessi in campo sportivo.
L'idea di istituire delle borse di studio che qualcuno, mi sembra il collega Voyat, molto opportunamente suggeriva nel corso del dibattito alla Commissione, borse di studio che potrebbero intitolarsi a giovani purtroppo scomparsi, che sono emersi a livello agonistico per quanto riguarda lo sci o altre discipline sportive, mi sembrava un'idea quanto mai opportuna, che non impegna eccessivamente la Giunta, che non spiazza alcun programma di questo Governo.
Per cui la proposta di astensione dell'Assessore Agnesod su quest'ordine del giorno mi sembra priva di fondamento anche perché, in merito al discorso che lui stesso faceva dell'ASIVA, non c'è scritto da nessuna parte che l'ASIVA debba destinare delle borse al merito scolastico sportivo. E ancora, non deve essere l'ASIVA a giudicare dei meriti scolastici degli alunni, ma l'ASIVA giustamente si deve occupare di quelli che sono i meriti sportivi.
Presidente Pongo in votazione l'ordine del giorno:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 21 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel testo della Commissione.
Il Consiglio prosegue fino alle ore 13,30...
(proteste in Assemblea)
... è stata una decisione presa dai capigruppo. Poi alle 13,30 interrompiamo.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Sull'articolo 23 ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Non so se è un falso problema che mi pongo, ma leggendo come sono scritte le finalità di quest'articolo, che dovrebbe poi abbracciare tutti gli interventi previsti dagli articoli successivi all'interno dello stesso capo, nell'articolo si dice: "La Regione sostiene l'attività degli organismi sportivi valdostani partecipanti, con una propria squadra, ai massimi campionati federali nazionali...", non so se va bene così, ma espresso così mi sembra che non ci sia la comprensione di chi invece partecipa come, ad esempio, l'hockey partecipa al massimo campionato federale nazionale, il Vallée d'Aoste forse no. Lo pongo come problema.
Presidente L'Assessore ha sentito il problema? Consigliere Marguerettaz?
Marguerettaz (Aut) Capita nelle migliori famiglie di distrarsi un attimo. Dicevo che l'articolo 23, comma 1, che dovrebbe abbracciare tutti gli interventi del capo, dice: "La Regione sostiene l'attività degli organismi sportivi valdostani partecipanti, con una propria squadra, ai massimi campionati federali nazionali...". Ora, mentre l'hockey partecipa al massimo campionato federale nazionale, il Valle d'Aosta poi dopo nei successivi articoli non partecipa al massimo campionato federale nazionale; bisognerebbe trovare una formulazione che dica..., va bene?
Presidente Va bene, Consigliere Marguerettaz, viene interpretato così.
Pongo in votazione l'articolo 23:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente All'articolo 24 c'è l'emendamento dell'Assessore Agnesod, che recita:
Emendamento All'articolo 24 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"4. Si intendono altresì iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al secondo campionato nazionale dilettantistico di serie, qualora la rispettiva disciplina sportiva sia strutturata su almeno 5 campionati nazionali dilettantistici di serie".
Presidente Sull'articolo 24 ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Siccome è formulato l'emendamento in maniera tecnica, volevo chiedere all'Assessore se sa dirmi quali discipline sportive rientrano in quelle previste da quest'articolo.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Adesso l'elenco non ce l'ho, però sono la palla a volo, il basket, il calcio, però il calcio in questo caso, avendo un unico campionato, non può rientrare, e sono poche altre che rientrano in questo contesto perché le altre hanno tutti i campionati sotto i cinque livelli.
Questo perché sono proprio quelle discipline che hanno più spese e quelle che devono affrontare trasferte più lunghe che devono sostenere dei costi maggiori.
Presidente La chiarezza della risposta permetterà al Consigliere Marguerettaz...
(ilarità dell'Assemblea)
... di dare lo stesso risultato. No? Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) È una dichiarazione di voto la mia evidentemente. Quest'emendamento è stato scritto dagli uffici a fronte di una provocazione, o meglio: non era una provocazione, era una lettura di quello che era lo stato di cose che avevo fatto al termine della discussione del disegno di legge in Commissione, dove se noi non emendassimo questo disegno di legge, come dicevo nel primo intervento, paradossalmente se ci fosse una squadra locale che arriva ad una serie B di palla a volo o di qualsiasi altro sport molto popolare e molto diffuso che ha dei passaggi televisivi eccetera, non avrebbe potuto accedere ai contributi previsti invece per quelle due società di cui dicevamo prima.
Con quest'emendamento - poi la botta finale la darò in seguito - prendiamo atto che si vogliono mettere sullo stesso piano, facendo l'esempio, una squadra che fa la serie B nazionale di palla a volo e una squadra che fa il campionato nazionale dilettanti di calcio.
Quindi se questa è la volontà, ci asteniamo dal votare l'emendamento.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 24:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 5 (Collé, Marguerettaz, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo emendato:
Articolo 24 (Soggetti beneficiari e requisiti)
1. I contributi sono concessi a favore di società e associazioni sportive che svolgono una disciplina sportiva di squadra e che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) costituite ed operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
b) in possesso di un proprio settore giovanile;
c) affiliate ad una FSN;
d) iscritte e partecipanti ad un campionato nazionale professionistico o ad un campionato dilettantistico di livello nazionale.
2. Si intende per campionato professionistico quello svolto da una società, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di professionismo sportivo, organizzato da una lega professionistica e conformemente alle disposizioni impartite dalla FSN di appartenenza.
3. Si intendono iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al massimo campionato nazionale dilettantistico di serie della disciplina.
4. Si intendono altresì iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al secondo campionato nazionale dilettantistico di serie, qualora la rispettiva disciplina sportiva sia strutturata su almeno cinque campionati nazionali dilettantistici di serie.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Collé, Dujany, Marguerettaz, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente All'articolo 25 ci sono tre emendamenti presentati dall'Assessore Agnesod e due emendamenti presentati dal Consigliere Marguerettaz. Do lettura degli emendamenti presentati dall'Assessore Agnesod:
Emendamenti La lett. b) del comma 1 dell'articolo 25 è così sostituita:
"b) fino ad un massimo di lire 400 milioni per società che svolgono il massimo campionato dilettantistico di livello nazionale;".
All'articolo 25, comma 1 è aggiunta la seguente lettera c):
"c) fino ad un massimo di Lire 100 milioni per società ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 24, comma 4.".
All'articolo 25 è aggiunto il seguente nuovo comma 2:
"2. L'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è ridotto del 30 per cento nel caso in cui l'organico della squadra partecipante al campionato non sia costituito per almeno un terzo da atleti provenienti dai vivai giovanili di società valdostane".
Presidente Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Marguerettaz:
Emendamenti All'articolo 25 comma 1 lett. b) sostituire così:
"fino ad un massimo di 150 milioni per società che svolgono il massimo campionato dilettantistico di livello nazionale".
All'articolo 25 aggiungere il seguente comma 2:
L'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento nel caso in cui l'organico della squadra partecipante al campionato non sia costituito per almeno un terzo da atleti provenienti dai vivai giovanili di società valdostane.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) L'emendamento credo che spieghi bene forse più di tante parole che ho speso in precedenza il significato che do in questo caso. Non si tratta di non sostenere squadre, società sportive, che svolgono un campionato di livello superiore rispetto alla media generale. Si tratta di ricondurre il sostegno a queste società in termini decenti. Perché 150 milioni e non 125 o 1000? Perché andando dietro a quella che è la filosofia, ma direi la traduzione monetaria della filosofia della legge a cui faceva riferimento l'Assessore Agnesod, dicevo all'inizio che tutte le società, tutte le federazioni rispetto al passato hanno visto incrementare il loro contributo nell'ordine del 10-20-30 percento rispetto ad oggi, se noi mettiamo 150 milioni come contributo per queste società, le due Società vedrebbero aumentate rispetto al presente il loro contributo di più del 100 percento.
Quindi è un segnale che va nella direzione che è stata data dall'Assessore e da chi è intervenuto precedentemente, nel senso che riconosciamo che queste due Società devono avere qualcosa più degli altri, le si premiano, non le si penalizzano perché diamo più del 100 percento rispetto a quello che prendevano finora, ma si mantengono le cifre all'interno di termini accettabili e normali.
Se il tetto è di 150 milioni, come risulta dall'emendamento, siamo disponibili a votare questi articoli e questo capo. Se si vuole ostinatamente, e da qualcosa uscita in commissione purtroppo sembra che debba essere così, mantenere quella cifra di 400 milioni che prima era stata pensata per lo sponsor, poi è stata pensata per il contributo, evidentemente non voteremo mai una decisione di questo genere. Al termine dell'intervento faccio presente al Presidente che...
Presidente ... chiedo scusa al Consigliere Marguerettaz, sono incorso in un errore personalmente. Ero convinto, non mi era mai capitato di non finire la legge ed ero convinto di poter interrompere. Effettivamente mi trovo in difficoltà perché c'è un problema tecnico interrompendo la votazione e la colpa è mia perché avrei dovuto interrompere prima, ma ero convinto di poterlo fare, poi parlando con gli uffici mi diventa un problema. Non abbiamo mai interrotto la discussione di una legge...
Marguerettaz (Aut) ... chiedo qual è il problema tecnico.
Presidente È il problema di inviare al coordinamento... pensavo di poter interrompere la votazione, ma gli uffici mi dicono che forse c'è qualche problema. Se non c'è problema interrompo.
Marguerettaz (Aut) Il fatto che si interrompa una votazione cosa comporta? Ma non è stupida la proposta del Consigliere Chiarello: si sospende il Consiglio fino alla ripresa.
Presidente Il Consiglio è sospeso.
Si dà atto che, dalle ore 13.32 alle ore 16.06, il Consiglio è sospeso.
Presidente Riprendono i lavori del Consiglio. Ricordo ai colleghi consiglieri che stiamo esaminando l'articolo 25 del disegno di legge n. 265. È in discussione l'emendamento Marguerettaz. Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Volevo dire solo che i 400 milioni sono un limite massimo che tiene conto di tutta una serie di parametri a cui possono arrivare le società che fanno campionati al vertice, ma non tutte le società evidentemente. Quindi non andrei a fare delle limitazioni rispetto a questa cifra, tenendo conto poi che il tutto va commisurato con quelle che sono le disponibilità di bilancio, quindi non vedo la necessità di andare a porre dei limiti in questo contesto.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Per dichiarazione di voto che è naturalmente favorevole all'emendamento e che vuole solo dire questo. In questa legge dice l'Assessore si è fissato un tetto di 400 milioni che non necessariamente dovrà essere raggiunto; è altresì vero che questa legge per il 1998 è finanziata con lire 500 milioni, quindi i casi sono due: o la Giunta pensa di avanzare questi soldi, oppure pensa di utilizzarli tutti nel ?98. Ritengo più probabile la seconda ipotesi. Se quindi si utilizzeranno tutti questi 500 milioni, vuol dire che nella migliore o peggiore delle ipotesi una squadra percepirà 250 milioni.
Se a questi 250 milioni aggiungiamo i 160 che la medesima squadra, sia l'una o l'altra, ha già ottenuto dal Casinò come sponsorizzazione e aggiungiamo i 30 o i 50 che questa medesima squadra ha già ottenuto dal riparto dei fondi ordinari secondo la vecchia legge, vediamo che la cifra dei 400 milioni è ampiamente superata per l'anno in corso.
Torno a sottolineare che mi sembra una cifra spropositata per una squadra che milita in un campionato così basso, per cui riconfermo quest'emendamento e annuncio il mio voto favorevole.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz all'articolo 25, comma 1, lett. b):
Presenti: 23
Votanti e favorevoli: 9
Astenuti: 14 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Louvin, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Piccolo, Riccarand, Stévenin, Vallet, Viérin D.)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore all'articolo 25, comma 1, lett. b):
Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 14
Contrari: 7
Astenuti: 2 (Chiarello, Linty)
Presidente Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dall'Assessore all'articolo 25, comma 1, aggiuntivo della lett. c). Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Prima di entrare nel merito dell'emendamento dell'Assessore vorrei far notare come alcuni articoli, fra l'altro quelli decisivi di questa legge, stanno passando con 14 voti a favore, una maggioranza che non è sicuramente qualificante secondo le magnificenze che alcuni, adesso assenti, avevano attribuito a questo disegno di legge. Chiusa la parentesi.
Sull'emendamento n. 3 presentato dall'Assessore mi rifaccio a quello che dicevo stamani. Chiedo scusa se sono un po' noioso, ma è importante capire i passaggi. Dicevo stamani che, per quanto riguarda la formulazione di questa legge, paradossalmente, così come era il testo originario, possiamo dare fino a 400 milioni ad una società che milita nel campionato nazionale dilettanti di calcio e, se avessimo avuto una squadra - ho fatto un esempio a caso, ce ne potrebbero essere altri mille - della Valle d'Aosta che dovesse militare nel campionato nazionale di serie B di palla a volo, secondo il testo originario questa non avrebbe beccato neanche un soldo. Per chi non è esperto di sport, dico che il campionato nazionale dilettante non viene assolutamente mai menzionato sui mezzi televisivi né radiofonici e in genere i risultati vengono dati sulle pagine locali dei giornali. Ad una serie B di palla a volo viene dato invece tutto un altro rilievo.
Allora, stamani abbiamo votato l'emendamento n.1 dell'Assessore con cui apparentemente si dava la stessa dignità a questa fantomatica squadra di serie B di palla a volo rispetto alla squadra di calcio partecipante al campionato nazionale dilettanti. Quest'emendamento è - mi permetta l'Assessore - ridicolo perché qui si dice che a questo genere di contributi può accedere anche la squadra che fa la serie B di palla a volo, però a quest'eventuale altra squadra, a differenza del calcio Valle d'Aosta, dove viene messo un tetto di 400 milioni, viene messo un tetto di 100 milioni. E poi l'Assessore viene a dirmi, quando presento l'emendamento che propone di fissare il tetto a 150 milioni, che non è possibile ragionare in questi termini, quando lui stesso neanche cinque minuti dopo fissa un tetto di 100 milioni - più basso rispetto a quello che ho proposto io - per squadre che disputano altre discipline.
Chiedo all'Assessore, tanto è ininfluente nei termini di legge, che quest'emendamento sia ritirato perché è quanto mai ridicolo.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Voglio di nuovo anch'io tornare sul discorso generale. Questo disegno di legge nella sua completezza è stato visto dalle federazioni, è stato visto in Assemblea generale sportiva, è stato apprezzato dalle federazioni stesse che ne hanno dato un giudizio positivo, oltre ai componenti delle commissioni di cui faceva parte anche il Rappresentante del CONI che ha collaborato per la predisposizione.
Nel caso specifico occorre tenere conto che, in base all'indirizzo che ci siamo dati, dobbiamo dare un sostegno a quelle società che ne hanno più bisogno e mi spiego meglio. Soprattutto per quanto riguarda le società che militano al vertice dei campionati, ci sono dei campionati che hanno il contributo da parte delle federazioni e, per quanto riguarda il calcio, tutti i campionati professionisti fino alla C2 avevano un contributo sostanzioso da parte della federazione che non lo aveva nel momento in cui noi facemmo la legge sull'Aosta Calcio e che adesso è previsto.
Il campionato nazionale dilettanti è un unico girone nel calcio e non ha nessun contributo, ha un bacino di operatività vasto perché, essendo l'unico campionato nazionale a livello dilettanti, ci sono trasferte pesanti oltre ai costi necessari al mantenimento di una squadra.
Per le altre federazioni, qui mi riallaccio al discorso dell'emendamento, vale lo stesso discorso, cioè il primo e secondo livello dei massimi campionati di qualsiasi federazione sono finanziati anche dalle federazioni rispettive, dalle leghe laddove ci sono, che collaborano al mantenimento delle società attraverso dei finanziamenti specifici quindi, diventa in questo caso meno determinante per dare ossigeno e vitalità alle società, per poterle far sopravvivere, un intervento così pesante da parte della Regione. È questo il ragionamento per cui c'è una differenziazione fra un caso e l'altro.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore all'articolo 25, comma 1, aggiuntivo della lett. c):
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 7 (Collé, Dujany, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dell'Assessore aggiuntivo del comma 2 all'articolo 25, e che è uguale all'emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Marguerettaz. C'è solo una piccola distinzione laddove si dice "dei contributi" o "del contributo" di cui al comma precedente...
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
... li mettiamo in votazione entrambi con la correzione...
(ilarità dell'Assemblea)
Si passa alla votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo così emendato:
Articolo 25 (Determinazione dei contributi)
1. L'entità dei contributi è determinata dalla Giunta regionale in relazione al rilievo nazionale del campionato cui è iscritta la società richiedente, nonché ai risultati sportivi conseguiti nella precedente stagione agonistica ed è fissata entro i seguenti importi:
a) fino ad un massimo di lire 500 milioni per società che svolgono un campionato nazionale professionistico;
b) fino ad un massimo di lire 400 milioni per società che svolgono il massimo campionato dilettantistico di livello nazionale;
c) fino ad un massimo di lire 100 milioni per società ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 24, comma 4.
2. L'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento nel caso in cui l'organico della squadra partecipante al campionato non sia costituito per almeno un terzo da atleti provenienti da vivai giovanili di società valdostane.
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Astenuti: 1 (Linty)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Collé, Dujany, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente All'articolo 27 c'è un emendamento sostitutivo della II Commissione che recita:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, la Regione provvede al recupero della somma liquidata a favore della società stessa ai sensi del comma 1, lett. a)".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Qui invece avrei bisogno di una spiegazione rispetto alle cose dette dall'Assessore. Sull'opposizione che ho fatto rispetto a questo capo l'Assessore ha più volte asserito che questa normativa è necessaria per dare ossigeno - questa mi sembra sia la parola che l'Assessore ha utilizzato - a queste società sportive eccetera; mi chiedo se quest'emendamento, dopo le dichiarazioni dell'Assessore, non sia pleonastico nel senso che andare a dire che, qualora la società beneficiaria del contributo non svolta almeno la metà del campionato, significa dire che o la legge non è andata a buon fine, oppure è successo un cataclisma che ha distrutto lo stadio, non lo so. Perché se il fine della legge è quello di sostenere l'attività della squadra e poi si mette un comma di questo genere, vuol dire che si mettono le mani avanti nel senso di prevedere che la squadra può anche non farcela. Mi sembra in contraddizione con quello che ha detto fino adesso l'Assessore.
Al tempo stesso, anche nel caso che la cosa si verificasse, mi sembra abbastanza incongruente il fatto che si dica che si investono 400 milioni - ormai questo è un refrain, ma possono essere 200 come 300 milioni - su una squadra, se questa arriva a fare metà del campionato più una partita quei contributi sono andati a buon fine, se invece ne fa metà meno una dobbiamo recuperarli. Mi sembra, ripeto, un emendamento decisamente pleonastico.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Mi rendo conto che è un comma che non è un qualcosa che aggiunge molto a questa legge, ma è un articolo che può essere ritenuto di garanzia per essere tranquilli di fronte ad eventuali speculazioni che possono anche esserci nel mondo dello sport, di fronte a certi presidenti che possono anche essere non così trasparenti e seri come magari tutti quanti noi ci auguriamo che siano.
Abbiamo utilizzato questa formula del recupero qualora non sia svolta almeno la metà del campionato perché ci è sembrata la misura più idonea anche a seguito di quanto è emerso in Commissione.
È un emendamento che va a mettersi lì per tranquillità da parte della Regione: insomma ci mettiamo qualche soldo, quindi è giusto anche che ci tuteliamo. Ha solo questa finalità. Mi rendo conto dei limiti che ha.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo così emendato:
Articolo 27 (Liquidazione)
1. La liquidazione del contributo è effettuata in due soluzioni:
a) in acconto fino ad un massimo del settanta per cento;
b) a saldo, a stagione sportiva conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, di copia del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione della FSN di appartenenza attestante l'avvenuto completamento del campionato a cui la società ha preso parte.
2. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, la Regione provvede al recupero della somma liquidata a favore della società stessa ai sensi del comma 1, lett. a).
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 8 (Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 8 (Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 30:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 31:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 32:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 33:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 34:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 35:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 36:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 37:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 38:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 39:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 40:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 41:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente All'articolo 42 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Marguerettaz, che recita:
Emendamento Abrogare il comma 2 dell'articolo 42.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) L'emendamento propone di abrogare il comma 2 dell'articolo 42, il quale dice che, limitatamente alla stagione agonistica ?97-?98 le richieste di contributo di cui al titolo II, capo VIII, relative all'attività agonistica in corso di svolgimento, sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Questo vuol dire che i benefici di questa legge, se per gran parte di essi chi ne godrà ne potrà godere a partire dalla prossima stagione agonistica, faccio un esempio per tutti, il discorso della sponsorizzazione individuale: è evidente che questi, pur avendo dei benefici diversi rispetto al passato, ne potranno godere a partire dal prossimo anno, per quanto riguarda le due Società, la Valle d'Aosta Calcio e la Lions Courmaosta, queste ne potranno beneficiare fin da subito.
Perché chiedo che questo comma che venga abrogato e al tempo stesso pongo una serie di domande all'Assessore?
Perché finora queste due Società - come ho ricordato più volte - rientravano, secondo i parametri delle vecchie leggi, dentro il riparto di quei contributi ordinari per le attività di alto livello e percepivano quelle somme che dicevo stamattina, quindi mediamente 60 milioni l'anno per la loro attività.
C'è una delibera di Giunta assunta il 1° dicembre, quindi non più di 9 giorni fa, già vi facevo riferimento oggi, ma adesso è il momento di approfondire il discorso in cui nel riparto dei contributi dati a tutte le società che ne usufruivano secondo le vecchie leggi sono presenti anche queste due Società. E quanti contributi hanno preso una settimana fa queste due Società?
Allora, il Valle d'Aosta Calcio ha preso circa la metà di ciò che ha percepito l'anno precedente, vale a dire ha preso 30 milioni; il Lions Courmaosta ha preso invece la stessa cifra di ciò che prendeva gli anni precedenti, cioè ha preso 50 milioni, quindi 8 milioni in meno. La prima domanda è per capire come mai questa disparità. Nella legge li mettiamo sullo stesso piano, qui una prende meno della metà di quello che aveva preso l'anno scorso, l'altro prende più o meno la stessa cifra, ma la domanda che mi urge più fare è la seguente: nella parte deliberativa della delibera di Giunta del 1° dicembre è scritto che la Giunta delibera la seguente ripartizione dei contributi di alto livello per il finanziamento dell'attività sportiva di squadra relativa alla stagione agonistica in corso di svolgimento.
Allora, una settimana fa sono stati elargiti dei contributi a queste due Società per - come recita la delibera - la stagione agonistica in corso di svolgimento. Se manteniamo questo comma, praticamente le due Società riprendono un finanziamento per la stessa stagione agonistica perché adesso è entrata in vigore questa legge.
Mi chiedo come mai questo assottigliarsi del contributo rispetto alle vecchie normative. Forse perché si era in attesa della nuova legge? Forse perché queste società erano state assicurate sul fatto che ben presto sarebbe entrata in vigore una nuova legge e che con essa avrebbero potuto ricevere ulteriori contributi a parziale modifica dei contributi recepiti una settimana fa?
Mi chiedo altresì: il fatto che queste due Società hanno partecipato insieme ad altre dieci squadre al riparto dei contributi non penalizza le altre dieci squadre? Vale a dire, se gli 80 milioni dati alle due Società non fossero stati liquidati proprio in attesa della nuova legge, quella che andiamo ad approvare adesso, gli 80 milioni non potevano essere ripartiti fra le dieci società rimaste?
Ultima domanda: nel caso in cui questa maggioranza non accetti l'emendamento che vado proponendo, intende tener conto nel momento dell'elargizione dei contributi di questo disegno di legge del fatto che queste due Società abbiano già percepito per l'attività agonistica di questa stagione l'una già 50 milioni e l'altra già 36 milioni?
Mi chiedo infine: come mai solo queste due Società beneficiano delle provvigioni previste dalla nuova legge e tutte le altre invece dovranno aspettare la prossima stagione agonistica?
Aggiungo una considerazione: sono certo che tutte le altre società non abbiano avuto niente da dire sul fatto che due tra di esse fossero per così dire promosse, proprio per quel motivo che dicevo adesso ovvero, togliendo due Società dal piano di riparto, ne guadagnano tutti.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) La ripartizione dei contributi per l'alto livello è variabile da un anno all'altro; rispetto allo scorso anno quest'anno c'è stato un aumento del numero degli aventi diritto in questa ripartizione, quindi di coloro che sono arrivati a raggiungere i parametri fissati dalla legge 85. Questo era uno dei limiti della legge stessa.
Con la legge che stiamo approvando oggi invece non avverrà più questa discriminazione perché sapremo già prima quali sono le società che potranno beneficiare del contributo dell'alto livello per cui si potrà calibrare il bilancio in funzione di questo.
Con il sistema invece con cui siamo andati avanti in questi anni la cifra che era accantonata per l'alto livello era percentualizzata, quindi eravamo obbligati a tener conto di un limite massimo di disponibilità finanziarie che doveva essere ripartito attraverso tutti gli aventi diritto. Più erano le società che arrivavano ad avere i requisiti per entrare in questa categoria, minori erano i contributi che venivano assegnati a ciascuna società.
In questo contesto, per non penalizzare le altre, sono state penalizzate in parte le due Società che avrebbero, in funzione di questo disegno di legge che stava per essere discusso in Commissione e in Consiglio, che stava per andare ad essere approvato, dovuto avere i requisiti per entrare in questo disegno di legge che stava per essere approvato. Questo l'ho detto in Assemblea sportiva, pur facendo presente che non si poteva cancellare il contributo dell'alto livello a queste due Società in quanto, in base alla legge in vigore che è la 85, queste ne avevano diritto.
L'Assemblea generale sportiva ha approvato all'unanimità, quindi tutti i rappresentanti delle federazioni comprese le società che avevano diritto all'alto livello, questa ripartizione, che ha penalizzato in parte sia la Società Châtillon-Saint-Vincent- Valle d'Aosta, sia l'Hockey club Lions Courmaosta. Rispetto allo scorso anno lo Châtillon ha preso meno della metà, ma tutte le altre, tutte quelle che sono comprese nella ripartizione di quest'anno dell'alto livello hanno preso qualcosa in meno rispetto allo scorso anno in funzione del ragionamento iniziale, cioè il budget dell'alto livello era fissato attraverso una percentuale, di conseguenza non si poteva sforare quel budget e, in base al numero delle aventi diritto, si andava a calibrare. Questa è un'anomalia della vecchia legge 85 che non ci sarà più nella nuova.
Questo ha fatto sì che abbiamo concesso - con un arrotondamento più penalizzante per lo Châtillon e in misura inferiore per l'hockey - 30 e 50 milioni alle due Società e questo è stato l'accordo che si è raggiunto in Assemblea generale sportiva. In questo modo è passata all'unanimità questa ripartizione.
Le altre sono state penalizzate un po': rispetto allo scorso anno sono 5-6 milioni al Pont-Donnas Atletica, c'è qualcosa in meno a tutte le altre.
A questo punto come ci poniamo di fronte a queste società che hanno dei problemi finanziari già in questo momento perché, e mi riallaccio al discorso precedente, non hanno finanziamenti da parte delle federazioni, della Lega e di nessun tipo? Possiamo intervenire attraverso delle leggi speciali, come abbiamo fatto in passato, ma noi abbiamo preferito fare questo tipo di ragionamento: facciamo una legge che serva per completare il quadro e non andiamo a leggi speciali neanche immediatamente, quindi dobbiamo per forza fare fronte immediatamente a quelle che sono le esigenze reali delle società per completare il campionato.
Tener conto di quanto già assegnato è un'ipotesi che può essere fatta nel momento in cui andremo a valutare perché poi gli elementi sono notevoli, sono molteplici. Ci sono tutta una serie di elementi che concorrono ad assegnare la cifra finale e questo viene fatto da un comitato apposito che è stato costituito ufficialmente in Assemblea generale sportiva da moltissimi anni. Rispetto a questi elementi si va poi a stabilire quali sono i contributi da assegnare.
A questo punto quindi la modifica non ha senso; la legge la lasciamo così e andremo a calibrare quelli che sono gli interventi rispetto al complessivo della situazione.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Forse il mio esempio non sarà calzante, ma prendiamo una legge a caso, la prima che mi viene in mente: Contributi per i tetti in lose, dico veramente la prima che mi viene in mente. Il privato cittadino ha fatto domanda secondo l'attuale normativa, ha diritto per legge a ricevere un contributo, gli viene elargito il contributo; domani mattina viene promulgata dal Consiglio regionale una nuova disposizione in materia, lo stesso cittadino dopo domani mattina fa domanda per un nuovo contributo ai sensi della nuova legge e l'ottiene. Questa è la realtà.
Assessore, se lei mi dice che questa società aveva diritto sacrosanto di ottenere quel contributo il le do ragione; le due Società in questione avevano il sacrosanto diritto di ottenere i contributi per la stagione agonistica ?97-?98 secondo i dettami della vecchia legge, ci mancherebbe! Quello che le contesto, Assessore, è che questi - chissà per quale ragione - devono aver diritto, a differenza di tutti gli altri, di usufruire per lo stesso campionato di nuovi contributi sulla stessa attività, mentre tutte le altre società non ne hanno diritto. Assessore, lei l'ha detta la realtà delle cose; lei finalmente l'ha detta la realtà delle cose alla fine del dibattito è uscito.
Queste sono società che hanno dei debiti e che bisogna in qualche modo ripianare, questa è la verità. Altro che tutti i discorsi che ci siamo fin qui fatti, Assessore: dar fiato, i giovani, l'emulazione...
La realtà è questa e l'ha detta lei: sono società che hanno debiti e quando devono rientrare da questi debiti? Adesso, chiaramente, perché i creditori non stanno mica ad aspettare la stagione agonistica ?98-'99 però, questo non giustifica tutto il castello che avete messo in piedi per dare questi contributi, fra l'altro in un modo così subdolo, facendolo passare in una norma transitoria ed assumendo una delibera di Giunta una settimana prima che questa legge andasse in discussione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Il discorso dell'adozione della delibera una settimana prima che questa legge andasse in discussione era una cosa normale perché, con la scadenza della 85, eravamo obbligati ad adottare la delibera in base alla legge attuale.
Bisogna dire che questo contributo vale per il ?98 e rispetto a questa logica nuova che introdurrà questa legge - e sarà anche questo un elemento nuovo rispetto alla vecchia - c'è sicuramente una fase di passaggio; il contributo vale per il ?98 ed è onnicomprensivo, quindi rispetto alla prima legge cambiano un po' le cose perché non potranno più andare ad accumularsi le erogazioni di contributi, cioè chi beneficia dell'alto livello o del livello di vertice non potrà più attingere a contributi ordinari. Chi prenderà il livello di vertice non potrà più attingere neanche ai contributi speciali, previsti per l'aggiornamento dei tecnici, per l'acquisto di materiale per la pratica dell'attività agonistica, per l'aggiornamento dei giovani, del vivaio.
Quindi ci sono tutta una serie di penalizzazioni per cui queste società non solo devono ripianare i debiti, ma poi i debiti significano ossigeno per sopravvivere, cioè sono la stessa cosa, cambia solo la denominazione. L'ossigeno per sopravvivere a cui mi riferivo prima sono appunto queste cose, ma non valgono solo per queste società; in misura minore e in misura proporzionale vale per tutto il mondo sportivo regionale. Avere la possibilità di trovare qualcosa in più per poter far fronte a quelli che sono gli impegni finanziari di quei presidenti che si accollano gli oneri per mandare avanti un'attività che serve anche ai fini educativi per i nostri giovani, questo è sicuramente l'ossigeno per sopravvivere. Chiamiamolo come vogliamo, ma questi sono gli obiettivi.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per dichiarazione di voto.
Marguerettaz (Aut) Naturalmente voterò a favore di quest'emendamento, convinto che in questo caso si usano due pesi e due misure.
Adesso lascio uscire anche il mio spirito sportivo da tifoso e butto lì un dubbio con il quale poi, fuori da quest'aula, magari ci confronteremo con l'Assessore: sbaglio o non tanti mesi fa c'erano altre società calcistiche che avrebbero avuto bisogno di ossigeno?
Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Marguerettaz:
Presenti: 32
Votanti: 15
Favorevoli: 14
Contrari: 1
Astenuti: 17 (Agnesod, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 42 come da testo:
Presenti: 33
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 9
Astenuti: 4 (Chiarello, Linty, Florio, Squarzino)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 43:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 10 (Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 44:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 10 (Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 45:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 10 (Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per dichiarazione di voto.
Marguerettaz (Aut) Vorrei ripartire, in fase di dichiarazione di voto, dalle cose che ho detto all'inizio di tutta questa lunga discussione proprio per evitare equivoci di sorta.
Abbiamo detto che questa legge era una legge necessaria, abbiamo dato atto all'Assessore di aver fatto un buon lavoro per quanto riguarda il riordino delle vecchie normative, abbiamo dato atto altresì - e lo ridiamo in questa fase - alla Giunta nel suo complesso e all'Assessore in particolare di aver calibrato bene tutti gli interventi su tutte le società sportive e su tutte le federazioni sportive. Siamo andati a modificare alcune leggi che risalivano al ?85, credo fosse opportuno dopo 12 anni rivedere anche in termini economici quali dovevano essere i benefici che le varie società, enti di promozione sportiva, federazioni, dovevano ottenere. Ripeto, l'aumento di questi termini è stato ragionevole oltre che doveroso.
Si è fatto di più con questa legge, si è dato cioè a mio avviso anche maggior dignità a quello che era un discorso generale fin qui fatto sullo sport; si è cercato di dare una valenza anche sociale all'effettuazione delle pratiche sportive. Si è data dignità a degli sport quali quelli tradizionali, appartenenti alla Federachon di sport de noutra tera, che fin qui non avevano, gli si è portati allo stesso livello delle altre attività sportive.
Se la legge fosse finita qui, noi saremmo stati i primi a sottoscrivere, a votare ed a incensare il lavoro fatto dalla Giunta.
Perché invece non votiamo questo disegno di legge e ci asterremo? Perché all'interno di queste buone cose che ho fin qui descritto c'è un capo della legge che pesa come un macigno su quello che è lo spirito stesso di questa legge, che per certi versi va contro i principi stessi che in molti capitoli questa legge si propone quando parla di valore educativo dello sport, quando parla di valenza sociale, di prevenzione da certe devianze nei giovani eccetera.
Vedo un grosso rischio dietro il capo VIII in particolare e che ho già espresso parlando con alcuni di voi. Non è il discorso delle due Società in sé, sarebbe troppo facile e riduttivo limitare il discorso a queste due squadre. In realtà nello sport valdostano - non credo solo quello valdostano - comincia ad esserci un giro di denaro ormai veramente grande, sull'utilizzo del quale a mio avviso - e questa forse è una parte ancora un po' deficitaria - non vi è un controllo sufficiente non per individuare l'utilizzo che di questi soldi si fa, perché sono certo che tutti questi soldi vanno a finire per gli usi previsti dalla legge, bensì per i riflessi sociali - abbiamo usato questa parola più volte - che una certa impostazione comporta.
Dicevo a dei colleghi stamani che ho scoperto che ad esempio le società di calcio si contendono spesso i ragazzini e sapete cosa mettono sul piatto delle famiglie per attrarre i ragazzini presso la loro società?
Non la valenza degli istruttori, non le capacità educative di coloro che seguono questi ragazzi, ma molto più commercialmente - se posso dire così -, molto più banalmente mettono sul campo tutto ciò che i ragazzini riceveranno dal punto di vista materiale: sacche da ginnastica, scarpe, e chi più ne ha più ne metta.
Vi rendete conto che, se iniziamo così un ragionamento sportivo sui ragazzi, c'è da riflettere ulteriormente su questo tema.
Non vorrei che si dicesse: abbiamo approvato una legge, abbiamo risolto la questione sportiva. Invece abbiamo bisogno di una riflessione continua su queste attività che possono certamente essere utili in maniera formidabile all'educazione dei nostri figli e alla crescita in generale, ma che possono anche diventare pericolose.
Alla luce di questi ragionamenti, dicevo, quel capo VIII della legge diventa pesante come un macigno non solo per le entità delle cifre che vengono stanziate, non solo per le motivazioni, le finalità che vengono date all'inizio di questo capo VIII, che a mio avviso sono forzose e forzate, ma anche - e lo abbiamo visto alla fine di questo dibattito - perché tutta la validità del discorso costruito intorno alla legge crolla improvvisamente di fronte a questo capo VIII laddove si dice: qui ci sono delle squadre, sono piene di debiti, i debiti qualcuno li avrà fatti e questi bisogna ripagarli. Questo è un discorso che cozza violentemente contro tutta l'architettura della legge.
L'Assessore si è difeso particolarmente su questo capo VIII dicendo più volte che questa legge ha avuto l'approvazione di tutte le federazioni, che a questa legge ha concorso il Comitato regionale del CONI.
Due precisazioni, la prima sull'approvazione delle federazioni: le motivazioni del perché le ho date prima, cioè con il capo VIII - questo non è un male di per sé, ma è un dato di fatto - la torta nel senso più benevolo del termine diventa più grande per tutti. Allora, perché essere contrari se arrivano più contributi rispetto al passato? Sarebbe quanto mai deleterio.
Paradossalmente, qui lo voglio dire perché è stato molto interessante all'interno della Commissione, solo il rappresentante della Federachon di sport de noutra tera ha clamorosamente smentito qualcuno della Commissione che cercava di dirgli che andava a prendere un po' più di soldi, dicendo con una dignità che personalmente ha ammirato: "Forse è il caso che ci rendiamo conto che qui la questione non è meramente quella dei soldi; noi vogliamo una dignità che in questa legge non ritroviamo". Infatti poi sono stati presentati degli emendamenti che, non toccando l'aspetto finanziario della questione, sono andati nella direzione richiesta dal Rappresentante della Federachon.
Sulla partecipazione al gruppo di lavoro del CONI, qui l'Assessore è stato abile, anche se faccio sempre e comunque salva la sua buona fede, perché a quanto mi è stato riferito dall'interessato stesso il CONI è vero che ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura di questa legge, ma ha partecipato per tutta la parte che non riguardava le sponsorizzazioni perché, come ha detto lo stesso Rappresentante in seno alla Commissione, quella parte aveva un taglio più politico dentro il quale non era giusto che il CONI mettesse il naso.
Guarda caso, la prima proposta di legge, la prima bozza che poi è stata cambiata, per queste due famigerate Società nel capo VIII parlava di sponsorizzazioni. Poi nel corso di una settimana c'è stato questo ravvedersi non so su quale via, una volta era di Damasco adesso forse è cambiata e si è preferito al discorso delle sponsorizzazioni, il discorso dei contributi, ma nel discorso dei contributi il CONI non ha messo il becco, Assessore. Questa è stata una scelta puramente politica, di cui questa maggioranza com'è nelle regole della democrazia renderà conto ai cittadini, agli elettori.
Ho fatto prima un esempio, che non ripeto, ma credo che su determinati provvedimenti che questa Regione adotta nei confronti soprattutto di chi è più debole, di chi è più in difficoltà di fronte a ciò che ci riserva la vita, pensare che c'è un Comitato per la cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo che ha un bilancio di 350 milioni e c'è una legge che prevede di dare 400 milioni ad una squadra di calcio, questo grida vendetta.
Immagino che a proposito dell'ultima riunione di questo Comitato, in cui si era deciso di andare a chiedere un aumento di finanziamento a favore di questo Comitato, alcuni colleghi di maggioranza, se voteranno questa legge, avranno solo due opportunità: quella di raddoppiare gli sforzi affinché i contributi dati a questo Comitato crescano, oppure quella di non provarci nemmeno, ma di riflettere un attimo nella propria coscienza.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva