Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2888 del 10 dicembre 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 DICEMBRE 1997

OGGETTO N. 2888/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione)".

Articolo 1 1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

"5. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'intervento e l'assistenza di apposito personale, in cui l'utente effettua il pagamento mediante sistemi automatici a moneta, a lettura ottica o informatizzati, prima dell'erogazione."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:

"5bis. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante usate direttamente dall'utente, in cui l'utente effettua l'erogazione prima di eseguire il relativo pagamento ad apposito incaricato."

Articolo 2 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 41/1996 è aggiunto il seguente:

"1bis. Per effetto della presente legge, i titolari di concessioni scadute, per le quali non è stato possibile rilasciare il rinnovo a causa dell'inadeguatezza dell'impianto per incompatibilità con la normativa in materia di urbanistica, di traffico urbano ed extraurbano, di sicurezza stradale e di beni di interesse storico ed architettonico, possono continuare l'esercizio dell'attività provvisoriamente fino alla data di entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 4, che provvede a disciplinare le modalità di adeguamento o di chiusura e smantellamento degli impianti."

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 12 della legge regionale 41/1996 è aggiunto il seguente:

"1ter. La proroga dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1bis non può comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1999; oltre tale data, qualora il piano non abbia previsto un più lungo termine per l'adeguamento o lo smantellamento degli impianti, l'attività deve cessare."

Articolo 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Con il presente disegno di legge si intendono apportare alcune proposte di modificazione della legge regionale 41/96: "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti e di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione", legge che si prefigge fra i suoi obiettivi quello di predisporre un piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva automatica di carburante per autotrazione e di conseguenza quello di disciplinare le funzioni amministrative, recependo le competenze trasferite dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con il DPR 182/82.

In particolare con questo disegno di legge si intendono meglio specificare le differenze del servizio di self-service pre-pagamento e quelli di post-pagamento, espressi dall'articolo 3, comma 5, della citata legge; inoltre permettere ai titolari degli impianti che hanno le concessioni scadute, e ai quali non è stato possibile rilasciarne il rinnovo per le più svariate cause, di poter continuare l'attività fino alla data di entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 4 della legge 41, dando loro comunque la possibilità di continuare l'attività non oltre la data del 31 dicembre 1999.

Va ricordato che la legge 41 prevede che il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburante deve essere approvato entro 360 giorni dall'entrata in vigore della legge e che pertanto non si possono rilasciare nuove concessioni fino all'entrata in vigore del piano sopramenzionato, mentre per quanto riguarda i rinnovi di concessione questi possono essere autorizzati per la durata massima di anni 3, previa verifica della Commissione regionale di collaudo nominata con decreto dell'Assesssore all'industria.

In conclusione, con il presente disegno di legge e con le modificazioni in esso contenute, la Regione si pone come principale obiettivo quello di migliorare il servizio di distribuzione automatica degli impianti di carburante per autotrazione, con una dislocazione più razionale degli impianti sul territorio valdostano, favorendo quindi un maggior sviluppo commerciale e turistico della nostra Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Questa legge va a normare le diverse categorie fra i due tipi di distribuzione. Quello su cui già una volta avevamo discusso invece sempre in merito alla distribuzione è che se si esce fuori dai confini dell'Italia ci sono molti più distributori forniti di recupero gas prodotti dalla benzina. Siccome si cominciano a vedere anche in Italia, vorrei capire dall'Assessore se questa Giunta ha intenzione di spingere i distributori, le persone che gestiscono queste cose, se ha la possibilità intanto di agire nel nostro territorio. Con il Bollino Blu - di cui si è discusso stamani - facciamo pagare gli utenti valdostani, invece quando, come in materia di inquinamento, si possono far pagare le compagnie che distribuiscono i carburanti, non si interviene.

Mi risulta che questi gas prodotti dalla benzina sono molto pericolosi, in Germania tutti i distributori sono forniti di recupero gas, ora cominciano anche in Francia, da noi in Valle d'Aosta non ne ho visti neanche uno. Chiedo pertanto all'Assessore se ha previsto di intervenire in merito.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (Aut) Per chiedere a proposito dell'articolo 1 bis, laddove si parla dei titolari di concessioni scadute per le diverse motivazioni per le quali non è stato possibile rilasciare il rinnovo a causa dell'inadeguatezza o relativa all'incompatibilità con la normativa urbanistica eccetera. Questi titolari possono continuare l'esercizio dell'attività fino all'entrata in vigore del piano regionale o comunque - andando all'articolo 1 ter - non oltre il 31 dicembre 1999. Qualora non si siano messi in regola, devono cessare l'attività.

La mia domanda è per capire se l'Assessorato ha in mano la situazione: cioè, esistono di questi casi? Quanti sono? Sono stati avvisati? Riusciranno a mettersi a posto?

Presidente Se nessun altro Consigliere chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Rispondendo alla domanda del Consigliere Chiarello, che in effetti me l'aveva già fatta, questa è una norma integrativa. Avevo già detto una volta che non abbiamo competenze in materia di sicurezza perché è una competenza che lo Stato riserva a sé, quindi sicuramente tutte le normative previste dallo Stato sono fatte applicare prima - c'è una commissione di collaudo - della verifica dell'agibilità dell'impianto.

Per quanto riguarda invece eventuali aggiunte, queste possono essere esaminate nell'ambito del piano che discuterà questo Consiglio, dove potremo valutare se prevedere cose aggiuntive non previste dalla normativa nazionale. Quindi verifichiamo se è possibile andare verso un miglioramento delle condizioni ambientali.

Per quello che riguarda il Consigliere Collé, qui sono una dozzina di distributori che hanno il seguente problema: le normative prevedono un fronte uguale per tutti i distributori, però prevedono distanze dalle altre strade differenti a seconda del tipo di strada. Se la strada è internazionale, sono previsti 150 metri, se la strada è di traffico nazionale 95 metri di distanza dalla più vicina stradina incrocio, se la strada è interna 15 metri; quindi dipende molto dalla classificazione.

Nella Regione Valle d'Aosta sono numerosi gli incroci e la definizione ANAS di traversa interna dice che devono essere 25 edifici contigui, cosa che nella nostra realtà è poco presente. Per cui tutte queste domande in sospeso hanno una discussione con l'ANAS, i comuni in molti casi hanno chiesto di poter considerare traversa interna la strada dove ci sono più edifici, anche se non sono 25 contigui. Proprio per dare tempo a questi di mettersi a posto o di trasferirsi, si è prevista questa norma che dà la possibilità per due anni di continuare. Se poi il piano prevederà dei tempi più lunghi, invece che 2 potranno essere 3 gli anni necessari o all'adeguamento o al trasferimento dell'impianto. Quindi questa è una norma che va incontro a questo tipo di esigenze.

I titolari sono tutti a conoscenza, perché l'ANAS contesta punto per punto queste non congruenze dell'impianto.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Lanivi, Parisi, Rocchio)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Lanivi, Parisi, Rocchio)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Lanivi, Parisi, Rocchio)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Collé per dichiarazione di voto.

Collé (Aut) Ci asteniamo su questo disegno di legge in quanto capiamo da una parte la volontà dell'Amministrazione regionale di mettere a posto una situazione che da tempo necessitava quest'intervento. Il problema è però legato a questi distributori dei quali oggi non possiamo dire con sicurezza che andranno ad essere a posto da qui a due anni o massimo tre anni. Conoscendo la situazione dell'ANAS, sapendo con chi si ha a che fare, c'è il rischio che queste aziende possano anche chiudere. Sulla base di questo ci asteniamo.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Lanivi, Parisi, Rocchio)

Il Consiglio approva