Oggetto del Consiglio n. 2886 del 10 dicembre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 DICEMBRE 1997
OGGETTO N. 2886/X Disegno di legge: "Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro".
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), il canone di locazione degli immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.
Articolo 2 (Canone di locazione)
1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali è stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da società cooperative di produzione e lavoro è stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone è rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
Articolo 3 (Aggiornamento del canone)
1. Il canone di locazione è aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'articolo 1, comma 9sexies, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, ed è corrisposto dal conduttore in rate semestrali posticipate.
Articolo 4 (Adeguamento dei contratti)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'articolo 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 i conduttori devono corrispondere o garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria o con mandato bancario irrevocabile di esecuzione dei pagamenti, i canoni e/o le indennità pregressi, dovuti per l'utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all'articolo 2.
Articolo 5 (Non applicazione del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12/1997)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12/1997 non si applica ai contratti di affitto, di locazione o di comodato con imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perron.
Perron (UV) J'espère être à même de faire cette relation aussi au nom du collègue Florio, qui d'ailleurs n'est pas là. Il ne s'agit pas d'un projet de loi très complexe. Avec ce projet de loi nous continuons à uniformiser les critères pour l'utilisation du patrimoine régional selon ce qui a été établi déjà par une précédente loi que ce même Conseil avait approuvée.
Le patrimoine immobilier qui a été loué ou bien qui est encore à louer aux entreprises industrielles et aux coopératives de production et de travail est sans doute très important, soit du point de vue de la quantité que du point de vue économique pour l'Administration régionale.
Les contrats de location des immeubles de propriété régionale ont été faits dans le passé en tenant compte des expertises sur la valeur des biens loués, qui ont été faites par les bureaux régionaux. Actuellement, nous avons les loyers les plus différenciés, qui varient du type de contrat au type de l'immeuble alloué, de la période dans laquelle le contrat a été stipulé, de sa durée etcetera.
Cette non uniformité a parfois donné lieu à des contentieux, à des discussions entre les locataires et l'Administration régionale sur la valeur de l'immeuble et donc du relatif loyer, et parfois certaines querelles ont duré pendant des années.
Il est donc nécessaire de trouver un paramètre défini de référence qui soit bien clair, qui ne se prête pas à des interprétations pour la détermination des loyers, pour éviter que les évaluations puissent se différencier entre les mêmes, même si les biens loués peuvent parfois être presque égaux.
La proposition de loi prévoit donc l'adaptation d'un paramètre, qui est la valeur qui est déterminée dans le compte patrimonial de l'Administration régionale, et d'une mesure de 2 pour cent pour les immeubles employés par des entreprises industrielles et d'un pourcentage de 1 pour cent dans le cas où l'immeuble soit employé par des coopératives de production et de travail.
Le projet de loi a eu de la part des compétentes commissions conciliaires des modifications par rapport à la formulation qu'avait faite le Gouvernement. En particulier, les commissions, en accord avec l'Assesseur, ont retenu d'accueillir des amendements de la part de l'Association des industriels de la Vallée d'Aoste.
Pour ce qui est des articles de la loi, l'article 2 prévoit la détermination des loyers, l'article 3 fixe les modalités pour la mise à jour annuelle des loyers et leur versement, l'article 4 fixe les modalités pour la réglementation des contrats qui sont en cours, en donnant mandat au Gouvernement valdôtain de les adapter au niveau prix en tenant compte du passé. L'article 5 enfin exclue la possibilité d'application de la loi régionale n° 10/97.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Volevo solo indicare la posizione degli Autonomisti su questa proposta di legge che ci vede consenzienti sul contenuto della normativa per quel che riguarda la stipulazione dei nuovi contratti mentre, relativamente ai contratti in corso, proponiamo un emendamento all'articolo 4, comma 3, nella direzione cioè di non consentire che i vantaggi della normativa di cui sopra siano applicati anche a quei conduttori che risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione regionale e che abbiano in corso con l'Amministrazione regionale un contratto locatizio.
Siamo infatti a conoscenza che vi sono alcune situazioni per le quali non sussiste ancora un accordo fra Pubblica Amministrazione regionale e parti private, pertanto condividiamo che in quest'ipotesi ci sia la possibilità che questa legge valga come criterio per determinare il canone di quelle situazioni, la cui quantificazione del canone non risulti ancora determinata fra le parti. È indispensabile invece a mio parere evitare che coloro che abbiano stipulato un regolare contratto di locazione con la Pubblica Amministrazione e si siano poi resi inadempienti nel corso del rapporto vengano qui a beneficiare di questa legge.
Vorrei porre alcune domande. La prima, se la Regione, trattandosi di una legge che incide sul principio della libera concorrenza, ha acquisito il nulla osta della Comunità europea per quel che riguarda questo testo di legge. La seconda, vorrei conoscere la mappa dei conduttori morosi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare conoscere se la struttura burocratica regionale ha agito giudizialmente nei confronti delle situazioni di morosità, quale quantità e quale qualità ci sia in proposito, anche in merito al fatto che la Giunta aveva evidenziato in passato all'Ufficio legale di provvedere ad agire giudizialmente per il recupero delle morosità.
In conclusione, ci trova perfettamente consenzienti questa legge laddove si tende ad uniformare nei confronti di tutti gli interlocutori il criterio per la determinazione del nuovo canone locatizio, ma vogliamo evitare che questo strumento vada a premiare proprio coloro, interlocutori della Regione, che si siano comportati male e non siano stati coerenti con i contratti da loro stipulati.
Président Quelqu'un demande la parole? Encore le Conseiller Dujany? La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Volevo chiedere se era possibile avere una risposta su queste problematiche che ho proposto in sede di discussione generale, anche alla luce delle perplessità indicate dalla struttura dirigenziale per quel che riguarda quest'irretroattività di validità della normativa che può comportare fra l'altro un danno erariale nei confronti delle casse della Regione.
Président Monsieur Dujany, vous avez une deuxième lettre...
Dujany (Aut) ... sì, ma la lettera non va a rispondere ai miei quesiti. Allora ne aggiungo un quarto e cioè a quei soggetti che hanno stipulato un contratto con la Regione e che sono stati sempre adempienti e che pagavano più di quanto verrà previsto d'ora in avanti per il futuro, cosa succederà: che la Regione andrà a restituire loro quei canoni pagati in sovrappiù?
Président Je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) Rispondo nelle vesti di Assessore all'industria e di politica industriale, quindi su alcune questioni in cui gli avvocati hanno molta esperienza do le risposte che sono a mia conoscenza dell'operato generale dell'Amministrazione.
La prima questione che è stata posta riguarda l'avere un comportamento diverso fra quelli che hanno sottoscritto un contratto di locazione e quelli che non lo hanno ancora sottoscritto...
(interruzione di un Consigliere fuori microfono.)
... quelli che lo hanno sottoscritto e non hanno adempiuto al contratto...
... sì. Per chiarezza, per quello che risulta a me - perché questi atti poi per ciò che attiene all'applicazione sono del demanio e patrimonio dell'Assessorato delle finanze per le perizie e per i contratti di competenza del Servizio affari generali e legali -, l'emendamento che propone il Consigliere Dujany mi pare che introduca un atteggiamento dell'Amministrazione differenziato fra coloro che hanno sottoscritto il contratto, ma non vi hanno adempiuto e coloro che non lo hanno sottoscritto per niente... allora, non ho capito l'osservazione, attendo di vedere l'emendamento.
Passo a rispondere alle altre questioni. Per quanto riguarda la questione se quest'atto ha avuto il parere della Comunità europea, alla Comunità europea vanno sottoposti gli atti che possono rappresentare aiuti per le imprese. Secondo le valutazioni fatte dai nostri servizi risulta che qui non c'è nessun aiuto alle imprese perché si uniforma dal punto di vista del riferimento e dal punto di vista del parametro una serie di locazioni secondo criteri che si riferiscono a valori probabili di mercato. Vale a dire, la Regione Valle d'Aosta è l'unico soggetto che ha a disposizione fabbricati industriali, le trattative fatte con l'Associazione industriali, il confronto con i valori di mercato nella nostra Regione e altrove, portano a individuare quello proposto come il più probabile valore di mercato.
Non c'è quindi aiuto e non richiede quindi alcuna segnalazione alla Comunità europea trattandosi di una regolamentazione di un patrimonio di cui la Regione detiene il monopolio e di cui gli utilizzatori attraverso la propria Associazione hanno confrontato e concordato sul più probabile valore di mercato.
Con la seconda questione si chiede quanti sono i locatari morosi e se sono state avviate le procedure richieste dalle norme in questo caso. Non ho conoscenza diretta perché propongo un intervento di politica industriale, dei singoli casi di morosità; per le notizie che ho avuto in Giunta gli uffici competenti hanno provveduto a fare gli atti che erano caso per caso richiesti. Posso dire però che la situazione, che è legata a criteri differenti nella definizione delle convenzioni, parte da questa constatazione.
Abbiamo alcune convenzioni che si riferiscono al 6 percento, altre al 4 percento, altre al 3,5 percento, altre al 2,5 percento, altre al 2 percento, di valori diversi, di almeno quattro tipi di valori diversi.
In un caso è il valore della perizia dell'ufficio, in un caso è il valore della perizia di una terna di arbitri, in altri casi è il valore di acquisto, in altri è il valore di costruzione, quindi si sceglie un parametro certo, vale a dire quanto c'è a patrimonio nel bilancio della Regione, si sceglie un punto di riferimento certo, il 2 percento, che dal confronto con i locatari e con l'Associazione che li rappresenta è il probabile valore di mercato e si propone quindi una regolamentazione che vale e che riteniamo sia utile per portare a regolarizzare le diverse situazioni.
In questo senso delle 30 imprese che hanno stipulato convenzioni ben 10 non hanno sottoscritto il contratto e sono le imprese che hanno la possibilità di locare edifici industriali anche di una certa consistenza. Allora introdurre differenziazioni tra alcuni che hanno sottoscritto un contratto, ma che poi sono in ritardo con i pagamenti o contestano determinate questioni relative allo stato degli immobili e invece far valere la retroattività per quelli che hanno in corso contenzioni con l'Amministrazione regionale, prima ancora di sottoscrivere un contratto, mi pare non seguire una linea uniforme.
L'intendimento che esprimeva il Consigliere Dujany tenderebbe poi ad avvantaggiare quelli che per ragioni diverse non hanno ancora sottoscritto il contratto e prima ancora hanno avviato un contenzioso, sollevando questioni diverse che vanno dai danni all'edificio al non rispetto da parte dell'Amministrazione della convenzione data.
Rispetto alle questioni che riguardano invece alcune osservazioni fatte dall'Ufficio finanze, nel corso della discussione del passato Consiglio avevo detto che c'erano punti di vista differenti fra il Responsabile delle finanze e i responsabili dell'Ufficio industria. Dopo un confronto fra i due uffici, l'Ufficio delle finanze ha concordato sulla tesi dell'Ufficio industria e cerco di chiarire in che senso è fondato questo ragionamento.
Noi abbiamo a bilancio per il ?98 per ciò che riguarda in competenza la mole degli affitti, una cifra di 3,2 miliardi e abbiamo a residuo una cifra di 2 miliardi; se i 10 su 30 che devono ancora sottoscrivere il contratto lo sottoscriveranno, eventuali riduzioni - tutte da vedere rispetto a contratti potenziali - saranno concesse solo se verseranno tutti i soldi degli anni arretrati. Quindi la mole di fondi che possono essere acquisiti da regolarizzazioni di contratti - ben 1/3 degli immobili su edifici di una certa consistenza - sicuramente è superiore all'eventuale teorica riduzione perché alcuni casi dovrebbero pagare di più e la legge li esclude in modo specifico, lascia la possibilità di scelta.
I conti fatti dai due uffici congiuntamente hanno portato a dire che non esiste questo problema.
Per riassumere, rispetto all'emendamento che leggo adesso: "la normativa di cui sopra non si applica ai conduttori morosi che abbiano in corso un contratto locatizio", torno a sottolineare che questo tipo di emendamento porterebbe a penalizzare quelli che comunque hanno fatto un primo passo verso la regolarizzazione, che è la firma di un contratto, e poi magari hanno avuto ancora qualcosa da dire, mentre lascerebbe con le norme previste dalla legge quelli che il contratto non lo hanno neanche sottoscritto e che sono i casi più... io capisco così dalla stesura dell'emendamento. Sulla questione dell'aiuto, ho detto che non esiste nessun tipo di aiuto.
Sulle questioni dell'applicazione delle norme, mi risulta che numerose volte in Giunta sono arrivati da parte dell'Ufficio legale degli atti o di diffida o di avvio di procedure, quindi ritengo che il Servizio legale abbia fatto quanto di sua competenza.
Président La parole au Conseiller Dujany pour déclaration d'intention.
Dujany (Aut) Dopo la risposta dell'Assessore non so se mi sono spiegato bene perché non è convincente per queste ragioni. È del tutto comprensibile, come diceva l'Assessore, che laddove non si siano concordati dei rapporti di locazione che si segua il criterio di oggi fin dalla decorrenza dei contratti. Questo ci trova perfettamente d'accordo, sappiamo che questo è il numero dei casi superiore.
Il problema invece che ponevamo noi non è assolutamente di questa natura. Il problema è che si crea una disparità di trattamento, con grave danno all'erario regionale, nei confronti delle situazioni che sono regolarizzate contrattualmente. Cioè, relativamente a quei conduttori che hanno pagato anche in più, rispetto a quello che è il criterio che varrà per il futuro, non si prevedono - e questo mi pare che lo dica molto chiaramente il Direttore Jannel, laddove evidenzia che non sarà necessario provvedere a restituzione ai conduttori qualora abbiano pagato un canone di locazione superiore rispetto a quello previsto dalla legge - delle restituzioni in capo a coloro che hanno rispettato il rapporto contrattuale, mentre si prevede un vantaggio proprio nei confronti di quelle categorie che si sono dimostrate inadempienti, che con tutta probabilità la Regione non ha perseguito con azioni.
Proprio queste categorie che si sono dimostrate meno solerti nei confronti del locatore, sono quelle che risultano beneficiate da questa norma. Quindi il principio è: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Quindi, anziché riconoscere ancora una volta la meritocrazia e la correttezza di comportamento nei confronti di un interlocutore, si premia proprio l'interlocutore che è stato meno corretto, perché anche se questo ha stipulato (volontariamente e non coattivamente) dei canoni in sovrappiù rispetto ai criteri che varranno per il futuro, può ancora oggi pagare attenendosi ai nuovi criteri, mentre gli altri soggetti che si sono dimostrati solerti si troveranno ad aver pagato molto di più rispetto a quanto hanno fatto i morosi. Viva la correttezza di comportamento e viva il concetto di meritocrazia! Non possiamo assolutamente concordare con quest'impostazione....
(interruzione dell'Assessore Mafrica, fuori microfono)
... allora spiegherà meglio perché le norme sono queste.
Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) Credo che se le contestazioni sono quelle fatte da Dujany, il suo Gruppo dovrebbe votare a favore della legge perché Dujany non ha capito la legge e legge anche in modo del tutto scorretto gli scritti fatti dagli uffici.
La legge, la leggo e la rileggo finché non verrà capita, afferma: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso...", che vuol dire tutti quelli che hanno pagato e quelli che non hanno pagato, "...al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'articolo 2...", questo vuol dire che per quelli che oggi avessero un affitto superiore a quello che viene da questa legge, è previsto l'adeguamento del contratto...
(interruzione del Consigliere Dujany, fuori microfono)
... è previsto, sì, è previsto l'adeguamento dei contratti in corso, il contratto viene rivisto anche per il passato. Infatti, se Dujany avesse letto bene quello che scrive Jannel, e non avesse letto solo per motivi strumentali - come qualche volta gli capita - un pezzo, avrebbe capito che: "Si evidenzia inoltre che non sarà necessario provvedere a restituzioni ai conduttori qualora abbiano pagato un canone di locazione maggiore rispetto a quello previsto dalla legge, in quanto la Giunta regionale nell'adeguare i contratti in corso, ai sensi dell'articolo 4, potrà convenire una riduzione del canone dovuto per gli anni futuri", cioè vengono restituite eventuali cifre. Traducendo per chi non intende: se una persona ha pagato un canone superiore rispetto al canone attuale, la parte non viene restituita in moneta, ma viene compensata con un'ulteriore riduzione sui canoni futuri. Questo è scritto nel secondo comma della lettera di Jannel.
Nell'articolo 4 è scritto: "dispone l'adeguamento dei contratti in corso a far data dalla loro decorrenza"; quindi vale per tutti, la legge mette sullo stesso piano tutti a far data dalla decorrenza dei contratti in corso. Quindi per questi, salvo che il canone non sia inferiore, ci sarà una riduzione e ci sarà una compensazione negli anni futuri di quello che è il versato in più. Se questo era il motivo, chiedo al Consigliere Dujany di votare a favore. Con il suo emendamento, torno a rispiegare seguendo la sua logica, se c'è un signore che ha firmato un contratto e poi si è accorto negli anni successivi che quel contratto non andava bene e ha aperto un contenzioso con la Regione, secondo Dujany questo non deve utilizzare questa norma.
Secondo lui invece è giusto che la utilizzi non solo chi non ha aperto un contenzioso, ma non ha neanche firmato un contratto, contestando prima la nomina dell'arbitro, poi il valore della perizia fatta dalla Regione, poi il valore della perizia fatta dalla terna arbitrale. Io credo che sia giusto metterli tutti sullo stesso piano, la norma ha carattere generale, vale erga omnes; ogni altra interpretazione della norma è non corretta. Mi pare che cerchiamo di risolvere un problema che è nato da anni e che ha creato situazioni complesse di contenzioso che possono durare ancora anni, che ha l'assenso dell'Associazione industriali, che ha detto che quel tipo di norma le va bene in quanto è uniforme e adeguata ai valori di mercato.
Mi pare che la legge abbia carattere positivo, quindi invito il Gruppo degli Autonomisti a tenere conto anche che il dibattito può chiarire le cose.
Président On passe maintenant à l'examen du projet de loi dans le texte prédisposé par la IVème Commission. Article 1, la parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Devo replicare all'Assessore perché allora la situazione è ancora peggiore di quanto non avessi potuto immaginare, cioè qui si dà di incapace a quei soggetti giuridici che all'inizio dei rapporti contrattuali hanno stipulato un contratto con l'Amministrazione regionale, assumendosi degli oneri precisi. E qui si dice a queste persone: "Vi facciamo un bel regalo natalizio, ripeto, un bel regalo natalizio". Gli si dice: "Non avete capito niente, il canone che pagate è molto di più di quello che avevate pattuito; vi facciamo un bel regalo natalizio pre-elettorale, riducendovelo".
Ma dove stanno le regole dei contratti? Ma siamo veramente fuori da ogni logica! Qui il danno erariale è ancora più ampio di quanto avrei immaginato inizialmente. La valutazione quindi se è positiva per quel che riguarda il futuro, per quelle situazioni non ancora oggetto di contratto e per quelle situazioni relative al passato che non erano sancite da un rapporto contrattuale obbligazionario fra le parti, non è assolutamente tollerabile relativamente al passato.
D'accordo che siamo a sei mesi dalle elezioni, che cominciano i regali, ma questo vuol dire non tenere minimamente conto dei rapporti contrattuali, delle leggi che esistono e che stabiliscono degli oneri per una durata pluriennale, come minimo non inferiore a 6 anni.
Qui facciamo tabula rasa di tutti quelli che sono i rapporti in corso, regalando dei soldi ai privati. Veramente questa logica è ancora più deformante rispetto a quanto avrei previsto inizialmente.
Quindi noi voteremo a favore i due articoli che riguardano la regolamentazione per il futuro, ma voteremo contro la normativa transitoria che tende a creare questo grande regalo ai privati e che è in totale contraddizione con le normative e che crea un grave danno erariale alle casse della Regione.
Président On passe à la votation de l'article 1:
Présents, votants et favorables: 32
Président On passe à la votation de l'article 2:
Présents, votants et favorables: 32
Président On passe à la votation de l'article 3:
Présents, votants et favorables: 32
Président A l'article 4 il y a l'amendement présenté par le Conseiller Dujany, dont je donne la lecture:
Emendamento comma 3 articolo 4:
"La normativa di cui sopra non si applica ai conduttori morosi che abbiano in corso un contratto locatizio".
Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) Continuo a ripetere che il Consigliere Dujany distorce regolarmente le cose e parla di cose che non corrispondono ai fatti.
In questo caso la Regione introiterà con la regolarizzazione dei contratti delle somme molto superiori a quelle introitate finora. Questo è il primo punto.
Secondo punto. Le valutazioni prese nella consistenza patrimoniale a bilancio in 18 casi su 30 portano a valutazioni superiori alle perizie finora concordate, quindi non è assolutamente vero che qui ci sia un regalo di natale. Qui si stabilisce un criterio oggettivo a prezzi di mercato, che è quello equo e uguale per tutta la situazione quindi, credo che dire che si è favore di questo progetto di legge e poi sostenere cose di questo tipo corrisponda semplicemente a volontà polemiche e del tutto infondate.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) L'Assessore mi costringe nuovamente ad intervenire perché le prese in giro può tenersele per sé. È vero che nella globalità l'introito in capo alla Regione sarà superiore, nel senso che finalmente andranno a pagare anche quei soggetti con cui finora non vi era in essere un rapporto contrattuale, quindi si recupereranno quei canoni di locazione che non erano ancora stati oggetto di pattuizione, ma è altrettanto vero, lo ripeto, che qui si tratta di un grande regalo per coloro invece che già avevano un contratto di locazione in corso e che si troveranno, grazie al regalo natalizio dell'Assessore, a pagare molto di meno anche relativamente al periodo pregresso quindi, non prendiamoci in giro, Assessore.
Président On passe à la votation de l'amendement du Conseiller Dujany:
Présents: 31
Votants: 11
Favorables: 7
Contraires: 4
Abstenus: 20 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chiarello, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On passe à la votation de l'article 4:
Présents et votants: 31
Favorables: 24
Contraires: 7
Président On passe à la votation de l'article 5:
Présents, votants et favorables: 32
Président On passe à la votation de la loi dans son ensemble:
Présents: 32
Votants et favorables: 24
Abstenus: 8 (Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Viérin M.)
Le Conseil approuve