Oggetto del Consiglio n. 2141 del 25 settembre 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 SETTEMBRE 1996
OGGETTO N. 2141/X Richiesta di indizione di referendum abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, relativa al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
Deliberazione Il Consiglio
Visti i poteri in materia riconosciutigli dall'articolo 75 della Costituzione;
Visto altresì l'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", il quale prevede che il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dallo Statuto medesimo e dalle leggi dello Stato;
Vista la proposta di richiesta di referendum abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni presentata dalla Giunta regionale relativa al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
Visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e ritenuta l'opportunità di proporre in ordine al medesimo indizione di referendum popolare abrogativo;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni, in particolare gli articoli 29 e 30;
Delibera
1) di richiedere l'indizione del referendum abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione sul seguente quesito:
"Volete voi che siano abrogati il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") limitatamente a:
- articolo 1;
- articolo 2;
- articolo 3, comma 1
(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo. - 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sotto posti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)
comma 2,
(I regolamenti di cui al comma I si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti, ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti di procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.)
comma 3,
(Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni dei film in lingua tedesca e in lingua francese.)
comma 8,
(Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi;
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5:
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per la svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.)
comma 9,
(Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.)
comma 10,
(Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.)
comma 11,
(I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)
comma 12,
(Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all 'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)
comma 13,
(Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui ai comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.)
- articolo 4; - articolo 5; - articolo 6;
- articolo 7, comma 1;
(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nozionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?";
2) di designare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 352, quale delegato effettivo del Consiglio regionale, il Consigliere Marco Bavastro e quale delegato supplente del Consiglio regionale, il Consigliere Guglielmo Piccolo;
3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
Presidente Pongo in votazione il referendum n. 2, con l'emendamento sostitutivo presentato dal Presidente della Giunta. Ne do lettura:
Emendamento Si propone di emendare il quesito come segue:
Sostituire le parole "... che siano abrogati..." con le parole "... che sia abrogato...", vista la modifica apportata in I Commissione consiliare (soppressione del riferimento all'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203)
Presenti e votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva