Oggetto del Consiglio n. 199 del 14 maggio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 199/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale".
Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 e 30 aprile 1976:
La Giunta regionale sottopone all'esame ed alla discussione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge con il quale si intende affrontare il problema delle biblioteche, dei centri culturali e dei centri di formazione in Valle d'Aosta.
Questa esigenza si è fatta sentire da molti anni. Già più di dodici anni fa, la Soris aveva fatto uno studio con il quale veniva prevista la costruzione di una serie di centri di comprensorio, biblioteche, centri di animazione, discoteche, sale di riunioni e cioè lo strumento reale attraverso il quale fosse possibile, da un lato accrescere, produrre e informarsi sulla cultura attuale, dall'altro mantenere e rinforzare la cultura tradizionale, la lingua e le tradizioni del Paese.
In questo senso e ispirandosi a esempi recenti adottati da altre Regioni italiane la Giunta regionale ha predisposto l'allegato disegno di legge i cui punti fondamentali sono la creazione di una serie di biblioteche di comprensorio.
Quelle certamente previste, a cui possono aggiungersene altre, sono quelle di Morgex, Villeneuve, Nus, Châtillon, Saint-Vincent, Verrès, Pont-Saint-Martin e Donnas.
Questa serie di biblioteche di comprensorio, costituite a spese della Regione sotto forma di contributi alle Comunità di montagna, ai comprensori interessati, saranno dotate di personale di animazione che entrerà nei ruoli regionali dopo essersi preparato specificatamente a tale compito.
Le Comunità di montagna ed i Comuni potranno aggiungere a questo personale stabile, reclutato sul posto che deve obbligatoriamente conoscere il patois, oltre che il francese, il loro personale, assumere iniziative proprie, sempre finanziate con il concorso e contributo della Regione.
Il disegno di legge regionale è stato articolato in modo che all'iniziativa partecipino gli Enti locali interessati.
Non si è voluto imporre una decisione regionale, ma si tende a creare qualcosa che trovi una rispondenza ed una partecipazione nella base.
Si ritiene, infatti, della massima importanza che un'iniziativa di questo genere sia sentita e che ad essa partecipino gli Enti locali interessati.
La Giunta regionale ritiene che da un'iniziativa di questo genere sia possibile non solo stabilire le basi e le strutture che consentano un minimo di formazione permanente in Valle d'Aosta, ma soprattutto evitare che un progressivo impoverimento, un succedersi di scelte facili dovute all'enorme pressione dei massmedia e alle difficoltà orografiche della Regione, finiscano per desertificare, sotto il profilo culturale, oltre che qualche volta sotto il profilo fisico, le zone più alte.
Con il disegno di legge che si sottopone all'esame del Consiglio regionale si intende recuperare l'intera Valle d'Aosta a certi beni, a certi valori.
Si ricorda a questo proposito una frase del manifesto dell'UNESCO firmata da tutte le Nazioni che partecipano all'ONU, nella quale vengono fissati i compiti delle biblioteche: "La bibliothèque publique aide l'homme à penser par lui-même et à développer son esprit critique, son jugement et ses facultés créatrices. Le rôle de la bibliothèque publique est de communiquer l'information et les idées sous quelques formes que ce soit".
Questo è lo scopo che la Giunta regionale intende assegnare alle biblioteche e che si concretizza, in collaborazione con altre iniziative ed altri mezzi, in un aiuto alla formazione di uomini in Valle d'Aosta.
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Disegno di legge regionale n. 196
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ........ n. .......: "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLI I
(Disposizioni generali)
Art. 1
La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale, a norma dell'articolo 2 dello Statuto speciale 26.2.1948.
Art. 2
Le biblioteche di Enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:
a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;
b) favorire, con ogni mezzo di comunicazione, la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;
c) stimolare l'educazione permanenti e organizzarne le attività;
d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle medesime, all'attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico culturale facenti parte del proprio patrimonio;
f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela ed il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale;
g) adottate le iniziative atte a diffondere la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo dell'etnia valdostana;
h) operare in collaborazione con le scuole presenti nel Comune promuovendo i necessari accordi con le Direzioni delle scuole e con gli organi collegiali delle stesse, al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della biblioteca comunale e delle biblioteche da parte di insegnanti ed alunni.
Quale centro vivo ed attivo di cultura, promuove, direttamente ed in collaborazione con altri Enti, Circoli, Associazioni e Gruppi, manifestazioni culturali, incontri e dibattiti, proiezioni di films, ecc.
Art. 3
Gli archivi storici affidati ad Enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.
I Comuni provvedono a consegnare agli archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici comunali.
I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.
TITOLO II
(Organizzazione delle biblioteche di Enti locali)
Art. 4
Le biblioteche, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali ed arredi adeguati.
I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche sono gratuiti.
Gli Enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l'ordinamento interno, l'espletamento dei servizi, i programmi culturale di attività culturali.
I regolamenti delle biblioteche determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.
Art. 5
La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita Commissione.
La Commissione propone al Consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; stabilisce i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l'impiego dei contributi comunali e regionali di cui al successivo articolo 15.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sull'attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo.
Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo articolo 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.
Il regolamento della biblioteca di cui al precedente articolo 4 determina:
a) la composizione della Commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;
b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;
c) le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione.
Art. 6
Tutte le biblioteche dei Comuni della Regione, eccettuato il capoluogo, dovranno collegarsi in sistemi bibliotecari a livello di Comunità Montana.
Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità, i Comuni interessati possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, alla istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale.
Il Comune di Aosta istituisce nel proprio territorio biblioteche succursali, dando luogo ad un sistema bibliotecario urbano.
Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume funzioni di centro del sistema, assicura i rapporti con l'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.
Art. 7
Le Comunità Montane concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli Enti locali per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli Enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Art. 8
La Biblioteca regionale e civica di Aosta, in qualità di centro del sistema urbano, attua i servizi previsti nel precedente articolo 6 per le biblioteche succursali di quartiere e per la biblioteca centrale per ragazzi.
Attua altresì il servizio di prestito alle biblioteche dei centri comprensoriali.
I finanziamenti necessari al sistema urbano di Aosta saranno garantiti dall'Amministrazione regionale e da quella comunale, le quali dovranno elaborare in comune un regolamento che preveda la gestione del sistema urbano, in analogia agli articoli 4 e 5 della presente legge relativi ai sistemi comprensoriali.
Art. 9
Le biblioteche sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.
I Comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Comunità montane e la Regione depositano le loro pubblicazioni in tutte le biblioteche della Regione.
La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l'elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.
TITOLO III
(Competenze deli Enti locali)
Art. 10
Gli Enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di attività culturale.
Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.
La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 18, agli Enti che svolgono programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.
Art. 11
Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.
Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.
Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso, rispettivamente, del titolo di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia, e del diploma di scuola superiore.
Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti dalla Regione, dalle Comunità montane o dai Comuni, per la formazione ed il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.
La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:
a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;
b) ad assistenti di biblioteca, per tutte le biblioteche centri di comprensorio;
c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, per tutti gli altri casi.
La nomina a direttore di cui alle lettere a) e b) si consegue con pubblico concorso.
Il personale tecnico delle biblioteche centri di comprensorio sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione.
Art. 12
Le domande di contributo degli Enti interessati, di cui ai successivi articoli 14 e 15, devono pervenire entro il ... di ogni anno alle rispettive Comunità Montane, che inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.
Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica.
TITOLO IV
(Funzioni della Regione)
Art. 13
La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:
a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche;
b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza ed il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;
d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
e) la sperimentazione, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonché la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centri di azione culturale e sociale;
f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi ed altri mezzi di informazione bibliografica ed archivista;
g) la promozione di iniziative culturali (artistiche, scientifiche e formative) dei centri di servizi culturali, nonché degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;
h) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;
i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche;
l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;
m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale.
Art. 14
La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature e per miglioramenti.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 una spesa annua di lire 200.000.000, da finanziarsi, per il 1976, con prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, e per gli anni 1977 e 1978 con l'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale di cui capito 11 della parte Entrata del bilancio 1976 e corrispondenti capitoli dei bilanci 1977 e 1978.
Art. 15
La regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.
Art. 16
È istituito presso la Regione, per l'espletamento dei compiti sanciti negli articoli precedenti, un Servizio biblioteche, provvisto di personale qualificato che deve prestare assistenza tecnica alle singole biblioteche ed ai sistemi bibliotecari in conformità a quanto stabilito nella presente legge.
Sono approvate, presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la nuova pianta organizza dei posti nonché le tabelle di attuazione della carriera economica del personale addetto al Servizio Biblioteche della Regione ed alla Biblioteca di Aosta, quali risultano dalle tabelle annesse alla presente legge quali Allegati A e B.
Nella pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione (Archivio Storico e Biblioteca Regionale) di cui all'allegato B della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono soppressi i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato C.
Il titolare del posto di Bibliotecario, soppresso con la presente legge, è inquadrato in uno dei posti di Assistente di Biblioteca. Al medesimo sarà riconosciuta, nella qualifica, una anzianità di servizio tale da consentirgli l'attribuzione di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermi restando la normale dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento della carriera a ruolo aperto.
Art. 17
Per la nomina ai posti di Bibliotecario Capo Servizio e di Bibliotecario Direttore è richiesto il possesso del diploma di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia.
Per la nomina ai posti di Catalogatore, di Animatore e di Assistente di biblioteca è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Art. 18
La Regione, sentito il parere dell'Ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate, nonché di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.
Art. 19
La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 14, 15, 16 e 17 con apposito piano annuale.
Art. 20
Al Consiglio regionale competono le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo 18 ed il controllo sull'attuazione dello stesso.
La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, e ne cura l'attuazione.
Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sull'andamento dell'ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.
L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione presiede al funzionamento dell'Ufficio e dei servizi di cui all'articolo 16 ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.
TITOLO V
(Norme transitorie e finali)
Art. 21
A copertura delle maggiori spese derivanti alla Regione dalla applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:
PARTE ENTRATA - Variazioni in aumento:
Capitolo 10 |
Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la regione delle entrate erariali previste dall'art. 3, lett. c) della legge 6.12.1971 n. 1065 |
L. 60.000.000 |
Capitolo 57 |
di nuova istituzione: Contributo dello Stato per le spese di gestione e funzionamento di biblioteche pubbliche |
L. 60.000.000 |
PARTE SPESA - Variazioni in aumento:
TITOLO I - Sezione II - Istruzione e cultura
Categoria II: Personale
Capitolo 580: |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato |
L. 25.000.000 |
Categoria IV: Acquisto di beni e servizi
Capitolo 637: |
la cui denominazione è così modificata "Spese per la gestione, il funzionamento dell'Ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (art. 16 della legge .... ) |
L. 25.000.000 |
Categoria V: Trasferimenti
Capitolo 667: |
"Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari ed altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico (art. 15 e 17 della legge regionale ....) |
L. 10.000.000 |
Capitolo 668: |
di nuova istituzione "Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la gestione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche" |
L. 60.000.000 |
TITOLO II - Sezione II - Istruzione e Cultura
Categoria III: Trasferimenti
Capitolo 673: |
di nuova istituzione "Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni ed attrezzature per le biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari (art. 14 della legge regionale ....) |
L. 200.000.000 |
Variazioni in diminuzione.
Capitolo 271: |
"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale, allegato F)" |
L. 200.000.000 |
Le maggiori spese correnti derivanti alla regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale.
Art. 22
Sono a carico della Regione le spese relative all'acquisto di beni e servizi per l'alimentazione delle piccole biblioteche, fino a quando quest'ultimo servizio non verrà decentrato e delegato alle biblioteche di comprensorio.
Art. 23
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.
Art. 24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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ALLEGATO A alla legge regionale _________________________
PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE DI AOSTA.
Servizi - Uffici Qualifiche del personale |
Posti di ruolo |
Carriera |
Gruppo reg. |
SERVIZIO BIBLIOTECHE Bibliotecario |
|
|
|
Capo Servizio |
1 |
direttiva |
A/3 |
Catalogatori |
2 |
di concetto |
B |
Animatori |
2 |
di concetto |
B |
Assistente di biblioteca |
14 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
2 |
Esecutiva |
C |
BIBLIOTECA DI AOSTA |
|
|
|
Bibliotecario Direttore |
1 |
direttiva |
A/3 |
Catalogatori |
3 |
di concetto |
B |
Assistenti di biblioteca |
3 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
2 |
Esecutiva |
C |
Uscieri |
4 |
Ausiliaria |
S/2 |
ALLEGATO B alla legge regionale ________________________
TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO DELLE NUOVE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA.
CARRIERA DIRETTIVA
Ruolo Speciale
Gruppo reg. |
Qualifica |
N. Posti |
Sviluppo carriera a ruolo aperto |
||
|
|
|
|
||
A/3 |
Bibliotecario |
1 |
|
||
|
Capo Servizio |
|
|
||
|
|
|
|
||
A/3 |
Bibliotecario |
1 |
|
||
|
Direttore |
|
|
CARRIERA DI CONCETTO
Ruolo Speciale
Gruppo reg. |
Qualifica |
N. Posti |
Sviluppo carriera a ruolo aperto |
||
|
|
|
|
||
B |
Catalogatori |
5 |
|
||
|
Animatori |
2 |
|
||
|
Assistente di biblioteca |
17 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
ALLEGATO C alla legge regionale
ELENCO DEI POSTI SOPPRESSI NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 6
Servizi - Uffici Qualifiche del personale |
Posti di ruolo |
Carriera |
Gruppo reg. |
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA REGIONALE |
|
|
|
Bibliotecario |
1 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
4 |
Esecutiva |
C |
Uscieri |
1 |
Ausiliaria |
S/2 |
L'Assesseur à l'Instruction Publique M.lle Marie Ida VIGLINO soumet à l'approbation du Conseil le projet de loi régionale dont il s'agit, qui vise à créer une nouvelle organisation du système des bibliothèques en Vallée d'Aoste, avec la participation des forces sociales, des organisations et des associations culturelles. Elle résume brièvement le chemin bureaucratique de ce projet de loi qui a été examiné, à plusieurs reprises, par les Commissions consiliaires.
Il Presidente CAVERI legge i pareri espressi al riguardo dalle Commissioni consiliari permanenti Affari generali e Pubblica Istruzione.
Il Consigliere CHINCHERE' esprime un giudizio negativo sul metodo seguito dalla Giunta nelle fasi preparatorie del disegno di legge in questione, in quanto l'esecutivo regionale non ha mai voluto accettare il confronto democratico ed ha sistematicamente respinto le proposte di emendamento inoltrate dalla minoranza al fine di migliorare il testo del progetto di legge.
Successivamente critica la proposta che, a suo giudizio, è stata copiata dalle leggi analoghe emanate in materia dalle Regioni Piemonte e Lombardia, senza tener conto della realtà valdostana che è ben diversa da quella delle altre Regioni ove esistono grandi aree metropolitane.
Infine ribadisce alcune emendamenti, già presentati ed illustrati nelle competenti Commissioni, tendenti a far sì che la gestione delle biblioteche sia svincolata dall'ente Regione ed affidata agli Enti locali e chiede che siano altresì presi in considerazione gli emendamenti proposti dall'Amministrazione comunale di Aosta.
Le Président de la Junte Monsieur ANDRIONE affirme que l'objectif du projet de loi dont il s'agit est celui de programmer une politique culturelle pour la formation permanente et pour la sauvegarde de l'originalité valdôtaine. À ce propos, il donne lecture de quelques extraits du manifeste de l'UNESCO qui établit les buts des bibliothèques.
Il fait remarquer que le projet de loi prévoit l'institution d'un réseau de bibliothèques qui sont, en réalité, des centres d'animation culturelle, interdépendants et intercommuniquants, qui correspondent à certains pôles de développement prévus par la programmation régionale et qui s'irradient dans toutes les Communes, et même dans les hameaux, à travers des centres de lecture.
La nécessité de sauvegarder l'interdépendance de ces centres ne permet pas d'accueillir les modifications proposées par la Commune d'Aoste et par l'Institut historique de la résistance en Vallée d'Aoste qui demandent d'avoir compétence, l'une pour ce qui concerne l'organisation des bibliothèques de la Ville d'Aoste et l'autre pour la conservation de la documentation historique concernant la période de la résistance. En outre, si l'on accueillait ces propositions, on arriverait à faire perdre au projet de loi son caractère principal qui est celui de viser à une programmation générale de la politique culturelle.
Il Presidente CAVERI osserva che un elemento indispensabile delle future biblioteche dovrà essere il pluralismo. Fa rilevare inoltre che dovrà essere maggiormente regolamentata la materia concernente gli archivi storici.
Il Consigliere CHINCHERE' replica sostenendo che, se possono essere positivamente giudicati gli obiettivi che si prefigge il disegno di legge di cui si tratta, altrettanto chiaramente possono essere criticati i criteri di localizzazione, nonché di gestione dei vari centri, che dovrebbero essere gestiti dagli enti locali territoriali.
Il Consigliere LUSTRISSY concorda sui concetti generali ispiratori del disegno di legge e giudica positivamente la previsione di un servizio di coordinamento a livello regionale, ma al tempo stesso mette in evidenza due aspetti negativi della proposta: la mancanza di un sistema di coordinamento per la conservazione del materiale degli archivi storici e il fatto che tutto il personale sia dipendente dalla Regione, mentre dovrebbe dipendere dai centri comprensoriali e, quindi, dalle Comunità Montane.
Per questi motivi propone un rinvio della trattazione dell'argomento, ad una successiva adunanza, per consentire di apportare al disegno di legge le modificazioni del caso.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, in risposta alle osservazioni formulate, fa osservare che lo spirito della legge è quello di salvaguardare l'autonomia dei centri comprensoriali, tanto che gli enti avranno la possibilità di assumere proprio personale. Infatti il personale regionale previsto nella tabella allegata al disegno di legge è il minimo indispensabile per garantire l'assistenza tecnica ed il coordinamento delle attività nell'ambito dell'intera Regione.
Riguardo alla conservazione del materiale storico, rileva che viene lasciata agli enti locali la più ampia autonomia di regolamentare direttamente la materia, oppure di avvalersi dell'esperienza e dell'organizzazione dell'Archivio storico regionale.
Infine si dice contrario ad un rinvio perché è necessario approvare con urgenza il disegno di legge, anche per porre fine ai continui saccheggi di vecchie pubblicazioni e documenti.
Il Consigliere LUSTRISSY riconosce che vi è una tendenza, da parte di privati, ad acquistare libri antichi. Fa poi rilevare che per la conservazione degli archivi storici sarà necessario operare un coordinamento e soprattutto preparare del personale tecnico esperto nel settore.
Rileva infine una contraddizione nell'articolo 11 del D.L. in quanto il primo comma prevede che il personale delle biblioteche sarà fornito dagli Enti locali, mentre l'ultimo comma prevede l'inquadramento di tale personale nei ruoli regionali.
Il Consigliere BENZO propone di precisare che il personale di cui alla tabella allegato B del disegno di legge, inquadrano nei ruoli regionali, sia considerato come di supporto e di coordinamento per il personale tecnico assunto dagli Enti locali.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE concorda sulla necessità di formare personale tecnico per gli archivi storici mediane appositi corsi che potranno essere organizzati dopo l'entrata in vigore dello strumento legislativo.
Propone infine di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 11 con il seguente: "Il personale di cui all'allegato A della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione".
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a proceder all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge e delle tabelle annesse al medesimo.
Articolo 1.
Il Consigliere CHINCHERE' illustra l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da lui presentato a nome del gruppo comunista:
Art. 1. Soppresso e sostituito con il seguente:
"La Regione Autonoma Valle d'Aosta nel quadro della programmazione culturale regionale ed in conformità all'articolo 2 dello Statuto speciale 26.2.1948, promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; tutela i valori del patrimonio artistico, etnico e culturale ed assume l'iniziativa per il superamento degli squilibri culturali e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi in materia dello sviluppo intellettuale, di formazione e di educazione civica ed antifascista, nonché di partecipazione popolare alle attività culturali.
All'uopo attua lo sviluppo ed il coordinamento di biblioteche di enti locali o di interesse locale".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE si oppone all'accoglimento dell'emendamento, in quanto ritiene già sufficientemente completo il testo predisposto dalla Giunta regionale. Inoltre afferma che le biblioteche, per esser veramente strumenti di informazione e di formazione, non possono essere caratterizzate da una posizione politica, sia pure quella dell'antifascismo, da tutti condivisa.
Il Presidente CAVERI aggiunge che, qualora si accogliesse la tesi dell'antifascismo, si dovrebbero escludere dalle biblioteche numerose opere, filosofiche e letterarie, stampate durante il ventennio fascista, di grandissimo valore culturale.
Il Consigliere CHINCHERE' sostiene di essere stato frainteso, in quanto non è nelle intenzioni del Gruppo comunista di distruggere le opere relative al periodo fascista. Lo scopo dell'emendamento è invece quello di far sì che le biblioteche divengano centri di formazione e di educazione civica antifascista.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, nel testo predisposto dalla Giunta, con voi favorevoli 20, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Siggia e Tonino).
Articolo 2.
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato da parte del Consigliere CHINCHERE' il seguente emendamento: aggiungere al pungo h) dell'articolo 2, dopo la parola "alunni", le parole "genitori e Associazioni operanti nel territorio".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo 2 così emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di volti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articoli 3 e 4.
Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 5.
Si dà atto che all'articolo 5 è stato presentato, da parte del Consigliere CHINCHERE', il seguente emendamento: al punto b) dell'articolo 5, dopo le parole "Associazione culturale", aggiungere le parole "nonché di quelle delle forze sociali organizzate operanti nel territorio".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE dichiara la disponibilità dell'esecutivo ad accettare l'emendamento, a condizione che sia precisato che cosa si intende per "forze sociali organizzate".
Il Consigliere CHINCHERE' risponde che la scelta delle forze sociali potrà essere effettuata dalla Commissione di gestione della biblioteca, prevista dalla legge.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti, annuncia il voto contrario all'emendamento.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fa presente che la formulazione del testo predisposto dalla Giunta è già sufficientemente chiara ed ampia.
Si dà atto che l'emendamento è respinto dal Consiglio, con voti contrari diciannove, voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventiquattro, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti. trentuno; votanti ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articoli 6 e 7.
Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati dal Consiglio, con votazioni separate, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 8.
Si dà atto che all'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Consigliere Chincheré:
sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8;
b) da parte dell'Amministrazione comunale di Aosta:
sopprimere l'intero articolo 8 e sostituirlo con il seguente nuovo testo:
"Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aosta, per usufruire dei fondi regionali previsti agli articoli 14 e 15, dovrà predisporre un piano di realizzazione del sistema urbano".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE propone di non accogliere gli emendamenti e di mantenere l'articolo 8 nel testo formulato dalla Giunta stessa, con l'impegno di cercare un accordo con l'Amministrazione comunale di Aosta per la gestione della biblioteca centrale.
Il Consigliere CHINCHERE', in relazione alla promessa del Presidente della Giunta, ritira il proprio emendamento, ma insiste affinché sia approvato l'emendamento sostitutivo proposto dal Comune di Aosta.
Si dà atto che l'articolo 8, nel testo predisposto dalla Giunta regionale, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Si dà altresì atto che il testo sostitutivo dell'articolo 8, proposto dall'Amministrazione comunale di Aosta, è respinto dal Consiglio con voti contrari diciannove e voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Articoli 9 e 10.
Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio, con votazioni separate, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 11.
All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti, da parte del Consigliere CHINCHERE':
aggiungere dopo il secondo comma il comma seguente: "La qualifica di cui sopra si consegue al termine di corsi regionali di formazione professionale";
sopprimere il quanto comma;
sopprimere l'ultimo comma.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, concordato con il Gruppo dei Democratici Popolari:
sostituire l'ultimo comma con il seguente: "Il personale di cui all'allegato A) della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione".
Il Consigliere CHINCHERE', in riferimento all'avvenuta organizzazione da parte della regione di un corso di perfezionamento, della durata di 10 giorni, per il personale da adibire alle biblioteche, pur ritenendo insufficiente tale corso per l'adeguata preparazione del personale stesso, ritira l'emendamento soppressivo del quarto comma, sollecitando però l'organizzazione di nuovi corsi di aggiornamento a carattere professionale.
Il Presidente della giunta regionale ANDRIONE si dice contrario all'organizzazione di corsi a carattere professionale non essendovi la certezza di garantire un'occupazione a tutti frequentatori di tali corsi.
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Consigliere Chincheré sono respinti dal Consiglio con voti contrari venti e voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: tranatre; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto che l'articolo 11, nel testo emendato, come da proposta del Presidente della Giunta, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventisei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatré; votanti e favorevoli: ventisei; astenuti dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 12.
Si dà atto che all'articolo 12 è stato presentato, da parte del Consigliere CHINCHERE'. Il seguente emendamento aggiuntivo:
aggiungere il seguente comma: "In caso di mancata istruttoria da parte della Comunità l'Ente interessato invierà le domande di contributo direttamente alla Presidenza della Giunta che deciderà entro 15 giorni".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, dopo aver proposto di fissare al "31 gennaio" la scadenza prevista dal primo comma, si dichiara contrario all'accoglimento dell'emendamento presentato dal Consigliere Chincheré, per non scavalcare le Comunità Montane.
Il Consigliere LUSTRISSY ritiene, invece, accoglibile l'emendamento proposto in quanto prevede un potere sostitutivo, in caso di impedimento da parte della Comunità Montana.
Il Consigliere CHINCHERE' fa presente che l'emendamento è stato presentato appunto al fine di evitare che l'inerzia delle Comunità possa compromettere l'iter delle istanze comunali.
Il Presidente CAVERI ritiene che l'emendamento possa essere accolto.
Si dà atto che l'articolo 12, nel testo emendato come da proposta del Consigliere Chincheré, è approvato dal Consiglio con trentadue voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatré, votanti e favorevoli: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini).
Articolo 13.
Si dà atto che all'articolo 13 è stato presentato da parte del Consigliere CHINCHERE' il seguente emendamento sostitutivo:
Articolo 13. Soppresso e sostituito con il seguente:
"La Regione adotta provvedimenti e ne assume gli oneri derivanti per:
a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali, compresi le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questa affidati;
b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei sistemi comprensoriali di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;
d) la sperimentazione di nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita culturale e sociale;
e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola e con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;
f) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
g) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi ed altri mezzi di informazione bibliografica ed archivista;
h) la promozione di iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi comprensoriali bibliotecari;
i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico a cura delle biblioteche autonome ovvero collegate nei sistemi comprensoriali;
l) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;
m) la qualificazione e la formazione del personale delle biblioteche;
n) la promozione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio linguistico di cultura e di costume delle comunità locali;
o) promuovere iniziative atte a conoscere e a valorizzare l'apporto culturale determinato dall'emigrazione da e per la Valle d'Aosta".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE propone di mantenere il testo predisposto dalla Giunta, completandolo con l'accoglimento del suggerimento di cui alla lettera o) del testo proposto dal Consigliere Chincheré.
Propone pertanto di aggiungere, in fondo all'articolo 13, il seguente nuovo punto:
"n) la promozione di iniziative atte a conoscere e a valorizzare l'apporto culturale determinato dall'emigrazione da e per la Valle d'Aosta".
Il Consigliere CHINCHERE', in considerazione di quanto sopra, ritira il proprio emendamento.
Si dà atto che l'articolo 13, nel testo presentato dalla Giunta e con l'aggiunta della soprariportata lettera n), è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 14.
Si dà atto che all'articolo 14 è stato presentato, da parte del Consigliere CHINCHERE', il seguente emendamento: al primo comma cancellare le ultime tre parole. Dopo il punto aggiungere: "In caso di ristrutturazione e ammodernamento di edifici già esistenti il contributo sarà fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE invita il presentatore a ritirare l'emendamento, ritenendo più opportuno che la percentuale di intervento finanziario regionale rimanga fissata in misura uguale sia per le nuove costruzioni che gli ammodernamenti.
Il Consigliere CHINCHERE', pur ritenendo che la sua proposta potrebbe essere un incentivo per il recupero di edifici già esistenti, dichiara di ritirare l'emendamento.
Si dà atto che l'articolo 14 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 15.
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 16.
Si dà atto che all'articolo 16 è stato presentato, da parte del Consigliere CHINCHERE', il seguente emendamento soppressivo: al secondo comma cancellare le parole "ed alla biblioteca di Aosta".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, in relazione all'avvenuta approvazione dell'articolo 8 nel testo originario, dichiara inaccoglibile il presente emendamento.
Si dà atto che l'emendamento è respinto dal Consiglio con voti contrari diciannove e voti favorevoli sette, espressi per alzato di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti ventisei; astenutosi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto che l'articolo 16 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articoli 17, 18 e 19
Si dà atto che gli articoli 17, 18 e 19 sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 20.
Si dà atto che all'articolo 20 è stato presentato, da parte del Consigliere CHINCHERE', il seguente emendamento sostitutivo: l'articolo 20 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Al Consiglio regionale competono le funzioni relative all'esame e all'approvazione del programma regionale, culturale e del piano intervento finanziario di cui la precedente articolo 19 ed il controllo sull'attuazione dello stesso.
La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente commissione consiliare.
Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigilia, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale alla P.I., sull'andamento dell'Ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.
L'Assessore regionale alla P.R. presiede al funzionamento dell'ufficio e dei servizi di cui all'articolo 16 e assume iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali".
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE annuncia di voler mantenere il testo predisposto dalla Giunta.
Il Consigliere CHINCHERE' ritiene che il proprio emendamento preveda un testo nettamente migliorativo di quello proposto dalla Giunta regionale, per quanto concerne il potere di controllo sia amministrativo che politico attribuito al Consiglio regionale.
Propone, quanto meno, di corregger l'errore materiale contenuto nel primo comma in quanto l'articolo da citare è il 19, anziché il 18.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Chincheré è respinto dal Consiglio con voti contrari diciannove e voti favorevoli tredici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 20 è approvato dal Consiglio nel testo predisposto dalla Giunta, con l'indicazione, al primo comma, dell'articolo 19 anziché 18, con voti favorevoli ventiquattro, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti. Ventiquattro, astenutosi dalla votazione i Consiglieri Chinché, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articoli 21, 22, 23 e 24
Si dà atto che gli articoli dal 21 al 24 sono tutti approvati dal Consiglio, con separate votazioni ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Allegati A e B.
Si dà atto che gli allegati A e B al disegno di legge sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Allegato C.
Si dà atto che l'allegato C al disegno di legge è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventisei e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato e comunicato che i ventiquattro articoli del disegno di legge regionale in esame ed i relativi allegati A, B e C sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Prendono successivamente la parola per dichiarazione di voto i Consiglieri:
CHINCHERE', che, a nome del Gruppo consiliare comunista, pur approvando le finalità del disegno di legge di cui si tratta, disapprova il metodo seguito dall'esecutivo per la predisposizione del disegno di legge stesso, senza indire una consultazione delle forze sociali interessate ed annuncia, di conseguenza, che i Consiglieri comunisti si asterranno dalla votazione.
CHANU, che, a nome del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari, pur con molte riserve e preoccupazioni, annuncia il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Borbey e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentadue;
Consiglieri votanti: venticinque;
Voti favorevoli: ventiquattro;
Voti contrari: uno;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino.
Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale, concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale".
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Disegno di legge regionale n. 196
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI DI INTERESSE LOCALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Art. 1
La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale, a norma dell'articolo 2 dello Statuto speciale 26.2.1948.
Art. 2
Le biblioteche di Enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:
a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni:
b) favorire, con ogni mezzo di comunicazione, la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;
c) stimolare l'educazione permanente e organizzarne le attività;
d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle medesime, all'attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;
f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale;
g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo dell'etnia valdostana;
h) operare in collaborazione con le scuole presenti nel Comune promuovendo i necessari accordi con le Direzioni delle scuole e con gli Organi collegiali delle stesse, al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della Biblioteca comunale e delle biblioteche scolastiche da parte di insegnanti, alunni, genitori e associazioni operanti nel territorio.
Quale centro vivo ed attivo di cultura promuove, direttamente e in collaborazione con altri Enti, Circoli, Associazioni e gruppi, manifestazioni culturali, incontri e dibattiti, proiezione di films, ecc.
Art. 3
Gli archivi storici affidati ad Enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.
I Comuni provvedono a consegnare agli archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici comunali.
I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.
TITOLO II
(Organizzazione delle biblioteche di Enti locali)
Art. 4
Le biblioteche, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati ed aggiornati, locali e arredi adeguati.
I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche sono gratuiti.
Gli Enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l'ordinamento interno, l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.
I regolamenti delle biblioteche determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.
Art. 5
La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita Commissione.
La Commissione propone al Consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca, stabilisce i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l'impiego dei contributi comunali e regionali di cui al successivo articolo 15.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sull'attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo.
Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo articolo 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.
Il regolamento della biblioteca di cui al precedente articolo 4 determina:
a) la composizione della Commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;
b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;
c) le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione.
Art. 6
Tutte le biblioteche dei Comuni della Regione, eccettuato il capoluogo, dovranno collegarsi in sistemi bibliotecari a livello di Comunità Montana.
Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità, i Comuni interessati possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, alla istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale.
Il Comune di Aosta istituisce nel proprio territorio biblioteche succursali, dando luogo ad un sistema bibliotecario urbano.
Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.
Art. 7
Le Comunità Montane concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli Enti locali per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli Enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Art. 8
La Biblioteca regionale e civica di Aosta, in qualità di centro del sistema urbano, attua i servizi previsti nel precedente articolo 6 per le biblioteche succursali di quartiere e per la biblioteca centrale per ragazzi.
Attua altresì il servizio di prestito alle biblioteche dei centri comprensoriali.
I finanziamenti necessari al sistema urbano di Aosta saranno garantiti dall'Amministrazione regionale e da quella comunale, le quali dovranno elaborare in comune un regolamento che preveda la gestione del sistema urbano, in analogia agli articoli 4 e 5 della presente legge relativi ai sistemi comprensoriali.
Art. 9
Le biblioteche sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.
I Comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Comunità Montane e la Regione depositano le loro pubblicazioni in tutte le biblioteche della Regione.
La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l'elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.
TITOLO III
(Competenza degli Enti locali)
Art. 10
Gli Enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di attività culturale.
Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.
La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 18, agli Enti che svolgono programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.
Art. 11
Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.
Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.
Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso, rispettivamente, del titolo di laurea in lettere in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia, e del diploma di scuola secondaria superiore.
Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti dalla Regione, dalle Comunità Montane o dai Comuni, per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.
La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:
a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;
b) ad assistenti di biblioteca, per tutte le biblioteche centri di comprensorio;
c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, per tutti gli altri casi.
La nomina a direttore di cui alle lettere a) e b) si consegue con pubblico concorso.
Il personale di cui all'allegato a) della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione.
Art. 12
Le domande di contributo degli Enti interessati, di cui ai successivi articoli 14 e 15, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno alle rispettive Comunità Montane, che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.
Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica.
In caso di mancata istruttoria da parte della Comunità Montana, l'Ente interessato invierà le domande di contributo alla Presidenza della Giunta che deciderà entro 15 giorni.
TITOLO IV
(Funzioni della Regione)
Art. 13
La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:
a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche;
b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;
d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
e) la sperimentazione, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonché la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centri di azione culturale e sociale;
f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;
g) la promozione di iniziative culturali (artistiche, scientifiche e formative) dei centri di servizi culturali, nonché degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;
h) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;
i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche;
l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;
m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;
n) la promozione di iniziative atte a conoscere e a valorizzare l'apporto culturale determinato dalla emigrazione da e per la Valle d'Aosta.
Art. 14
La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature e per miglioramenti.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata per ciascun degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 una spesa annua di lire 200.000.000, da finanziarsi, per il 1976, con prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, e per gli anni 1977 e 1978 con l'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale di cui al capitolo 11 della parte Entrata del bilancio 1976 e corrispondenti capitoli dei bilanci 1977 e 1978.
Art. 15
La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.
Art. 16
È istituito presso la Regione, per l'espletamento dei compiti sanciti negli articoli precedenti, un Servizio biblioteche, provvisto di personale qualificato che deve prestare assistenza tecnica alle singole biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità a quanto stabilito nella presente legge.
Sono approvate, presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la nuova pianta organica dei posti nonché le tabelle di attuazione della carriera economica del personale addetto al Servizio Biblioteche della Regione ed alla Biblioteca di Aosta, quali risultano dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B.
Nella pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione (Archivio Storico e Biblioteca regionale) di cui all'allegato B della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono soppressi i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato C.
Il titolare del posto di Bibliotecario, soppresso con la presente legge, è inquadrato in uno dei posti di Assistente di Biblioteca. Al medesimo sarà riconosciuta, nella nuova qualifica, una anzianità di servizio tale da consentirgli l'attribuzione di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento della carriera a ruolo aperto.
Art. 17
Per la nomina ai posti di Bibliotecario Capo Servizio e di Bibliotecario Direttore è richiesto il possesso del diploma di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia.
Per la nomina ai posti di Catalogatore, di Animatore e di Assistente di biblioteca è richiesto il possesso del diploma di Scuola secondaria superiore.
Art. 18
La Regione, sentito il parere dell'Ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate, nonché di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.
Art. 19
La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 14, 15, 16 e 17 con apposito piano annuale.
Art. 20
Al Consiglio regionale competono le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo 19 e il controllo sull'attuazione dello stesso.
La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, e ne cura l'attuazione.
Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sull'andamento dell'Ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.
L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione presiede al funzionamento dell'Ufficio e dei servizi di cui all'articolo 16 ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.
TITOLO V
(Norme transitorie e finali)
Art. 21
A copertura delle maggiori spese derivanti alla Regione dall'applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:
PARTE ENTRATA - Variazioni in aumento:
Capitolo 10 |
Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'articolo 3, lett. c) della legge 6.12.1971 n. 1065 |
L. 60.000.000 |
Capitolo 57 |
Di nuova istituzione: Contributo dello Stato per le spese di gestione e funzionamento di biblioteche pubbliche |
L. 60.000.000 |
PARTE SPESA - Variazioni in aumento:
TITOLO I - Sezione II - Istruzione e cultura
Categoria II: Personale
Capitolo 580 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato Categoria IV: Acquisto di beni e servizi |
L. 25.000.000 |
Capitolo 637 |
La cui denominazione è così modificata: "Spese per la gestione, il funzionamento dell'Ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articolo 16 della legge regionale ...) |
L. 25.000.000 |
Categoria V: Trasferimenti
Capitolo 667: |
"Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari ed altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico (art. 15 e 17 della legge regionale ....) |
L. 10.000.000 |
Capitolo 668: |
di nuova istituzione "Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la gestione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche |
L. 60.000.000 |
TITOLO II - Sezione II - Istruzione e Cultura
Categoria III: Trasferimenti
Capitolo 673: |
di nuova istituzione "Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni ed attrezzature per le biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari (art. 14 della legge regionale ....) |
L. 200.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
Capitolo 271: |
"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale allegato F) |
L. 200.000.000 |
Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale.
Art. 22
Sono a carico della Regione le spese relative all'acquisto di beni e servizi per l'alimentazione delle piccole biblioteche, fino a quando quest'ultimo servizio non verrà decentrato e delegato alle biblioteche di comprensorio.
Art. 23
Entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.
Art. 24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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ALLEGATO A alla legge regionale ____________________
PIANTA ORGANIZA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE DI AOSTA.
Servizi - Uffici Qualifiche del personale |
Posti di ruolo |
Carriera |
Gruppo reg. |
SERVIZIO BIBLIOTECHE Bibliotecario |
|||
Capo Servizio |
1 |
direttiva |
A/3 |
Catalogatori |
2 |
di concetto |
B |
Animatori |
2 |
di concetto |
B |
Assistente di biblioteca |
14 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
2 |
Esecutiva |
C |
BIBLIOTECA DI AOSTA |
|||
Bibliotecario Direttore |
1 |
direttiva |
A/3 |
Catalogatori |
3 |
di concetto |
B |
Assistenti di biblioteca |
3 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
2 |
Esecutiva |
C |
Uscieri |
4 |
Ausiliaria |
S/2 |
---
ALLEGATO B alla legge regionale ________________________
TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO DELLE NUOVE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA.
CARRIERA DIRETTIVA
Ruolo Speciale
Gruppo reg. |
Qualifica |
N. Posti |
Sviluppo carriera a ruolo aperto |
||
|
|||||
A/3 |
Bibliotecario |
1 |
|
||
Capo Servizio |
|
||||
|
|||||
A/3 |
Bibliotecario |
1 |
|
||
Direttore |
|
CARRIERA DI CONCETTO
Ruolo Speciale
Gruppo reg. |
Qualifica |
N. Posti |
Sviluppo carriera a ruolo aperto |
||||
|
|||||||
B |
Catalogatori |
5 |
|
||||
Animatori |
2 |
|
|||||
Assistente di biblioteca |
17 |
|
|||||
|
|||||||
|
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ALLEGATO C alla legge regionale ___________________
ELENCO DEI POSTI SOPPRESSI NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 6
Servizi - Uffici Qualifiche del personale |
Posti di ruolo |
Carriera |
Gruppo reg. |
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA REGIONALE |
|||
Bibliotecario |
1 |
di concetto |
B |
Coadiutori |
4 |
Esecutiva |
C |
Uscieri |
1 |
Ausiliaria |
S/2 |