Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1517 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1517/X Subconcessione, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Rollando Ferdinando di derivazione d'acqua dal torrente Crêtes, in Comune di Ollomont, per produzione di energia elettrica.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che con domanda in data 7 luglio 1992 la ditta Rollando Ferdinando ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Crêtes, in Comune di Ollomont, moduli medi 0,39 di acqua per produrre, sul salto di metri 120, la potenza nominale media di Kw. 45.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma p.i. Piero Petey, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice e di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 5429 in data 14 maggio 1993 ha rilasciato il nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. 1132 in data 26 luglio 1993 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 7 luglio 1992 della ditta Rollando Ferdinando e stato Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 29 in data 27 ottobre 1993 e riprodotto nel n. 284 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (foglio inserzioni) in data 3 dicembre 1993, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 180 in data 22 febbraio 1994 è stato disposto il deposito della domanda 7 luglio 1992 e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 3 marzo 1994, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ollomont e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, servizio S.I.D.S., al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente, all'Ufficio Sovraintendenza dell'Assessorato del Turismo, all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma ed alla ditta Rollando Ferdinando.

- la pubblicazione presso il Comune di Ollomont, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione da parte del sig. Dannaz Giulio di Ollomont, di un esposto datato 14 marzo 1994 con il quale il sig. Dannaz, titolare della subconcessione rilasciata con D.P.G.R. n. 7627 in data 23 luglio 1986, di derivazione d'acqua dal torrente Crêtes in Comune di Ollomont, di moduli max. 0,35 e medi 0,30, ha chiesto che i lavori per la realizzazione della centralina del sig. Rollando non riducano la portata d'acqua nel torrente e non impediscano il regolare funzionamento del suo impianto, posto a valle della derivazione in oggetto.

Rilevato che la restituzione delle acque è prevista a quota 1530 m.s.m. mentre la presa dell'impianto del sig. Dannaz è ubicata a quota 1505 m.s.m., pertanto non sussiste alcun rischio che la realizzazione delle opere riduca la portata del torrente ed impedisca il regolare funzionamento dell'impianto del sig. Dannaz, in quanto le acque vengono integralmente restituite a monte della derivazione esistente.

Visto inoltre che il nullaosta militare è stato rilasciato con nota n. FR/543/62100/GDA in data 29 giugno 1994 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non interferisce con interessi demaniali, né con vincoli militari concernenti la difesa del territorio.

Precisato altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 15 aprile 1994 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, i sigg. Gaia Pierpaolo e Girri Sandro del servizio S.I.D.S. dell'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Milani Sergio dell'Assessorato dell'Ambiente ed il sig. Rollando Ferdinando titolare della domanda di subconcessione i quali hanno effettuato il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione ed hanno accertato che corrispondono alla situazione di progetto. I funzionari dell'Ufficio acque hanno provveduto ad effettuare la misurazione della portata del torrente Crêtes, riscontrando un deflusso di 46 litri al secondo ed hanno invitato la ditta ad integrare il progetto con una sezione dell'opera di presa ed una dell'edificio di produzione. Il geom. Milani ha chiesto che venga garantito un rilascio minimo corrispondente al 35 percento dell'acqua defluente ed i rappresentanti del servizio S.I.D.S. hanno fatto presente che prima di iniziare i lavori relativi alla derivazione, dovranno essere richieste tutte le prescritte autorizzazioni, corredate dalle tavole di progetto.

Precisato inoltre che:

- l'opera di presa, ubicata a quota 1650 m.s.m. consisterà, in un manufatto in cls. costruito direttamente nell'alveo, composto da due settori onde permettere la ripartizione tra le acque derivate e quelle che devono essere lasciate defluire nel torrente;

- sul settore di derivazione verrà posta una griglia avente funzione di prima decantazione del materiale di trasporto del torrente;

- la derivazione avverrà in sponda sx. tramite una tubazione del diametro di 250 mm., in testa alla quale verrà posta una paratoia per la messa in esercizio dell'impianto, che convoglierà le acque nel dissabbiatore, ubicato nelle immediate vicinanze;

- dal dissabbiatore, avente funzione anche di vasca di carico, si dipartirà la condotta forzata in polietilene del diametro di 200 mm. e della lunghezza di 330 mt. fornita di valvola a farfalla a chiusura automatica, che collegherà all'edificio di produzione, che sarà completamente interrato ed avrà le dimensioni interne di mt. 2,80 x 2,00 x h. 2,40, all'interno del quale verranno installate le apparecchiature di generazione e di controllo;

- dopo l'utilizzazione le acque verranno integralmente restituite attraverso una tubazione sempre nel torrente Crêtes, a circa quota 1530 m.s.m.;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1650 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1530 m.s.m. è di metri 120. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,39, risulta: 39 x 120: 102 = Kw. 45,88.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli massimi 0,39, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Crêtes ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 7579 in data 15 giugno 1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Tenuto presente che con nota prot. 5353/5 LL.PP. in data si invitava la ditta a ritirare la documentazione presentata presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, al fine di adeguare gli elaborati ai nuovi criteri fissati dalla deliberazione di Consiglio n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 e che il progetto, opportunamente adeguato, veniva restituito, sempre all'Ufficio Concessioni Acque in data 4 luglio 1995, con la specificazione che, per garantire il minimo deflusso vitale desunto dal calcolo effettuato seguendo i criteri di cui alla deliberazione consiliare sopra menzionata, la portata media annua di acqua da derivare è stata ridotta a 31,08 litri/secondo e che, di conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto risulta essere di Kw. 36,56 anziché Kw. 45,88.

Considerato che l'adeguamento ai criteri di cui sopra comporta una diminuzione del quantitativo d'acqua da prelevare, senza modificare, comunque, l'ubicazione della presa e della restituzione sul torrente Crêtes, non risulta necessario procedere all'espletamento di una ulteriore istruttoria per il rilascio della subconcessione.

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 dell' 8 novembre 1956;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere Vice Dirigente reggente del posto di ingegnere Capo Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione:

Visto il parere della III e IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Rollando Ferdinando, con sede in Ollomont, giusta la domanda presentata in data 7 luglio 1992 e domanda di variante in data 4 luglio 1995, di derivare dal torrente Crêtes, in Comune di Ollomont, moduli max. 0,39 (litri al minuto secondo trentanove) e medi 0,3108 (litri al minuto secondo trentuno virgola otto) di acqua per produrre, sul salto di metri 120, la potenza nominale media annua di Kw. 36,56, da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare agli usi domestici del fabbricato di proprietà della ditta subconcessionaria, ubicato in località Vaud del Comune di Ollomont;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Rollando Ferdinando;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 374.140 (trecentosettantaquattromilacentoquaranta) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nullaosti, al termine della subconcessione;

b) lire 17.710 (diciassettemilasettecentodieci) pari ad 1/40 del canone ai sensi dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.000.000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al Capitolo 13500 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione in lire 748.275 (settecentoquarantottomiladuecentosettanta-cinque) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto ai subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...omissis...)

Presidente Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Chiarello, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva