Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1498 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1498/X Disegno di legge: "Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica".

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli enti locali territoriali regionali e dell'Istituto autonomo case popolari, purché acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione, o degli enti pubblici territoriali nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), e successive modificazioni.

Articolo 2 (Piano di vendita)

1. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore e alla razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, conseguibile altresì per mezzo dei programmi integrati. Il piano quinquennale di vendita, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti proprietari, deve prevedere l'alienazione di una quota del patrimonio cedibile, riferito all'intero ambito regionale, non superiore al sessanta per cento.

2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4.

3. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono:

a) all'approvazione delle proposte di programma di reinvestimento dei fondi derivanti dall'alienazione; tale approvazione è condizione essenziale per procedere nella vendita da parte degli enti interessati;

b) ad aggiornare le proposte di piani di vendita ai criteri definiti all'articolo 4.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione del piano regionale di vendita.

Articolo 3 (Proposta di piano di vendita)

1. Le proposte di piano di vendita predisposte dagli enti proprietari devono contenere:

a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare;

b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili, ad uso abitativo e non, da cedere;

c) il prezzo di vendita degli immobili ad uso abitativo ed i tempi di cessione.

Articolo 4 (Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita)

1. I criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), ai quali gli enti proprietari il cui patrimonio è superiore al dieci per cento del patrimonio pubblico regionale sono tenuti ad uniformare le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:

a) alloggi con assegnatari inclusi nell'area di decadenza dall'assegnazione per superamento del limite di reddito, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) edifici già parzialmente alienati;

c) edifici nei quali è più elevato il numero di inquilini che manifestano la volontà di acquistare;

d) edifici la cui cessione arreca giovamento al tessuto socio-economico del territorio.

2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) interessati da interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della l. 457/1978, in corso di esecuzione o programmati con finanziamento già disponibile;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.

Articolo 5 (Alienazione di alloggi disponibili)

1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, sono venduti al migliore offerente sulla base del prezzo di vendita, con priorità, nell'ordine, a favore di:

a) coloro che, in possesso dei requisiti per l'acquisto, hanno rinunciato perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.

2. Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell'alloggio avuto in precedente assegnazione.

3. Nel caso di assenza di offerte, le cooperative edilizie e i loro consorzi, iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), possono inoltrare richieste di acquisto in rialzo sul prezzo base di vendita. Le cooperative che acquistano sono tenute a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

Articolo 6 (Piano di reinvestimento)

1. Il piano quinquennale di reinvestimento, approvato dalla Regione sulla base delle proposte degli enti proprietari, sentito il parere dei sindacati degli assegnatari maggiormente rappresentativi a livello regionale, deve prevedere, in percentuali variabili, le quote da destinarsi:

a) all'acquisto, al recupero o alla realizzazione di fabbricati per abitazioni residenziali, ivi comprese le aree per la realizzazione di tali programmi;

b) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati esclusi dal piano regionale di vendita;

c) alla realizzazione dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

d) ad opere di urbanizzazione rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

e) alla copertura degli oneri fisca1i gravanti sulle cessioni del patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari;

f) agli interventi atti ad agevolare la mobilità di assegnatari che non intendono acquistare.

2. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante progetti annuali di investimento aventi caratteristiche di immediata cantierabilità e deve contenere, per ciascun progetto, i costi preventivati e i tempi di realizzazione.

Articolo 7 (Requisiti per l'acquisto)

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda:

a) abbiano maturato cinque anni di locazione legittima e non a titolo provvisorio;

b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi; l'eventuale morosità deve essere sanata entro il termine di presentazione delle domande;

c) non siano assoggettati a procedimenti di revoca o di rilascio dell'assegnazione dell'alloggio per qualsiasi motivo.

2. In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.

3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lett. a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. Gli assegnatari con limite di reddito familiare inferiore a quello previsto, per la decadenza, dalle vigenti disposizioni regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, comunque, tutti gli assegnatari ultrasessantenni o portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non sono obbligati all'acquisto dell'alloggio in uso, che non può essere venduto a terzi.

5. Gli assegnatari che hanno superato il limite di reddito stabilito per la decadenza dall'assegnazione e occupanti alloggi inseriti in piani di vendita, possono fare domanda di acquisto entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente proprietario o dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, gli alloggi possono essere venduti a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto di assegnazione.

7. Al fine dell'esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti di compravendita.

Articolo 8 (Mobilità incentivata)

1. Gli enti proprietari, al fine di evitare il formarsi di condomini misti e per consentire l'acquisto anche a coloro che, assegnatari di alloggi non compresi nei piani di vendita, sono dichiarati in decadenza per superamento del limite di reddito, devono mettere in atto appositi piani per favorire la mobilità anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Articolo 9 (Prezzo di vendita)

1. Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali. Il numero dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie convenzionale, determinata sulla base dell'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di vetustà dell'edificio fino ad un massimo del venti per cento.

2. Per gli alloggi compresi in stabili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria complessiva o di recupero globale del fabbricato, ai fini della riduzione dell'uno per cento del prezzo di vendita per ogni anno di vetustà fino ad un massimo del venti per cento, l'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riconducibili a quelli dell'articolo 31, comma 1, lett. b), della l. 457/1978.

4. A richiesta dell'acquirente, il prezzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, può essere stabilito dall'ufficio tecnico erariale; in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva e senza le riduzioni previste al comma 1, anche se tale valutazione è superiore ai prezzi stabiliti secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitare entro trenta giorni dalla determinazione del prezzo.

5. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

6. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 5, lett. b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

Articolo 10 (Divieti e sanzioni)

1. L'alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.

2. A coloro che contravvengono le disposizioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:

a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore di mercato determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza;

b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore di mercato dello stesso, determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza, maggiorata degli interessi legali.

3. Per sopravvenuti gravi motivi, l'ente che ha ceduto l'alloggio può autorizzare il trasferimento della proprietà prima del periodo di cui al comma 1.

4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto con le modalità di cui all'articolo 28, comma 9, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica).

5. Nell'atto di compravendita dovranno essere inseriti i seguenti vincoli:

a) inalienabilità, anche parziale, e divieto di modificare la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni, dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e comunque fino a quando non si è pagato interamente il prezzo;

b) diritto di prelazione, in caso di nuova vendita, a favore dell'ente cedente;

c) diritto di abitazione a favore degli altri componenti il nucleo familiare, qualora l'acquisto sia effettuato da un familiare convivente;

d) iscrizione ipotecaria a favore dell'ente venditore, qualora il pagamento sia effettuato in forma rateale.

Articolo 11 (Unità immobiliari non ad uso abitativo)

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

2. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 1 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della l. 392/1978. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

3. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

4. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 2 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

5. Nel caso di cui al comma 3 si ricorre all'asta con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo di cui al comma 4, prima parte.

Articolo 12 (Incentivazione finanziaria)

1. Al fine di incentivare la vendita con pagamento in un'unica soluzione onde agevolare i piani di reinvestimento, gli enti cedenti si attivano per consentire agli assegnatari, tramite gli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, di accedere a prestiti finanziari a condizioni più favorevoli rispetto ai tassi di interesse normalmente applicati, mediante apposite convenzioni.

Articolo 13 (Proventi)

1. I proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle unità immobiliari ad uso non abitativo, al netto dei residui mutui da estinguere eventualmente gravanti sugli alloggi cedenti, dell'IRPEG sulla plusvalenza immobiliare derivante dalla cessione, dell'INVIM sulle vendite delle unità immobiliari non abitative, rimangono nella disponibilità degli enti venditori sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 6.

2. Gli enti proprietari rendicontano annualmente alla Regione i ricavati delle vendite.

Articolo 14 (Convenzione notarile)

1. Gli enti cedenti predispongono apposite convenzioni con il Collegio dei notai, al fine di razionalizzare la ripartizione degli atti di compravendita e consentire tariffe agevolate agli acquirenti.

Articolo 15 (Documentazione)

1. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti; apposito tariffario è predisposto a cura degli enti alienanti unitamente ad un rappresentante del sindacato assegnatari.

Articolo 16 (Prelazione)

1. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 28, comma 9, della l. 513/1977, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all'ente cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Articolo 17 (Patrimonio dello Stato)

1. Agli alloggi di proprietà dello Stato e degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 660 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), inseriti nei piani di vendita, ad integrazione di quanto previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 7, 8, 10, 12, 14 e 15 della presente legge.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.

Florio (VA) Si tratta di un disegno di legge che ha visto impegnata la III commissione per numerosissime sedute, nel corso delle quali abbiamo ascoltato tutti gli organismi interessati a questo aspetto della più ampia questione della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Abbiamo ascoltato i sindaci, i tecnici e i responsabili dello IACP, i rappresentanti degli assegnatari di questi alloggi, tutta una serie di esperti e di persone che in questi anni hanno prestato la loro professionalità, la loro capacità nella gestione operativa di questo patrimonio.

Questo lo abbiamo fatto a suo tempo, nel corso dei numerosi mesi nei quali questo disegno di legge è rimasto fermo in commissione, proprio perché convinti che si trattasse di un argomento estremamente importante per la corretta gestione del patrimonio, e convinti anche che ci fosse necessità di capire concretamente e il più possibile fino in fondo quali fossero i diversi aspetti chiamati in causa dai diversi possibili modi di operare nei confronti della gestione di questo patrimonio.

All'interno della commissione ci sono stati anche momenti di scontro abbastanza duro per la presenza di due diversi modi di intendere questo problema. Sappiamo tutti che a capo c'è una legge dello stato che ha avviato la vendita, consentendola da parte dei diversi enti proprietari presenti sul territorio nazionale e fissando tutta una serie di criteri e di punti da seguire per procedere alla cessione del patrimonio. Teniamo presente che i due unici enti veramente dotati di una sorta di capitale di edilizia residenziale pubblica nel territorio della regione sono il comune di Aosta e lo IACP, mentre gli altri comuni hanno sì talora un patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ma estremamente contenuto, quindi il vero problema attiene a quelle che possono essere le ricadute sul territorio della città di Aosta da scelte che vengono fatte con l'obiettivo di cedere parte del patrimonio.

Si sono manifestate all'interno della commissione due opinioni diverse e contrastanti, che peraltro si erano manifestate anche all'interno della Giunta, allorquando il disegno di legge venne presentato all'esame della Giunta stessa e prima che venisse portato all'esame delle commissioni.

Si tratta di due modi di concepire il rapporto con il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che si divaricano per la diversa lettura che si dà dell'importanza della presenza di questo patrimonio di edilizia sul territorio.

Come ho già detto ieri, sappiamo che in Aosta il rapporto fra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli di edilizia residenziale privata è fra i più alti presenti in Italia e costituisce questo una sorta di polmone, di compenso, per risolvere sul terreno concreto della risposta di case tutta una serie di contraddizioni, di cui siamo a conoscenza, e fra le quali la principale è rappresentata sostanzialmente da quel numero costante di domande di accesso alla edilizia residenziale pubblica, di cui anche ieri si è parlato.

A partire dal 1978, data di entrata in vigore del piano decennale per la casa, legge 457, questo numero di domande si è sempre mantenuto costante, nonostante che in tutti questi anni con certezza di finanziamento biennale da parte dello Stato e di successiva suddivisione fra i diversi comuni della regione, da parte della Regione ci sia stata la possibilità di spendere concretamente, biennio per biennio. Tutto questo però non è servito ad allentare quella sorta di presenza di domanda costante e continua, che ancora quest'anno ci troviamo con le circa 400 domande, di cui anche ieri si è parlato.

Da una parte, dicevo, c'è questo dato che ho appena illustrato. Sull'altro versante ce n'è un altro ed è quello che attiene al particolare tipo di utilizzo che di questo patrimonio viene fatto dagli utenti: un tempo all'atto della presentazione della domanda e dell'ingresso nell'alloggio in regola con le fasce di reddito, oggi non più in regola per le sopravvenute modificazioni o del nucleo familiare, o del reddito delle singole persone costituenti il nucleo familiare stesso. Ci si trova, cioè, in presenza di un numero considerevole di alloggi occupati da nuclei familiari che, sulla base della vecchia normativa (e non di quella che abbiamo votato ieri) dovrebbero essere espulsi da quelle abitazioni, e vi è un numero ancora discreto di famiglie che anche sulla base della normativa che abbiamo votato ieri dovrebbero comunque essere espulsi.

Per ovviare a questo problema e per risolvere nel contempo il problema dell'età relativamente vecchia di parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si è pensato di recepire all'interno di un disegno di legge regionale i contenuti principali della legge dello stato, avviando la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. La giustificazione di questa operazione sta nella possibilità, da una parte, di far fuori la porzione più deteriorata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e, dall'altra, quella di risolvere il problema della espulsione di un certo numero di famiglie da queste case, con la possibilità che le famiglie stesse possano acquistarle.

Allora si è costruito questo disegno di legge, che pone sin dal titolo, ma anche nella successione dell'articolato, in primo piano il discorso della vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ed è questa la stessa logica contenuta nel testo della legge dello stato.

Vediamo cos'è successo con la legge dello stato da parte delle deliberazioni assunte dallo IACP e dal comune di Aosta. É successo che il comune di Aosta, per riuscire, giustificando questa scelta con la necessità di acquisire capitali per procedere nell'edificazione del nuovo o nel recupero di quanto esistente vecchio, ha manifestato nella deliberazione con la quale è stato approvato il piano di vendita, formulato sulla base della legge dello stato, la volontà di cedere porzioni di edificio e anche alloggi ricavati con ristrutturazione o con nuova costruzione all'interno di edifici di nuova realizzazione, quelli per intenderci ad es. realizzati all'interno del quartiere Cogne, giungendo persino a smembrare l'insieme unitario della proprietà del comune in quel quartiere, rendendo sicuramente nel futuro più difficile anche la gestione stessa dell'intero patrimonio rappresentato da quel quartiere. Tutto questo è stato giustificato dall'allora Assessore alle finanze del comune di Aosta con la frase: "Ma se non vendiamo anche il patrimonio nuovo, non riusciremo a recuperare una quantità di danari tale da favorire il reinvestimento successivo". Qui viene fuori il problema centrale, ed è il problema del reinvestimento.

Sosteniamo che si dovrebbe invece pensare ad una legge che, non escludendo aprioristicamente la vendita, la consideri come uno degli elementi da porre in essere per risolvere, oltre ad altri problemi, la necessità di reperire il completamento dei finanziamenti necessari per avviare la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ed ecco allora che nella commissione si è a lungo discusso sul fatto se questa legge si dovesse chiamare come "Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", piuttosto che "Norme regionali per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", come io proponevo. E non ci sono solo differenze lessicali nella diversa enunciazione del titolo, ma c'è un'ipotesi di fondo profondamente diversa che non ci ha visti raggiungere un'unanimità di vedute.

Nei confronti della situazione, si è deciso alla fine di votare comunque sul disegno di legge originario della Giunta e qui in aula discutere della eventuale presentazione di emendamenti, che tendano a modificare in tutto o in parte il disegno di legge originario della Giunta. Ed è questo che cercherò di fare, nel senso che il contenuto del disegno di legge della Giunta è chiaro, credo che non ci sia bisogno di spiegarlo oltre misura, se non per dire che si tratta di un disegno di legge che tende a regolamentare la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica fissando delle norme tecniche di procedura, stabilendo delle soglie oltre le quali non andare, individuando quali sono gli immobili da non poter vendere, ma privilegiando solo il problema della vendita del patrimonio.

Compare, è vero, nel testo del disegno di legge, all'articolo 6, l'aspetto dei piani di reinvestimento, ma si tratta di piani di reinvestimento che vengono allegati al discorso della vendita, senza peraltro individuare i contenuti specifici ed approfonditi che dovrebbero costituire il piano di reinvestimento stesso. Sostengo infatti che si tratta di due piani (piani di vendita e piani di reinvestimento) nella sostanza separati, non vi sono cioè stretti legami di correlazione né nei tempi, né nelle modalità di approvazione da parte degli enti proprietari, né nello sforzo di programmazione che non viene richiesto agli enti proprietari che decidono di vendere; si tratta di due strade che non necessariamente dovrebbero viaggiare parallele.

Il testo degli emendamenti che avevo presentato in commissione tendeva a rovesciare il ragionamento proposto dal disegno di legge, nel senso del privilegio da dare all'azione di riqualificazione del patrimonio, individuando nelle finalità della legge e nell'ambito di applicazione l'esigenza che gli enti proprietari predisponessero una serie di piani di reinvestimento, il cui contenuto deve essere fissato strettamente dalla legge per dare sostanza e forza amministrativa agli stessi piani, e organizzando i tempi di approvazione di questi piani di reinvestimento in modo tale che i piani di vendita comunque ammessi, anche da me, in sede di commissione dovessero essere redatti dagli enti proprietari prima ed approvati dalla Giunta regionale poi solo a seguito dell'approvazione dei piani di reinvestimento dai singoli enti proprietari, prima, e dalla Giunta, poi.

Così facendo, si sarebbe creata una stretta correlazione di tempi e di azione amministrativa programmatica da parte degli enti proprietari, in modo che fosse chiaro e fermo l'obiettivo scelto dall'ente proprietario di non giungere comunque ad un finale depauperamento numerico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio, ponendo un rapporto stretto fra gli alloggi venduti da una parte e gli alloggi che dovrebbero essere costruiti dall'altra, condividendo in sostanza l'affermazione secondo la quale ci viene detto che il tipo e la quantità di patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggi presente in Valle d'Aosta è necessario a questi livelli per affrontare l'attuale problema della casa.

L'ipotesi contenuta nel disegno di legge della Giunta, invece, va in un senso diverso, cioè si potrebbero cedere centinaia di alloggi senza che nel contempo sia garantita la costruzione o la ristrutturazione di un numero di alloggi pari perché il saldo finale non sia negativo. Secondo noi questa è una scelta pericolosissima, proprio quando ogni giorno, sulla stampa o alla televisione, abbiamo modo di constatare come il problema della casa sia rimasto quello del 1978, come i colossali investimenti attuati in tutti questi anni nella città di Aosta non siano serviti ad allentare per nulla quello che allora era uno dei gravi problemi che l'amministrazione comunale doveva affrontare e che ancora oggi si trova ad affrontare. Basti pensare che il comune di Aosta si trova ancora oggi a discutere di quella che è chiamata da tutti l'ex clinica Gagliardi.

A questo proposito avevo predisposto un testo di disegno di legge che era diverso, soprattutto nei primi articoli, e che pregherei di distribuire ai consiglieri perché ci si possa capire bene. Si tratta di un disegno di legge che non si chiamerebbe "Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", bensì "Norme regionali per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". E a seguire l'articolo 1 diventerebbe Finalità e ambito di applicazione, l'articolo 2 Piani di reinvestimento, l'articolo 3 Piani di vendita, e via così per i primi articoli, in modo da correlare strettamente i piani di vendita con i piani di reinvestimento.

Nel complesso del testo ho aggiunto anche un'altra lettera, nel secondo comma dell'articolo 4 di quello che è diventato il mio nuovo testo, che cerca di porre una soglia massima oltre la quale non andare per quanto riguarda l'età degli edifici vendibili. In sostanza, ricordo che nel testo del disegno di legge della Giunta non si fa menzione dell'età degli alloggi vendibili, se non per quanto attiene il calcolo della vetustà in sede di individuazione del valore di vendita; invece nel secondo comma dell'articolo 4, lett. a), del testo da me predisposto, ho aggiunto anche questa parte, che porto alla discussione dei consiglieri: propongo che vengano esclusi dai piani di vendita, e quindi che non rientrino all'interno del patrimonio vendibile, anche edifici interessati da interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 457/78, realizzati successivamente al primo gennaio 1985 o in corso di esecuzione, o programmati con finanziamento già disponibile. La seconda parte della lett. a) è già presente nel testo del disegno di legge della Giunta; la prima parte, quella che escluderebbe dal novero degli alloggi da considerare vendibili quelli realizzati, o ristrutturati, in data anteriore al primo gennaio 1985, costituisce una mia aggiunta.

Il testo del disegno di legge che avevo predisposto non aveva preso in considerazione una serie di altre questioni, che erano state attentamente valutate e discusse, anche duramente, in commissione; non lo avevo fatto ritenendo questa seconda serie di aspetti non meno importante, ma meno fondamentale della prima serie di questioni che ho cercato di illustrare. Vado a fare due ragionamenti relativamente, da una parte, ai prezzi di vendita che sono fissati dal disegno di legge della Giunta e, dall'altra, alle azioni di incentivazione finanziaria della vendita stessa.

Per quanto attiene il prezzo di vendita, devo dire che questo modo di valutare il prezzo di vendita non mi trova per nulla consenziente. Abbiamo fatto in sede di commissione tutta una serie di prove numeriche, quantificando ciò che potrebbe rischiare di succedere, e ci siamo resi conto che ci sono immobili centrali o semicentrali che rientrano fra coloro inseriti nei diversi piani di vendita, che potrebbero essere venduti a valori non solo assolutamente lontani rispetto a quelli che sono i valori di mercato, sui quali posso capire che pesino in modo determinante tentativi speculativi o rendite di posizione particolari, ma che non tengono neppure conto di un valore sufficientemente vicino a questi.

Ci troviamo cioè in presenza di una sostanziale svendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, pur tenendo conto di tutti gli aspetti di vetustà e di deterioramento di questi immobili. Basti pensare al fatto che il modo di individuazione del prezzo di vendita non prende in considerazione per nulla la posizione di questi edifici all'interno della città, di conseguenza non ricarica sui criteri da seguire per l'individuazione dei valori stessi i plus valori che possono, correttamente, essere individuati in virtù del fatto che l'edificio sia situato in ottima posizione, magari in una via trasversale rispetto all'asse di via Festaz, piuttosto che ad es. al quartiere Cogne o ancor più al quartiere Europa. Se si tratta di edifici inclusi nella stessa categoria catastale, vengono considerati sulla base di parametri sostanzialmente identici, e la cosa non mi sembra per nulla corretta, neppure dal punto di vista estimativo, per così dire della equiparazione dei cittadini che volessero accedere a questa scelta di politica di vendita.

Me c'è anche un altro discorso. Non riesco a capire perché si sia dovuto discutere così tanto, così come ci è stato detto da Borre in commissione, nei confronti dei riferimenti numerici per l'individuazione dei valori, perché si sia dovuto discutere sui vani effettivi o sui vani convenzionali, perché si sia dovuto scegliere questo meccanismo incredibile della divisione per 14, per arrivare alla definizione dei vani convenzionali, sapendo che non tutti i locali abitabili all'interno di questi alloggi presentano vani di 14 mq. É un altro premio che diamo a coloro che acquistano, perché se avessimo diviso per 8, il numero dei vani sarebbe stato ben diverso, per 7 ancora di più, eccetera.

Mi sembra che la politica che è stata seguita sia proprio quella di svendere, senza far precedere al piano di vendita il piano di riqualificazione e accettando questa logica di privilegiare coloro che già privilegiati sono, che già risiedono senza giustificazione all'interno di questi alloggi, concedendo in sovrappiù addirittura agevolazioni finanziarie, incentivazioni finanziarie, e via dicendo.

Era possibile, di fronte a questo problema, fare una legge diversa; era possibile fare una buona legge: bisognava solo che ci si svestisse di questo obiettivo finale che mi è parso presente, di dover comunque vendere parte del patrimonio, per fare un ragionamento invece rovesciato come ho cercato di fare poco fa nei confronti del problema della riqualificazione, subordinando al problema della riqualificazione anche l'azione della vendita. Forse sarebbe stato possibile accettare, in questo secondo caso, anche una quantità di vendita che altrimenti non può essere riconosciuta come ammissibile e valida.

Non so se l'insieme della modificazione complessiva del disegno di legge che vi è stato distribuito potrà essere accettata da questo Consiglio; sono pronto a presentare tutti quegli emendamenti perché quel disegno di legge possa andare avanti in quel modo piuttosto che nell'altro, in caso contrario mi riservo la possibilità di presentare invece un numero inferiore di emendamenti che riguardino i temi principali, fondanti, di questo disegno di legge.

Ovvero, un emendamento che si riferisca all'articolo 2, che definisca meglio come si devono configurare i programmi di reinvestimento e una modificazione al 4^ comma dell'articolo 2 che subordini l'approvazione dei piani di vendita all'adozione dei piani di reinvestimento, infine la presentazione di un emendamento che si riferisca all'esclusione dal patrimonio vendibile degli immobili realizzati successivamente al primo gennaio 1985.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bavastro.

Bavastro (UV) Ho presentato una brevissima relazione scritta, cui faccio senz'altro rinvio, però voglio fare alcune considerazioni anche partendo da quanto ha detto il Consigliere Florio.

Inizierò dall'unica cosa sulla quale sono d'accordo, cioè il problema relativo alla vendita di edifici di recente ristrutturazione o edificazione.

In effetti anch'io, in II commissione e ancora prima negli incontri che ho avuto con il gruppo di lavoro assieme a Borre, avevo trovato abbastanza criticabile questa scelta di vendere gli alloggi recenti ed avevo proposto un emendamento che riconducesse ad equità le cose eliminando il discorso della vetustà per gli alloggi di costruzione successiva al 1985.

In quel momento il comune di Aosta aveva espresso una volontà, che creava qualche imbarazzo, anche perché ritengo che la regione debba avere un certo rispetto per le decisioni degli enti locali, quindi in qualche modo questa decisione del comune di Aosta ci condizionava.

La nuova amministrazione, da contatti informali avuti, pare abbia un nuovo orientamento, quindi va benissimo la proposta del Consigliere Florio su questo punto.

Il problema vendita o riqualificazione: insomma, la vendita è una necessità che deriva da tutta una serie di fatti; esiste una legge statale, che sarebbe già applicabile e che ha generato soprattutto delle aspettative ben precise fra i futuri beneficiari di questa legge. Non legiferare da parte nostra sulla vendita significherebbe rinunciare ad una competenza legislativa che abbiamo, quindi mi sembrerebbe anche questa una scelta sbagliata, tanto più che qualora si applicasse la legge statale, è emerso - perlomeno nel gruppo di lavoro e nei lavori che sono seguiti e anche nelle stesse audizioni che si sono fatte nelle varie commissioni - che questo nella nostra realtà porterebbe ad alcune storture.

Inoltre, esiste indubbiamente l'esigenza di reperire fondi da reinvestire nella produzione di nuovi alloggi; è chiaro che possiamo destinare altre risorse a questo settore, però da questa vendita se ne ricava un capitale che può essere rapidamente reinvestito.

Già ieri ed anche stamani ho colto in certe affermazioni un atteggiamento che a me sembra esageratamente punitivo nei confronti di chi si è venuto a trovare con il tempo in una situazione di reddito che lo escluderebbe dall'edilizia residenziale pubblica. É vero che a rigore se ne devono andare, ma è anche vero che sbattere in mezzo alla strada un notevole numero di famiglie costituisce un problema innegabile. Questa legge consente di trovare un compromesso che evita questa situazione. É chiaro che il problema del reinvestimento diventa centrale, proprio in base a quanto ho appena detto, ma insomma l'articolo 6 del progetto di legge presentato dalla Giunta contiene di per sé una garanzia, perché dice chiaramente che il ricavato deve essere reinvestito in questo settore; quindi non è che questi denari possano prendere altre destinazioni. Si vogliono, come sempre, mettere dei paletti, dei vincoli, delle gabbie, che condizionano poi in maniera eccessiva, come si è constatato in altre circostanze, l'amministrazione, o addirittura attraverso tutta una serie di emendamenti che sono stati distribuiti e che avevo già avuto modo di vedere si vuole creare un meccanismo che di fatto paralizzerebbe le vendite, e quindi vanificherebbe questa legge.

Ora, se si vuole impedire questa vendita, visto che alcuni di noi erano fin dall'inizio contrari, e quindi per vie traverse si vuole, senza dirlo chiaramente, interdire la vendita, questo è un fatto. Se invece vogliamo mantenere le finalità che ci si sono proposte inizialmente e che mi sembrano giuste e necessarie, questi emendamenti non mi sembrano assolutamente accoglibili, anche perché tendono a limitare in una maniera eccessiva l'azione futura delle amministrazioni. Quanto meno dalle forze che compongono questa maggioranza e la maggioranza nel comune di Aosta, che è poi un ente che ha un ruolo da protagonista in questo campo, mi sembra curioso: ritengo che un minimo di fiducia nella maggioranza di cui si fa parte possa far venir meno l'esigenza di mettere tutti questi vincoli così stringenti e a mio parere anche soffocanti.

C'è poi il problema dei prezzi di vendita. É chiaro che l'acquisto viene proposto a categorie che, salvo rarissime eccezioni, non sono categorie particolarmente abbienti, per cui non si può neanche pensare di vendere ai folli prezzi di mercato che ci sono qui da noi.

Facendo tutta una serie di prove, esaminando tutta una serie di tabulati che ci sono stati messi a disposizione, in realtà si vede che con i criteri assunti per la determinazione del prezzo un alloggio nuovo - a parte il fatto che oggi si dice che non li vogliamo vendere quelli nuovi, ma solo per fare una ipotesi - verrebbe venduto ad un prezzo - così come risulta determinato dalla legge che stiamo discutendo e senza considerare le eventuali facilitazioni finanziarie che riguardano un altro aspetto del problema - molto vicino a quello attuale di produzione. É chiaro che poi vendendo alloggi di 40-50 anni fa, questo prezzo deve essere diminuito. Pertanto anche per quanto riguarda i prezzi di vendita non sono d'accordo con quello che diceva Florio.

É vero che il meccanismo, leggendo l'articolo, poi risulta abbastanza macchinoso, però in definitiva il criterio adottato porta a determinare il prezzo di vendita un tanto a mq.; ed è un criterio indubbiamente più preciso che non quello adottato dalla legge 560 che porterebbe a fissare prezzi diversi per alloggi sostanzialmente identici, o prezzi identici per alloggi sostanzialmente diversi. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona.

Concludendo, per le ragioni che ho enunciato, difendo il progetto di legge così come è uscito dalla II commissione, con una apertura (credo di poterlo dire anche a nome del mio gruppo) all'emendamento che mi risulta Florio voglia proporre per la vendita degli alloggi nuovi.

Presidente É aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.

Borre (UV) Anch'io presenterò un emendamento, che è però un emendamento tecnico.

Il Consigliere Florio ha già dibattuto ampiamente in commissione, quindi conosce il perché si è portato avanti questa legge: senz'altro non per voler essere titolari unici di questo progetto, ma perché riteniamo che questa legge deve, purtroppo, tener conto di quella che è la 560. Quindi, per non correre rischi che il patrimonio venga venduto senza che la Regione possa dire la sua, abbiamo ritenuto opportuno andare avanti con questo tipo di legge ed abbiamo detto chiaramente in commissione che siamo disponibili a dare un valido contributo a quel lavoro che Florio ha fatto, che però non calza il momento, perché non è questo il momento. Abbiamo detto ieri che siamo pronti a rivedere tutto il discorso dell'abitazione in Valle d'Aosta, quindi non prendere spunto da una legge per rovesciarla e farne il principio che Florio ha ribadito nel suo emendamento.

La discussione che oggi affrontiamo sulla proposta della 125 è una discussione che non deve perdere di vista la finalità della legge dello stato, legge 560: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". La legge prevede che le regioni, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, formulino piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili.

Il gruppo di lavoro che ha predisposto questa proposta di legge, cosciente delle direttive della legge dello stato, cosciente del ritardo con cui si andava ad elaborare la stessa, ha cercato di recepire al meglio la volontà che traspariva dalla 560. Cioè, non una semplice svendita per recuperare denaro e per avere meno costi di gestione in futuro, ma il fatto che la vendita è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore tramite recupero dei centri storici e riqualificazione dei nuovi quartieri. Quindi si è lavorato sì sul piano di vendita, ma ponendo precisi paletti per l'investimento (articolo 6) con precisa destinazione delle quote e con immediata cantierabilità (articolo 6, comma 2).

L'articolo 2, comma 3, lett. a), non dice le stesse cose che prima Florio diceva, perché al contrario non si può vendere senza un programma di reinvestimento; quindi si deve fare un piano di vendita, senza il quale non si può vendere niente, senza già finalizzare anche i fondi. Non è che abbiamo detto cose che Florio adesso dice in maniera diversa. Sono le stesse cose che chiedeva anche il Consigliere Chiarello in commissione, solo che si parte da angolazioni diverse. Noi riteniamo che l'ente proprietario abbia capacità ed autonomia di investire, seguendo un piano predisposto ed approvato dalla Giunta regionale, mentre loro intendono mettere sotto tutela gli enti per arrivare poi allo stesso risultato.

Come già accennavo ieri durante la discussione della 122, non si mette in discussione la necessità di una riqualificazione del patrimonio pubblico, necessità che emerge dagli emendamenti di Florio e che tutti noi possiamo condividere. Infatti, una parte di questa riqualificazione passa già attraverso questo disegno di legge, perché con un piano di vendita ben concepito si va a razionalizzare il patrimonio pubblico. Si può inoltre considerare anche una utilità sociale della vendita; infatti si dovrebbe predisporre il piano e valutare con attenzione l'opportunità di procedere alla vendita di edifici ubicati in quartieri dove si ritiene che l'alienazione, anche parziale, di alloggi possa consentire un miglioramento del tessuto socio-economico presente nella zona interessata.

Una buona quota di riqualificazione passa attraverso questa legge non solo per quanto citato sopra, ma anche per le cospicue entrate che la stessa fornirà.

Ecco quindi che è necessario creare un ente unico di gestione per l'intero settore abitativo, è necessario un testo unico, una legge-quadro per tutta l'edilizia abitativa, un ente che possa e sappia spendere in funzione della riqualificazione del settore.

Il mio impegno è per realizzare questo, però ci dobbiamo impegnare tutti come Consiglio regionale.

Non dimentichiamoci che è una legge sull'edilizia integrata; l'utilizzo degli accordi di programma e programmi di recupero urbano sono strumenti a disposizione degli enti locali, dobbiamo solo lavorare ed impegnarci ad usarli per formarli alla nostra realtà e alle nostre esigenze, affinché si possano dare risposte all'edilizia abitativa.

La regione dovrà fare la sua politica abitativa, politica che sappia cogliere tutte le esigenze del territorio.

Non possiamo però mettere condizioni oggi in questa legge, che fermerebbero la possibilità della regione di dare sue disposizioni, non fermerebbero invece la vendita tramite la 560.

I punti che qualificano questa legge sono nella relazione di Bavastro, quindi non mi dilungo. Comunque chiedo che ci sia un impegno dopo l'approvazione di queste due leggi di lavorare su un modo diverso di vedere il problema casa.

Presento un emendamento tecnico. Nel decreto 23 maggio n. 188 si diceva, all'articolo 7: le parole "interesse pari al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo delle provviste di fondi per le operazioni di credito edilizio vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".

Questo è stato modificato nella 560, anche noi dobbiamo riportarlo dove abbiamo messo tasso legale, all'articolo 9, lett. b).

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Come già ha annunciato Borre, in commissione addirittura su questa legge si è soprasseduto perché non si riusciva ad arrivare ad un accordo.

Volevo partire da quello che ha detto Bavastro, cioè che dobbiamo fidarci delle amministrazioni comunali: noi siamo qui per legiferare, poi le amministrazioni comunali, se sono brave o meno, metteranno in pratica la legge, naturalmente dipende da che legge trovano per poter lavorare.

Ieri ho già accennato che nel corso di queste audizioni della III commissione con sindaci, sindacati, amministratori vari, abbiamo avuto la fortuna di sentire due Assessori del comune di Aosta dello stesso partito con idee diametralmente opposte: il primo ha detto di voler vendere il nuovo, di voler vendere il più possibile per poter investire il ricavato in ristrutturazioni varie; il secondo ha detto di non essere d'accordo sulla opportunità di vendere il nuovo, di essere contento di vendere il meno possibile, e ha raccomandato di tenere presente di non spezzare gli stabili perché poi risulterebbe difficilissimo amministrare certi quartieri. Questo dovrebbe far fischiare le orecchie a Bavastro, perché si tratta di due Assessori dello stesso partito in un lasso di tempo non troppo largo.

Cosa vogliamo fare di questa edilizia? É vero che la Valle d'Aosta ha più edilizia pubblica della media nazionale; questo potrebbe renderci abbastanza orgogliosi se questa edilizia pubblica fosse tenuta bene e gestita in una certa maniera. Nonostante tutta questa edilizia pubblica ci sono circa 400 in attesa di poter entrare in un alloggio, e sempre gli stessi da due o tre anni. C'è una casa Gagliardi, come ha detto Florio, che è un po' la vergogna di Aosta, perché sono alloggi di 21, 25, 28 mq, che se si andasse bene a vedere non sarebbero neanche abitabili dal punto di vista igienico.

Qual è la differenza? Non so se gli amministratori si devono basare sul buon senso delle altre persone o se devono legiferare. Tutti, Borre compreso, non vogliono diminuire il patrimonio pubblico, perché vogliono risolvere il problema di quelli che non hanno una casa. Noi diciamo che non solo dovrebbe esserci un piano generale di riutilizzo dei soldi, ma dovrebbero esserci già le aree adibite a nuove costruzioni, a recupero, per far sì che i soldi reperiti con la vendita di questi alloggi consentano la costruzione, avvalendosi non solo di questi soldi, ma anche di soldi che mettono la Regione e lo Stato, in modo che l'edilizia residenziale pubblica in Valle d'Aosta rimanga sulla stessa quota.

Sono convinto che solo rimanendo con la stessa quota, almeno per un certo periodo, riusciremo a risolvere il problema di quelli che hanno ancora bisogno di una casa.

Questa legge è partita in una certa maniera, non è stato recepito nessun emendamento, perché si diceva che stravolgevano la legge, adesso si presenta un emendamento tecnico, ma non penso che sia la legge di cui la Valle d'Aosta ha bisogno, perché non va a coprire le necessità.

Come ho già detto ieri, chi va ad acquistare questi alloggi è gente che non ha neanche più il diritto di starci dentro, perché è bello, Bavastro, dire che questa gente è arrivata ad un reddito che li spingerebbe fuori dall'edilizia pubblica; ma l'edilizia pubblica è fatta proprio per sopperire a mancanze di alloggi per fasce sociali medio-basse, cioè per fasce sociali che stanno dentro un certo reddito. Se è vero che non possiamo o non vogliamo mettere sulla strada quelli che hanno un reddito alto, pensate a quelli che hanno un reddito basso e che ci sono sulla strada e che passano la Gescal e che non hanno diritto ad entrare in queste case. Sono due problemi abbastanza diversi.

Fra l'altro la legge presentata da Florio la vedo solo adesso, prima si era parlato di emendamenti, ed anche l'emendamento di Borre l'ho visto adesso, per cui chiederei dieci minuti di sospensione per valutarli.

Presidente Non è possibile discutere la proposta di legge presentata da Florio, è stata distribuita come riferimento, ma è chiaro che viene discusso il testo che è andato in commissione con gli emendamenti che vengono portati. Questo è l'iter che dobbiamo seguire.

C'è una richiesta di sospensione, che non è mai stata negata, quindi sospendiamo per dieci minuti.

Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore 10,47 alle ore 11,39.

Presidente Riprendono i lavori del Consiglio. Do la parola al Consigliere Florio, mentre vengono distribuiti gli emendamenti che dovrebbero sostituire quelli presentati precedentemente.

Ricordo che siamo in discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) Dopo discussione abbiamo raggiunto una soluzione che sembra riesca a contemperare le diverse posizioni.

É chiaro che questo significa che ritiro quell'insieme di emendamenti che avevo inserito in quel testo completamente rifatto, ma che peraltro non avevo neanche formalmente presentato. Emendamenti che invece vengono sostituiti da altri due, uno all'articolo 2 e uno all'articolo 4. Cerco di spiegarli in modo che sia chiaro a tutti cosa si propone alla votazione.

All'articolo 2, diversamente da come è scritto nel foglio che ci è stato distribuito, deve essere cancellato il comma quarto che viene sostituito dal comma qui riportato; quindi al termine del comma 3 è aggiunto il seguente comma, cancellando quello presente nel testo originale, al posto di 3 bis, sostituisce il quarto in sostanza.

Il testo dell'emendamento cerca di individuare il contenuto dei programmi di reinvestimento che i singoli enti proprietari devono redigere insieme al piano di vendita. Le cose da prevedere sono elencate con una certa precisione, proprio per dare sostanza e forza allo stesso programma di reinvestimento.

Si è cercato di eliminare, rispetto al testo che avevamo originariamente proposto, ogni punto che potesse dare l'impressione di voler fermare il programma di vendita. L'obiettivo non è questo, ma è quello di subordinare l'avvio del programma di vendita all'approvazione e all'avvio reale del programma di reinvestimento.

La seconda parte, che diventerebbe il quinto comma dell'articolo 2, stabilisce che i programmi di reinvestimento sono trasmessi anch'essi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che verifica la completezza oltre che del programma stesso anche della relativa documentazione, ma ne valuta anche la realizzabilità in funzione della lettura complessiva dei punti di cui sopra. L'Assessorato propone quindi alla Giunta regionale l'approvazione del programma di reinvestimento insieme all'approvazione del piano regionale di vendita.

Lo aggiungiamo? Allora, possiamo mettere: propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente all'approvazione del piano regionale di vendita entro 120 giorni... da cosa? Nel testo originale era dall'approvazione del piano regionale di vendita. Attenzione, perché stiamo pasticciando qui adesso. Della presente legge? Sì. Allora: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Diventerebbe così, lo leggo: i programmi di reinvestimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che, verificata la completezza dei programmi, della relativa documentazione e la loro realizzabilità, propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente all'approvazione del piano regionale di vendita, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Va bene? Poi c'è il secondo emendamento che si riferisce all'articolo 4, comma 2, dove si aggiunge un punto d) relativo agli edifici, che non devono essere inclusi nei piani di vendita. Quindi viene aggiunta la lettera d) che riporta: edifici realizzati o ristrutturati successivamente al primo gennaio 1985.

Presidente Propongo due minuti di sospensione e chiedo al Consigliere Florio di perfezionare il tutto, perché è una legge importante e non vorremmo sbagliare.

Con questo emendamento proposto dal Consigliere Florio, con l'accordo trovato con i capigruppo, vengono ritirati gli altri emendamenti presentati precedentemente.

Siamo sempre in discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.

Borre (UV) Con gli emendamenti presentati dal Consigliere Florio andrebbe a cadere il primo emendamento della II commissione, perché se parliamo di alloggi costruiti prima del 1985 è inutile parlare di ristrutturazione prima del 1988.

Presidente Consigliere Borre, in realtà è così, nel senso che se viene accolto questo emendamento, viene a cadere quello presentato dalla II commissione.

Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) Viene forse giustamente sollevato un altro problema, sul quale riflettere ancora un momento, relativo all'emendamento n.2. La proposta che avevo fatto era di aggiungere la lettera d) che recita: "realizzati o ristrutturati successivamente". É chiaro che in questa materia bisogna stare molto attenti ad utilizzare termini che trovino diretta corrispondenza nella legislazione che definisce il tipo di intervento.

Il termine ristrutturati non è un termine che compare nella legislazione che definisce il tipo di interventi; sarebbe meglio riferirsi alle definizioni di recupero presenti all'interno dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 457/78. Così facendo escluderemmo da questa limitazione gli appartamenti che sono stati soggetti negli anni a soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Presidente Chiedo un attimo di attenzione, c'è un altro emendamento, do la parola al Consigliere Florio.

Florio (VA) Per tener conto dell'ultimo suggerimento che mi era giunto, il comma 2 dell'articolo 4 diventerebbe così:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) interessati da interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della l. 457/1978, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985, o in corso di esecuzione o programmati con finanziamento già disponibile;"

Si aggiunge poi una lettera d), il cui contenuto è il seguente:

"d) di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985".

Presidente All'articolo 4, comma 2, lett. a), dopo "1978" viene aggiunto "realizzati successivamente al 1° gennaio 1985, o in corso di esecuzione o programmati con finanziamento già disponibile;". Viene inoltre inserita la lettera d) che recita: "di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985".

Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici, Lavoyer.

Lavoyer (ADP-PRI-Ind) L'approvazione di questo disegno di legge regionale assume una grande rilevanza, perché si propone di ovviare alle grosse carenze riscontrate nella legge statale 24 dicembre 1993 n. 560. Essa infatti sotto molti aspetti non risponde pienamente a quelle che sono le esigenze e le realtà locali della nostra regione.

Una delle principali innovazioni risulta essere la formulazione dei piani di vendita secondo criteri determinati, che escludono fondamentalmente quegli alloggi soggetti ad interventi di recupero sostanziale, per cui il cittadino si troverebbe a dover acquistare un alloggio in pessime condizioni. Quindi, non solo sosterrebbe la spesa per l'acquisto, ma dovrebbe successivamente provvedere ad un'ampia ristrutturazione.

Inoltre, non sono posti in vendita alloggi situati in zone ad elevata domanda abitativa, consentendo così di mantenere un ingente patrimonio pubblico là dove la domanda di alloggi a canoni di locazione agevolata è più elevata, evitando così di assoggettare quella parte di popolazione meno abbiente a canoni privatistici decisamente più onerosi.

Di rilevante importanza è senza dubbio la formulazione di un piano di reinvestimento quale condizione essenziale per procedere all'attuazione del piano di vendita. Il ricavato della vendita del patrimonio non rischierà così di rimanere inutilizzato, ma troverà un'immediata collocazione nella costruzione e nel recupero di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica, previsti nel suddetto piano di reinvestimento.

Non diminuiranno così gli alloggi pubblici in quanto, pur procedendo alla vendita di parte di essi, altri con il ricavato verranno costruiti o resi abitabili tramite ristrutturazione.

L'innovazione maggiore risulta essere però la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, naturalmente il prezzo applicato è decisamente inferiore a quello di mercato.

Nella determinazione del prezzo non si tiene conto della rendita catastale rivalutata, come invece avviene con la normativa statale, ma del vano convenzionale, calcolato ai sensi della legge 392/68, rivalutato tenendo conto della categoria e della classe catastale di appartenenza.

Questo procedimento risulta più equo in quanto, a parità di superficie, due alloggi ubicati nello stesso edificio, aventi lo stesso numero di vani convenzionali, potrebbero presentare diversa vendita catastale secondo la suddivisione interna dei vani. Dal prezzo così determinato vengono poi detratte le varie percentuali per vetustà e pagamento in contanti.

Voglio in conclusione ringraziare la commissione consiliare competente per il lavoro svolto.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato.

Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per dichiarazione di voto.

Marguerettaz (PpVA) Faccio sul primo articolo una dichiarazione di voto, prima che si vada all'approvazione degli emendamenti.

La trattativa, se posso dire così, alla quale abbiamo assistito questa mattina non è stata una volta tanto negativa, perché anche per quanto riguarda la nostra forza politica ci ha permesso di cambiare il nostro giudizio su questo disegno di legge.

Avevamo delle forti preoccupazioni che per la verità non sono del tutto dissipate ed avevo già avuto modo ieri di esprimerle, per quanto concerne il disegno di legge 122.

Il Consigliere Borre nel suo primo intervento tendeva a dire che il disegno di legge che andiamo ad approvare era qualcosa di diverso rispetto alla politica della casa in generale, che rimaneva invece il solito grosso problema da affrontare con suggerimenti, peraltro nella maggior parte pertinenti, che lo stesso collega faceva. In realtà questa impostazione del dire il problema della casa è altro, è in contrasto con tutte quelle volte che si assumono dei provvedimenti di legge o delibere di giunta o qualsiasi provvedimento amministrativo che riguarda la casa; si ha appunto la tendenza a dire che il problema della casa sta altrove. Con questa impostazione, ecco dove nasce la preoccupazione, gli anni passano e il problema rimane irrisolto.

Se il disegno di legge fosse stato quello presentato dalla Giunta originariamente, ci portava delle serie preoccupazioni in questo senso, perché io personalmente ho avuto l'esperienza del comune di Aosta, che senz'altro è il comune più interessato da questi interventi legislativi, e so bene, lo sa bene il Consigliere Borre, quanto sia complesso metter mano a questo problema sul comune di Aosta. Ora doveva nascere forzatamente dall'amministrazione regionale un disegno di legge che in qualche modo impegnasse - più fortemente del disegno di legge presentato in origine - il comune di Aosta a metter mano seriamente ad una politica di reinvestimento del denaro che si ricaverà dalla vendita di questo patrimonio, per andare ancora nella direzione dell'edilizia residenziale pubblica.

Una osservazione che rimane, nella quale esprimo il mio disaccordo rispetto a delle considerazioni fatte anche dal collega Florio, è la seguente. Troppo spesso si ha la tendenza a dire che il mercato degli affitti è bloccato, punto e basta. É vero che c'è una grossa difficoltà di movimento nel mercato degli affitti privati, soprattutto a livello della città di Aosta; ma è altrettanto vero che se avessimo impostato i due provvedimenti, quello di ieri e quello di oggi, così come erano, non avremmo certo contribuito in niente in questo senso. Voglio dire che non è proprio del tutto vero che non si trovano delle case in affitto ad Aosta, spesso si trovano degli appartamenti con dei prezzi alti, alti soprattutto per quelle fasce sociali che si stanno muovendo sul territorio di Aosta alla ricerca di alloggi in affitto, e che si muovono sul terreno privato perché dal pubblico non hanno adeguata risposta.

Quindi, se la filosofia del vendere, e non credo di sbagliare se dico che i più interessati all'acquisto saranno proprio quei nuclei familiari che, avendo sforato il limite del reddito, da una parte avrebbero avuto la preoccupazione di dover abbandonare l'alloggio, ma allo stesso tempo hanno anche le possibilità economiche per poterlo acquistare, dicevo, se questa è una scelta condivisibile, non bisogna dimenticare quelle fasce sociali che ancora oggi si muovono alla disperata ricerca di una sistemazione.

Ripeto, con gli emendamenti presentati - e la mediazione che c'è stata all'interno della maggioranza ha portato a mio avviso ad un risultato ancora migliore di quello previsto dal Consigliere Florio, in quanto dalla sua proposta poteva forse venire un intoppo ulteriore per il comune ad agire in questo senso - credo che la soluzione trovata sia conveniente per gli uni e per gli altri, nel senso che possa permettere al comune di operare e al tempo stesso possa garantire alla cittadinanza una risposta per quanto concerne il reinvestimento nell'edilizia residenziale pubblica. Per queste considerazioni il nostro gruppo voterà favorevolmente il disegno di legge.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 2 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Florio, che recita:

Emendamento Articolo 2, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. I programmi di reinvestimento devono contenere:

a) il numero degli alloggi che si intendono recuperare, ristrutturare o costruire e le loro caratteristiche;

b) la localizzazione degli interventi e la disponibilità dei fabbricati per il recupero e la ristrutturazione e delle aree per la nuova costruzione;

c) lo stato della progettazione degli interventi;

d) le risorse finanziarie necessarie per gli interventi;

e) le risorse finanziarie disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica;

f) le risorse finanziarie che si intendono reperire con la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

g) i tempi di realizzazione degli interventi.

4 bis. I programmi di reinvestimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che, verificata la completezza dei programmi, della relativa documentazione e la loro realizzabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente all'approvazione del piano regionale di vendita."

Lo pongo in votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2 (Piano di vendita)

1. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore e alla razionalizzazione e riqua1ificazione del patrimonio abitativo esistente, conseguibile altresì per mezzo dei programmi integrati. Il piano quinquennale di vendita, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti proprietari, deve prevedere l'alienazione di una quota del patrimonio cedibile, riferito all'intero ambito regionale, non superiore al sessanta per cento.

2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4.

3. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono:

a) all'approvazione delle proposte di programma di reinvestimento dei fondi derivanti dall'alienazione; tale approvazione è condizione essenziale per procedere nella vendita da parte degli enti interessati;

b) ad aggiornare le proposte di piani di vendita ai criteri definiti all'articolo 4.

4. I programmi di reinvestimento devono contenere:

a) il numero degli alloggi che si intendono recuperare, ristrutturare o costruire e le loro caratteristiche;

b) la localizzazione degli interventi e la disponibilità dei fabbricati per il recupero e la ristrutturazione e delle aree per la nuova costruzione;

c) lo stato della progettazione degli interventi;

d) le risorse finanziarie necessarie per gli interventi;

e) le risorse finanziarie disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica;

f) le risorse finanziarie che si intendono reperire con la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

g) i tempi di realizzazione degli interventi.

5. I programmi di reinvestimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che, verificata la completezza dei programmi, della relativa documentazione e la loro realizzabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente all'approvazione del piano regionale di vendita.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 4 vi sono gli emendamenti presentati dal Consigliere Florio, che recitano:

Emendamenti - inserire alla lett. a) del comma 2, dopo la parola "1978" le parole ", realizzati successivamente al 1° gennaio 1985,"

- aggiungere al comma 2 il seguente punto d):

"d) di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985."

Li pongo in votazione:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

Articolo 4 (Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita)

1. I criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), ai quali gli enti proprietari il cui patrimonio è superiore al dieci per cento del patrimonio pubblico regionale sono tenuti ad uniformare le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:

a) alloggi con assegnatari inclusi nell'area di decadenza dall'assegnazione per superamento del limite di reddito, ai

sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) edifici già parzialmente alienati;

c) edifici nei quali è più elevato il numero di inquilini che manifestano la volontà di acquistare;

d) edifici la cui cessione arreca giovamento al tessuto socio-economico del territorio.

2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) interessati da interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della l. 457/1978, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985, o in corso di esecuzione o programmati con finanziamento già disponibile;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione;

d) di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 9 vi è l'emendamento della II commissione, di cui do lettura:

Emendamento All'articolo 9, comma 1, dopo le parole "venti per cento" aggiungere le parole "la vetustà non si calcola per gli alloggi ultimati o completamente ristrutturati dopo il 1988".

L'emendamento decade.

All'articolo 9, comma 5, lett. b), vi è l'emendamento del Consigliere Borre, che recita:

Emendamento Le parole "interesse pari al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "Interesse pari al costo delle provviste dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".

Lo pongo in votazione:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così emendato:

Articolo 9 (Prezzo di vendita)

1. Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali. Il numero dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie convenzionale, determinata sulla base dell'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di vetustà dell'edificio fino ad un massimo del venti per cento.

2. Per gli alloggi compresi in stabili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria complessiva o di recupero globale del fabbricato, ai fini della riduzione dell'uno per cento del prezzo di vendita per ogni anno di vetustà fino ad un massimo del venti per cento, l'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riconducibili a quelli dell'articolo 31, comma 1, lett. b), della l. 457/1978.

4. A richiesta dell'acquirente, il prezzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, può essere stabilito dall'ufficio tecnico erariale; in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva e senza le riduzioni previste al comma 1, anche se tale valutazione è superiore ai prezzi stabiliti secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitare entro trenta giorni dalla determinazione del prezzo.

5. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al costo delle provviste dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

6. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 5, lett. b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 10 vi è l'emendamento della II commissione, che recita:

Emendamento L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10 (Divieti e sanzioni)

1. L'alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.

2. A coloro che contravvengono le disposizioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:

a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore di mercato determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza;

b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore di mercato dello stesso, determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza, maggiorata degli interessi legali.

3. Per sopravvenuti gravi motivi, l'ente che ha ceduto l'alloggio può autorizzare il trasferimento della proprietà prima del periodo di cui al comma 1.

4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto con le modalità di cui all'articolo 28, comma nono, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), e successive modificazioni.

5. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 28, comma nono, della 1. 613/1977, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all'ente cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

6. Nell'atto di compravendita dovranno essere inseriti i seguenti vincoli:

a) inalienabilità, anche parziale, e divieto di modificare la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni, dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e comunque fino a quando non si è pagato interamente il prezzo;

b) diritto di prelazione, in caso di nuova vendita, a favore dell'ente cedente;

c) diritto di abitazione a favore degli altri componenti il nucleo familiare, qualora l'acquisto sia effettuato da un familiare convivente;

d) iscrizione ipotecaria a favore dell'ente venditore, qualora il pagamento sia effettuato in forma rateale.

7. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti; apposito tariffario è predisposto a cura degli enti alienanti unitamente ad un rappresentante del sindacato assegnatari.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 15 vi è l'emendamento della II commissione, che recita:

Emendamento L'articolo 15 è abrogato.

Lo pongo in votazione:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente All'articolo 16 vi è l'emendamento della II commissione, che recita:

Emendamento L'articolo 16 è abrogato.

Lo pongo in votazione:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris, per dichiarazione di voto.

Ferraris (GV-PDS-SV) Nell'annunciare il voto positivo del mio gruppo, vorrei ricordare alcune questioni.

Innanzitutto, la legge che stiamo discutendo è una legge che affronta un problema parziale della casa e la sua origine è nel 1994, ed era contenuta nella legge finanziaria dello stato, nel senso che la legge finanziaria del '94 prevedeva la vendita del patrimonio pubblico, e i soldi ricavati andavano per l'80 percento reinvestiti e il 20 percento per il ripiano del deficit degli istituti. Questo per dire che stiamo discutendo una legge che ha avuto all'origine una delimitazione ben precisa, cioè quella di andare a ripianare parzialmente i debiti che lo stato aveva per la gestione dell'edilizia pubblica.

Credo che il lavoro che è stato fatto sia in commissione che questa mattina abbia migliorato questa legge, per cui quella che ci accingiamo a votare è positiva.

Credo che la vendita degli alloggi raggiunga tre obiettivi: quello di reperire delle risorse e contestualmente riutilizzarle; quello di avere un effetto di calmieramento sui prezzi degli alloggi, perché con questa legge si immettono sul mercato dai 500 ai 600 alloggi; quello di contribuire alla soluzione del problema controverso di chi oggi occupa alloggi di edilizia popolare senza averne i requisiti.

Ci troviamo di fronte a delle risorse che sono bloccate, credo che soluzioni drastiche per gli attuali occupanti che superano i limiti di reddito previsti anche dalla legge che abbiamo votato ieri, sicuramente non siano realizzabili; so che questo è un vecchio dibattito, mi ricordo che quando il quartiere Cogne era gestito dall'azienda Cogne, sicuramente non dal comune, questo problema si riaffacciava periodicamente e nessuno era mai in grado di risolverlo. Credo che una azienda abbia degli strumenti e delle possibilità diverse da quelle dell'amministrazione pubblica, che deve tener conto di esigenze di carattere più generale. Questa soluzione consente di affrontare il problema e di liberare risorse, per affrontare i problemi che prospettavano sia Borre che Marguerettaz questa mattina, ovvero ci sono delle fasce di utenza che non trovano risposta, ma questa risposta indubbiamente andrà trovata con la soluzione della casa in termini più generali e comunque mettendo in cantiere delle proposte concrete per la edilizia economica popolare.

Anche il prezzo di vendita ritengo sia equo, diversamente da quanto previsto dalla legge nazionale, credo anche che quando si parla di questo disegno di legge si parla di un disegno di legge che riguarda la casa, ma riguarda un aspetto limitato. Concordo con quanto diceva Borre ieri e risottolineava questa mattina: non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo affrontare il problema della casa in termini più generali anche per quanto riguarda le risorse, perché dalla vendita degli alloggi verrà solo una parte di risorse per affrontare questo problema, ci sono risorse nazionali del CER, ci sono risorse messe a disposizione dalla CEE, e credo che queste possibilità debbano essere attivate.

Credo anche che questo debba essere fatto per andare ad una riqualificazione dei quartieri e a rendere più vivibile la città, rispondendo alle esigenze di casa che ci sono nella nostra regione, mettendo in piedi gli strumenti per sapere come e quando queste case vanno costruite, e mettendo anche riordino per quanto riguarda la gestione della casa stessa. La riforma dello IACP è una questione che dobbiamo affrontare, dando autonomia a questo istituto, ma dotandolo anche di criteri di economicità e di efficienza nella propria gestione.

Ritengo positiva questa legge come una parte di una questione casa che è importante; credo che il Consiglio regionale non si debba fermare qui, perché dal dibattito che oggi si è sviluppato in aula sono emerse le possibilità per trovare soluzioni positive anche in futuro.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) Si tratta certamente di un disegno di legge importante, l'ho detto all'inizio e lo ribadisco adesso.

É un disegno di legge che non ci vede pienamente soddisfatti, perché non crediamo che la soluzione (o l'avvio della soluzione) del problema della casa passi attraverso l'avvio del rischio dell'azzeramento della proprietà pubblica.

L'impressione più netta che ho quando mi trovo di fronte a disegni di legge di questo tipo è quella che avevo tanti anni fa, quando avevo cominciato ad interessarmi di questi problemi, e portatori di proposte di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel nostro paese erano la Dc e il Psi, che avevano tutto posto in essere per - ed è bene che ce lo chiariamo una volta per tutte - privatizzare in un certo momento storico una parte di patrimonio collettivo. Che questo una volta tanto non andasse a vantaggio delle classi cosiddette abbienti, o alte, presenti nel paese, è vero: una volta tanto un pezzo della privatizzazione del patrimonio collettivo del paese andava per le classi più marginali, bloccando il mercato della casa pubblica ed avviando quel meccanismo che ha fatto sì che le nostre città si siano trasformate in una successione senza fine di casermoni, sprovvisti di ogni attrezzatura urbanistica degna di questo nome, nelle quali la qualità della vita non si sa cosa sia, e che hanno corroso prato dopo prato, campo dopo campo, tutte le periferie delle nostre città.

D'altra parte l'esempio ce lo abbiamo sotto gli occhi ad Aosta: ricordavo, nell'intervento che avevo fatto all'inizio, che la legge 457/78 aveva consentito agli enti locali la possibilità di programmare con scadenza biennale interventi sulla scala dei 10 anni; la città di Aosta non riuscì a programmare nulla, ma per ogni biennio dovette, con la motivazione del rischio della perdita dei finanziamenti provenienti da Roma, localizzare i diversi interventi di edilizia residenziale pubblica sia agevolata che sovvenzionata, in tutti i tasselli possibili e immaginabili reperibili nella città: su aree vincolate a verde, su aree vincolate ad edilizia scolastica, su aree vincolate a servizi sociali, su aree vincolate ad attrezzature collettive, senza adeguare alla stessa scala dell'intervento edilizio le urbanizzazioni viarie, primarie e secondarie, senza adeguare alla stessa scala neppure le urbanizzazioni secondarie.

In sostanza, è stata persa un'altra occasione storica, nel senso che invece di approfittare di consistenti finanziamenti utilizzando dell'edilizia residenziale pubblica, sia di nuova costruzione che di recupero, per riequilibrare l'uso della città e per mettere ordine nella città, quegli investimenti sono diventati elemento ulteriore di disordine e di pessima qualità della vita nella città. Senza dimenticare poi che questa città non è riuscita a spendere un quattrino del piano decennale della casa in interventi di recupero edilizio, né nel centro storico né al di fuori del centro storico, e in questa logica si decide di vendere, credendo che questo sia l'avvio della soluzione del problema.

Ma io ricordo che ad Aosta ci sono 1688 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 911 del comune e 662 dello IACP, auspicare che se ne vendano 500 o 600 di questi 1688 è demenziale. Con quale tipo di fondi si potrà mai pensare di realizzare nuovamente quei 5-600 alloggi? Forse con quei pochi danari, scarsi, che si potranno ricavare dalla vendita di alloggi vecchi? No, senz'altro.

Si potrebbero realizzare quei 5-600 alloggi, di cui si auspica la vendita, soltanto utilizzando o finanziamenti provenienti dallo Stato (e non si sa per quanto ci saranno) o finanziamenti propri della Regione, ma soprattutto si dovranno utilizzare quelle aree libere da edificazione ancora esistenti nella città o ancora esistenti nei comuni circostanti, che non capisco perché e in funzione di che cosa dovrebbero accettare di vedersi occupare le proprie aree libere con altrettanti casermoni, quando la città di Aosta non riesce a recuperare il patrimonio edilizio che già esiste all'interno della città stessa.

Per fortuna, alcuni emendamenti sono passati, emendamenti che sono di correttivo forte a mio avviso, e per mettere subito una pezza a questo orrendo numero di 5-600 dico subito che l'emendamento all'articolo 4, comma 2, significa togliere dal patrimonio vendibile tutti gli alloggi ristrutturati o realizzati dopo il primo gennaio 1985. Quindi la percentuale di alloggi vendibili, da porre in vendita sul totale dei vendibili nella città di Aosta sia dello IACP che del comune di Aosta non sono 5-600, ma sono forse 250, e all'interno di quei 250 bisognerà poi andare ad individuare la percentuale prevista dalla legge, che è del 50 percento.

Ma anche l'altro emendamento ci sembra positivo, perché individua correttamente un minimo di griglia all'interno della quale il piano di reinvestimento debba essere compilato, per dare forza e credibilità al piano di reinvestimento.

Certo è che se il buon giorno si vede da questo mattino, le prospettive della politica della casa per l'edilizia residenziale pubblica non sono granché. Siamo disponibili a continuare a lavorare in questo settore, certo è che dobbiamo lasciarci alle spalle ogni tentazione di accontentare forzature o pressioni che arrivino da qualsiasi parte.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.

Borre (UV) Non accetto questa logica che se non c'era qualcuno a mettere la pezza, questa legge non funzionava. La pezza che ha messo Florio è stato un emendamento accolto dalla maggioranza, perché già nella legge erano espresse queste volontà ed ora sono state chiarite meglio. Quindi, non accetto proprio il fatto che qui qualcuno ha salvato la porcheria.

Invece voglio esprimere un grosso ringraziamento al gruppo di lavoro che era composto, per quanto riguarda il comune di Aosta, dal geom. Cadin, per lo IACP dalla sig.ra Zani, per il Sunia dalla sig.ra Incoletti, per l'ufficio dei lavori pubblici dal sig. Pignatelli (che poi è andato in pensione) e dal sig. Bollon.

Un ringraziamento anche per la fiducia che la Giunta ha rilasciato al sottoscritto, delegandolo a portare avanti questo problema, che oggi viene a soluzione grazie al lavoro delle commissioni, grazie al lavoro del Consiglio perché in commissione si è detto di portare il dibattito sulla vendita in Consiglio, in maniera che fosse più chiaro e trasparente a tutti che non c'è qualcuno che ha la paternità su questa legge. Ed è per questo che respingo, Florio, le tue ultime affermazioni.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Ho detto già abbastanza cose su questa legge, tantissime che condivido le ha dette Florio, anche se non condivido come voterà su questa legge perché la sua posizione in commissione era nettamente diversa. Poi non capisco una cosa, e con questo non voglio difendere nessuno: gli emendamenti che presenta Borre sono emendamenti che arrivano dallo Spirito Santo, quelli che presentano gli altri non sono più dello Spirito Santo, ma vengono accettati per la porta di servizio.

Borre (UV) .... in maggioranza, non per virtù dello Spirito Santo....

Florio (VA) ... anche i miei in maggioranza...

Chiarello (RC) Comunque... Volevo riprendere quello che ha detto Ferraris, perché mi facevano paura questi 5-600 alloggi, sapendo la consistenza del numero di alloggi che ci sono in Aosta pensavo di avere interpretato ancora peggio di quello che ho interpretato la legge, invece per fortuna il numero è basso.

Se si voleva veramente risolvere il problema della edilizia, da 10-15 anni si poteva risolvere, sono stati anche persi dei soldi per non aver programmato sull'edilizia in Aosta ed anche in paesi della Valle. Dalla discussione che abbiamo avuto su questa legge, quando si volevano mettere i paletti che dicessero sì vendiamo, però costruiamo non dico lo stesso numero, ma quasi lo stesso numero di alloggi, quei paletti lì sono stati tolti tutti. Sono stati tolti i paletti che andavano a dire che ci doveva essere almeno un programma ben dettagliato. Tutto quello che è rimasto è abbastanza aleatorio e sta al buon senso degli amministratori.

Secondo me questa legge non è fatta per soddisfare la necessità di recupero e miglioramento del patrimonio abitativo della Regione, ma è solo un nuovo momento perso, rispetto alla legge 560, per dimostrare che potevamo legiferare diversamente per migliorare il nostro patrimonio edilizio, ed è una mera legge di vendita.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat.

Voyat (UV) Solo per esprimere il mio pensiero, perché sento che chi ha presentato emendamenti non è soddisfatto della legge, chi ha fatto il relatore non è contento del risultato. Chiedo di mettersi un po' nei nostri panni, che ieri in maggioranza abbiamo discusso e deciso una cosa, e oggi ci siamo trovati a votarne altre.

Io, del gruppo dell'Union, dopo aver sentito i nostri relatori che davano una certa impostazione, trovarmi a votare un'altra legge non posso essere molto più soddisfatto di Florio.

Comunque io la voto, soprattutto per un fatto fondamentale: quando ci sarà il momento di discussione per quello che è il programma, che sia chiaro che tutti dovremo adoperarci perché le nuove abitazioni siano ristrutturazioni, ma non nuove costruzioni. Questa forse è la cosa utile che viene fuori da questa legge.

Sono sempre stato contrario ad accettare emendamenti tecnici in aula, perché non si ha la possibilità di valutare se un emendamento possa creare delle difficoltà nell'applicazione della legge, ma visto che chi lo ha proposto è convinto che la cosa vada bene, e chi lo ha accettato lo è altrettanto, a questo punto, l'avete discusso voi, lo avete presentato voi, mi auguro che se non siete soddisfatti voi, non dobbiamo non essere soddisfatti noi. Quindi, se uno discute e vota un emendamento e poi non è contento, deve almeno stare zitto come faremo noi.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty e Tibaldi)

Il Consiglio approva