Oggetto del Consiglio n. 1220 del 8 marzo 1995 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1995
OGGETTO N. 1220/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose) e alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus)".
Capo I (Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32)
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 24)
1. L'articolo 24 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose) è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
(Concessione dei servizi)
1. La concessione di servizi di trasporto pubblico locale è accordata dalla Giunta regionale per gruppi di linee, secondo le indicazioni del Piano di bacino di traffico.
2. La concessione deve contenere:
a) gli estremi della domanda del concessionario;
b) le generalità del concessionario ed il suo domicilio legale;
c) la durata della concessione;
d) l'elenco delle linee della rete assegnata al concessionario.
3. L'elenco di cui al comma 2, lett. d), potrà, durante gli anni di validità della concessione, essere aggiornato ed integrato, per servizi specifici o locali, con decreto dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, in conformità con il Piano di bacino di traffico e nei limiti delle percorrenze massime sovvenzionabili previste da tale piano per ogni sub bacino.
4. La deliberazione della Giunta regionale che approva il rilascio della concessione contiene altresì il testo del contratto di servizio pubblico che dovrà essere sottoscritto dalle parti."
Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 25)
1. L'articolo 25 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
(Contratti di servizio pubblico)
1. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da contratti di servizio stipulati tra l'ente concedente e il soggetto concessionario.
2. Nei contratti di servizio sono definiti:
a) gli impegni del soggetto concessionario ad assicurare i servizi di trasporto, nonché a realizzare i necessari investimenti. Devono essere analiticamente individuati sia i servizi di interesse regionale della rete, sia eventuali servizi di interesse specifico o locale;
b) la possibilità di un aggiornamento annuale per servizi specifici o locali;
c) gli impegni dell'ente concedente ad acquistare i servizi oggetto della concessione e a provvedere al pagamento dei relativi oneri secondo termini e modalità specificamente definiti;
d) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
e) le risorse destinate per il raggiungimento delle finalità contenute nel contratto;
f) l'eventuale affidamento a terzi di servizi di adduzione di limitata percorrenza."
Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 26)
1. L'articolo 26 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
(Durata della concessione)
1. Le concessioni hanno la durata massima di dieci anni, ad eccezione delle ferrovie, metropolitane, tranvie, filovie, per le quali la durata massima è determinata dalle leggi di settore in vigore.
2. Nella fase di transizione 1995/2000, la durata delle concessioni è quella indicata nel Piano di bacino di traffico approvato dalla Regione."
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 27)
1. L'articolo 27 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
(Individuazione del concessionario)
1. L'individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto prestatori di servizi invitati dalla Regione.
2. L'avviso di gara deve contenere:
a) la durata della concessione;
b) la descrizione della rete con l'elenco delle linee e le percorrenze che devono essere garantite;
c) il programma di esercizio;
d) i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica, quali il materiale rotabile, gli impianti, le attrezzature;
e) le indicazioni sulle tariffe applicabili;
f) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio prodotto;
g) l'obbligo del concessionario di assumere eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni delle linee similari;
h) i casi di risoluzione, revoca o decadenza delle concessioni;
i) lo schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario;
l) i criteri di valutazione della gara.
3. L'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenendo altresì conto di:
a) qualità del servizio offerto;
b) capacità tecnica;
c) dotazione e disponibilità di impianti, di attrezzature e di materiale rotabile".
Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
(Fase transitoria)
1. La procedura della gara d'appalto con le modalità previste dall'articolo 27 verrà introdotta gradualmente e progressivamente nell'arco della fase transitoria 1995/2000, sulla base delle modalità previste dal Piano di bacino di traffico.
2. Nella fase transitoria 1995/2000, la Giunta regionale può rinnovare concessioni provvisorie di durata annuale già in atto, per linee non previste dal Piano di bacino di traffico; tali servizi non devono comportare alcun onere a carico della Regione".
Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 29)
1. L'articolo 29 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 29
(Procedure di aggiudicazione nella fase transitoria)
1. Durante la fase transitoria 1995/2000, nei casi in cui non si procede all'aggiudicazione con la procedura di cui all'articolo 27, la Regione individua il concessionario attraverso una procedura negoziata. A tal fine si procede ad una apposita istruttoria diretta ad accertare:
a) l'idoneità tecnica e finanziaria del richiedente la concessione in relazione alla tipologia dei servizi da fornire;
b) la presenza di richieste di concessionari che già abbiano esercitato regolarmente linee nell'ambito di tale rete;
c) il personale che la ditta richiedente la concessione può mettere a disposizione nonché il suo luogo di residenza;
d) il corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio;
e) la disponibilità a sottoscrivere lo schema di contratto di servizio.
2. Ai fini dell'istruttoria, l'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti indice apposita riunione a cui invita tutte le società concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgono in ambito regionale nonché la Direzione regionale delle Ferrovie dello Stato. Nel corso di tale riunione vengono illustrate le caratteristiche del servizio che si intende concedere e vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande e le caratteristiche della documentazione da produrre.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, sentito il Comitato regionale dei trasporti collettivi, delibera il rilascio della concessione."
Capo II (Modificazioni alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38)
Articolo 7 (Inserimento dell'articolo 17 bis)
1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus), è inserito il seguente:
"Articolo 17 bis
1. A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di servizio fra la Regione e le società concessionarie di servizio di autolinee, i costi dei servizi sono determinati dai contratti stessi ed i parametri della presente legge per il calcolo dei costi acquisiscono un mero significato di riferimento allo stesso modo dei dati sul costo effettivo del trasporto pubblico locale rilevati a livello nazionale.
2. Le risorse finanziarie previste dalla presente legge, imputate al capitolo 67670 del bilancio di previsione della Regione per il 1995 e per gli anni successivi, sono utilizzate ai fini dell'erogazione dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio fra Regione e società concessionarie di servizi di autolinee."
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bich.
Bich (APA) Era per leggere la relazione scritta. La diamo per letta? D'accordo?
Presidente É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat.
Voyat (UV) Senza ripetere quanto già detto in commissione all'Assessore Riccarand, e visto che avevo preannunciato che non avrei presentato emendamenti in quanto so che presentare emendamenti in aula è un rischio anche per gli uffici, perché non sempre riescono a tenere conto delle esigenze tecniche, mi raccomando di tenere almeno al corrente il più possibile il Consiglio sulle varie iniziative che prenderà la Giunta.
Sui vari sub-bacini sappiamo che, come prevedeva già il Piano, uno o forse più saranno messi in appalto; per gli altri invece ci sarà una trattativa privata dell'Assessore o della Giunta con le varie società disponibili. Quindi raccomando all'Assessore che tenga al corrente il Consiglio sui criteri che la Giunta adotterà per scegliere quali di questi sub-bacini verranno appaltati e quali invece verranno a trattativa privata.
Dico qualcuno dei criteri, almeno quelli più elementari: uno forse perché il sub-bacino è più omogeneo, l'altro perché il sub-bacino è più piccolo, un altro ancora perché ha percorsi vari e può essere raffrontato quello cittadino con quello extracittadino.
La seconda raccomandazione è che si tengano in considerazione gli accordi che dovranno esserci; a questo riguardo un emendamento è stato accettato dall'Assessore quando era stato presentato da una delle società, dove in un sub-bacino ci possono essere anche più società ad esercitare i trasporti. Soprattutto, dicevo, è necessario un lavoro di coordinamento fra le varie società, perché c'è una legge, la n. 140/38, che obbliga le società a non licenziare il personale sulle linee. Pertanto, se da una parte abbiamo le società che non possono licenziare, se dall'altra la società che subentra non avesse la necessità di assumere, avremmo queste società che sono in difficoltà.
Il secondo punto è la questione dei mezzi: ci sono delle linee che hanno necessità di mezzi speciali, e se un domani ad una società vengono tolte queste linee e vengono passate ad un'altra società, non è detto che la società che subentra voglia comprare quel mezzo di seconda mano. Quindi rischieremmo di avere un mezzo speciale per certe linee, acquistato con un contributo regionale, che poi la società senz'altro venderà perché, non avendo più questa linea, non ha più l'interesse a tenerlo, ed avremo un'altra società che subentrando in quella linea avrà necessità di uno di quei mezzi e vorrà comprarsi un mezzo nuovo con un contributo regionale. É questa la grossa preoccupazione, ed avrei voluto che qualcuno mi avesse già detto come ci si intendeva addentrare in questi problemi.
Visto che tutto questo non è stato fatto, lo pongo come raccomandazione all'Assessore e alla Giunta, insieme ad una piccola preghiera: perché oggi la necessità dei consiglieri di essere informati su quante sono le iniziative dei vari assessorati o della Giunta c'è, così come c'era dieci anni fa, quando ci si lamentava che la Giunta e gli Assessori non riferivano al Consiglio sulle varie iniziative. Apprendiamo di molte iniziative che vengono prese nel campo dei trasporti, però solo attraverso la stampa.
Quindi su quelle che sono le innovazioni, così come previsto sia dall'accordo della Giunta con le Ferrovie dello Stato, che dal Piano dei trasporti, raccomanderei che la Giunta periodicamente informasse i consiglieri, anziché obbligarli sempre a leggere i giornali.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Lego questo ai problemi che stanno nascendo o ai rilievi che fanno in questi giorni in Bassa Valle in merito al Piano trasporti, che io ho votato.
Voglio dire all'Assessore, dato che anche qui si parla di metropolitana leggera, che non si può puntare sui trasporti su ferrovia e poi i treni dei pendolari non farli fermare alle stazioni dove c'è un numero consistente di pendolari che fruiscono di questo servizio. Se si fa questa scelta, almeno i treni dei pendolari negli orari di punta vengano fatti fermare nelle stazioni che hanno importanza per il numero di utenti. Non si può dire che se non ferma a Donnas, ma ferma a Pont-Saint-Martin, si prende la macchina per andare a prendere il treno a Pont-Saint-Martin; o puntiamo a lasciare le macchine a casa e ad andare alla stazione utilizzando i mezzi pubblici, oppure salta tutto il Piano del traffico per disinquinare la regione, per spendere meno, eccetera. Ho già fatto presente all'Assessore questi problemi, spero che si prendano in considerazione.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Condivido completamente quanto detto dal collega Voyat, perché questo progetto di legge ha alcune carenze, quindi dico sin d'ora che non lo voteremo, anche perché ci sono troppe deleghe in bianco. Oltretutto avevo chiesto all'Assessore di fare molta attenzione quando si procedeva alle gare di appalto, proprio per considerazioni di tipo matematico oltre che di tipo di risultato che queste potrebbero dare. Proprio sul discorso delle autolinee speciali, che erano previste sia nel Piano dei trasporti che nel bacino di traffico, c'era il famoso problema che utilizzavamo fino ad oggi ditte in Aosta anche per i servizi a Courmayeur e per i servizi a Pont-Saint-Martin.
Questo discorso va tenuto in debita considerazione, perché rischiamo tutte le volte di fare un doppio viaggio, anziché un viaggio semplice. Avevo già spiegato il problema la volta scorsa, mi sembra che non sia il caso di rispiegarlo oggi; l'Assessore ne è a conoscenza e quindi aspetterò con tranquillità le scelte che verranno fatte, eventualmente riporterò in questa sede le mie considerazioni.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) Per dichiarare l'astensione del nostro gruppo per ragioni che sono state espresse in sede di commissione e che qui riassumo brevemente.
In sostanza, il disegno di legge n. 116, come diceva giustamente Viérin, prevede una sorta di delega in bianco, un eccesso di discrezionalità lasciato all'istruttoria della Regione in quella che è la procedura di aggiudicazione dei singoli sub-bacini.
Come seconda argomentazione avevamo sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di applicare questi criteri indicati nella legge per l'erogazione dei fondi, previsti appunto per i trasporti pubblici, motivando l'esistenza di una specifica sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 38/90. L'Assessore ha motivato in senso diverso, tuttavia rimaniamo delle nostre convinzioni; pertanto il nostro voto sarà di astensione.
Presidente Se nessuno intende più intervenire in sede di discussione generale, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.
Riccarand (VA) Questo è sicuramente un disegno di legge fortemente innovativo rispetto alle procedure che sono state finora seguite nell'assegnazione di concessioni di linee, sia perché si avvia un processo per andare dalla concessione alla singola linea e ad un concetto di concessione per rete, evidentemente una trasformazione da fare con la necessaria gradualità ed elasticità, sia perché andiamo verso un superamento del sistema dei contributi basati sul costo standard, andando invece ad una contrattazione: gara o trattativa, eccetera, basata su un corrispettivo in base ad un certo servizio. Stiamo cioè andando nella direzione che ci è indicata dalla normativa a livello europeo, nella direzione che è contenuta in tutti i disegni di legge che sono stati depositati in questi anni a livello del Parlamento per la riforma del trasporto pubblico locale, che però non hanno concluso il loro iter. Quindi sicuramente ci collochiamo con una proposta che è in coerenza con la normativa europea ed è più avanzata della normativa che è in atto a livello nazionale, e quindi è innovativa.
Mi rendo conto che quando si introduce un'innovazione rispetto ad un corpus legislativo molto carente ma esistente da 15 anni, ci sono delle perplessità e delle incertezze sulle procedure, ci sono delle osservazioni; può darsi anche che il Presidente della Commissione di Coordinamento ci faccia delle osservazioni su alcuni punti, però credo che un procedimento di questo genere così impostato sia il futuro con cui va gestito il trasporto pubblico a cui ci riferiamo, in particolare il settore delle autolinee.
La preoccupazione che avevamo e che abbiamo nell'andare verso questa riforma è quella di prevedere una fase di avvicinamento graduale al nuovo regime, quindi una certa elasticità che è stata introdotta per poter gestire nel modo migliore, tenendo conto della situazione delle società concessionarie che abbiamo in Valle d'Aosta, quindi dei problemi degli automezzi che hanno a disposizione, i problemi del personale; cioè non si vogliono fare dei provvedimenti che siano traumatici, ma vogliamo riuscire a guidare pian piano una trasformazione nell'interesse della comunità per avere un sistema di trasporto pubblico più capillare, più efficiente, maggiormente in grado di dare una risposta alle esigenze degli utenti, e che quindi è anche più interessante dal punto di vista occupazionale, perché occupa più persone, aumenta il servizio, eccetera. Questa è la prospettiva.
Credo che il disegno di legge, pur con i problemi di applicazione e di innovazione che esso pone, ci permetta di gestire bene questa fase.
Per quanto riguarda la trasparenza e l'informazione, sollecitate dal Consigliere Voyat, è chiaro che la disponibilità sotto questo aspetto è massima, non c'è proprio nessuna volontà di gestire le cose in un modo che non garantiscano al Consiglio e alla commissione consiliare il massimo di informazione. Voglio però sottolineare che le procedure previste da questo disegno di legge rispetto alla normativa attuale sono sicuramente tali da garantire una trasparenza, una istruttoria, dei criteri molto ben definiti rispetto alla situazione attuale, in cui questa delega in bianco che - si dice - darebbe questo disegno di legge, è molto più forte da parte della Giunta, perché il potere discrezionale in questo momento sulla base della legge n. 32 è molto più forte ed abbiamo minori criteri indicativi.
Comunque la disponibilità è piena anche per quanto riguarda le scelte che staranno a monte, ed è il discorso che faceva il Consigliere Voyat, cioè in base a quali criteri la Giunta deciderà quale sub-bacino mettere in gara di appalto e quali fare con la procedura negoziata; questo sarà oggetto di discussione e c'è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti rispetto a questi criteri.
Collaborazione con le società: la collaborazione è sempre stata cercata, faccio solo presente che la bozza del disegno di legge è stata mandata il 9 dicembre a tutte le società concessionarie perché potessero inviare tutte le loro osservazioni; osservazioni che abbiamo nei limiti del possibile recepito. É chiaro che ci possono essere dei momenti di conflittualità, perché, una volta recepito quello che si può recepire, ci sono delle scelte che l'Amministrazione deve fare e che non sempre collimano con gli interessi di tutte le società. Quindi a volte bisogna procedere con delle decisioni che non accontentano tutti.
L'ideale sarebbe in Valle d'Aosta riuscire ad arrivare ad un consorzio che raggruppa tutte le società che già operano, in modo che si lavori insieme; non è poi così difficile, perché in Valle d'Aosta abbiamo quattro o cinque società concessionarie, non c'è una sterminata realtà, per cui non è impossibile trovare un accordo fra tutte queste. Oltretutto stiamo portando avanti un progetto di cosiddetta "tariffa integrata", un sistema di bigliettazione integrata fra autolinee e ferrovie, che dovrà essere gestito comunque in modo concertato, perché i biglietti saranno tutti uguali per tutto il sistema di trasporto pubblico locale, automatizzato, e questo dovrà avere un centro di coordinamento che riguarda tutte le aziende. Pertanto la collaborazione è indispensabile. Ormai il trasporto pubblico ha un futuro e funziona, se è concepito come una rete di servizi (non come la singola linea) che permette all'utente di arrivare da tutte le principali località a tutte le altre principali località con il mezzo pubblico, sia esso la ferrovia, sia esso l'autobus urbano, sia esso l'autobus extraurbano. Ed è in quel senso che si sta andando.
Per quanto riguarda alcuni rilievi rispetto alle questioni della ferrovia, è chiaro che qui non affrontiamo quel tema. Quello che stiamo facendo adesso è che rispetto a proposte di nuovi orari, che vengono ogni due volte all'anno avanzati dalle ferrovie, abbiamo aperto un pubblico dibattito proprio per sentire tutte le esigenze. La prospettiva è di un notevole incremento del servizio, non tutti i treni però potranno fermare in tutte le stazioni, altrimenti non funziona più il servizio. La volontà è comunque quella di avere un servizio migliore in tutte le stazioni, in modo da servire meglio l'utenza.
Questo è il contenuto del disegno di legge, che credo ci possa permettere di gestire nei prossimi mesi il nuovo sistema concessionario che dovrà partire dal mese di settembre, in base al Piano di bacino di traffico approvato dal Consiglio regionale.
Chiedo l'inserimento dell'articolo sull'urgenza.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente All'articolo 4 vi sono gli emendamenti presentati dalla IV Commissione, di cui do lettura:
Emendamento L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 27)
1. L'articolo 27 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
(Individuazione del concessionario)
1. L'individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto prestatori di servizi invitati dalla Regione. Due o più imprese invitate possono presentare congiuntamente un'offerta sulla base di un preventivo accordo di gestione da allegare alla documentazione prodotta.
2. L'avviso di gara deve contenere:
a) la durata della concessione;
b) la descrizione della rete con l'elenco delle linee e le percorrenze globali previste;
c) le indicazioni sul programma di esercizio;
d) i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica, quali il materiale rotabile, gli impianti, le attrezzature;
e) le indicazioni sulle tariffe applicabili;
f) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio prodotto;
g) l'obbligo del concessionario di assumere eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni delle linee similari;
h) i casi di risoluzione, revoca o decadenza delle concessioni;
i) lo schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario;
l) i criteri di valutazione della gara;
m) la documentazione da produrre.
3. L'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenendo altresì conto di:
a) qualità dell'organizzazione aziendale;
b) dotazione e disponibilità di impianti, di attrezzature e di materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio;
c) esperienza di esercizio di linee in concessione nell'ambito della rete oggetto di gara d'appalto."
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente All'articolo 5 vi sono gli emendamenti presentati dalla IV Commissione, di cui do lettura:
Emendamento L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
(Fase transitoria)
1. La procedura della gara d'appalto con le modalità previste dall'articolo 27 verrà introdotta gradualmente e progressivamente nell'arco della fase transitoria 1995/2000, sulla base delle modalità previste dal Piano di bacino di traffico.
2. Nella fase transitoria 1995/2000, la Giunta regionale può rinnovare concessioni provvisorie di durata annuale già in atto, per linee non previste dal Piano di bacino di traffico. La Giunta regionale, in sede di rinnovo e nell'ambito del contratto di servizio, potrà determinare i corrispettivi riconoscibili per il servizio su tali linee, i quali nel primo anno di applicazione del Piano di bacino di traffico non potranno comunque superare il cinquanta per cento dei costi standard individuati in base alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus), con una graduale riduzione del dieci per cento per ogni anno successivo al primo, fino a totale esaurimento di ogni onere a carico della Regione.
3. Nella fase transitoria 1995/2000, la Giunta regionale può affidare, con le procedure di cui all'articolo 29, concessioni per una singola linea, limitatamente ad una sola linea per ogni sub-bacino."
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8, proposto dall'Assessore Riccarand e relativo all'urgenza, che recita:
Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva