Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1219 del 8 marzo 1995 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1995

OGGETTO N. 1219/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio)".

Articolo 1 1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) è sostituito dal seguente:

"3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Lo stesso Comune invia inoltre bimestralmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 38 della legge 196/1978".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18/1994 è abrogato.

Articolo 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) En approuvant la loi n° 18 du 27 mai 1994, ce Conseil au 3ème alinéa de l'article 8 avait inséré l'obligation pour les communes de transmettre à la Région tous les documents afférents aux autorisations. Ensuite, la commune même aurait dû pourvoir à transmettre chaque deux mois aussi toute la documentation aux termes de l'article 38 de la loi n° 196/78.

Ceci parce que, avant d'arriver en Conseil, le Ministère des biens culturels avait demandé de transmettre la copie de la documentation afférente aux autorisations, aux sens de l'article 1 de la loi n° 431, qui dit: "Le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate, e trasmettono contestualmente la relativa documentazione".

A un examen plus approfondi au point de vue juridique, on s'aperçoit que la loi n° 196/78 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Valle d'Aosta" prévoit que les régions envoient au Ministère des biens culturels uniquement une communication bimestrielle de l'activité développée conséquemment au transfert des fonctions administratives en cette matière. Or, comme une loi d'application du Statut prévaut sur une loi ordinaire, c'est évidemment cette interprétation qu'il faut donner à la loi n° 18. Ainsi avec une petite modification on prévoit que d'or en avant la commune envoie copie de l'autorisation à l'Assessorat régional au tourisme, sport et biens culturels, avec toute la documentation afférente à cette autorisation, et que toujours la commune envoie par contre chaque deux mois au Ministère des biens culturels uniquement la copie de l'autorisation; ce qui simplifie énormément la tâche de la commune.

Il faut dire qu'en Ière Commission quelque commissaire avait soulevé si c'était la commune qui devait envoyer directement au Ministère copie de l'autorisation, ou bien si c'était la Région qui devait y pourvoir. Evidemment c'est la commune, parce que, la Région ayant délégué cette fonction aux communes, c'est elle qui doit pourvoir au tout et donc aussi à l'envoi. C'est pour cela que bien a fait la IIème Commission à mieux éclaircir au point de vue linguistique l'article 1 de cette loi, mais à mieux préciser qui ce sont les communes qui doivent envoyer chaque deux mois les autorisations données.

Presidente É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (PpVA) Il relatore ha detto tutto quello che andava detto in questa sede; l'unica perplessità che mi rimane è che spetti al comune ogni due mesi mandare direttamente questi atti allo Stato, e sappiamo bene che un domani, se questo non avverrà da parte dell'Ufficio tecnico comunale, il responsabile purtroppo sarà sempre il sindaco. Ho grande timore in questo, perché sappiamo bene come sono strutturati gli uffici tecnici comunali, e non vorrei che un domani qualche sindaco abbia delle grane poco gradite.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.

Florio (VA) Certamente l'approvazione di leggi di questo tipo, soprattutto di quella che viene modificata parzialmente da questo disegno di legge, comporta, per i comuni, assunzioni di responsabilità. Ma d'altra parte ci si deve decidere su cosa è bene fare ed è bene far fare ai singoli comuni.

Quello che tengo invece a sottolineare è che la votazione in Consiglio di questo disegno di legge a breve distanza dalla votazione sulla legge n. 18/94 dimostra che sovente le leggi vengono qui presentate, discusse ed approvate con eccessiva urgenza e velocità.

Queste sono leggi, soprattutto quelle che regolano l'attività amministrativa, lo svolgimento di funzioni specifiche e proprie dei singoli enti territoriali, che hanno bisogno di grande riflessione e di meditazione approfondita. Intorno alla legge n. 18 ci fu attenzione, una discussione molto serena, costruttiva, anche polemica talvolta, ma pur sempre costruttiva in III Commissione; quella discussione venne scambiata da altri, all'esterno di questa aula, come il desiderio di bloccare l'attuazione di deleghe che da un punto di vista politico era stato deciso di mettere in pratica, non era così.

La votazione oggi di questo nuovo disegno di legge dimostra che il tempo impiegato nella discussione e nell'esame allora non era ancora stato sufficiente. Ci serva di lezione per il futuro.

Come relatore di questo disegno in III Commissione, ho chiesto all'arch. Perinetti di farmi una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, non appena lo avrò lo relazionerà in commissione e poi vedrò, attraverso il Presidente della III Commissione, di portarlo a conoscenza anche degli altri consiglieri.

Presidente Altri che intendono intervenire? Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato nel testo licenziato dalla III Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità