Oggetto del Consiglio n. 1217 del 8 marzo 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1217/X - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE VALLE D'AOSTA, COMUNE DI AOSTA, COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPORTIVE E DIVERSE NELLA CITTA' DI AOSTA.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere MARGUERETTAZ.
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Si dà atto che il Consigliere LANIECE si allontana definitivamente dall'adunanza e non partecipa alla trattazione e alla votazione della deliberazione presente e delle successive.
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Replica l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali AGNESOD.
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Si dà atto che alle ore 18,32 assume la Presidenza il Vicepresidente Marco VIERIN.
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IL CONSIGLIO
Ritenuta la possibilità e l'opportunità che la Regione, il Comune di Aosta e il C.O.N.I., definiscano in concerto tra loro quanto occorre al fine di pervenire all'avvio di alcuni progetti di rilevante interesse sociale concernenti, tra gli altri, le infrastrutture sportive cittadine;
Visto che il C.O.N.I., ha dato la disponibilità di liberare in tempi brevi il lotto attualmente occupato dalla Palestra di proprietà del C.O.N.I. sita in Via Guedoz di Aosta al fine di ampliare i parcheggi a servizio dell'Ospedale regionale, nonché di pervenire alla definitiva transazione della proprietà di detto immobile a favore del Comune alla condizione che sia realizzata una struttura alternativa polivalente da destinarsi all'atletica indoor e alla pratica di varie attività di palestra;
Tenuto conto che la Regione, in attuazione degli scopi dettati dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, e del relativo programma di interventi approvato dal Consiglio regionale, è impegnata nell'ambito di una cooperazione con l'Amministrazione del Comune di Aosta alla realizzazione, nell'area adiacente il Campo scuola di atletica leggera, di una struttura per le attività di atletica indoor, e che, nelle logiche riferite, si rende vantaggioso integrare una serie di ulteriori superfici da destinare al training specifico delle varie attività sportive nella anzi detta struttura;
Considerato inoltre che, nell'ambito della già indicata cooperazione con l'Amministrazione del capoluogo regionale, occorre inoltre individuare specificamente gli ambiti ove prevedere la realizzazione degli ulteriori interventi di impiantistica sportiva, nonché definire le modalità e tempi di cessione tra Regione e Comune delle proprietà e dei diritti di superficie dei lotti interessati a dette realizzazioni;
Ritenuto che, al fine di pervenire agli obiettivi proposti e di meglio definire le incombenze dei tre enti interessati, secondo anche quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, occorre operare con apposito accordo di programma, e che, agli scopi sopra indicati, è stato predisposto dagli Uffici dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, l'allegato testo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo in ordine alla legittimità della deliberazione, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 della legge regionale 18/1980, e successive modificazioni;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare il testo dello "ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE VALLE D'AOSTA, COMUNE DI AOSTA, COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPORTIVE E DIVERSE NELLA CITTA' DI AOSTA" da adottarsi, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con atto formale o decreto del Presidente della Giunta regionale;
2) di stabilire che l'approvazione del testo del presente accordo di programma costituisce, per le opere nello stesso previste, aggiornamento al "Programma di intervento per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive" ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45;
3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettere b) e d), del Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
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