Oggetto del Consiglio n. 154 del 29 aprile 1976 - Verbale
OGGETTO N. 154/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Associazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Associazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
La legge 8 luglio 1975, n. 306, è da considerarsi profondamente innovativa nel settore zootecnico, dell'associazione dei produttori agricoli e del prezzo di vendita del latte alla produzione.
In passato, il prezzo del latte veniva fissato dai comitati regionali o provinciali dei prezzi, ma unicamente al consumo.
Vi è subito da rilevare che la legge dello Stato non prevede la determinazione del prezzo del latte con provvedimenti imperativi, bensì mediante contrattazioni fra le parti.
Aspetti largamente positivi sono da ricercarsi negli incentivi per sviluppare l'associazione dei produttori e l'affidamento alle associazioni di precise responsabilità nella contrattazione, nella produzione del latte, nella possibilità di introdurre un serio esame dei costi di produzione.
Pare tuttavia di rilevare alcune contraddizioni. Ad esempio, la impossibilità di intervenire sui prezzi di mercato dei prodotti caseari derivanti dalla trasformazione del latte che pure hanno una evidente influenza sui prezzi del latte alla produzione.
La fissazione di prezzi, anche notevolmente diversi in regioni limitrofe, può vanificare i prezzi concordati, in quanto gli acquirenti, evidentemente, possono acquistare latte su qualsiasi piazza. Lo stesso pericolo può derivare ai produttori quando si allargano i mercati e ci si rivolge alla importazione, sia pure nell'ambito della C.E.E.
Queste ed altre contraddizioni possono rendere discutibile la tutela del prezzo del latte alla produzione. Per ovviare in parte a questi possibili inconvenienti, la Regione potrebbe, in sedi di contrattazione fra le parti, consigliare di stabilire, oltre il prezzo del latte, anche i quantitativi minimi da acquistare. Anche contatti stretti con le Regioni limitrofe possono essere utili per attenuare l'inconveniente.
La citata legge demanda alla Regione alcuni importanti compiti e più precisamente:
- determinazione dei requisiti delle associazioni dei produttori;
- il riconoscimento delle associazioni stesse;
- la costituzione di alcuni comitati economici per la contrattazione;
- la determinazione dello standard merceologico minimo del latte;
- le percentuali di maggiorazione del prezzo base del latte, a seconda delle sue caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie;
- le norme tecniche per la valutazione e le analisi del latte nonché i laboratori autorizzati ad effettuarle.
Si tratta, evidentemente, di compiti piuttosto importanti ed innovativi.
È per tali motivi che si è ritenuto opportuno demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'attuazione di specifici adempimenti.
In tal modo, da un lato sarà possibile consultare gli organi tecnici, i produttori e le organizzazioni interessate prima di codificare con legge una materia quanto mai varia e facilmente modificabile, dall'altro lato si consentiranno rapidi modificazioni ed aggiustamenti, qualora questi si rendessero necessari sulla base della esperienza che si andrà ad effettuare.
Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente disegno di legge regionale di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.
(segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta esponendo le argomentazioni contenute nella relazione.
Il Vice Presidente CHABOD dà lettura del parere favorevole della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, la quale ha però proposto il seguente emendamento:
Articolo 2, terzo comma, ultima riga: le parole "di almeno quintali 50" sono sostituite con le seguenti "di almeno quintali 20".
Il Consigliere MANGANONI propone l'accoglimento dell'emendamento suggerito dalla Commissione.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1:
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).
Articolo 2:
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il seguente emendamento:
Articolo 2, terzo comma, ultima riga: le parole "di almeno quintali 50" sono sostituite con le seguenti: "di almeno quintali 20".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo 2 così emendato sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).
Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
Si dà atto che gli articoli da 3 a 9 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tonino, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti ventisei;
Voti favorevoli: ventitre;
Voti contrari: tre.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Associazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione":
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Disegno di legge n. 172
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale... n. ...: "ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENTITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE".
Il Consiglio Regionale ha approvato:
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In armonia con la legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge regionale si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica, della organizzazione dei produttori e della valorizzazione commerciale dei prodotti mediante la costituzione di adeguate forme di associazione.
Al fine di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole, il prezzo di vendita del latte alla produzione, di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri sottoindicati, nel rispetto delle norme comunitarie e della programmazione regionale.
Art. 2
Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Regione promuove e favorisce la costituzione ed il funzionamento di associazioni di produttori zootecnici.
Le associazioni possono essere costituite su iniziativa dei produttori agricoli singoli e delle loro cooperative.
Esse, oltre ai requisiti indicati nell'articolo 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, devono possedere le seguenti caratteristiche:
1) essere costituite legalmente, con atto pubblico, ed osservare gli adempimenti previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di associazioni e di cooperative;
2) essere aperte a tutti i produttori della zona interessata, i quali vi potranno aderire, anche successivamente alla costituzione, mediante presentazione della domanda al Consiglio di Amministrazione il quale ne condiziona l'ammissione all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
3) avere una dimensione organizzativa ed economica, nonché strutturale, tale da consentire di esercitare una efficace azione di miglioramento, di tutela del mercato, di difesa della produzione dei propri soci.
Per quanto concerne la produzione del latte si presume, in via indicativa ed avuto riguardo alle realtà economica-agrarie delle singole zone, che esistano i requisiti di cui al comma precedente quando l'associazione abbia la disponibilità di almeno quintali 20 di latte giornalieri;
4) essere disciplinate da norme statutarie e regolamentari che, fra l'altro, prevedano l'obbligo per i produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione, la fissazione delle relative modalità, il voto pro-capite ed il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative aderenti all'associazione.
Art. 3
La Regione procede al riconoscimento delle associazioni delle cooperative e dei loro consorzi entro 60 giorni dalla presentazione della istanza da parte delle organizzazioni stesse.
Il provvedimento che accerta o nega la esigenza dei requisiti deve essere motivato ed adottato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
Il provvedimento di cui al comma precedente può essere impugnato secondo le norme dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Art. 4
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, è istituito un comitato economica regionale di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute a' sensi dell'articolo 3.
Le associazioni riconosciute designano all'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste il proprio rappresentante.
Il comitato economico dura in carica tre anni ed è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative le quali provvedono a designare, all'Agricoltura e alle Foreste, ciascuna un proprio rappresentante.
La Regione provvede, entro 30 giorni dalla scadenza, al rinnovo di detto comitato.
Il comitato economica regionale è preposto alla contrattazione e alla valorizzazione del prodotto previsto dalla presente legge.
Art. 5
Agli effetti della presente legge, per quanto concerne la definizione di produttore agricolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Art. 6
Per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni si fa espresso riferimento a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306, e alle altre leggi vigenti in materia.
Art. 7
Le associazioni provvedono alle spese per la organizzazione e l'esercizio delle loro attività mediante contributi a carico degli associati.
La misura dei contributi annuali è stabilita con deliberazione dell'assemblea.
La deliberazione dell'assemblea annuale riguardante la misura dei contributi di cui sopra e il bilancio preventivo delle associazioni è sottoposta all'approvazione dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, il quale vista gli atti con la dicitura "approvato" oppure rimanda gli atti stessi all'associazione con motivate osservazioni.
Le associazioni possono beneficiare, per lo svolgimento delle attività statutarie e proporzionalmente al volume della produzione venduta o trasformata o al numero dei soci, delle provvidenze riservate alla cooperazione dai provvedimenti regionali e statali.
I benefici sono concessi su presentazione di programmi di attività previamente approvati dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste.
Le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalle C.E.E.
Art. 8
Su conforme deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina lo standard merceologico minimo del latte ed i criteri di applicazione delle percentuali di maggiorazione sulla base di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Il decreto determinerà pure il periodo di validità dello standard e delle percentuali di maggiorazione, nonché i lavoratori presso i quali dovranno essere espletate le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte.
Lo standard merceologico minimo del latte e le percentuali di maggiorazione sono preposte dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste, sentiti gli organici tecnici competenti della Regione ed i rappresentanti dei produttori.
Art. 9
Qualora le parti interessate alla contrattazione (produttori, industriali del settore, Centrale del latte o comunque acquirenti) non provvedano autonomamente o, quanto meno, non intervenga fra le parti l'accordo, la Regione promuove e attua gli adempimenti previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 36.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
