Oggetto del Consiglio n. 1189 del 22 febbraio 1995 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1995
OGGETTO N. 1189/X Disegno di legge n. 105 presentato dalla Giunta regionale in data 20 ottobre 1994: "Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione".
Articolo 1 (Finalità)
1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti a prevalente uso di civile abitazione, la Regione Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti e di sostituzione dei serramenti esterni di locali serviti da impianto di riscaldamento e situati in edifici esistenti.
Articolo 2 (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo)
1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata.
2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.
3. Gli interventi indicati al comma 2 devono interessare la totalità dei locali dell'unità immobiliare, abitabile o agibile, serviti da impianto di riscaldamento e dotati di aperture verso l'esterno.
4. Gli edifici interessati dagli interventi devono essere destinati prevalentemente ad uso di civile abitazione ed avere ottenuto l'abitabilità e/o agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. É considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è posteriore al 1° luglio 1993 e comunque non anteriore a tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 3 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la modulistica per la formulazione della domanda e l'elenco della documentazione da allegare, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi. La documentazione, comunque, deve comprendere le fatture originali dei materiali e, qualora la domanda concerna gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, una perizia di un tecnico abilitato. Se la documentazione non è prodotta in modo completo contestualmente alla presentazione della domanda, quest'ultima è considerata inammissibile e restituita all'interessato.
2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 8.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 12.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di tetto o di sottotetto abitabile e di lire 150.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o di porta finestra prevalentemente vetrata interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti. A tal fine si sommano le superfici complessive dell'intervento con arrotondamento all'unità intera per difetto.
3. Gli incentivi non sono concessi per interventi obbligatori per disposizione di legge e non sono cumulabili con provvidenze autorizzate da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi stessi oggetto e finalità.
4. Le domande sono istruite dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, che può altresì disporre controlli, atti a verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia durante l'istruttoria delle domande, sia nei tre anni successivi la concessione dei contributi.
5. Qualora gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di contributo e non idonei a conseguire le finalità della presente legge, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo, che deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 4 (Disposizione finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1995/1997, una spesa annua di lire 500.000.000, il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48950 del bilancio regionale.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1995 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno finanziario 1995 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Interventi sui settori economici energia - Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso civile - B 2.2.2.); per gli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo, per lire 500.000.000 annue, delle risorse iscritte sul capitolo 69020 del bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 1995/1997.
3. A decorrere dal 1998 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 5 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 500.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.2.4.1.3.7.26.05.22
cap. 48950 (di nuova istituzione)
"Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche"
lire 500.000.000.
Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Chenuil.
Chenuil (GV-PDS-SV) Per l'attuazione di una corretta politica di risparmio energetico si devono prendere in considerazione sia gli interventi volti all'incremento dell'efficienza dei processi di produzione di energia, che i risparmi ottenuti mediante un'efficace azione di contenimento dei consumi.
Nel caso specifico del settore dell'edilizia civile, i risparmi energetici più facilmente conseguibili, soprattutto nella nostra regione, sono quelli relativi al riscaldamento delle abitazioni civili. In tal senso si delinea l'intervento del disegno di legge in esame ed è quanto recita l'articolo 1.
L'articolo 2 indica le caratteristiche degli interventi, le caratteristiche che devono avere i materiali usati e le unità immobiliari che sono ammesse a contributo.
L'articolo 3, al primo punto, indica la modulistica necessaria per formulare le domande; al punto due determina la misura del contributo in merito al tipo di intervento. I punti 3, 4, 5 fissano le norme per un controllo delle domande ed eventuale revoca in caso di interventi difformi alla richiesta avanzata.
L'articolo 4 stabilisce la spesa annua per il triennio 95-97 e la copertura di tale spesa.
L'articolo 5 è la variazione di bilancio, e l'articolo 6 è la dichiarazione di urgenza.
Questo disegno di legge ha ottenuto il voto favorevole di tutti i componenti della IV commissione, mi auguro che altrettanto avvenga in quest'aula.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) Sono stati presentati degli emendamenti al testo approvato dalla commissione.
All'articolo 1 viene soppressa la frase "di locali serviti da impianto di riscaldamento"; il senso di questo emendamento è quello di estendere le provvidenze per questo tipo di interventi anche ad abitazioni riscaldate a legna o senza un impianto centrale.
All'articolo 2, comma 1, si chiede di introdurre un parametro per la misura della resistenza termica, vale a dire che la resistenza termica sia almeno pari a 2,5 m2 °C/W; questo perché nel caso di coibentazione dei tetti, se non esiste un parametro, è difficile avere una misura del risparmio energetico effettivo.
Al comma 3 dell'articolo 2 c'è l'emendamento analogo a quello dell'articolo 1, quindi si eliminano le parole: "serviti da impianto di riscaldamento".
Al punto 4, per semplificare le procedure, ci si ferma alla richiesta di fatture originali dei materiali, eliminando quanto era stato approvato, vale a dire la perizia di un tecnico abilitato.
Presidente É aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Se nessuno intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. All'articolo 1 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Mafrica che recita:
Emendamento Articolo 1 comma 1, eliminare le parole: "di locali serviti da impianto di riscaldamento".
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo1 (Finalità)
1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti a prevalente uso di civile abitazione, la Regione Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti e di sostituzione dei serramenti esterni.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti, di cui do lettura:
Emendamento n. 1 Articolo 2, comma 1, dopo le parole: "della superficie interessata" aggiungere "almeno pari a 2,5 m2 °C/W".
Emendamento n. 2 Articolo 2, comma 3, eliminare le parole "serviti da impianti di riscaldamento e".
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo)
1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W.
2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.
3. Gli interventi indicati al comma 2 devono interessare la totalità dei locali dell'unità immobiliare, abitabile o agibile dotati di aperture verso l'esterno.
4. Gli edifici interessati dagli interventi devono essere destinati prevalentemente ad uso di civile abitazione ed avere ottenuto l'abitabilità e/o agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. É considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è posteriore al 1° luglio 1993 e comunque non anteriore a tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento:
Emendamento Articolo 3, comma 1, eliminare le parole "e, qualora la domanda concerna gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, una perizia di un tecnico abilitato".
Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la modulistica per la formulazione della domanda e l'elenco della documentazione da allegare, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi. La documentazione, comunque, deve comprendere le fatture originali dei materiali. Se la documentazione non è prodotta in modo completo contestualmente alla presentazione della domanda, quest'ultima è considerata inammissibile e restituita all'interessato.
2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 8.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 12.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di tetto o di sottotetto abitabile e di lire 150.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o di porta finestra prevalentemente vetrata interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti. A tal fine si sommano le superfici complessive dell'intervento con arrotondamento all'unità intera per difetto.
3. Gli incentivi non sono concessi per interventi obbligatori per disposizione di legge e non sono cumulabili con provvidenze autorizzate da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi stessi oggetto e finalità.
4. Le domande sono istruite dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, che può altresì disporre controlli, atti a verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia durante l'istruttoria delle domande, sia nei tre anni successivi la concessione dei contributi.
5. Qualora gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di contributo e non idonei a conseguire le finalità della presente legge, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo, che deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz, per dichiarazione di voto.
Marguerettaz (PpVA) Per motivare, seppure brevemente, il voto favorevole dato in aula rispetto all'astensione data in commissione.
Essa era determinata dal fatto che la legge, così come impostata, pur essendo condivisibile nei principi, era troppo artificiosa dal punto di vista dell'iter burocratico che richiedeva a coloro che ne volessero beneficiare; diamo atto all'Assessore di essere riuscito a spuntarla nei confronti degli uffici e di essere riuscito con questi emendamenti a rendere questa legge più agile e confacente ai bisogni della gente.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità