Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1104 del 22 dicembre 1994 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 DICEMBRE 1994

OGGETTO N. 1104/X Esame del disegno di legge: "Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale."

Titolo I Organi del Comune

Articolo 1 (Organi)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Articolo 2 (Composizione del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vicesindaco e:

a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti;

d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

3. Nei comuni di cui alle lett. a), b), e c) del comma 1 il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

5. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per gli adempimenti di cui all'articolo 5. É consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e del vicesindaco neoeletti. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 5, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 3 (Composizione della giunta)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, non superiore a cinque nei comuni con popolazione da 3.001 abitanti a 15.000 abitanti e non superiore a sei nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il vicesindaco assume di diritto la carica di assessore che è comunque compresa nel numero massimo di assessori stabilito nel comma 1.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina alla carica di assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Articolo 4 (Elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)

1. Il sindaco, il vicesindaco ed il consiglio comunale sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

Articolo 5 (Nomina della giunta)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, nomina, su proposta del sindaco, la giunta, ad eccezione del vicesindaco nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e approva gli indirizzi generali di governo.

2. Le votazioni per la nomina di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.

3. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale può, su proposta motivata del sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del vicesindaco nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, votando con le modalità previste al comma 2.

4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta deve essere effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco nomina i componenti della giunta, ad eccezione del vicesindaco nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 4, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori ad eccezione del vicesindaco dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, può sostituire gli assessori, dandone comunicazione al consiglio comunale.

Articolo 6 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 7 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco eletto questi viene sostituito dal vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del consiglio comunale.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco che ha assunto la carica di sindaco ai sensi del comma 1, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito, nella carica di assessore, con le modalità di cui all'articolo 5.

4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vicesindaco eletti la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 o in qualsiasi altro caso si verifichi lo scioglimento del consiglio si procede, con il decreto di scioglimento, alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.

6. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal vicesindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trascorso il termine di dieci giorni dalla loro presentazione al consiglio.

8. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, del vicesindaco e della giunta.

Articolo 8 (Scioglimento del consiglio comunale)

1. Si procede allo scioglimento del consiglio comunale, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge e dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco, non abbia provveduto all'elezione della giunta;

c) quando il consiglio, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del sindaco, non abbia approvato gli indirizzi generali di governo.

Articolo 9 (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco e di vicesindaco)

1. Non può essere eletto sindaco o vicesindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla presente legge;

b) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

c) il ministro di un culto;

d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

e) chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Articolo 10 (Indennità e rimborsi spese)

1. Al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio ed ai consiglieri possono essere corrisposti indennità e rimborsi spese, a norma di legge.

Articolo 11 (Durata del mandato)

1. Il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

7. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 12 (Decadenza da consigliere)

l. La decadenza dalla carica di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale di Aosta (in seguito denominato Tribunale).

3. La decadenza dalla carica di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati nonché al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove previsto.

4. L'azione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere promossa anche dal Presidente della Giunta regionale.

5. Per i giudizi di cui ai commi 2 e 3 si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 73.

6. Contro la sentenza del Tribunale sono ammessi le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 74 e 75.

7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco e di vicesindaco.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi all'ineleggibilità e alla decadenza dalla carica di sindaco e di vicesindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 9.

Titolo II Elezione degli organi comunali

Articolo 13 (Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del D.P.R. 223/1967.

Articolo 14 (Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione e che siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, da almeno un triennio ininterrottamente.

Articolo 15 (Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale)

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle Preture ed ai Tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;

f) i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il coordinatore dei servizi sociali dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi;

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali), 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e 26 aprile 1974, n. 169 (Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali), e successive modificazioni.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Articolo 16 (Incompatibilità)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o la circoscrizione;

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 15.

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d) e g), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 17 (Deroghe)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Articolo 18 (Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di sindaco, di vicesindaco e di consigliere comunale o circoscrizionale.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 19 (Termini e procedure)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su azione promossa dal Presidente della Giunta regionale, o su istanza di qualsiasi elettore del comune o di chiunque altro vi abbia interesse.

Titolo III Procedimento elettorale

Articolo 20 (Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Articolo 21 (Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

3. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

4. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

5. Il rinvio di cui al comma 4 non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

6. La nuova data viene fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Articolo 22 (Certificati elettorali)

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

4. Quando la persona cui è consegnato il certificato non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

5. Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

8. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei sei giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore nove alle diciannove e nel giorno dell'elezione per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Articolo 23 (Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Articolo 24 (Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantott'ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5 bis della legge 95/1989, introdotto dall'articolo 6 della legge 53/1990.

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Articolo 25 (Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Articolo 26 (Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 27 (Obbligatorietà delle cariche)

1. L'ufficio di presidente di seggio, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 (Costituzione dell'ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 25.

3. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Articolo 29 (Consegna dei locali e del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 38;

c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 38;

d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;

g) un congruo numero di matite copiative per il voto;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

Articolo 30 (Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.

2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

3. Le schede devono pervenire al seggio debitamente piegate.

Articolo 31 (Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Articolo 32 (Liste dei candidati)

1. Le candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 8 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3001 a 16.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.

3. Nelle liste dei candidati dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.

4. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Articolo 33 (Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 10 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vicesindaco e delle liste collegate nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vicesindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Nei casi di cui al comma 2, la presentazione dei candidati deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista ed il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati.

8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, e successive modificazioni.

9. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; per i candidati nati fuori dal territorio regionale si deve presentare anche il certificato di residenza.

10. É obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

11. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vicesindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

13. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

14. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

15. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

16. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Articolo 34 (Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vicesindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, e successive modificazioni.

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; per i candidati nati fuori dal territorio regionale si deve presentare anche il certificato di residenza.

8. É obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

9. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vicesindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare la candidatura alla carica di consigliere in più di una lista dello stesso comune.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale centrale.

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

13. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

14. Ciascun candidato alla carica di sindaco e vicesindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

15. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Articolo 35 (Esame delle candidature)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, e successive modificazioni, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 33, comma 8 e all'articolo 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'articolo 14 o la documentazione di cui all'articolo 33, comma 9 e all'articolo 34, comma 7;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e quelle nelle quali non è garantita la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'articolo 32, commi 3 e 4; riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

f) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vicesindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 33, comma 12 e di cui all'articolo 34, comma 10, appositamente convocati;

g) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assegna, successivamente, un numero progressivo ad ogni singola lista, facente parte di un gruppo di liste, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 34, comma 10, appositamente convocati.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere i nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni apportate.

Articolo 36 (Decisioni della Commissione elettorale circondariale)

1. Le decisioni di cui all'articolo 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Presidente della Giunta regionale per la stampa delle schede, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Articolo 37 (Delegati di lista)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione di cui al comma 1 potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Articolo 38 (Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ed essere sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

7. Le sezioni attrezzate ai sensi del comma 6 sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

8. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 6 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

9. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

10. La copia delle liste degli elettori della sezione e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affisse in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Articolo 39 (Accesso alla sala di votazione)

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'articolo 22.

2. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

3. Salvo il disposto degli articolo 40, 42, 43, 44 e 45, ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

4. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

5. In occasione della consultazione elettorale, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Articolo 40 (Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 38, comma 6, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 41, commi 8 e 9.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Articolo 41 (Espressione del voto)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto lo esercitano con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali del comune.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. I certificati di cui al comma 6 devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

8. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7.

9. I certificati medici di cui ai commi 6 e 7 devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. Detti certificati devono essere allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Articolo 42 (Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 29, ai presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

5. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita, per ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

6. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne abbiano fatto domanda.

Articolo 43 (Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale)

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi esistenti, purché siano elettori del comune, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

2. La costituzione del seggio speciale di cui al comma 1 deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere rappresentanti di lista, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Articolo 44 (Votazione dei degenti in luoghi di cura minori)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Articolo 45 (Votazione dei detenuti aventi diritto al voto)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura, con le modalità di cui all'articolo 43.

2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Articolo 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

3. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 47 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di quanto accade ai sensi dei commi precedenti è dato atto nel processo verbale.

Articolo 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 51, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Articolo 48 (Insediamento del seggio)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 25.

3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'articolo 42, comma 3, lett. a), e dall'articolo 45, comma 3, lett. a), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

5. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

7. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente all'elezione del consiglio comunale si svolgono altre elezioni, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione ad ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. É tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Articolo 49 (Inizio delle operazioni di votazione)

1. Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. É tuttavia facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

3. Nel caso di cui al comma 2, nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione di cui al comma 3.

5. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. L'elettore che attesta l'identità di altro elettore deve mettere la sua firma nell'apposita colonna di identificazione di cui al comma 3.

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 52.

Articolo 50 (Operazioni di votazione)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. Il presidente verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la pone nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti di bollo e della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Articolo 51 (Accertamento del numero dei votanti)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'articolo 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui gli articoli 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse alla Pretura di Aosta;

e) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, in apposito plico sigillato;

f) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

3. É tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Articolo 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi stati attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal presidente.

Titolo IV Modalita di elezione degli organi comunali

Articolo 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vicesindaco.

2. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vicesindaco; sono inoltre tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vicesindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vicesindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. É proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. É altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vicesindaco collegato al sindaco eletto.

5. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco ad essa collegati.

6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze unicamente per i candidati della lista da lui votata.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando via sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. In tal caso si intendono validamente votati anche i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco collegati con la lista stessa.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Articolo 55 (Elezione del sindaco e del vicesindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e il vicesindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco e del vicesindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e di vicesindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata ai candidati stessi, si intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco e si intende nullo il voto di lista.

5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate.

6. Sono proclamati eletti sindaco e vicesindaco i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi.

Articolo 56 (Elezione del sindaco e del vicesindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e di vicesindaco ottenga la maggioranza di cui all'articolo 55, comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi candidati alla carica di vicesindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vicesindaco collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco più anziano di età.

2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vicesindaco.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

5. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco;

b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;

c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vicesindaco ad esso collegato al primo turno. In caso di parità di voti sono proclamati eletti sindaco e vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ed è altresì proclamato eletto vicesindaco il candidato ad esso collegato.

Articolo 57 (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco e del vicesindaco.

2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vicesindaco collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vicesindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. I restanti seggi vengono assegnati, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto al comma 2.

4. Compiute le operazioni di cui al comma 3 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 58 (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora si proceda al secondo turno di votazione i seggi di consigliere comunale sono assegnati, in base ai risultati elettorali conseguiti nel primo turno di votazione, in ragione di due terzi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, alla lista o al gruppo di liste collegate con i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco vincenti. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto al comma 1.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 59 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando via sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco ad essa collegati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Articolo 60 (Ammissione di una sola lista)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni.

Articolo 61 (Surrogazioni e supplenze)

1. Nei consigli comunali e circoscrizionali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 55/1990, e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

4. Il sindaco viene surrogato una sola volta ed esclusivamente dal vicesindaco a lui collegato nel primo turno di elezioni.

Titolo V Scrutinio e proclamazione degli eletti

Articolo 62 (Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 51, comma 1, lett. e), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. É vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. É vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Articolo 63 (Nullità del voto - Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'articolo 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Articolo 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 63, comma 4; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 65.

Articolo 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni)

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 71.

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenirvi.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei presidenti delle sezioni devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno indicato al comma 1.

Articolo 66 (Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Qualora il presidente del seggio, nei comuni con una sola sezione, o il presidente della prima sezione nell'adunanza dei presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste agli articoli 64 e 65, il presidente del seggio trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

Articolo 67 (Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 63, comma 4.

Articolo 68 (Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.

2. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

Articolo 69 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati delle varie sezioni.

2. Il presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco.

3. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vicesindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'articolo 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 57, commi 2 e 3.

5. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'articolo 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'articolo 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Giunta regionale, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 58.

11. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 63, comma 4.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Articolo 70 (Pubblicazione dei risultati)

1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Articolo 71 (Sostituzione degli ineleggibili)

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni.

2. Ove i consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1, interviene la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 72 (Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.

Titolo VI Ricorsi

Articolo 73 (Ricorsi in materia di ineleggibilità)

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale. L'impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

2. L'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale può essere promossa anche dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

5. Tutti i termini di cui ai commi 1, 3 e 4 sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

6. All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

7. Qualora il collegio ritenga necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore, e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via d'urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

8. La sentenza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al sindaco, perché entro ventiquattr'ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio, a mezzo del segretario comunale, che ne è responsabile.

Articolo 74 (Impugnazione delle sentenze)

1. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal Presidente della Giunta regionale. L'impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della Corte d'Appello, entro il termine di giorni venti; tale termine decorre dal giorno della notificazione per coloro ai quali la sentenza è stata notificata e dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza per gli altri soggetti legittimati al ricorso. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

3. Nel giudizio di appello, per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

Articolo 75 (Ricorso alla Corte di cassazione)

1. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte d'appello, possono essere impugnate con ricorso alla Corte di cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la Corte d'appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio presso la Corte di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

2. La sentenza è immediatamente pubblicata.

Articolo 76 (Ricorso al Tribunale amministrativo regionale)

1. Contro le operazioni per l'elezione del sindaco, del vicesindaco e dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia interesse, può proporre impugnativa davanti al Tribunale amministrativo regionale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

2. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del Tribunale amministrativo regionale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

3. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

4. Tutti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono perentori e devono essere osservati a pena di decadenza.

5. All'udienza stabilita, il Tribunale amministrativo regionale, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione, la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

6. Qualora si appalesino necessari adempimenti istruttori, il Tribunale amministrativo regionale provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

7. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario del Tribunale amministrativo regionale, al sindaco, perché provveda, entro ventiquattr'ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio, a mezzo del segretario comunale, che ne è responsabile.

Articolo 77 (Ricorso al Consiglio di Stato)

1. Contro le decisioni emesse in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni venti, decorrenti dalla notifica della decisione per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, e dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore del comune o per chiunque altro vi abbia interesse.

2. Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.

3. Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.

Articolo 78 (Effetti delle sentenze)

1. Il Tribunale, la Corte d'appello, il Tribunale amministrativo regionale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

2. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere fatta al Presidente della Giunta regionale.

3. L'esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte d'appello.

Articolo 79 (Decisione di annullamento dell'elezione)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Presidente della Giunta regionale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 60.

Titolo VII Disposizioni penali

Articolo 80 (Norme di riferimento)

1. Per quanto attiene alle disposizioni penali si applicano gli articoli 86, 87, 87-bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 del D.P.R. 570/1960.

Titolo VIII Spese

Articolo 81 (Spese)

1. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese relative a:

a) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, delle schede di votazione e delle cartoline-avviso da inviare agli elettori residenti all'estero;

b) fornitura della serie di buste, stampati, pubblicazioni e cancelleria per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale circondariale;

c) stampa delle pubblicazioni per la presentazione e ammissione delle candidature e per la disciplina della propaganda elettorale;

d) organizzazione tecnica della raccolta dei risultati elettorali presso la Presidenza della Giunta regionale, ivi compresa la spesa per oneri derivanti dall'utilizzazione, in via straordinaria, di personale della Regione;

e) stampa della pubblicazione relativa ai risultati ufficiali della votazione.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni comunali, nonché agli adempimenti contemporanei e successivi, possono essere effettuate dal personale dell'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativa al personale regionale).

Articolo 82 (Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per l'anno 1995, fanno carico al capitolo 22830 da istituirsi sul bilancio dell'esercizio medesimo con la denominazione "Spese per le elezioni comunali".

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo del corrispondente importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 1995 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1. dell'allegato 1 al bilancio stesso. Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Titolo IX Norme sulla campagna elettorale

Articolo 83 (Norme di riferimento)

1. La propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Articolo 84 (Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva)

1. Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione per l'elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale per l'elezione di cui trattasi devono riconoscere a tutti i candidati e a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite, sia per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per l'elezione di cui alla presente legge, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Articolo 85 (Propaganda elettorale)

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 212/1956, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco, di vicesindaco e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. É fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Articolo 86 (Disposizioni programmatiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, disciplina il contenimento ed il controllo delle spese elettorali per i candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco e del vicesindaco.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla presente legge.

Titolo X Norme transitorie e finali

Articolo 87 (Adeguamento degli statuti comunali)

1. Qualora nello statuto comunale non sia previsto il numero di assessori, tale numero è stabilito:

a) dal consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

b) dal sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il numero di assessori di cui al comma 1 non deve comunque superare quello stabilito dall'articolo 3.

Articolo 88 (Prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in ciascun comune, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Articolo 89 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(...omissis...)

Stévenin (Presidente) Abbiamo un unico punto all'ordine del giorno, il disegno di legge n. 114.

Informo i colleghi consiglieri che questa mattina ho avuto notizia di una richiesta di incontro da parte dei Capigruppo del Consiglio comunale di Aosta. Alle ore 9,10 abbiamo ricevuto, il sottoscritto con il Presidente della Giunta, i Capigruppo; evidentemente non era possibile avvertire i Capigruppo perché non avevo avuto notizia fino a stamani di questa richiesta di incontro; la motivazione di questo incontro era di informare il Consiglio regionale delle valutazioni dei Capigruppo del Consiglio comunale in relazione al disegno di legge n. 114.

I tempi limitati non hanno permesso di approfondire questo tema; ho chiesto pertanto ai Capigruppo del Consiglio comunale di Aosta di farci pervenire delle note, che avrei poi fatto fotocopiare e distribuire a tutti i colleghi del Consiglio regionale.

In questo momento gli uffici stanno facendo delle fotocopie, che poi distribuiremo nel corso della seduta.

Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bavastro.

Bavastro (Ind) Il disegno di legge n. 114 costituisce esercizio per la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, attribuita alla Regione con legge costituzionale dell'anno scorso.

Tale disegno di legge ha in gran parte recepito le indicazioni di un gruppo di studio composto da consiglieri regionali e rappresentanti degli enti locali e dell'Ufficio elettorale, finalizzato a dare voce alle istanze e ai suggerimenti della parte direttamente interessata e, in primo luogo, i comuni. Credo che questo sia un aspetto molto importante, nel senso che, tramite il lavoro di questo gruppo, si è provveduto ad ascoltare e a cercare di dare una risposta alle esigenze di chi, in anni di amministrazione comunale, ha maturato delle esperienze che sono state ritenute essenziali per la predisposizione di questo disegno di legge, ed anche i suggerimenti venuti dal dott. Pau e dagli altri componenti dell'Ufficio elettorale sono stati di fondamentale importanza.

Si tiene conto della disciplina statale, contenuta nella legge 81/93, che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco, ma si sono fatti i necessari adattamenti alla realtà regionale, anche con l'ambizione di correggere alcuni aspetti di quella disciplina che si è ritenuto abbiano creato degli inconvenienti nell'esperienza concreta che abbiamo visto in questo ultimo anno.

La principale finalità del disegno di legge è dare maggiore forza e stabilità al governo dei comuni, sia introducendo l'elezione diretta del sindaco e del vicesindaco, sia garantendo una consistente maggioranza consiliare che appoggi adeguatamente l'esecutivo.

L'elezione diretta del vicesindaco è stata introdotta per evitare la necessità di ripetere le elezioni, qualora venisse a mancare per qualunque ragione il sindaco.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio e della giunta, nonché il sistema elettorale, i comuni sono divisi in quattro fasce in base al numero degli abitanti, così come risulta dall'ultimo censimento. Le quattro fasce sono i comuni fino a 500 abitanti, da 500 a 3000, da 3001 a 15000 e quelli oltre 15000, in pratica il solo Comune di Aosta. Per ogni fascia viene stabilito il numero dei componenti del consiglio, che sono 13, 15, 17 e 31, comprendendo in tale numero anche il sindaco e il vicesindaco, e il numero massimo degli assessori, che concretamente verrà fissato dal regolamento entro i limiti fissati dalla presente legge, che sono 4, 5, 6 a seconda della fascia di appartenenza del comune.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che è la parte fondamentale forse del presente disegno di legge, i comuni sono stati suddivisi in due fasce: comuni fino a 15000 abitanti e comuni oltre i 15000 abitanti (ripeto, la sola Aosta). Per i primi viene stabilito il sistema maggioritario a turno unico, la lista del sindaco vincente ottiene i due terzi dei seggi consiliari, mentre un terzo è assegnato alle liste di minoranza. Per il Comune di Aosta viene invece stabilito il doppio turno, qualora nessuna lista o gruppo di liste ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. All'eventuale ballottaggio vengono ammesse le due liste o gruppi di liste collegate al sindaco e vicesindaco, cioè i due primi classificati al primo turno.

Alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco che risulterà vincente, vengono assegnati i due terzi dei seggi consiliari, un terzo viene assegnato alla minoranza. Si possono esprimere due preferenze limitatamente alla lista votata, cioè in pratica si è voluto escludere la possibilità del panachage perché - e mi ricollego a quanto dicevo prima - si è ritenuto che abbia creato dei problemi nei comuni del resto d'Italia dove si è votato con il sistema della legge n. 81, che invece lo consente. Quindi si è ritenuto di agire con questa scelta coerentemente con quelle che sono le finalità di questa legge, come dicevo prima, cioè la finalità di dare stabilità e forza al governo comunale.

Il disegno di legge, così come modificato dalla I Commissione, prevede che gli assessori siano eletti dal consiglio su designazione del sindaco alla prima adunanza per i comuni fino a 15000 abitanti, mentre per i comuni oltre i 15000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio alla prima adunanza. In maniera analoga si procede per la revoca.

Nessuna incompatibilità è stata posta fra la carica di assessore e quella di consigliere, anche questo è stato un punto su cui c'è stato molto dibattito, ma si è ritenuto che sia auspicabile che normalmente l'assessore sia scelto fra coloro che sono stati eletti e che quindi hanno una investitura particolare dal voto popolare. Però non si è esclusa la possibilità, ed anche qui sarà il regolamento dei vari comuni che disciplinerà in concreto, di ricorrere anche agli assessori tecnici.

Altre norme significative riguardano la limitazione a due mandati per il sindaco dei comuni oltre i 15000 abitanti ed a tre mandati per i sindaci degli altri comuni.

Per l'elettorato attivo è richiesta la residenza in un comune della regione, cioè non si sono posti limiti temporali, che invece sono stati posti per quel che riguarda l'elettorato passivo: residenza da almeno tre anni o nascita in Valle d'Aosta.

In tema di pari opportunità, tema che mi pare sia stato sollevato da più parti, in un primo tempo si era pensato di non porre nessuna norma al riguardo; la Commissione ha poi deciso di porre il principio che per tutti i comuni nelle liste debbano essere rappresentati entrambi i sessi, senza però porre particolari limiti di percentuali.

Concludo dicendo che indubbiamente questo disegno di legge potrà suscitare delle perplessità e delle polemiche, e nella seduta di oggi avremo modo di constatarlo certamente; però, ripeto, la finalità che è a monte di questo disegno di legge è quella di dare stabilità, è quella di fare una scelta di dare maggior forza e di dare attuazione anche al voto che gli italiani hanno espresso con il referendum, cioè la scelta del maggioritario. É chiaro che questo può non piacere, perché il maggioritario non favorisce certo le piccole formazioni politiche, per cui è chiaro che qualcuno vedrà minacciata l'identità della propria forza di appartenenza, ma è impossibile "salvare capra e cavoli": se si fa una scelta in senso maggioritario, le conseguenze sono queste, se si fanno queste scelte coerentemente le conseguenze ritengo debbano essere quelle contenute in questo disegno di legge.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi, per mozione d'ordine.

Tibaldi (LN) Non voglio rubare spazio al Vicepresidente Viérin, che deve fare una relazione di minoranza; è ammesso un intervento? Chiedo solo un chiarimento: vorrei sapere se la relazione del Consigliere Bavastro è relazione di maggioranza oppure no.

Presidente É la relazione della Commissione, è stato nominato come relatore...

Tibaldi (LN) ... nella lettera di convocazione è scritto: relatore Marco Bavastro e per la minoranza Marco Viérin; vorrei sapere se questa assenza di definizione costituisce rappresentanza della maggioranza...

Presidente ... verrà chiarito dopo...

Tibaldi (LN) ... ma non si può chiarirlo dopo, anche a noi della minoranza serve per avere un riferimento. Se il Consigliere Bavastro è così gentile da chiarircelo, ci fa una grossa cortesia.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bavastro.

Bavastro (Ind) É molto semplice, racconto solo come sono avvenuti i fatti. In commissione mi sono offerto di fare io da relatore, la mia offerta è stata accolta dalla stessa; il Vicepresidente Viérin ha detto che voleva fare anche lui una relazione e si è autonominato lui relatore di minoranza.

Questo concetto è stato accolto, tutto lì. Non c'è relatore di maggioranza e di minoranza.

Presidente Vorrei ricordare al Consigliere Tibaldi che i relatori non sono mai, se non su richiesta, nominati relatori di maggioranza o di minoranza.

Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (PpVA) Dispiace questo dibattito un po' acceso, ma forse qualcosa di reale ci potrebbe essere; ho sempre contestato il fatto della presenza di Marco Bavastro in quel gruppo di lavoro, che doveva preparare la legge e altri provvedimenti sugli enti locali, proprio perché era un gruppo di lavoro nominato dalla Giunta senza chiedere mai niente ai gruppi di minoranza.

Questo è stato un piccolo inciso che era doveroso fare, dopo il diverbio che ho udito poc'anzi.

Passando invece nel merito dell'ordine del giorno, la legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993 ha attribuito al Consiglio regionale della Valle d'Aosta la potestà legislativa primaria in merito alle norme che regolano l'elezione del consiglio comunale e dei loro organi. Non si è potuto avere il tempo materiale per un esame e un confronto approfondito, che era sicuramente necessario e indispensabile per una legge che sarà il piedistallo per il futuro ordinamento degli enti locali. É chiaro che con questa legge si inizia un cammino verso gli enti locali, legge che come obiettivo deve avere quello della sburocratizzazione e del trasferimento di alcune competenze non solo amministrative, ma anche a livello sostanziale di operatività.

La prima Commissione consiliare ha avviato un serrato dibattito nelle giornate di venerdì 16 e lunedì 19; in questi unici due momenti di incontro sono emersi orientamenti molto difformi, che hanno dato origine ad un testo ancora tutto da definire e approvato lunedì 19 dicembre scorso a maggioranza dei commissari. Pertanto nel merito del testo, consegnato all'esame e alla discussione dell'Assemblea, si richiama l'attenzione dei colleghi sugli aspetti fondamentali del progetto. Non voglio entrare nel merito di tutto il disegno di legge, ma i punti nodali di questa proposta sono alcuni, perché molti articoli toccano gli aspetti tecnici e pratici sulle modalità burocratiche.

Articolo 2 - Composizione del consiglio comunale: la composizione dei consigli viene determinata su quattro fasce e nasce la figura del vicesindaco.

Articolo 5 - Elezione della giunta: nei comuni con popolazione sotto ai 15000 abitanti è il consiglio a nominare la giunta, mentre per i comuni con popolazione sopra ai 15000 abitanti è il sindaco.

Articolo 11 - Durata del mandato: il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica 5 anni e chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica, mentre questo limite massimo sale per i sindaci dei comuni sotto ai 15000 abitanti a tre mandati.

Articolo 14 - Elettorato passivo: godono del diritto elettorale passivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che hanno compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno fissato per le votazioni, e che vi risiedono al momento della data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ininterrottamente da almeno tre anni. Nasce il concetto che se uno non risiede in Valle da almeno tre anni o che non sia nato in Valle d'Aosta, non può candidarsi in nessuna lista.

Articolo 16 - Incompatibilità: non è prevista alcuna incompatibilità fra componente dell'Esecutivo e consigliere comunale.

Articolo 32 - Liste dei candidati: determina il numero minimo e il numero massimo di candidati alla carica di consigliere comunale per le quattro fasce previste dall'articolo 2, e prevede che nelle stesse liste devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Articoli 53-54 - Modalità di elezione per i comuni con popolazione sino a 15000 abitanti: l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco e del vicesindaco; potranno essere espresse solo nella lista votata un massimo di due preferente.

Articoli 55-56 - Elezione del sindaco e del vicesindaco nei comuni con popolazione sopra ai 15000 abitanti (per quel che ci concerne sarebbe il Comune di Aosta): è prevista su due turni, se nessun candidato ottiene la maggioranza del 50 percento più uno dei voti validi al primo turno, si procede al secondo turno a cui accedono i due candidati a sindaco e vicesindaco, che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Sono validamente assegnati ai candidati sindaci e vicesindaci anche i voti espressi solo alle liste o loro collegate.

Articoli 57-58 - Elezione del consiglio comunale con popolazione superiore a 15000 abitanti (sempre per Aosta): i consiglieri comunali saranno 29, assegnati per due terzi (cioè 19) alla lista o gruppo di liste collegate con i candidati a sindaco e vicesindaco vincenti, e per un terzo (cioè 10) alle liste o gruppi di liste collegate sulla base dei risultati conseguiti al primo turno, dividendoli con il metodo D'Hondt. Potranno essere espresse preferenze solo nella lista o nel gruppo di liste collegate allo stesso sindaco e vicesindaco per un massimo di due.

Questi sono gli articoli che, per il loro valore più elevato, debbono avere un dibattito molto più approfondito oggi in quest'assise, perché sono quegli articoli che determinano il cuore della legge.

Alcune considerazioni. Si ribadisce che in ordine a talune problematiche si sono registrate in sede di commissione posizioni e proposte differenziate; infatti il disegno di legge n. 114 dovrebbe proporre l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale, invece sostanzialmente l'elezione del sindaco e del vicesindaco viene proposta in metodo anomalo: non saranno loro a fare da traino alla lista, ma saranno le liste a trainarli (vedi articoli 54-55-59). Quindi nella sostanza non sarà, ancora una volta, l'elettore ma i partiti a decidere "en petit comité".

Le tantissime perplessità che sono emerse, ed ancora emergono, fanno capire che questa normativa avrebbe dovuto essere espressione di un ampio dibattito e consenso politico, e non certamente elaborata fra pochi intimi; sarebbe veramente penoso se questa legge, così importante per il futuro della nostra Regione, non raccogliesse un largo consenso al di là degli schieramenti delle forze politiche. Se ciò accadesse, sarebbe una sconfitta per tutta la nostra comunità.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) J'aurais peut-être préféré prendre la parole plus tard, de façon à pouvoir répondre à certaines objections qui pourront être faites. Il y aura quand même la possibilité d'une éventuelle deuxième intervention et il y aura ensuite, pour ce qui concerne les différents aspects, qui n'ont pas vu l'unanimité dans la commission, la possibilité d'intervenir pour expliquer la position du groupe de travail et notre position, celle de l'UV de façon particulière.

J'ai voulu prendre la parole pour répondre à la question qui a été posée par M. Tibaldi, même si M. Bavastro a déjà, en partie, répondu lui-même.

En Ière Commission, comme une fois en IIème Commission - et les commissaires qui font partie de la Ière Commission et ceux qui étaient dans la IIème Commission, peuvent le témoigner -, quant au soussigné il n'y a jamais eu de problèmes de majorité et d'opposition à l'intérieur de la commission. Sur certains projets de loi, déjà dans le passé, des membres de l'opposition ont été rapporteurs parce que nous travaillons tous, au-delà de notre appartenance à une majorité ou à une opposition, pour l'intérêt de la Communauté valdôtaine, et donc nous ne devons pas toujours nous différencier et prendre des positions uniquement parce que nous sommes assis d'un côté ou de l'autre des bancs de ce Conseil régional.

Pour ce qui concerne le rapporteur, l'article 28 du Règlement de ce Conseil ne parle pas de rapport de la majorité; il récite en effet que chaque commission peut nommer pour chacune des questions dont elle est saisie, un rapporteur qu'elle ait choisi parmi ses membres. Pour les projets de loi et de Règlement le rapporteur est obligatoire, la minorité a toujours la faculté de présenter son propre rapport; dans le cas qu'elle ne se retienne pas suffisamment représentée par le rapporteur qui a été nommé, elle a cette liberté. Donc c'est dans l'esprit du Règlement, que la Commission a nommé comme rapporteur M. Bavastro.

Il y a une deuxième raison. Il y a deux conseillers qui ont participé aux travaux de cette commission mixte, Région et collectivités locales, et ce sont le soussigné et M. Bavastro. Donc nous étions les deux qui pouvaient, en connaissance de cause, tenir le rapport, parce que nous avons participé à toutes les phases de formation de ce projet de loi.

Je veux tranquilliser M. Tibaldi: ce n'est pas comme rapporteur de la majorité, ce sera M. Bavastro dans le futur à déclarer sa position quant à cela, mais en tel que membre de la Ière Commission et en tel que membre du groupe de travail qui a rédigé ce texte.

Cela éclairci, je veux entrer très brièvement dans le mérite de ce projet de loi.

Plusieurs forces politiques en Vallée d'Aoste et ce Conseil même ont, pendant très longtemps, déclaré que nous aurions dû parvenir à obtenir la compétence législative primaire en matière d'organisation communale et des circonscriptions y afférentes, en complétant la lettre b) de l'article 2 de notre Statut. Cela finalement, après une lutte serrée et après des longues années de requête, a été obtenu par la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre dernier, qui et pour la Vallée d'Aoste et pour les autres régions à statut spécial a donné ce pouvoir législatif primaire. Pouvoir législatif que nous devons donc exercer et que ce Conseil a commencé depuis le printemps dernier à exercer.

En effet, une dizaine de lois sont déjà parvenues à ce Conseil et ont été votées justement dans le secteur de compétence des collectivités locales. Evidemment le parcours n'est peut-être pas des plus parfaits, parce que, ayant obtenu cette compétence, nous aurions dû nous atteler à une ample loi de réforme, portant sur l'organisation des collectivités locales: celle que nous appelons la loi "142 valdôtaine", qui ne concerne pas uniquement la révision de la loi n° 142 de l'Etat, mais qui va beaucoup plus loin, qui doit établir les différents niveaux administratifs dans la Région, rétablir et redistribuer les compétences à l'intérieur de ces différents niveaux, qui doit prévoir les délégations de pouvoir du haut vers le bas et éventuellement du bas vers le haut, selon le nombre, la signification, l'importance qui sera attribuée aux différents niveaux d'administration.

C'est un travail de long haleine, auquel le groupe de travail a commencé à y penser, qui à mon avis devra faire l'objet d'un premier débat même dans ce Conseil, pour qu'il y ait une première série d'indications, sur lesquelles pourra aisément travailler le groupe de travail.

Mais cette révision complète de l'organisation des collectivités locales demande un temps très long; si nous voulons parvenir à une réforme qui soit valable pour l'avenir, qui puisse donner des bons fruits dans l'administration de la Région et de ses circonscriptions, nous devons y réfléchir, nous devons longuement travailler.

C'est pour cela que, à l'intérieur du groupe de travail, sous requête aussi des représentants des syndics, il a été choisi une méthode différente, c'est-à-dire celle d'aborder immédiatement certains arguments, pour lesquels il était nécessaire de parvenir à une première réforme. C'est pour cela que ce Conseil a été appelé à une première série des votations sur des lois qui sont allées dans cette direction.

Parmi les problèmes urgents à toucher, il y avait évidemment celui de la loi régionale, pour remplir la compétence que nous avons obtenue pour les élections communales. Urgence qui est manifestée par le fait que les élections municipales en Vallée d'Aoste ne se tiendront pas d'ici 3 ou 4 ans, mais elles vont se tenir entre le 15 mai et le 15 juin de l'année prochaine, ou mieux encore, si ce projet de loi sera voté, entre le 1er mai et le 15 juin de l'année prochaine. Nous devions donc parvenir rapidement à voter en Conseil cette loi.

Je me rends compte que, même si le travail à l'intérieur du groupe a été assez rapide, que le temps à disposition de la Ière Commission et des forces politiques a été par contre assez bref. Mais nous devions obligatoirement parvenir à avoir une loi votée par ce Conseil avant la fin de cette année, parce que si nous tenons compte des temps ultérieurs, c'est-à-dire de l'approbation par le Président de la Commission de Coordination, la publication de la loi, peu de temps restera au Service électoral pour mettre en branle toute l'activité pour parvenir aux futures élections municipales.

Voilà pourquoi le temps a été limité et nous parvenons aujourd'hui à discuter de ce projet de loi. Et là je remercie les forces de l'opposition, qui ont pris conscience de ce problème et qui ont accepté de discuter dans la journée d'aujourd'hui le projet de loi, afin de ne pas mettre des entraves ultérieures aux futures élections communales.

Je crois que sur ce projet de loi les opinions sont divergentes, non seulement entre les forces de la majorité et celles de l'opposition, non seulement à l'intérieur des forces de la majorité, mais même certaines divergences passent à travers et à l'intérieur de chaque force politique. Lorsqu'il s'agit de lois telles que celles-ci, de grande envergure, cela devient naturel et donc je ne m'étonne pas que ces divergences existent. Ce qui me préoccupe c'est uniquement si ces divergences sont portées pour des buts qui ne vont pas dans l'intérêt de la collectivité. Mais lorsque chacun en prend conscience et essaye de porter de l'avant ses idées, ses préoccupations dans le bien commun, bien viennent aussi ces divergences qui peuvent, à travers la discussion, faire parvenir à améliorer le texte de loi.

Je crois cependant que le projet que nous discutons est un bon projet, soit pour ce qui concerne les organes prévus dans le texte, soit pour ce qui concerne les méthodes pour parvenir à l'élection de ces organes mêmes, soit pour ce qui concerne les buts que le projet se pose: celui de la gouvernabilité et de l'intérêt général de la collectivité valdôtaine.

Et c'est pour cela que, quant aux organes, nous n'avons pas voulu, contrairement à ce qui est prévu par la loi n° 81 de l'Etat, diminuer trop fortement le nombre des membres des conseils communaux, même s'il y a une petite diminution pour les communes les plus petites et pour les communes moyennes: de deux conseillers pour les premières, d'un conseiller pour les deuxièmes. Pourquoi? Parce que nous retenons que, si dans une commune il y a des citoyens qui veulent s'occuper d'administration, ils sont les bienvenus.

Nous avons voulu aussi par ce dessein donner un premier signal d'une volonté, sur laquelle nous devons nous confronter, mais qui va dans la direction de ne pas trop affaiblir le conseil communal par rapport à l'exécutif et aux syndics mêmes, parce que nous croyons qu'il doit y avoir une juste équation entre les compétences du conseil et celles de l'exécutif, que nous ne devons pas dépouiller de trop de compétences le conseil même.

Et nous sommes confortés par cela aussi par des observations faites par le docteur Massa, qui a rédigé ces notes de discussion pour le Conseil communal d'Aoste, qui en parlant de la loi de l'Etat 81/93 dit qu'il s'agit "di una norma che ha prodotto profonde modificazioni nelle competenze reali dei vari organi e nei loro rapporti rispetto a quelli che l'esperienza passata aveva consolidato", mais qui en même temps ajoute: "In particolare è avvenuta una sorta di svuotamento non dichiarato del ruolo del consiglio comunale, a seguito della subordinazione di fatto delle competenze dell'assemblea alla figura del sindaco. Si assiste anche a livello di importanti centri amministrativi a sedute consiliari prive di dibattito e a fenomeni di progressivo disinteresse, e finanche di abbandono dopo pochi mesi da parte di consiglieri comunali, che vedono frustrate le loro possibilità di iniziativa dallo stretto legame, dal voto favorevole sulle proposte del sindaco e la stessa permanenza in carica del consiglio comunale".

Ce n'est pas dans cette loi que nous devons établir cela, mais dans la future loi de réforme de l'organisation communale, où nous devrons faire énormément d'attention pour que le conseil communal, dans son entier, puisse maintenir un certain nombre de compétences et puisse contribuer à l'administration des communes elles-mêmes.

Nous n'avons pas voulu non plus trop diminuer le nombre des assesseurs pour qu'il y ait une distribution du travail à l'intérieur de la Junte, et nous avons donc fixé par ce projet le nombre maximal d'assesseurs que les différents groupes des communes pourront avoir, en laissant cependant la liberté aux communes d'établir le nombre réel à travers les statuts communaux. Donc, à travers une action de renvoi à la volonté des différentes communes, cela pourra être établi dans le futur.

Quant à la durée du mandat, qui a été confirmé à 5 ans contre ce qui est établi par la loi n° 81 de l'Etat, qui a limité à 4 ans la durée du mandat, nous croyons que l'expérience du passé a produit de bons résultats et que, vu la lenteur du mécanisme administratif, il faut donner aux majorités qui vont s'établir à l'intérieur des communes la possibilité de rédiger un programme, de le mettre en action et de pouvoir obtenir les premiers résultats.

Le groupe de travail n'avait pas posé de limitations pour la présentations de listes de candidats pour toutes les communes inférieures à 15000 habitants, parce que nous croyons que ce n'est pas sur la limitation des possibilités de présentation de listes qu'il faut viser, parce que la censure ne doit pas être préalable, mais de la part de l'électeur éventuellement.

L'un de gros débats a été celui sur l'incompatibilité entre assesseur communal et conseiller pour la Commune d'Aoste de façon particulière. En commission, personnellement, j'ai voté contre cette proposition pour une raison: personnellement je ne suis pas contraire à l'idée d'incompatibilité, si cela est le fruit d'un résultat qui ne peut que parvenir de la loi de réforme des collectivités locales. Au moment où une nette distinction sera faite entre les compétences du conseil, entre les compétences de l'exécutif et personnellement je vais même au-delà de cette incompatibilité, parce que rien empêche que les citoyens soient appelés à voter distinctement d'un côté le conseil communal, et de l'autre l'exécutif, qui à ce moment-là peuvent avoir même des compositions quant à la couleur différentes. Au moment où les rôles sont nettement distincts, il n'y a plus de grande importance au fait que exécutif et législatif sont différenciés quant à la composition.

L'autre grand point de discussion est celui du titre IV, qui porte sur la méthode électorale. Dans ce texte de loi il y a un raisonnement qui soutient les propositions qui ont été avancées, qui est celui de rendre toutes nos communes gouvernables. Et cette gouvernabilité s'obtient d'un côté par l'élection directe du syndic, et de l'autre par le programme qu'une liste offre aux citoyens, liste qui peut être soutenue par une force politique ou par une coalition des forces politiques.

Nous avons introduits le principe de l'élection directe du syndic. C'est un point qui est fortement débattu, mais que nous avons fini par accepter à l'intérieur des différentes forces politiques et à l'intérieur de la Ière Commission, même si là pour le futur une réflexion devrait être faite. Je ne voudrais pas que l'on suive uniquement une mode et je ne voudrais pas que le fait d'introduire cette figure à travers une élection directe qui lui donne beaucoup de pouvoir, puisse aller au détriment de l'organe dans son entier, c'est-à-dire du conseil communal.

Personnellement je crains la concentration de trop de pouvoirs dans une seule personne, peut-être parce que je suis influencé par Emile Chanoux, qui était contraire au système majoritaire parce qu'il disait: "on risque de porter le débat politique non plus sur les idées mais sur les hommes".

Le futur nous dira quelle thèse a raison et les futurs conseils seront appelés après cette première expérience à en décider autrement si les résultats auront été négatifs.

Nous avons voulu introduire aussi la figure du vice-syndic, élu directement par l'électeur, de façon à éviter ce qui est prévu par la loi n° 81/93, c'est-à-dire qu'en cas de démission ou de décès du syndic, l'on doive aller à des nouvelles élections, ce qui aurait fait de façon que chaque année nous aurions eu des élections municipales, au lieu de les concentrer dans une seule année.

Un gros débat a été porté en commission sur le problème de la "pari opportunità", c'est-à-dire sur la présence des deux sexes dans la liste, ou si nous voulons pour la présence des femmes, qui en ce moment sont minoritaires, dans les listes des candidats à l'intérieur des conseils communaux. Le groupe de travail n'avait pas introduit cette norme, parce que nous croyons dans la maturité du Peuple valdôtain et nous croyons aussi dans la culture valdôtaine, qui a toujours tenu en grand compte les femmes en Vallée d'Aoste. Nous sommes convaincus donc que, même sans réglementation, là où il y a la volonté de la part des femmes de se porter candidates pour administrer des communes, il n'y a jamais eu de problèmes.

La commission, après un débat portant non sur l'opportunité d'insérer un certain nombre, pour lequel les forces avaient déclaré la volonté de corriger le texte initial, mais sur le pourcentage, sur le texte même, la commission a fini pour introduire une norme que nous trouvons dans le texte rédigé par la commission.

Pour ne pas être trop long, je dirais simplement que cette loi n'est pas "brutta, vecchia e truffaldina", comme quelqu'un l'a définie. Je crois surtout que ceux qui ont travaillé à la rédaction de cette loi ont en pleine conscience essayé de faire une loi non pour soi-même, mais pour la collectivité valdôtaine, pour que nos communes puissent être encore mieux administrées que dans le passé. Même si nous devons dire que l'ancien système, à travers lequel on élisait - non à Aoste, où il y avait le système proportionnel, mais dans les autres communes - les conseils communaux, avait toujours produit, sauf quelques très rares exceptions en ces 50 ans de démocratie, de bons résultats.

Et surtout je prie de croire que dans le soussigné, dans les membres du groupe qui a travaillé à la rédaction de ce texte, dans l'UV et dans d'autres forces politiques, il n'y a pas eu aucune intention d'être "truffaldini"; ce qu'il nous intéresse c'est le bien commun, ce n'est l'intérêt personnel ou l'intérêt d'une force politique.

Et c'est pour cela que l'UV, même si elle ne se reconnaît pas entièrement dans ce texte, même si elle a des perplexités sur certains articles, même si elle n'approuve pas entièrement certaines modifications qui ont été introduites par des amendements à l'intérieur de la Ière Commission, acceptera pleinement le texte qui parvient de la commission, et donc l'UV ne présentera pas d'amendements, même là où elle n'est pas parfaitement d'accord, en respectant la volonté institutionnelle de la Ière Commission et du débat qui s'est instauré à l'intérieur de cette commission même.

Cela aussi parce que ce qui nous intéresse c'est de parvenir à une loi qui ne sera pas parfaite; nous ne croyons pas que l'on puisse obtenir dans une loi de ce genre la perfection, mais dans une loi qui est perfectible dans le futur, une loi que, si votée dans le texte qui nous est soumis, pourra donner de bons résultats pour l'administration de nos communes.

C'est dans cette perspective, et non dans l'intérêt de notre mouvement, ou d'accord entre forces politiques, que nous allons voter cette loi. Ce n'est qu'ensuite que l'UV, en telle que force de majorité relative au Conseil régional, en telle que force de majorité relative dans plusieurs communes de la Vallée, ouvrira le débat politique, pour parvenir à Aoste et dans les autres communes de la Vallée, à la formation de listes pour gouverner les communes de notre région.

Il n'y a donc pas d'idées préconçues, l'UV a agi et agira en pleine liberté, au-delà de son appartenance à une majorité, et sans accords préalables avec aucune force politique.

Avant de conclure, je tiens à porter des remerciements, avant tout aux composants du sous-groupe de travail et au groupe de travail, qui ont proposé le premier texte de ce projet de loi; ensuite aux dirigeants des différents services qui ont collaboré à la rédaction du texte, même surtout pour ce qui concerne la partie technique du texte, et de façon particulière MM. Pau, Garrone et Lucat, qui ont longuement travaillé; plus particulièrement encore le Service électoral, auquel nous devons l'élaboration de la partie technique.

Je termine en disant que nous espérons que le débat qui va s'instaurer dans la journée d'aujourd'hui, soit un débat calme, sérieux, qui ne vise pas à l'intérêt d'une force politique, de la force politique à laquelle les intervenants appartiennent, mais qui regarde l'intérêt collectif de la Communauté valdôtaine.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) Chiedo ancora qualche minuto per aprire e chiudere una parentesi, relativa alla premessa che ho anticipato prima.

Mi dispiace discostarmi dal Consigliere Perrin, ma non ritengo assolutamente plausibile il suo discorso, a tutela e della posizione di Bavastro e di un appello al Regolamento, che a mio avviso fa solo da paravento in questo momento, e non giustifica una scelta e una presentazione della legge che è stata fatta oggi in quest'aula.

Basta dare un'occhiata al prospetto degli emendamenti che sono stati presentati in sede di I Commissione, per vedere gli esiti dei pareri; basta dare un'occhiata alla composizione del gruppo tecnico e del sottogruppo che ha lavorato in seno alla Commissione enti locali in Regione, per vedere quanto è stata tutelata la minoranza in questa procedura di formazione della legge elettorale.

Non è lo schieramento che ci preoccupa, il fatto che il Consigliere Bavastro rappresenti o meno maggioranza o minoranza; il problema è il silenzio, come diceva giustamente qualcuno in un intervento di una precedente seduta. É il silenzio, attraverso il quale si scippano posizioni istituzionali che sono state riconosciute alla minoranza, proprio a tutela di quel dibattito dialettico, di quel dialogo fra forze che è necessario in un'assemblea democratica.

Chiudo con quest'osservazione, più di rammarico; spero che quanto prima a livello di vertici istituzionali di quest'assemblea, quindi mi riferisco all'Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio, venga quanto prima reintegrata questa posizione di equilibrio che è stata violata.

Visto che ora ci addentreremo in un articolato e compiuto esame di questo disegno di legge, visto che saranno necessari, per affrontarlo con quella pacatezza che invocava lo stesso Capogruppo dell'UV, dei momenti di pausa, chiedo un primo momento di sospensione della seduta, per permettere alle forze di minoranza di raccogliere alcune osservazioni affinché possa essere permesso un rapporto dialettico fra le parti politiche e affinché possa essere raggiunto il miglior risultato possibile nella formulazione e nell'approvazione di questo disegno di legge.

Non si tratta di un atto di ostruzionismo, ma con estrema pacatezza chiedo al Vicepresidente del Consiglio di disporre di alcuni minuti, per raccogliere alcune idee con i consiglieri di minoranza.

Si dà atto che dalle ore 10,33 alle ore 11,02 presiede il Vicepresidente Aloisi.

Presidente Nulla in contrario alla richiesta di sospensione. Vorrei solo ricordare che il Consigliere Bavastro è stato nominato relatore dalla commissione e credo non abbia assolutamente bisogno della tutela di alcuno o di alcunché. Per quanto riguarda la sua posizione politica, credo che la chiarirà nel corso dei mesi a venire.

Si dà atto inoltre che la seduta è sospesa dalle ore 10,43 alle ore 11,02.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) Il disegno di legge n. 114 relativo all'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale, che oggi siamo qui a discutere, ha una grande valenza, sia dal punto di vista politico che istituzionale. Ciò avrebbe dovuto comportare un lungo e approfondito dibattito fra tutte le forze politiche, ma purtroppo così non è stato.

Se da una parte questo disegno di legge è stato oggetto di discussione nella Commissione paritetica Regione e comuni, bisogna comunque sottolineare che in tale commissione paritetica non vi erano rappresentate tutte le forze politiche, e che inoltre lo stesso disegno di legge è approdato solo una settimana fa nella I Commissione consiliare. Quindi ritengo che non sia affatto strumentale e falso sottolineare la mancata attuazione di un vero e approfondito dibattito sul contenuto di tale disegno di legge. Si è voluto ancora una volta dividere le forze politiche fra quelle di serie A e quelle di serie B, non so se per accordi elettorali, già sanciti nelle segrete stanze, o se per importanza politica delle varie forze: sta di fatto che è stato partorito un disegno di legge, frutto del lavoro di pochi intimi, forse anche i migliori, ma senza la più ampia e necessaria partecipazione - visto l'importante argomento - di tutte le forze politiche.

Non è stato di sicuro sufficiente consegnare in questo ultimo mese la bozza del disegno di legge alle varie compagini politiche, se poi non si è cercato di invitare le stesse a degli incontri nei quali discutere, analizzare e vagliare a fondo il contenuto di questa bozza di legge elettorale. Ciò rappresenta uno dei motivi che hanno suscitato in me delle perplessità in merito a questo disegno di legge, perplessità rese ancora più evidenti dal fatto che, se il dibattito in sede di commissione consiliare è durato due giorni, oggi siamo qui a discutere e ad approvare tale legge in questa odierna seduta del Consiglio regionale, sapendo che nel caso in cui tale disegno di legge non venga approvato ma rinviato al prossimo Consiglio si rischia, nel caso di bocciatura da parte della Commissione di Coordinamento, di vedere venir meno la possibilità di esercitare la potestà legislativa primaria in materia di elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Mai come adesso si addice il detto che "la fretta è cattiva consigliera", o, prendendo in prestito la battuta dell'esimio Consigliere Bich, "la gatta frettolosa fa i gattini ciechi".

Se poi si passa da un discorso generale ad una visione più particolareggiata, e cioè ad un'analisi delle varie articolazioni in cui tale disegno di legge è suddiviso, mi preme sottolineare altri aspetti che, come dicevo precedentemente, hanno innescato in me delle perplessità e degli interrogativi sullo spirito e sul contenuto di questa bozza di legge.

La carica del vicesindaco, non prevista nel dettato legislativo nazionale, mi porta a fare alcune considerazioni. Si parla all'articolo 4 di questa bozza di legge di elezione a suffragio universale e diretto fra l'altro del vicesindaco; ma, in effetti, questa figura viene votata in quanto collegata alla figura del sindaco, nei confronti del quale si può parlare effettivamente di elezione o scelta diretta da parte del cittadino.

In altri termini, usando una terminologia più appropriata per i veicoli, il sindaco rappresenta la motrice, mentre il vicesindaco non è nient'altro che il rimorchio collegato, che senza la motrice non si muove. In merito alla carica di vicesindaco non vi è una vera e propria scelta del cittadino, ma anzi viene malignamente da pensare che la figura del vicesindaco non sia altro che il frutto, magari anche un po' appassito, delle solite contrattazioni politiche - tenuto anche conto che la carica di sindaco nella nostra piccola realtà è vista come un trampolino di lancio per l'ingresso in Consiglio regionale -, il tutto ovviamente a scapito delle libere scelte del singolo cittadino, come se la volontà di quest'ultimo non fosse da favorire e da esaudire.

All'articolo 5 vi è poi il problema della nomina o dell'elezione della giunta comunale. Nella prima stesura del testo si parlava di elezione della giunta da parte del consiglio, su proposta del sindaco; nella commissione consiliare invece sono stati presentati degli emendamenti, aventi come obiettivo quello di far sì che la nomina della giunta sia di esclusiva competenza del sindaco. Emendamenti che, secondo me, sono più rispondenti a quel ruolo di primo attore che dovrebbe avere il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, il quale quindi, proprio in conseguenza di tale metodo elettorale adottato, deve avere la possibilità di scegliersi la propria squadra, cioè i propri assessori con i quali amministrare il comune, rispondendo personalmente e consapevolmente ai propri cittadini.

Sempre nello stesso articolo 5 occorrerebbe introdurre l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere relativamente ai comuni con più di 15000 abitanti, in modo da scindere il momento legislativo da quello amministrativo ed esecutivo.

Gli articoli più importanti e significativi, dal cui contenuto dipenderà il voto che darò a questo disegno di legge, sono senz'altro quelli che si riferiscono alle modalità di elezione, in modo particolare gli articoli 54, 55 e 59. Il contenuto di questi articoli evidenzia, a mio avviso, una grave incongruenza con il sistema maggioritario che si è voluto adottare con questo disegno di legge, anche tenendo conto che a favore di tale sistema si è pronunciata favorevolmente la quasi totalità degli italiani.

Ora, il non prevedere lo scollegamento tra il voto di lista e il voto dato al sindaco vuol dire tradire di fatto il cittadino, al quale viene data la sensazione di poter eleggere direttamente il primo cittadino; sensazione che purtroppo non si concretizza in realtà, in quanto il fatto di permettere - così come è attualmente formulato il testo degli articoli in questione - che il voto dato solamente alla lista comporti automaticamente un voto favorevole ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, collegati con la lista stessa, fa sì che al di là delle dichiarazioni di buoni intenti e principi, alla faccia dell'autonomia e della libertà di scelta tanto proclamata del singolo cittadino, siano ancora una volta le segreterie dei partiti, e non gli elettori, a scegliere il candidato alla carica di sindaco. Un candidato, quindi, ostaggio delle varie forze politiche e della vecchia logica partitica, un candidato insomma che vada bene, per così dire, per tutte le stagioni.

Penso che questo sia il passaggio più importante ed anche il più difficile di tutto il testo del disegno di legge. Non tener conto di quanto poc'anzi affermato vuol dire non sapere, o meglio, non volere cogliere il vero spirito del sistema maggioritario, applicato all'elezione diretta del sindaco.

Non richiedere all'elettore di fare due scelte: una relativa al sindaco e l'altra relativa alla lista, vuol dire impedire allo stesso l'esercizio del diritto di voto, secondo i principi dettati dal sistema maggioritario, principi che prevedono l'elezione a suffragio universale diretto da parte dei cittadini dei sindaci e dei consigli comunali, di modo che il fulcro della politica comunale non siano i soliti partiti, ma gli uomini direttamente designati e scelti liberamente e direttamente dagli elettori.

É giusto che noi Valdostani sosteniamo il nostro particolarismo in quanto Regione autonoma a Statuto speciale; bisogna però stare attenti ad evitare di essere più realisti del re, e cioè a volersi a tutti i costi differenziare dalla legge nazionale, senza però renderci conto che tali diversità non vanno nella direzione di un rinnovamento, ma rappresentano un peggioramento nell'ambito di quella necessità sempre più evidente di cambiare le regole in politica, attraverso un effettivo decentramento delle scelte politiche, le quali devono essere prese dalla cosiddetta base, cioè dai cittadini, e non più dall'alto, cioè dagli apparati dei partiti.

Lo scollegamento fra il voto di lista e il voto dato ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco rappresenta il punto focale del decentramento politico, reso più che mai necessario dallo stato confusionale in cui versano i partiti politici e dal sistema elettorale di tipo maggioritario e quindi soprattutto dall'esigenza di permettere ai singoli cittadini di scegliere liberamente e direttamente i propri amministratori.

Vorrei concludere il mio intervento rivolgendomi al Presidente della Giunta, di cui ammiro e stimo l'intelligenza, la capacità e la volontà di lavorare, anche se qualche volta accompagnata da troppo autoritarismo; mi rivolgo al Presidente Viérin in quanto capo dell'Esecutivo e rappresentante principale del partito di maggioranza relativa della Valle d'Aosta, invitandolo nell'arco di questa giornata a ricercare la massima convergenza fra tutte le forze politiche, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, su questo importante disegno di legge.

Non possiamo e non dobbiamo oggi perdere l'ennesima occasione di dimostrare di voler cambiare i metodi di far politica, privilegiando le scelte degli elettori a discapito forse della decisione già presa da pochi intimi, nelle segrete stanze di alcuni partiti. Bisogna cercare un dialogo con tutte le forze politiche, in modo che da questa aula possa uscire la migliore legge possibile per il singolo cittadino e non per il singolo partito o aggregazione politica. Bisogna evitare di andare allo scontro muro contro muro, perché è controproducente sia per le forze della maggioranza, per gli eventuali risvolti politici delle varie possibili differenziazioni, sia per noi, forze di minoranza, che dovremmo constatare per l'ennesima volta di non venire coinvolti né ascoltati con pari dignità su temi di così alta valenza e importanza. É necessario che questa legge oggi venga approvata non grazie solo alla forza dei numeri, ma grazie ad argomentazioni valide, che devono ottenere la massima convergenza politica.

Se così non sarà, egregio Presidente, il muro contro muro non creerà vincitori e vinti, ma solo perdenti da entrambe le parti, e di questo risponderemo tutti agli elettori valdostani.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.

Dujany (PVA) Signor Presidente, signori consiglieri, quando recentemente l'articolo 2, lett. b), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta trovava finalmente suo pieno riconoscimento e permetteva quindi alla Valle d'Aosta di poter legittimamente disporre dell'autonomia di legiferare in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, si riteneva che il nostro compito, quello di andare a legiferare in una logica di originalità rispetto alla normativa statale, potesse in qualche modo essere colmato.

Arriva invece al nostro esame, e non può essere causa di tutto questo il tempo, un testo che in gran parte, soprattutto per le realtà dei comuni sotto i 15000 abitanti, mi pare deludente e non qualificante per la Valle d'Aosta. Come premessa mi fa dire che esiste ancora un profondo divario fra il cosiddetto "autonomismo rivendicativo", giusto e legittimo, nei confronti dello Stato, e la difficoltà dall'altra parte di esprimere una capacità di legiferare in modo originale e diverso dallo Stato, nel momento in cui questi poteri ci vengono più che legittimamente riconosciuti.

Non si tratta di apportare adattamenti alla normativa statale; no, qui la Regione Valle d'Aosta aveva ampia e totale possibilità di legiferare in piena autonomia e in piena originalità. Vedo queste espressioni, le ho sentite dalla relazione del relatore e le ho lette anche nella relazione stessa, in cui si dice che questo testo troverebbe già origine nella legge n. 81/93 dello Stato per l'elezione diretta del sindaco. Ebbene questo testo, che oggi come consiglieri stiamo esaminando, non doveva essere condizionato da nessuna normativa di tipo statale e neanche da principi ispiratori della normativa stessa. Ed è proprio questo che vorrei mettere in risalto: che la presente normativa muove appunto nel solco della normativa nazionale e questa proposta in qualche modo va ad inseguire modelli esterni, provenienti dal dibattito italiano, quella moda del "nuovo" che sta prendendo anche la nostra comunità, mettendo anche in difficoltà la nostra capacità di elaborazione autonoma ed evitando di confrontarci con la realtà concreta.

La vecchia normativa garantiva un ventaglio di scelta, e qui mi riferisco sempre alla realtà valdostana, al di fuori di Aosta, molto più ampio nella composizione consiliare, di quanto non lo preveda l'attuale progetto di legge, che intende irrigidire e di limitare il diritto di scelta del cittadino. E quando una normativa va a limitare la possibilità di scelta e di libertà del cittadino, questo aspetto mi preoccupa e ci trova, come gruppo, dissenzienti. Poiché, se è vero che la normativa statale - siccome chi mi ha preceduto è partito di là - era diretta a garantire un bisogno di governabilità in alcune grandi città italiane, e se è pur vero che questo bisogno di governabilità lo sentiamo pure noi nel nostro contesto, nella realtà di Aosta - e sotto questo profilo condividiamo l'impostazione generale del presente progetto di legge che riguarda il Comune di Aosta e riteniamo che lo si possa rendere migliorativo ma che si possa incidere attraverso degli emendamenti sul testo stesso -, ben diversa è la situazione dei piccoli comuni.

Quali ragioni sussistono perché la vecchia normativa debba essere modificata nelle piccole realtà comunali, che cosa non ha funzionato nel recente passato in Valle d'Aosta, perché si debba andare, oggi, verso una revisione totale del sistema, anziché andare verso semplicemente un miglioramento della normativa preesistente? Forse che la normativa previgente non ha garantito stabilità e governabilità nei piccoli comuni? Forse che la posizione del sindaco in questi contesti non era già sufficientemente forte nel passato? E perché mai andava compresso il diritto di scelta del cittadino, con quali finalità?

La nostra valutazione parte da tre indici di valori di fondo:

1°) la libertà di scelta massima della nostra comunità sui suoi rappresentanti, quindi libertà piena sia nella scelta dei consiglieri sia nella scelta del sindaco, mentre questa proposta tende ad immobilizzare ed a limitare la possibilità di scelta del consiglio, attraverso lo strumento delle preferenze e attraverso uno strumento che tenderà a non permettere, soprattutto nelle piccole realtà dei comuni sotto i 5000 abitanti, neppure un dibattito democratico;

2°) superamento degli interessi della partitocrazia e dei gruppi organizzati, per mettere soprattutto in comunità così piccole come la nostra in condizioni il cittadino di scegliere i propri rappresentanti;

3°) l'esigenza di controllo, perché in democrazia è indispensabile dare poteri al sindaco ma, nello stesso tempo, porre in essere una serie di controlli che tendano a garantire il dibattito democratico, che giustamente richiamava anche il Consigliere Perrin, evitando quelle degenerazioni in cui una persona sola che decida, per valida che possa essere, può incorrere di fronte al potere.

Quindi un giudizio negativo sulla concentrazione di troppi poteri in una sola persona, che abbiano come unico contrappeso quello del controllo popolare dopo cinque anni di amministrazione; mi pare un controllo veramente troppo limitato questo, soprattutto nelle piccole realtà, non dettato da nessuna esigenza di governabilità concreta.

Qualcuno in commissione rilevava che anche nelle piccole realtà si erano presentati problemi di governabilità, e qualcuno aveva fatto l'esempio del Comune di Gignod. Ma quell'esempio, in particolare, comprova veramente come il vecchio sistema avesse nel suo interno la capacità di controllare, perché il problema è da una parte garantire al cittadino il diritto di scelta del sindaco, ma dall'altra parte avere dei poteri di controllo nell'arco del quinquennio, in modo tale che questo potere non sia incontrollabile. E quindi in una realtà come quella di Gignod, di fronte ad un atteggiamento di sindaco eletto con il vecchio sistema, che non rispondeva più alle esigenze del Consiglio e della popolazione, il sistema stesso permetteva un autocontrollo al suo interno, permettendo così di cambiare sindaco. Con l'attuale sistema, il cittadino, se dovesse passare questa legge, per cinque anni si terrà questo sindaco, il quale potrà fare il bello e il cattivo tempo, senza avere delle possibilità di controllo.

La vecchia normativa poi garantiva, tramite il metodo del panachage, il diritto del cittadino di scegliere nel concreto - al di là di una visione partitica - le migliori energie che erano presenti nell'ambito della comunità, senza gabbie partitiche, senza restrizioni. Tutto questo con la presente normativa si tende ad eliminare.

Quindi da una parte viene meno la libertà di scelta dei consiglieri e, con la previsione di un numero di candidati così alto e con l'obbligo nelle piccole realtà di individuare anche il sindaco e il vicesindaco, nel concreto si arriverà in moltissime realtà piccole a non avere neppure un confronto di tipo amministrativo; si arriverà con un'unica lista, che magari per oltre una ventina di comuni si vedrà interamente rappresentata nell'ambito del consiglio comunale, facendo venir meno - oltre che già il sistema tende a non favorire un controllo del sindaco - anche quel dibattito consiliare necessario per la democrazia.

Si è previsto cioè un numero minimo così alto di consiglieri, senza prevedere (come giustamente indicava la vecchia normativa) un numero massimo di eleggibili, che garantisse comunque la presenza della minoranza in consiglio, proprio perché si è già convinti in qualche modo che in questa realtà non sarà possibile presentare una seconda lista, e per non correre il rischio di avere un certo numero di consigli alti, senza la presenza completa dei consiglieri di tutto il quadro consiliare, si è trovato un escamotage come questo, previsto dalla normativa in oggetto, per avere comunque la globalità dei consiglieri presenti eletti, che però rischieranno di essere di una sola parte, attraverso la costrizione di un'indicazione enorme di candidati... parlo soprattutto delle piccole realtà sotto 500 abitanti, addirittura con 9 persone, e con l'obbligo di indicare la figura del sindaco e del vicesindaco.

Dall'altra parte, come già dicevo prima, è necessario che la figura del sindaco trovi il consenso popolare, e la vecchia normativa, pur non prevedendo espressamente un'elezione distinta fra consiglieri e sindaco, già permetteva a tutti i cittadini di conoscere chi sarebbe stato il sindaco nel caso in cui avesse vinto una lista anziché l'altra.

Bastava muoversi in questa ottica, cioè eventualmente rendere obbligatoria l'indicazione del capolista, per andare verso una maggiore attenzione e riguardo sulla figura del sindaco; ma passare da questo metodo vecchio addirittura al metodo che toglie al consiglio ogni possibilità di incidere sulla politica comunale, mi pare sia estremamente dannoso. Già oggi vediamo che in alcuni comuni i consiglieri, proprio con l'attuazione della legge n. 142, si trovano già in qualche modo spossessati di molte competenze e una grossa loro possibilità di condizionamento appare relativa. Si vuole andare al di là di quello ed eliminare anche questa possibilità di controllo del sindaco, durante il suo operato nel quinquennio.

Un altro aspetto che rileviamo negativo è quello dell'abbinamento sindaco-vicesindaco. Lo rileviamo negativo per la realtà di Aosta in quanto favorisce le cordate politico-partitiche e gli interessi di gruppo, cosa che noi come gruppo riteniamo di dover combattere - gli interessi della partitocrazia emergono anche qui, in questa normativa, in modo chiaro ed evidente -, e quindi, nella logica di lasciare al popolo il diritto di scelta, proponiamo come emendamento la possibilità che la votazione del vicesindaco avvenga in modo sdoppiato rispetto a quella del sindaco, e risulti eletto vicesindaco colui che riporti il maggior numero di preferenze dal voto popolare, predeterminando in questo modo la figura indipendentemente dagli accordi di partito che con questa normativa avranno la meglio.

Per quel che riguarda le preferenze, riteniamo che siano troppe due preferenze per Aosta e siano invece troppo poche le preferenze nei comuni, proprio perché riteniamo che lo strumento del panachage e il diritto di scelta del cittadino costituiscano la massima garanzia per la democrazia e per il confronto democratico.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (PpVA) A conferma di quanto detto in occasione della discussione sul bilancio previsionale, è pur vero che il compito di un'opposizione che lavori nella separazione dei ruoli per il fine comune è anzitutto di chiedersi cosa avrebbe fatto, se si fosse trovata a proporre ciò che è argomento di esame in quel momento.

Ciò non toglie che l'opposizione abbia diritto-dovere di interrogarsi sulle strategie politiche che stanno dietro ad un provvedimento, particolarmente nel caso di una legge, oltre che di individuare quei punti di differenza sostanziale con le proprie posizioni e sottoporli all'esame del Consiglio.

Abbiamo avuto la sensazione, dai lavori in commissione, che la convergenza UV-PDS sia stata determinante ai fini di produrre un disegno di legge di taglio particolare.

Può darsi si tratti di una sensazione non del tutto corrispondente al vero, come ha sottolineato questa mattina il Capogruppo dell'UV, Perrin. Saranno i fatti che si verificheranno oggi in quest'aula a provarlo o meno, ed i fatti sono incontrovertibili.

Ma vi è di più. Permane in noi il dubbio che la fretta, l'insufficienza dei confronti, lo stesso malessere che in commissione pervadeva membri della maggioranza, siano solo in parte dovuti alla ristrettezza dei tempi tecnici, ma ad una volontà di fare ancora una volta prevalere le intese fra vertici, a danno di un confronto aperto.

Il prodotto che è scaturito da questo insieme di fattori fa sì che ancora una volta la Valle d'Aosta vada contro tendenza nazionale. Mentre infatti la legge nazionale, certamente perfettibile, coglie le indicazioni referendarie e dà spazio alle palesi indicazioni del corpo elettorale, il progetto legislativo che viene qui presentato si muove in direzione opposta, ovviamente non in tutto l'articolato, ma nei passaggi essenziali, talvolta svuotando di significato le riforme sulla formazione dei governi locali.

Sia chiaro - per evitare equivoci - che quando parliamo del frutto di intese fra vertici di partito, non siamo contro i partiti, che restano l'insostituibile veicolo di democrazia; siamo contro la vecchia logica per cui l'interesse di un'oligarchia di responsabili politici prevaleva sulle esigenze e sulla volontà della comunità. Anche sotto questo profilo il dibattito in commissione, che sarebbe bene si riproducesse in quest'aula, è stato rivelatore delle possibilità - per usare l'espressione coniata da un collega nel Consiglio scorso - di "cantare fuori dal coro", ovvero della libertà per i consiglieri di uscire dalle cosiddette discipline di partito, che in realtà sono tutt'altro.

Ci auguriamo che l'esito della discussione che avverrà in Consiglio, porti ad una revisione della legge, restituendo ad essa la funzione di interprete della volontà popolare, apertamente elusa da norme che la ignorano. Non riteniamo che, pur considerando le caratteristiche della nostra regione, questo disegno di legge rispetti lo spirito innovativo della normativa nazionale, ed era, oltre che possibile, doveroso (vedi la legge regionale della Sicilia), ma persegua l'obiettivo di favorire schieramenti e coalizioni, ovvero sia una legge di parte.

Lo si comprenderà meglio analizzando i punti in contestazione e le singole indicazioni contenute negli articoli incriminati, nelle cui pieghe si cela un ritorno all'antico.

Concludendo, informo la Presidenza che il nostro gruppo presenterà degli emendamenti.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Questa pausa forse sta a confermare quello che hanno detto i consiglieri di minoranza che si sono succeduti prima di me: che ci sono degli accordi elettorali, degli accordi che si vedono in questi momenti. Cioè ha parlato una forza politica forse di maggioranza, anche perché quello che è stilato è frutto di un accordo; spero che non sia così, lo vedremo nel prosieguo dei lavori.

Però quello che dimostrano le proteste che abbiamo avuto nel poco tempo che c'è stato per discutere questa legge, una legge che a mio avviso meritava una attenzione diversa, e il tanto biasimato Stato nazionale quando discute di leggi di questo tipo, probabilmente ne parla anche troppo... però, nelle commissioni in cui le leggi sono in discussione, sono presenti rappresentanti di tutte le forze politiche; non mi sembra che in questa commissione paritetica fossero rappresentate tutte le forze politiche.

Comunque stamani ci sono stati consegnati una cinquantina di emendamenti provenienti da organizzazioni diverse, da consiglieri comunali, e questo sta a confermare quello che avevo detto e aveva detto qualcuno in commissione: che richiedevamo - pur cercando di stare dentro i tempi per far sì che le elezioni amministrative avessero luogo nei tempi stabiliti - che la maggioranza presentasse la legge 15-20 giorni prima oppure di avere 15-20 giorni di più per discutere su questa legge.

Volevo solo dire che questo alto numero di proteste dimostrano che questa legge è frutto di un accordo, penso di maggioranza, ma neanche tutta la maggioranza da quello che ho sentito adesso; la mia impressione è che sia un accordo di ferro fra PDS e Union al di sopra degli interessi della popolazione. Vi dico anche il perché, e presenterò poi degli emendamenti. É vero che la gente italiana ha votato per l'uninominale, noi eravamo per la proporzionale e continuiamo ad esserlo; però se deve essere uninominale deve essere uninominale, non dobbiamo prendere in giro i cittadini italiani e in questo caso i cittadini valdostani.

Cominciamo con il punto 2 che dice: sindaco e vicesindaco; questo escamotage c'è solo in Valle d'Aosta, si vogliono forse mantenere certi accordi politici? Il sindaco farà da traino al vicesindaco o sarà il vicesindaco che farà da traino al sindaco? Mi chiedo a cosa serve. Ho già una risposta, vorrei sentire anche quello che pensano gli altri. In Valle d'Aosta tanti sindaci sono lanciati a fare poi i consiglieri regionali, su questo non sono contro, però i cittadini di quei paesi che hanno votato una persona perché ritengono che sia una persona valida, devono sapere che devono andare ad elezioni di nuovo, perché poi quella persona si presenta per il Consiglio regionale. Oppure bisogna accontentare due gruppi ed allora si ha il sindaco e il vicesindaco.

Qui si è voluto fare, da una parte, una legge maggioritaria con il sindaco e travisarla; dall'altra parte, in campo nazionale, si è portato a quattro anni la validità di queste elezioni, proprio perché con la figura del sindaco, che ha più poteri, non si era ritenuto opportuno di dargli anche più tempo, perché se un sindaco è bravo, avendo più tempo, può fare le cose ben fatte, ma se un sindaco non si dimostra all'altezza, dandogli più tempo può anche fare dei danni. Se è bravo si può rieleggere, però se non è bravo è meglio che abbia meno tempo per poter fare dei danni.

Una grossa dimenticanza, o una svista, è stata la mancanza di una certa rappresentanza femminile in queste liste.

Si vuole il maggioritario, c'è stato anche un referendum per la preferenza unica; qui rivediamo preferenza al sindaco, vicesindaco, e due preferenze di nuovo, cioè per la preferenza unica gli italiani hanno votato e noi siamo perché venga mantenuta.

Queste sono cose che stanno ad indicare che è stata una legge fatta in fretta, e secondo noi pasticciata, ma pasticciata di più in altri due punti. Ci sono le percentuali dei due terzi, in campo nazionale si parla di 60 e 40, sia per mantenere una forza alle minoranze, sia perché - vi faccio l'esempio del Comune di Aosta - con i due terzi la minoranza non ha la possibilità di presentare nessuna mozione di sfiducia, perché ci vogliono i due quinti del Consiglio per presentare una mozione di sfiducia. Questo non solo nel Comune di Aosta, ma anche in altri comuni, se facciamo i calcoli.

Quello che ha detto il Consigliere Dujany era una cosa che avevamo visto in diversi; in certi comuni valdostani a tutte le elezioni ci sono difficoltà a presentare una seconda lista, e ci sono state delle liste con tre candidati, ci sono stati anche dei comuni in cui la maggioranza ha presentato due liste per prendere sia maggioranza che opposizione, e in questo caso la maggioranza prenderà tutto. Questo è un segnale di non democrazia; mi riservo di presentare degli emendamenti e spero che la legge venga modificata almeno nei suoi punti critici.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) Quello che andiamo oggi a discutere e a votare è un atto estremamente importante nell'obiettivo della riforma del Governo locale. É un atto che è stato reso necessario prima dall'entrata in vigore di una legge dello Stato e poi dal riconoscimento alla nostra Regione della competenza nella stessa materia.

Si tratta di una competenza fondamentale, ma si tratta di una competenza anche molto difficile da attuare e molto difficile perché mette in gioco elementi diversi, che possono anche essere fra loro contrastanti, tutti da non dimenticare. Da una parte, l'esigenza del governo, della modernizzazione della struttura del paese, ma anche quello della rappresentanza delle diverse opzioni politiche presenti in una società complessa come la nostra.

Si tratta di trovare una strada che riesca a contemplare queste esigenze, in modo tale da dare compiuta risposta ai problemi della società, e questo non dimenticando, ma ponendo in primo piano il fatto che ci troviamo a ragionare in una regione autonoma.

Noi Verdi abbiamo da tempo individuato nelle leggi elettorali nazionali, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione dei consigli comunali, uno degli elementi centrali su cui intervenire per affrontare l'indilazionabile problema della modernizzazione dell'apparato politico, della rappresentatività. Abbiamo individuato nel passato, da lungo tempo, e continuiamo ad individuare oggi nelle leggi elettorali quel meccanismo che deve obbligare le forze politiche a raggrupparsi su poli più ampi, in modo tale da far sì che le istanze della società all'interno delle assemblee elettive non vengano più rappresentate da singoli gruppi sparsi e disomogenei, ma da gruppi più complessi anche al loro interno, in grado di affrontare con più sollecitudine e con maggiore rappresentatività i problemi di cui le piccole forze prima erano portatrici. Crediamo che questo metodo debba essere perseguito con determinazione, ma non dimenticando l'esigenza della rappresentatività la più ampia possibile.

Abbiamo quindi visto, con buon grado, il fatto che la Regione diventasse depositaria di questo dovere-diritto di modernizzare la struttura amministrativa locale, ma la soluzione a questo problema non si ferma mettendo mano alla legge elettorale; come giustamente ha detto il Consigliere Perrin, la cosa va oltre e dobbiamo tenere necessariamente presente l'esigenza della costruzione della legge "142 valdostana".

Ma quell'esigenza, che pure deve essere presente in tutti noi, esigenza che necessita di una soluzione, alla quale bisognerà porre mano con estrema urgenza, anche perché richiederà un lavoro lungo, estremamente meditato, complesso e molto difficile, non deve però far dimenticare che qui, oggi, dobbiamo mettere in piedi non una legge che sia il meno peggio, ma che sia il meglio possibile.

Non dobbiamo qui mettere insieme oggi il minimo comun denominatore di ciò che abbiamo, ma tutto, e veramente il massimo, di quello che possiamo mettere insieme, tenendo presente gli obiettivi che ho detto prima, e sottolineando che dobbiamo riconoscere al cittadino la massima possibilità di scelta; dobbiamo riconoscere al cittadino il diritto di indicare il governo, e dobbiamo riconoscere per obiettiva necessità di contrapposizione l'esigenza di rappresentanza all'interno dell'assemblea elettiva da parte dell'opposizione. Questi sono gli obiettivi che ci poniamo noi, la griglia che utilizziamo per analizzare la storia di questo disegno di legge, così come si è costruito, e per valutarlo oggi in sede di dibattimento.

La condizione degli enti locali della nostra regione merita poi un'altra premessa, che è la differenza sostanziale che esiste fra 73 comuni e il capoluogo. I 73 comuni poi, al loro interno, presentano alcune realtà che maggiormente si avvicinano a quella della città di Aosta dal punto di vista dei problemi e probabilmente dal punto di vista della necessaria rappresentatività del tessuto sociale in essi presente. Certo è però che la differenza più evidente, abnorme quasi, che è possibile da tutti vedere, è quella esistente fra i 73 comuni e il comune capoluogo.

Ci si è trovati, quindi, nella necessità di predisporre un disegno di legge, riconoscendo da una parte che la vecchia legge era servita in modo discreto affinché quei comuni venissero gestiti e governati in modo sufficientemente corretto, dall'altra che ci si trovava di fronte ad una legge elettorale che è sembrato, nel passato, non aver consentito ad Aosta di poter essere governata con la stessa efficacia. A parte che bisognerebbe ragionare su cosa si intenda per efficacia, a parte che bisognerebbe ragionare con maggiore calma su cosa si intenda rappresentatività all'interno degli enti locali, a parte che bisognerebbe ragionare su questo problema dell'efficienza dei comuni, tenendo ben presenti i rapporti esistenti fra le realtà dei comuni, tutti e 74, e l'ente Regione.

Dovrà pur essere questa griglia, una griglia da tenere presente per fare questo ragionamento, ed ho l'impressione che oggi ci sarà l'opportunità di farlo, anche perché vi devo manifestare tutto il disagio ed ormai la ribellione che provo allorquando, ogni volta che si parla del Consiglio comunale di Aosta, ne sento parlare in termini burleschi. É una definizione che rifiuto, perché se è vero che all'interno di quel consiglio comunale ci sono tentazioni continue di presenzialismo e di partecipazione che va al di là dei normali canoni da noi tutti intesi, è anche vero che in questa regione la condizione generale nella quale il Comune di Aosta è stato tenuto fino ad oggi è molto diversa da quella nella quale sono stati tenuti gli altri 73 comuni. E lo dico con chiarezza, anche se so già che mi si obietterà che mai tanti quattrini sono stati direttamente riconosciuti al Comune di Aosta.

Il problema, nei confronti del Comune di Aosta, non è un problema di quattrini, e siamo i primi a riconoscerlo non solo oggi, io che siedo qui, ma anche allora quando sedevo nell'altra sala; il problema è un problema di rapporto di forza politica. Il Comune di Aosta è l'unico comune all'interno di questa Valle nel quale, volenti o nolenti, è possibile fare scuola di amministrazione tale da consentire di essere presenti in quest'aula in termini cognitivi maggiori, e cioè quella "palestra" più vicina a questa assemblea che c'è fra i diversi enti locali di questa regione. Ed è quell'ente all'interno del quale le forze politiche presenti in questo Consiglio sono state presenti con maggior peso determinante, con maggiori condizionamenti determinanti, con maggiori e continue ipoteche.

Penso di non rivelare nulla di nuovo né di scandalizzante se rivelo se le maggioranza, i sindaci, gli assessori di quel comune non sono mai stati decisi all'interno di quell'aula, ma sempre o all'interno delle segreterie dei partiti, o all'interno di quest'aula. Dico, e ripeto, mai ciò è avvenuto. Ancora oggi non è avvenuto così. Quel comune si è sempre detto che sarebbe stato giusto avesse una maggioranza omogenea a quella di questo Consiglio regionale, questa frase l'ho sentita ripetere infinite volte, sempre; di conseguenza, sempre gli organi esecutivi di quel comune, hanno dovuto essere "sposati" a quelli presenti in quest'aula. Senza contare poi che la presenza di persone particolari all'interno di quel consiglio ha reso indispensabile in passato, ma ancora oggi, la presenza in esecutivo di quelle figure, per controbilanciare elezioni non avvenute altrove o altri fatti di questo genere.

Questo è quello che avevamo tenuto presente nell'esame, nella discussione e nella valutazione di questo disegno di legge, ed è per tentare di ovviare radicalmente a questi gravissimi problemi, che diamo di questo disegno di legge un giudizio generalmente positivo, a patto che vengano introdotti in questo disegno di legge degli emendamenti di importanza fondamentale.

Cosa nella sostanza sottolineiamo deve essere fatto? Diciamo che deve essere il sindaco l'elemento trainante della formazione del consiglio comunale, nel senso che non ci devono essere passaggi di preferenze fra la preferenza accordata alla forza politica e il sindaco da questa indicato; deve essere cioè chiaro che elemento trainante dell'individuazione del sindaco deve essere la preferenza accordata dal cittadino alla persona sindaco, e non alla forza politica che lo sostiene, o al gruppo di forze politiche che lo sostengono.

Solo con questo sistema riusciremmo a tranciare, forse, radicalmente quel perverso rapporto fra forze politiche e sindaco della città di Aosta, riconoscendo di conseguenza a lui, e solo a lui, il dovere-diritto di nominare la Giunta, senza che questa debba subire l'agrément del Consiglio, e sottolineando l'esigenza che vi sia netta incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale. Questi sono gli elementi centrali, fondanti degli emendamenti che presenteremo, e sui quali abbiamo l'intenzione di insistere con forza, perché solo così non rischiamo di sottrarre all'elettore ciò che diciamo esplicitamente di volergli riconoscere.

Vi sono poi altri aspetti presenti nel disegno di legge, che devono essere valutati con estrema attenzione all'interno di quest'aula, rischiando anche di andare ad una discussione difficile e lunga, ma che crediamo debbano essere fatti. Sono meno importanti, ma sono ugualmente indispensabili e comunque li presenteremo.

C'è poi un aspetto preoccupante, che è stato sottolineato da alcuni interventi precedenti, e che riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, ed è il fatto che si preveda che alla carica di consigliere comunale, nel caso di presenza di una sola lista, vengano eletti tutti i candidati dell'unica lista presentata. Credo che sia questo un aspetto sul quale si dovrà riflettere con estrema attenzione, perché si corre il grossissimo rischio che, oltre alla presentazione di una sola lista, in molti comuni si veda alla fine insediare un consiglio comunale costituito soltanto dai consiglieri di quella lista. Credo sia un pericolo grave al quale si va incontro, anche perché è obiettivamente difficile per molte realtà comunali andare alla individuazione di liste contrapposte che, come minimo, prevedono la presenza di 8 candidati.

Vorrei fare un'ultima precisazione. Noi presenteremo degli emendamenti, non per voler portare a casa una legge identica a ciò che avevamo in mente allorquando abbiamo cominciato a discutere di questo problema, ma perché sottolineiamo l'esigenza che c'è di fare una legge congrua e razionale in ogni suo aspetto. Non può ad esempio essere ritenuta razionale una legge che, da una parte, assegna al sindaco il dovere-diritto di nominare la giunta e, dall'altra, non sancisca l'incompatibilità fra la funzione di consigliere e quella di assessore; ed è chiaro che questa, Perrin, non è che la premessa della "142 valdostana". É chiaro che ciò che ne deriverà da una scelta fatta oggi qui di questo tipo non potrà essere che conseguente nella formulazione di quella parte della "142 valdostana", che prenderà in considerazione i compiti e le funzioni degli assessori, i compiti e le funzioni del consiglio.

Questo modo di guardare alla figura dell'esecutivo è la necessaria premessa del riconoscimento al consiglio di una funzione di indirizzo generale, programmatorio, e di controllo dell'attività dell'esecutivo, ma separando nettamente con forza le due funzioni. Così come dall'altra parte non possiamo ritenere valida e razionale una legge che a parole sostiene di considerare il sindaco come l'elemento trainante dell'elezione, riconoscendo come voto al sindaco anche il semplice voto di preferenza assegnato alla lista.

Andiamo avanti proponendo questi emendamenti, chiedendo ai consiglieri di votarli, perché riteniamo che facciano parte di un disegno razionale, che sta in piedi, a differenza del disegno di legge così come ci è stato presentato.

Si dà atto che, dalle ore 11,49, presiede il Vicepresidente Marco Viérin.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) Quando si parla di riforme istituzionali, la prima attenzione si rivolge normalmente al sistema elettorale. In linea di massima, il cambiamento di un sistema elettorale viene teorizzato come la panacea di tutti i mali della democrazia. Se un sistema di un tipo non ha fornito gli elementi indispensabili della governabilità e della rappresentatività, peraltro non facilmente conciliabili, ecco che si ricorre ad un sistema diverso, imputando al precedente le carenze e i difetti della pubblica amministrazione e confidando che la soluzione sia riposta nel nuovo modello.

Su questo punto mi pare che, fatte salve le differenti variabili partitiche, ci sia una larga convergenza di opinioni. La necessità di una riforma elettorale per i comuni diventa dunque più che mai prioritaria ed indilazionabile, ed è ulteriormente rafforzata dal fatto che il prossimo anno verranno rinnovate le amministrazioni di 70 comuni, incluso il capoluogo.

Se al disegno di legge n. 114 non vuole essere attribuita la semplicistica definizione di sistema elettorale, o meglio di meccanismo che serve a tradurre il voto o i voti in seggi, ma lo si vuole identificare come primo atto di un'articolata riforma che riguarda gli enti locali nel loro complesso, è necessario apportare, a nostro avviso, alcuni inevitabili correttivi. Primo fra tutti, in linea con quanto indicato dal programma di governo di questa maggioranza, rendere i cittadini effettivi protagonisti nella scelta dei propri rappresentanti, del programma e della maggioranza di governo, e in sintonia con quanto auspicato ultimamente porre l'uomo, il cittadino, al centro dell'attenzione, permettendone una sempre più ampia e reale valorizzazione sia come individuo, sia come membro di una comunità complessivamente intesa.

É bene, a nostro avviso, che venga nuovamente ricercato il punto di equilibrio fra cittadini e associazioni politiche, al fine di evitare le consuete prevaricazioni di queste nei confronti dell'individuo.

Ci sembra opportuno quindi restituire alle persone, intese sia come elettori che come eletti, quella dignità che le forze politiche hanno loro privato. Bisogna allora che i partiti tornino ad essere veicolo di democrazia e non ostacolo.

Ci sembra che tale aspetto sia stato ampiamente sottovalutato in questo disegno di legge, ove la concezione partitica sembra continuare a prevalere sulle legittime istanze della società civile. Da un lato il disegno di legge n. 114 mutua dalla legge nazionale n. 81/93 la notevole carica innovativa del sistema maggioritario, correggendo l'eccessiva frammentazione dei partiti e garantendo almeno sulla carta la governabilità del comune. É la maggioranza degli elettori a scegliere il sindaco, ad individuare e votare la persona che può meritevolmente ricoprire la carica di primo cittadino e reggere le sorti del comune per un intero mandato.

D'altro lato al sindaco rivestito di un mandato cittadino, quindi diretto rappresentante della sovranità popolare, viene inibita la principale funzione che normalmente spetta a chi è stato indicato come city manager, a colui che ha (o dovrebbe avere) ampi poteri di gestione della cosa pubblica ed ha soprattutto pesanti responsabilità nei confronti degli elettori. In questa legge non viene riconosciuta al sindaco la facoltà di scegliersi gli assessori, vale a dire di nominare coloro che faranno parte della squadra di governo, coloro che insieme a lui, o meglio sotto la sua guida, dovranno espletare l'importante e delicata funzione esecutiva.

Verrebbe dunque negato ai sindaci valdostani, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge n. 81, il fondamentale e imprescindibile potere di nomina delle proprie giunte. In questo disegno si attribuisce al consiglio il potere di eleggere la giunta, in altre parole di lasciare la sua elezione alla spregiudicata contrattazione dei partiti, ove gli interessi cittadini passano in secondo piano e tutte le priorità vengono assegnate ai delicati equilibri fra le forze partitiche.

In questa maniera non si vuole un premier, bensì il consueto sindaco debole che, mosso dai burattinai delle segreterie politiche, recita la solita scenetta, barcamenandosi fra i meandri della burocrazia, dell'inefficienza e del compromesso.

Gli amministratori comunali devono ricevere un mandato chiaro dal corpo elettorale, e non una mera autorizzazione a patteggiare fra i partiti. Ecco perché riteniamo indispensabile che il sindaco sia dotato di più poteri, che alla sua carica vengano riconosciute facoltà estese e margini di operatività più ampi, incluso ovviamente quello di poter revocare gli assessori. É naturale che se un componente della squadra non va, debba essere sostituito con celerità dalla stessa persona che ha provveduto alla sua nomina, e secondo noi questa persona non può essere altro che il sindaco.

Ci sono altre osservazioni che sono doverose. In primo luogo, la limitazione al numero dei mandati alla carica di sindaco: deve essere inserito più dignitosamente quel meccanismo che consente il turn over, una condizione fondamentale per permettere un limite alla permanenza nella carica pubblica, al fine di evitare quei vincoli di affezione alla poltrona che sono origine del cosiddetto "professionismo della politica". Uguale per tutti questa limitazione al numero dei mandati, senza distinzione di comuni grandi o piccoli che siano, come nella legge n. 81, ancora una volta più ponderata rispetto a questo disegno di legge elettorale. L'esaurimento di un ciclo nella permanenza di una carica pubblica, nella fattispecie il sindaco, non impedisce comunque la possibilità di transitare in un'altra, per esempio l'assessore, perché l'esperienza politica ed amministrativa conseguita potrebbe ed anzi risulta senz'altro propizia. Comunque il limite a nostro avviso deve essere senz'altro posto.

É importante che ci sia una maggiore distinzione di figura fra il sindaco, che è espressione del potere esecutivo, e il consiglio comunale, espressione della rappresentatività del consiglio comunale. In commissione era emersa l'ipotesi di introdurre un meccanismo a doppia lista, che a nostro avviso sarebbe più confacente a quelle che sono le esigenze e le tendenze verso le quali oggi ci orientiamo. Non è un limite alla governabilità, come è stato obiettato da qualcuno, bensì un incentivo per i partiti di ricercare la qualità nelle persone. L'ipotesi di elezione incrociata potrebbe verificarsi, nel senso che abbiamo il sindaco di una coalizione e il consiglio comunale di un'altra coalizione; però è un'ipotesi limite, una ipotesi il cui rischio è possibile e doveroso correrlo a nostro avviso, perché ci deve essere la priorità imprenscindibile, come dicevo, della persona sulle forze politiche. Sono ipotesi oltretutto marginali e l'arma della sfiducia da chi la vorrebbe utilizzare è sempre prevista dall'articolo 6 di questo disegno di legge. Sarebbe però interessante sapere chi ha il coraggio in questo caso di sfiduciare un sindaco, quale coalizione di partiti avrebbe il coraggio di sfiduciare un sindaco ampiamente confermato a questa carica dal mandato popolare.

Altra esigenza che viene assolutamente trascurata è la preferenza unica, ove il referendum che ha riguardato anche la Valle d'Aosta ha avuto una larga adesione. Preferenza unica che deve riguardare non solo il comune capoluogo, ma deve essere estesa a tutti i comuni, e non è una limitazione al numero della popolazione prevista in alcuni comuni che debba costituire la ragione dello scarto di questa alternativa; si tratta anche di concepire la politica in modo differente, non solamente in funzione di cordate, non solamente in funzione di aggregazioni personali, ma di premiare comunque colui o coloro che meritano di ascendere a rappresentanti all'interno di un consesso comunale.

C'è poi in questo disegno di legge una sorta di ciliegina sulla torta, forse poco valutata a livello di commissione, perché implicitamente o accettata o trascurata da tutti, e che è la figura del vicesindaco. Una figura che definire anomala è poco.

Il principale scopo di questa figura qual è? É quello di evitare nuove elezioni quando il sindaco verrà candidato alle prossime elezioni regionali, quindi il vicesindaco diventerebbe in tal caso un vero e proprio trampolino di lancio, un piedistallo dal quale il sindaco, eletto dalla popolazione, cerca di arrivare in Consiglio regionale, e la sostituzione automatica non è assolutamente accettabile.

É un anello partitocratico il vicesindaco, perché serve a costituire le comode cordate; cordate che privilegiano soprattutto le forze politiche più presenti sul territorio, le forze politiche numericamente e politicamente più forti. É poi un assessore di diritto, quindi entra a far parte di un organo esecutivo anche se incapace. Superflua, del tutto superflua la sua elezione popolare; questa legge non può chiamarsi elezione diretta del vicesindaco; è ingiusto chiamarla in questa maniera, il titolo dovrebbe essere cambiato. Nell'articolo 53, dove ciascun ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vicesindaco ad esso collegato, o ancora negli articoli 54 e 56, dove si dice che è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vicesindaco collegato al sindaco eletto.

"Truffaldina", come diceva qualcuno, giustamente; lo uso per la prima volta questo termine, però in questo caso con riferimento al vicesindaco è effettivamente una legge truffaldina, perché se io elettore voglio dare la mia preferenza al solo sindaco o al solo vicesindaco non posso; automaticamente il mio consenso si riflette sul vicesindaco e non è assolutamente giusto. Quindi il vicesindaco diventa un collettore indiretto di consensi e noi non possiamo accettare che la libera determinazione dell'elettore venga travisata fino a questo punto.

É una sorta di abbinamento coatto, che viene imposto alla gente, attraverso una scheda elettorale, dove presenziano sia la figura del sindaco sia la figura del vicesindaco, e dove la determinazione dell'elettore viene convogliata su entrambe le figure, anche se la sua volontà elettorale potrebbe essere differente.

Importante questione, che è stata sollevata anche da altri colleghi che mi hanno preceduto, con i quali concordo, è lo scollegamento del voto di lista dal voto per il sindaco. Scollegamento che fa da corollario a quanto ho detto fino adesso: dobbiamo distinguere fra la figura personale e la figura della forza politica. Il sindaco può essere elemento di trascinamento della lista, ma non viceversa; deve essere garantita la massima libertà e la massima autonomia all'elettore di manifestare la propria preferenza per l'una o per l'altra, ma non che ci sia questa connessione che comunque vincola e svuota di contenuto il significato del voto dell'elettore.

Questo aspetto si riallaccia a quanto dicevo in precedenza, ove il teorema dominante di questa legge è quello dell'indebolimento della forza del voto del cittadino e il rafforzamento di un centralismo partitocratico. Questo è il dato più negativo, il filo conduttore di questa legge, che arriva ad alcuni eccessi, come quello dell'articolo 60, ove nei comuni piccoli l'ammissione di una lista unica a quelle condizioni costituisce veramente un limite alla dialettica democratica, un limite all'insediamento di componenti alternative che possano rappresentare proficuamente e soprattutto governare i piccoli paesi.

Il rischio è che, se non verranno apportati alcuni necessari correttivi, e preannuncio quindi la presentazione di alcuni emendamenti, questa sia una soluzione pasticciata, come d'altronde si è già verificato in occasione dell'applicazione di altre leggi nazionali. Sarebbe un caso in cui -spero di no - la nostra prerogativa statutaria sarebbe male utilizzata. É necessario che la sovranità popolare non venga ingabbiata come al solito dai partiti, che su questo disegno di legge ci sia una più attenta e proficua riflessione da parte di tutte le forze politiche.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Cercherò di contenere l'intervento con alcune considerazioni di carattere generale.

L'importanza di questo disegno di legge - importanza che occorre ricordare rispetto alla potestà legislativa primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli enti locali - ha come prioritario obiettivo quello di cercare di adattare lo strumento legislativo alle particolarità e alle realtà comunali della Valle d'Aosta, rispetto a quelle già vigenti sul territorio nazionale.

Si prefigge, fra le sue finalità, quella di dare forza e stabilità agli esecutivi dei comuni, stabilendo l'elezione diretta dai cittadini del primo cittadino e del suo vice.

Personalmente ritengo importante, rispetto alle altre realtà nazionali, la figura del vicesindaco, in quanto permette il non scioglimento del consiglio comunale per qualsiasi motivo venisse a mancare la presenza del sindaco, e quindi garantire la continuità della gestione comunale.

Entrando poi nel merito dell'intero disegno di legge, che ritengo un primo importante passo verso la potestà dei singoli comuni per amministrare con più serenità, pur con le difficoltà che tutti conosciamo, desidero esprimere alcune mie personali considerazioni in merito ai 74 comuni. Per la verità accentrerò il mio intervento sui 73, che conosco molto meglio rispetto alla realtà di Aosta.

In effetti la mia esperienza fatta per alcuni anni in un comune sotto i 5000 abitanti, e ovviamente sotto i 15000 abitanti, mi fa esprimere un giudizio più oculato sui 73 rispetto a quello di Aosta.

Posso, per quanto riguarda il Comune di Aosta, rilevare che troppo spesso il Governo del capoluogo di regione è stato oggetto in passato, e purtroppo ancora oggi, di grosse difficoltà di gestione amministrativa. Non voglio entrare nel merito delle motivazioni, che non conosco perfettamente, ma tutto questo comunque sta a dimostrare che qualcosa all'interno dell'istituzione comunale come quella di Aosta, con gli strumenti legislativi esistenti, va modificato; credo quindi che lo strumento vada modificato.

Da qui l'augurio che questo disegno di legge riesca a centrare l'obiettivo: quello di modificare l'istituzione del Comune di Aosta.

Per quanto attiene gli altri comuni, credo che questo disegno di legge vada a perfezionare alcune carenze di tipo elettivo, vedi elezione diretta da parte dei cittadini del sindaco, e quelle del vicesindaco, il non scioglimento del consiglio in seguito a dimissione del primo cittadino, la possibilità di surroga di un consigliere dimissionario, la non incompatibilità - e questa è una considerazione di tipo personale - fra assessori e consiglieri comunali, la pari opportunità riconoscendo il diritto alle donne a partecipare alla gestione della cosa pubblica.

Ho citato i punti più importanti, per far evidenziare ai colleghi che il disegno di legge ha cercato di modificare leggi dello Stato, non sicuramente rispondenti alla realtà valdostana. Certo, non sarà perfetta, non soddisferà interamente tutti i nostri personali desideri, neppure i miei, ma occorre ricordare che sicuramente è un positivo tentativo di migliorare la realtà esistente.

Si dovranno quindi attendere i risultati dello strumento legislativo con le prossime elezioni comunali e successivamente modificare le leggi regionali con testi unici, che siano sempre più facili nell'applicazione e più comprensibili per tutti i cittadini valdostani, testi mirati negli intenti che la Regione si prefigge.

Una piccola realtà come la nostra non può essere più facile per noi amministratori regionali da gestire, ma deve essere sempre più rispondente alle giuste esigenze dei Valdostani.

Vorrei, prima di concludere, ringraziare le varie commissioni che hanno profuso l'impegno per redigere il progetto di legge e nel tentativo di far approdare il disegno di legge in discussione oggi; un disegno di legge che è frutto di confronto e di mediazione fra le varie componenti politiche, all'interno delle quali, vorrei ricordarlo, erano presenti i rappresentanti degli enti locali, ai quali di fatto si rivolge la legge, e quindi, secondo me, con un consenso che ci dovrebbe rassicurare tutti.

Nel ricordare che il mio movimento politico, ADP-PRI-Indipendenti, ha discusso in più riunioni il disegno di legge, confrontandosi nei vari articoli, ed ha espresso un parere positivo nella sua globalità sull'intero testo di legge, concludo con un giudizio positivo sul disegno di legge. Mi riservo le dichiarazioni di voto nel pomeriggio.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Come è già stato ricordato da altri, siamo chiamati oggi ad esercitare una potestà primaria dovuta alle norme di attuazione dello Statuto. Questa indubbiamente è un'occasione importante, proprio perché è possibile, tramite la legge elettorale, cercare di rinsaldare il rapporto fra cittadini e istituzioni, e dico questo soprattutto per quanto riguarda le realtà che hanno un numero maggiore di abitanti.

Si tratta di tener conto anche del fatto che viviamo in una realtà regionale che ha delle caratteristiche specifiche e che ci sono forti differenze, come ricordavano altri prima di me, fra le caratteristiche della città di Aosta e gli altri 73 comuni della Valle.

Siccome si tratta di regole, credo sia importante che il confronto sia un confronto allargato, che riguardi quindi tutte le forze che sono presenti in Consiglio regionale.

Ma quali dovrebbero essere dal nostro punto di vista gli obiettivi di una riforma elettorale? Innanzitutto una riforma elettorale deve restituire la politica ai cittadini, riportare i partiti nel loro naturale ruolo di organizzazione della partecipazione e non di occupazione delle istituzioni; sono d'accordo con chi ha detto questo. É necessario anche puntare all'efficienza e alla governabilità delle istituzioni.

Si tratta poi di andare alla limitazione del frazionamento del sistema politico e quindi favorire le aggregazioni fra forze politiche; migliorare la selezione del personale politico; responsabilizzare gli eletti rispetto al programma che viene proposto in sede elettorale. Oltre a questo è necessario garantire, per quanto riguarda il funzionamento dei comuni, efficienza, trasparenza e stabilità.

Come diceva qualcuno, non possiamo pensare che una riforma elettorale abbia degli effetti taumaturgici sul funzionamento delle istituzioni e sul funzionamento della democrazia; è vero. La legge elettorale semmai può essere un contributo in questa direzione, da questo punto di vista concordo con quanti dicevano prima di me che è necessario ripensare e rivedere ruolo e funzioni degli enti locali, l'ordinamento degli enti locali (la famosa "142 regionale"), facendo in modo che nella definizione di ruoli, compiti, competenze e responsabilità degli enti locali si tenga conto dei principi del decentramento e della sussidiarietà. Se vogliamo dire un limite che ha la discussione di oggi, è appunto questo: il dover decidere una legge elettorale, senza aver prima definito un nuovo ordinamento degli enti locali.

Ma dicevo prima che è necessario restituire la politica ai cittadini. Credo che questo possa essere fatto, e la proposta di legge lo fa, con l'elezione diretta del sindaco e del vicesindaco, che sono basati su un preciso programma - programma che diventa un vincolo per gli eletti - e con un intervento diretto dell'elettorato per quanto riguarda non solo le scelte di indirizzo politico e i programmi, ma anche gli uomini.

Credo che con questo tipo di legge passiamo da una forma di governo mediato, quella che c'era con il sistema proporzionale, in cui i programmi e i governi erano lasciati alla contrattazione tra le forze politiche, e qui poteva vigere il sistema partitocratico, ad un sistema di elezione immediata, nel senso che il cittadino ha il potere di scelta e di decisione sui programmi che intende appoggiare, sulla coalizione che ritiene legittimata a realizzarli, e soprattutto ha la possibilità di scegliere fra alternative di governo, perché credo che la democrazia compiuta è una democrazia in cui c'è la possibilità dell'alternanza e della scelta fra coalizioni diverse.

Credo che questa legge di per sé modifichi il rapporto fra istituzioni e partiti, facendo in modo che prevalgano le ragioni delle istituzioni. Credo quindi che in questo senso vada sia l'elezione diretta del sindaco, ma vada anche la modalità per quanto riguarda in particolare il Comune di Aosta di elezione della giunta, nel senso che la nomina della giunta direttamente da parte del sindaco rafforza il ruolo del sindaco stesso e lo mette al riparo da certe invadenze di tipo partitico. Questo è un elemento importante e rafforzativo in questa direzione.

Oltre a questo, il ruolo del programma è importante. Nel momento in cui l'elettore vota contemporaneamente un programma, una coalizione e un possibile leader, credo che facciamo una proposta che è omogenea, che diventa difficile scindere in pezzi; non possiamo cioè da questa proposta sfilare o il sindaco o il programma o la coalizione, perché la proposta è una proposta unitaria. Se all'elettore non piace quel tipo di proposta, ha l'alternativa, esiste una coalizione, un programma e un candidato a sindaco diversi. Credo che questa proposta abbia un pregio: quello di essere una proposta omogenea, di essere una proposta che ha il pregio della chiarezza e che ha come conseguenza la governabilità, nel senso che al candidato sindaco e vicesindaco corrisponde necessariamente una maggioranza politica, qualora questa proposta politica abbia avuto la maggioranza dei voti. Questa è l'essenza della proposta.

Abbiamo sentito invece proposte diverse, che pensano di disgiungere il voto del sindaco al voto alla lista, cioè si dice: in sostanza c'è una invadenza partitocratica, dobbiamo distruggerla, e quindi il voto alla lista non vale come voto al sindaco. Questo è indubbiamente un modello diverso rispetto a quello che viene proposto, è un modello che è stato sperimentato in altra realtà del paese, in particolare in Sicilia, ma credo che questo modello comporti degli elementi di intrinseca ambiguità e contraddizione, perché se ci trovassimo nella condizione che il sindaco è eletto da una coalizione e il consiglio invece ha la maggioranza di un'altra coalizione, ci troveremmo in una situazione di sostanziale ingovernabilità della città.

C'è anche un altro elemento che emerge in questa situazione, basta vedere gli esempi siciliani: anche all'ultima convenzione dei sindaci a Roma dell'11-12 dicembre negli interventi che venivano fatti in particolare da Bianco, Sindaco di Catania, che si trova proprio in questa situazione, veniva lamentato l'isolamento in cui poi si trova questo sindaco essere espressione di una coalizione con un consiglio che invece è espressione di una coalizione opposta. Non penso però che nessuno abbia in mente un'altra idea per superare questo problema, che è quello di dire: se il sindaco ha raggiunto la maggioranza, comunque il premio di maggioranza arriva alla coalizione minoritaria; di conseguenza questa coalizione, pur essendo minoritaria, avrebbe i due terzi del consiglio regionale. Ritengo che questo non lo pensi nessuno, quindi questa ipotesi non esiste.

Credo che da questo punto di vista un altro elemento debba essere definito, ed anche come si va a votare; se si va a votare con una lista unica, così come proposto nel disegno di legge che stiamo discutendo, ha una propria intrinseca coerenza; se noi dovessimo però nel momento in cui adottassimo un modello - che non condivido, ma che mi pare venga fuori in modo esplicito - per cui il voto alla lista non corrisponde al voto al sindaco, se il tutto si fa nella stessa scheda, credo che questo sarebbe un elemento di ambiguità e di confusione in più. Anche perché, mettendo tutto sulla stessa lista, ci troviamo in una situazione in cui il voto al sindaco conta due volte, perché voto il sindaco e contemporaneamente il sindaco traina la propria lista, mentre il voto al partito conta la metà. Allora qui c'è un problema anzitutto del peso del voto, che credo debba essere tenuto in debita considerazione, ma credo anche che da questo punto di vista un sistema di questo genere si presenti anche a dei problemi di interpretazione da parte dell'elettore, e mi spiego meglio.

Abbiamo un sistema elettorale, che viene riproposto anche in questa legge all'articolo 54 e all'articolo 59, in cui diciamo che il voto ad una lista è valido qualora non sbarri il contrassegno della lista, ma voti un candidato della lista stessa, sempre che lo faccia nello spazio apposito. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che un voto espresso per una parte vale per il tutto, in questo caso che il voto al candidato vale per l'insieme del partito. Nel momento in cui scegliessimo invece questo sistema, daremmo l'illusione all'elettore di aver votato per l'insieme, mentre invece il voto suo vale solo per una parte; per cui credo che, se dovessimo scegliere questo sistema, dovremmo quanto meno precisare che con una scheda si vota il sindaco e con l'altra scheda si vota il consiglio comunale.

Questo sistema ha il pregio della chiarezza, ma ha un difetto di governabilità - lo dicevo prima - per cui non condivido questo tipo di sistema proprio perché può consentire avere il sindaco di una coalizione e il consiglio di un'altra.

Però credo un'altra cosa: che dietro a questo tipo di proposte non si tenga in debita considerazione quella che è la valenza di questo tipo di legge.

Questo tipo di legge, in buona sostanza, personalizza molto la figura del sindaco e credo che sbagli chi oggi pensa che in una situazione, anche quella della città di Aosta, la coalizione forte possa di fatto trainare il sindaco debole; secondo me, la coalizione forte con il sindaco debole perde le elezioni, perché questo è il sistema così come viene proposto. Qui c'è un altro postulato, che è quello dell'immutabilità del voto; credo che in Valle d'Aosta abbiamo avuto anche degli esempi di sufficiente mutabilità del voto; facciamo parte di un contesto più generale, per cui qualche onda arriva anche da noi. Ma al di là di questo, è proprio il meccanismo che comporta questo tipo di conseguenza.

Credo anche che dietro a questo modello di separare il sindaco dalla coalizione ci siano anche delle altre conseguenze. Innanzitutto si aumenta ulteriormente il ruolo del sindaco, nel senso che questo sistema in qualche modo potrebbe anche ipotizzare un sistema di democrazia senza partiti. Mi spiego meglio. Ritengo che oggi un sistema per organizzare il consenso, per far partecipare i cittadini alla vita civile, per dare voce alla gente normale, è, pur con tutti i limiti, lo strumento dell'organizzazione politica; non ne vedo altri. Se la proposta va nella direzione invece di mettere ai margini del sistema l'organizzazione politica, secondo me grossi risultati da questo punto di vista non li ottiene, anzi rischia di ottenere dei risultati opposti.

Negli interventi ci sono anche altre cose che sono state dette: si parla dell'asse Union Valdôtaine-PDS; vorrei che qualcuno mi spiegasse in cosa consiste questo asse.

Se questo asse è che abbiamo già trovato il candidato sindaco, almeno per quanto ci riguarda, posso smentire tutto. I nomi che girano in sala stampa non esistono per nessuno, e faremmo un grosso errore se confondessimo il fatto che stiamo votando una legge elettorale che vale per Aosta, ed io, Vanni, ho avuto la sfortuna insieme a tanti di non fatto parte di quella scuola di amministrazione pubblica che è il Consiglio comunale di Aosta e questo è un forte limite; però non vorrei che scambiassimo in quest'aula la discussione su una legge elettorale - che ritengo importante e positiva - con la decisione di quale sarà il candidato a futuro sindaco di Aosta. Sono due cose diverse: in un caso, cerchiamo di fare una legge di valenza generale, nell'altro caso, cerchiamo di fare una legge che impedisca che quel nome che gira lì non venga eletto. É una operazione alla quale sono totalmente estraneo e credo che tutti quelli che sono in questa sala siano nelle mie stesse condizioni.

Esiste però in questo sistema, indipendentemente da come scegliamo il sindaco, se collegato o non collegato alla lista, un forte elemento di personalizzazione. Personalizzazione che è maggiore nel momento in cui il sindaco viene slegato dalla lista, per il semplice fatto che tenderà ad edulcorare ulteriormente i programmi e piacere a tutti. Anche perché il problema della personalizzazione può avere due valenze, visto che i media hanno un forte peso, quindi la campagna elettorale e tutta la discussione che si farà si incentrerà molto sulla figura del sindaco: una indubbiamente è una valenza positiva, perché un programma che è credibile, è credibile anche rispetto alle persone che lo vogliono portare avanti.

É infatti incontestabile che candidature di prestigio rafforzino le scelte programmatiche. Esiste la necessità, anche in politica, di rafforzare un'etica della responsabilità personale rispetto a scelte che siano coerenti: queste indubbiamente sono delle questioni positive.

Credo anche che ci siano però degli elementi di rischio in un'eccessiva personalizzazione, e questi elementi di rischio sono quelli che in un momento in cui cadono antiche certezze ed antiche appartenenze e noi andiamo a scegliere, aumenta l'appeal della persona perbene; in sostanza, rischiamo di fare delle scelte pre-politiche, nel senso che prima ci si fidava del partito, adesso ci si fida della persone perbene. Credo che non facciamo grande passo avanti da questo punto di vista. Dietro a questo c'è un rischio, che è quello di una rinascita della politica notabilare, cioè la personalizzazione, quando non è valorizzazione delle qualità individuali - e questo è un dato indubbiamente positivo -, rischia di rafforzare i più forti a danno dei più deboli, rischia di rafforzare chi ha più accesso ai mass media rispetto a chi ne è escluso. In sostanza, potrebbero configurarsi elementi di politica elitaria. É chiaro che questo aumenta nel momento in cui svincoliamo un sindaco da un programma e da una coalizione.

Credo che il sistema proposto sicuramente non discende da apodittiche certezze; tuttavia questo sistema, con dei correttivi e dei migliorativi dal punto di vista mio, è un sistema che ha consentito in Italia di eleggere Formentini a Milano, Cacciari a Venezia, Illi a Trieste, Castellani, Rutelli a Roma e Martinazzoli a Brescia. Chi teme l'invadenza partitocratica, penso che da questo punto di vista possa stare tranquillo, visto l'esito di queste elezioni. Ci sono dei miglioramenti, ci sono delle proposte innovative; credo che anche questa questione dei vicesindaco in cui si vedono tanti pericoli (e indubbiamente pericoli possono esserci) è un elemento di valutazione che sta venendo avanti anche a livello nazionale, perché questo sindaco lasciato da solo, di fronte ad alcune evenienze e problemi di impedimenti eccetera, rischia di portare ogni volta i comuni a nuove elezioni.

Qui in Valle d'Aosta, negli ultimi cinque anni, avremmo fatto 20-21 elezioni nei comuni della Valle, non per problemi politici, ma perché sono nati dei problemi legati ad impedimenti del sindaco. Da questo punto di vista credo che la nostra legge presenti alcuni elementi innovativi, anche per il fatto del collegamento diretto fra sindaco e lista stessa, quindi evitare la possibilità che ci sia maggioranza di un tipo e sindaco di un altro tipo di maggioranza, e di conseguenza ritengo che in ogni caso il modello poi viene sottoposto al vaglio della gente. Come dicevo prima, se la proposta politica è debole, il problema non è se il voto di lista va al sindaco, ma viene bocciata la proposta complessivamente.

Il Consigliere Dujany faceva alcune considerazioni, che sono considerazioni interessanti per certi versi, quelle di dire che si deve cercare di andare oltre a dei modelli che rischiano di essere catapultati sulla realtà regionale, cioè di tenere conto al limite che un'ipotesi di riforma della legge elettorale per i comuni poteva riguardare il fatto che il Consiglio regionale indicasse dei criteri di carattere generale, flessibili, una griglia all'interno della quale i singoli comuni potessero in qualche modo, a secondo delle loro necessità, adottare queste soluzioni.

Credo che oggi non ci siano le condizioni per andare in questa direzione, anche se questa è un'esigenza giusta. Comunque non è neanche vero che la proposta che stiamo discutendo è una proposta che viene trasferita sulla Valle d'Aosta senza tenere conto della realtà locale, o soprattutto tenendo conto solo di un dibattito nazionale. Credo che la proposta che noi stiamo discutendo tenga conto sì di un dibattito che si è sviluppato a livello nazionale, ma anche di quegli orientamenti che a livello europeo stanno venendo avanti.

Per quanto riguarda il dibattito generale è emerso un altro dato, mi pare che questa discussione abbiamo portato ad uno scompaginamento dei vari poli: dal Polo autonomista al Polo progressista, eccetera. Non vorrei che qualcuno traesse la conclusione che l'Unione dei progressisti è defunta prima di nascere; per quanto mi riguarda non è assolutamente così. Il progetto che facciamo è un progetto che riguarda il futuro; è altrettanto vero che all'interno di forze politiche che si richiamano a valori comuni, esistono e continuano ad esistere delle sensibilità diverse.

Di questo non ci si deve stupire, ma si deve invece sottolineare quelle che sono le scelte omogenee e di fondo che caratterizzano le indicazioni che si vogliono seguire. E queste indicazioni riguardano il fatto che c'è una comunanza di intenti per quanto riguarda il modello elettorale maggioritario, sull'elezione diretta del sindaco, sul ruolo del sindaco slegato dai condizionamenti partitici, sulla questione legata alla durata dei mandati, sulle questioni legate alle norme per l'elettorato passivo, l'incompatibilità e il superamento di alcuni sbarramenti per quanto riguarda le minoranze.

Credo che ci siano alcune questioni che vanno puntualizzate meglio all'interno della legge stessa; penso che ci siano delle questioni che riguardano i diritti di carattere universale e che quindi vanno al di là del singolo schieramento: quando si tratta di regole, bisogna tenere conto anche di quelli che sono i principi di carattere generale. Ribadisco che il giudizio che noi diamo è che è stato fatto un lavoro positivo in commissione; mi associo anch'io al ringraziamento verso coloro che hanno contribuito a fare questo tipo di lavoro e credo anche che, al di là di questioni tecniche e di questioni politiche, ci siano questioni di carattere generale che vadano riconsiderate. Una di queste è la questione dell'elettorato passivo (ridurre da 3 anni a 1 anno la durata), la questione delle "pari opportunità", e poi credo che ci sia anche da riconsiderare, per quanto riguarda l'articolo 60, un aspetto un po' "bulgaro" di questo articolo, che consente - là dove si va alle elezioni con lista unica - all'unica lista di avere praticamente l'intero consiglio comunale. Il meccanismo complessivo porta a questo, è vero; si tratta di vedere se è possibile conciliare questo meccanismo con una soluzione che garantisca, là dove ci siano le condizioni, anche una rappresentanza delle minoranze in questi comuni, sapendo che poi ci saranno delle situazioni in cui le minoranze non ci saranno mai; però credo sia compito di questo Consiglio far sì che questa possibilità debba essere data.

Presidente Visto l'ora, si rinviano i lavori ad oggi pomeriggio alle ore 15, come concordato nella Conferenza dei Capigruppo.