Oggetto del Consiglio n. 1096 del 21 dicembre 1994 - Verbale

OGGETTO N 1096/X - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE, PER L'ANNO 1995, AGLI ENTI GESTORI DI ASILINIDO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1986, N. 3.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3, recante "Nuove norme sugli asili-nido" e, in particolare, l'articolo 36 il quale prevede che il piano annuale di riparto del finanziamento agli Enti gestori di asili-nido sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

Visti i programmi per l'anno 1995 formulati, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 35 della predetta legge regionale, dai Comuni di Aosta, Châtillon, Pont-Saint-Martin e dal Consorzio per l'asilo-nido di Nus, nonchè la documentazione ad essi allegata, dimostrativa degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini frequentanti i rispettivi asili-nido, delle quantità del personale impiegato con le relative qualifiche;

Visto anche l'articolo 37 della citata legge regionale il quale prevede che la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio è stabilita dal Consiglio regionale;

Sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta nonchè gli Enti gestori degli asili-nido i quali hanno concordato l'adozione dei criteri di seguito riportati;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare il sottoriportato piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 1995 da assegnare agli Enti gestori di asili-nido ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:

CONSORZIO COMUNE

SPESE DI GESTIONE

SPESE IN C/CAPITALE

AOSTA

2.892.000.000

40.000.000

CHATILLON

636.000.000

10.000.000

NUS

459.000.000

10.000.000

PONT-SAINT-MARTIN

513.000.000

10.000.000

TOTALI

4.500.000.000

70.000.000

2) di dare atto che la relativa spesa ammontante, a complessive lire 4.570.000.000. (quattromiliardicinquecentosettantamilioni) graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione della Regione per l'anno anno 1995:

- n. 58420: Contributi ai Comuni nelle spesse di gestione di asili-nido;

- n. 58480: Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido;

3) di stabilire che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati agli Enti interessati provveda la Giunta regionale ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;

4) di fissare, come seguono, i criteri da applicare dagli Enti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 1995, per la determinazione di una quota mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci per partecipare alle spese di frequenza di ogni bambino iscritto all'asilo-nido, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:

A) la quota mensile è determinata in base al reddito complessivo dei genitori o di chi ne fa le veci secondo gli scaglioni di reddito di cui all'allegata tabella A, con esenzione temporanea per casi sociali eccezionali documentati dai servizi sociali;

B) il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria dei singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci;

C) i singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono desunti dalla dichiarazione dei redditi 1994 ovvero, in mancanza di questa, in base ad una autocertificazione; relativa alla mancata dichiarazione dei redditi, effettuata dagli interessati con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fino alla presentazione, della dichiarazione dei redditi 1994 gli enti gestori calcoleranno, provvisoriamente, le quote sulla base dei redditi del 1993;

D) i redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono così determinati:

a) redditi imponibili ai fini IRPEF lordi (si considerano, ad esempio, gli importi indicati al rigo N 1 - "reddito complessivo" - del mod. 740/94 ovvero al punto 5, del mod. 101/94, ovvero al punto 5 del mod. 201/94, al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, dell'imposta locale sui redditi (ILOR) e delle spese sostenute per cure mediche;

b) redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva;

c) i redditi da lavoro dipendente o da pensione sono conteggiati nella misura del 70%;

E) dal reddito complessivo viene detratta la somma di lire 2.000.000 per ogni figlio a carico oltre il primo;

F) nel caso in cui due o più bambini dello stesso nucleo familiare siano iscritti al medesimo asilo-nido, per ogni bambino iscritto oltre al primo la quota mensile è ridotta del 50%;

G) per i monoredditi compresi nello scaglione di reddito da lire 15.000.001 a lire 20.000.000 di cui all'allegata tabella A la quota mensile è ridotta del 50%;

H) nel caso di malattia o d'infortunio che non consenta ad un bambino la frequenza all'asilonido per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi (pre-festivi e festivi compresi), la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di assenza;

- la malattia e l'infortunio, per dar luogo alla riduzione della retta mensile come sopra esposto, devono essere comprovati da certificato medico attestante la natura degli stessi;

- i giorni non consecutivi di malattia o di infortunio la cui somma complessiva sia superiore a sette giorni in un mese non danno comunque luogo alla riduzione della retta per quel mese;

I) nel caso di chiusura temporanea di un asilo-nido, disposta dall'ente gestore per consentire la fruizione dei congedi ordinari al personale e l'ordinaria manutenzione degli stabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3/1986, la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;

L) per i bambini portatori di handicap la retta mensile è costituita dalla sommatoria di una quota fissa pari al 50% della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e di una quota pari a 1/22 (un ventiduesimo) dell'importo della retta intera medesima per ogni giorno di effettiva presenza successivo all'undicesimo;

M) onde consentire la fruizione delle ferie ai genitori dei bambini o a chi ne fa le veci è riconosciuta la possibilità, per un mese all'anno, di beneficiare della riduzione del 50% della retta mensile per quel mese;

5) di autorizzare, per soddisfare le esigenze dei cittadini, gli enti gestori di asili-nido ad accettare, a decorrere dal 11 gennaio 1995, iscrizioni di bambini a tempo parziale ("part-time") alle seguenti condizioni:

- per ogni asilo-nido il numero dei posti destinati a tempo parziale non deve essere superiore al doppio del 25% del numero totale dei posti di quell'asilo-nido;

- il tempo parziale del mattino deve comprendere il pasto di mezzogiorno mentre il tempo parziale del pomeriggio non lo deve comprendere;

- per ogni iscritto al tempo parziale del mattino è opportuno che corrisponda un iscritto al tempo parziale del pomeriggio senza periodi di compresenza dei due iscritti;

- la retta mensile deve corrispondere al 60% della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, per gli iscritti al tempo parziale del mattino e deve corrispondere al 40% della retta intera, per gli iscritti al tempo parziale del pomeriggio;

- l'adozione del tempo parziale non deve pregiudicare il regolare andamento del servizio di asilo-nido;

- l'adozione del tempo parziale non deve comportare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

- il tempo parziale deve svolgersi nel rispetto delle norme della legge regionale n. 3/1986 e di quanto previsto dalla presente deliberazione;

6) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale l'approvazione di maggiori spese derivanti dall'eventuale sostituzione di personale assente, dall'assunzione di personale autorizzato dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale per l'assistenza a bambini portatori di handicap, durante l'anno 1995;

7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettere b), e) ed h) del decreto legislativo 22.4.1994, n. 320.

TABELLA A

CONTRIBUZIONE MENSILE A CARICO DEI GENITORI

O CHI NE FA LE VECI

LIMITI DI CONTRIBUZIONE

REDDITO ANNUO MENSILE

fino a L.15.000.000 L.110.000

da L.15.000.001 a L.20.000.000 L.187.000

da L.20.000.001 a L.22.000.000 L.220.000

da L.22.000.001 a L.24.000.000 L.253.000

da L.24.000.001 a L.26.000.000 L.286.000

da L.26.000.001 a L.28.000.000 L.330.000

da L.28.000.001 a L.30.000.000 L.374.000

da L.30.000.001 a L.33.000.000 L.429.000

da L.33.000.001 a L.36.000.000 L.484.000

da L.36.000.001 a L.39.000.000 L.550.000

da L.39.000.001 a L.42.000.000 L.616.000

da L.42.000.001 a L.46.000.000 L.693.000

da L.46.000.001 a L.50.000.000 L.770.000

da L.50.000.001 a L.55.000.000 L.858.000

da L.55.000.001 e oltre L.946.000