Oggetto del Consiglio n. 1096 del 21 dicembre 1994 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1994
OGGETTO N. 1096/X Approvazione del piano di riparto dei finanziamenti da assegnare, per l'anno 1995, agli enti gestori di asili-nido in applicazione della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3.
Deliberazione Il Consiglio
Vista la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3, recante "Nuove norme sugli asili-nido" e, in particolare, l'articolo 36 il quale prevede che il piano annuale di riparto del finanziamento agli Enti gestori di asili-nido sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
Visti i programmi per l'anno 1995 formulati, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 35 della predetta legge regionale, dai Comuni di Aosta, Châtillon, Pont-Saint-Martin e dal Consorzio per l'asilo-nido di Nus, nonché la documentazione ad essi allegata, dimostrativa degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini frequentanti i rispettivi asili-nido, delle quantità del personale impiegato con le relative qualifiche;
Visto anche l'articolo 37 della citata legge regionale il quale prevede che la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio è stabilita dal Consiglio regionale;
Sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta nonché gli Enti gestori degli asili-nido i quali hanno concordato l'adozione dei criteri di seguito riportati;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare il sottoriportato piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 1995 da assegnare agli Enti gestori di asili-nido ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:
Consorzio comune spese di gestione spese in c/capitale
Aosta 2.892.000.000 40.000.000
Chatillon 636.000.000 10.000.000
Nus 459.000.000 10.000.000
Pont-saint-martin 513.000.000 10.000.000
Totali 4.500.000.000 70.000.000
2) di dare atto che la relativa spesa, ammontante a complessive lire 4.570.000.000. (quattromiliardicinquecentosettantamilioni), graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995:
- n. 58420: Contributi ai comuni nelle spese di gestione di asili-nido;
- n. 58480: Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido;
3) di stabilire che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati agli Enti interessati provveda la Giunta regionale ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
4) di fissare, come seguono, i criteri da applicare dagli Enti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 1995, per la determinazione di una quota mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci per partecipare alle spese di frequenza di ogni bambino iscritto all'asilo-nido, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:
A) la quota mensile è determinata in base al reddito complessivo dei genitori o di chi ne fa le veci secondo gli scaglioni di reddito di cui all'allegata tabella A, con esenzione temporanea per casi sociali eccezionali documentati dai servizi sociali;
B) il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria dei singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci;
C) i singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono desunti dalla dichiarazione dei redditi 1994 ovvero, in mancanza di questa, in base ad una autocertificazione, relativa alla mancata dichiarazione dei redditi, effettuata dagli interessati con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi 1994 gli enti gestori calcoleranno, provvisoriamente, le quote sulla base dei redditi del 1993;
D) i redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono così determinati:
a) redditi imponibili ai fini IRPEF lordi (si considerano, ad esempio, gli importi indicati al rigo N 1 - "reddito complessivo" - del mod. 740/94 ovvero al punto 5, del mod. 101/94, ovvero al punto 5 del mod. 201/94, al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, dell'imposta locale sui redditi (ILOR) e delle spese sostenute per cure mediche;
b) redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva;
c) i redditi da lavoro dipendente o da pensione sono conteggiati nella misura del 70 percento;
E) dal reddito complessivo viene detratta la somma di lire 2.000.000 per ogni figlio a carico oltre il primo;
F) nel caso in cui due o più bambini dello stesso nucleo familiare siano iscritti al medesimo asilo-nido, per ogni bambino iscritto oltre al primo la quota mensile è ridotta del 50 percento;
G) per i monoredditi compresi nello scaglione di reddito da lire 15.000.001 a lire 20.000.000 di cui all'allegata tabella A la quota mensile è ridotta del 50 percento;
H) nel caso di malattia o d'infortunio che non consenta ad un bambino la frequenza all'asilo-nido per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi (prefestivi e festivi compresi), la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di assenza;
- la malattia e l'infortunio, per dar luogo alla riduzione della retta mensile come sopra esposto, devono essere comprovati da certificato medico attestante la natura degli stessi;
- i giorni non consecutivi di malattia o di infortunio la cui somma complessiva sia superiore a sette giorni in un mese non danno comunque luogo alla riduzione della retta per quel mese;
I) nel caso di chiusura temporanea di un asilo-nido, disposta dall'ente gestore per consentire la fruizione dei congedi ordinari al personale e l'ordinaria manutenzione degli stabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3/1986, la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;
L) per i bambini portatori di handicap la retta mensile è costituita dalla sommatoria di una quota fissa pari al 50 percento della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e di una quota pari a 1/22 (un ventiduesimo) dell'importo della retta intera medesima per ogni giorno di effettiva presenza successivo all'undicesimo;
M) onde consentire la fruizione delle ferie ai genitori dei bambini o a chi ne fa le veci è riconosciuta la possibilità, per un mese all'anno, di beneficiare della riduzione del 50 percento della retta mensile per quel mese;
5) di autorizzare, per soddisfare le esigenze dei cittadini, gli enti gestori di asili-nido ad accettare, a decorrere dal 11 gennaio 1995, iscrizioni di bambini a tempo parziale ("part-time") alle seguenti condizioni:
- per ogni asilo-nido il numero dei posti destinati a tempo parziale non deve essere superiore al doppio del 25 percento del numero totale dei posti di quell'asilo-nido;
- il tempo parziale del mattino deve comprendere il pasto di mezzogiorno mentre il tempo parziale del pomeriggio non lo deve comprendere;
- per ogni iscritto al tempo parziale del mattino è opportuno che corrisponda un iscritto al tempo parziale del pomeriggio senza periodi di compresenza dei due iscritti;
- la retta mensile deve corrispondere al 60 percento della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, per gli iscritti al tempo parziale del mattino e deve corrispondere al 40 percento della retta intera, per gli iscritti al tempo parziale del pomeriggio;
- l'adozione del tempo parziale non deve pregiudicare il regolare andamento del servizio di asilo-nido;
- l'adozione del tempo parziale non deve comportare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- il tempo parziale deve svolgersi nel rispetto delle norme della legge regionale n. 3/1986 e di quanto previsto dalla presente deliberazione;
6) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale l'approvazione di maggiori spese derivanti dall'eventuale sostituzione di personale assente, dall'assunzione di personale autorizzato dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale per l'assistenza a bambini portatori di handicap, durante l'anno 1995;
7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettere b), e) ed h) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Tabella a
Contribuzione mensile a carico dei genitori o chi ne fa le veci
Limiti di reddito annuo Contribuzione mensile
fino a L. 15.000.000 L. 110.000
da L. 15.000.001 a L. 20.000.000 L. 187.000
da L. 20.000.001 a L. 22.000.000 L. 220.000
da L. 22.000.001 a L. 24.000.000 L. 253.000
da L. 24.000.001 a L. 26.000.000 L. 286.000
da L. 26.000.001 a L. 28.000.000 L. 330.000
da L. 28.000.001 a L. 30.000.000 L. 374.000
da L. 30.000.001 a L. 33.000.000 L. 429.000
da L. 33.000.001 a L. 36.000.000 L. 484.000
da L. 36.000.001 a L. 39.000.000 L. 550.000
da L. 39.000.001 a L. 42.000.000 L. 616.000
da L. 42.000.001 a L. 46.000.000 L. 693.000
da L. 46.000.001 a L. 50.000.000 L. 770.000
da L. 50.000.001 a L. 55.000.000 L. 858.000
da L. 55.000.001 e oltre L. 946.000
Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità