Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1091 del 21 dicembre 1994 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1994

OGGETTO N. 1091/X Concessione di un aiuto ai produttori di formaggio "Fontina" anno 1993.

Deliberazione Il Consiglio

Ritenuta l'opportunità, di corrispondere un aiuto ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, che ricorrano, nel corso del ciclo di produzione, all'assistenza tecnica qualificata;

Considerato che i motivi che giustificano la concessione di tali premi possono essere riassunti nell'intento di incoraggiare i produttori a continuare ad intensificare il miglioramento qualitativo della produzione ed a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia;

Ricordato che tale tipo di aiuto viene concesso, per ottenere un prodotto agroalimentare munito di un marchio di qualità come riconosciuto dal DPR n. 1269 del 30 ottobre 1955 che attribuisce al formaggio "Fontina" la denominazione di origine;

Ricordato che la presenza dell'uomo in montagna è indispensabile al mantenimento dell'ambiente, che l'attività dell'allevamento è l'unica praticabile in alta montagna e che l'aiuto in questione concerne oltre 2000 piccole aziende agricole;

Ritenuto opportuno corrispondere l'aiuto di cui si tratta per sostenere le spese relative alle ore di prestazioni tecniche qualificate, idoneamente calcolate in modo forfetario, impiegate nell'ambito del processo di trasformazione per l'ottenimento di un prodotto riconosciuto di qualità, fermo restando che l'ammontare degli aiuti calcolato in tal modo non può superare l'ammontare delle spese realmente sostenute per le prestazioni stesse;

Rilevato che le latterie turnarie e gli alpeggi sono localizzati nelle zone più difficilmente accessibili in genere non raggiungibili tramite automezzi e che, a causa delle loro modeste dimensioni, devono sopportare, analogamente ai privati, costi di conduzione e produzione superiori ai caseifici più funzionali di fondovalle, pur garantendo un prodotto ottimo dal punto di vista qualitativo;

Ritenuto equo, per le ragioni sovraesposte, intervenire a favore dei predetti produttori con un aiuto integrativo orario superiore rispetto ai caseifici;

Considerato che le deliberazioni del Consiglio regionale n. 4489/IX del 13 aprile 1993 e n. 406/X del 22 dicembre 1993, relative alla concessione degli aiuti per l'anno 1992, sono state inviate per il parere di competenza alla Commissione CEE e che la stessa, con lettera prot. SG (94) D-16887 in data 28 novembre 1994, ha comunicato che "non solleva obiezioni nei confronti di tali misure ai sensi delle regole di concorrenza del trattato";

Visto che la presente deliberazione, relativa all'anno 1993, contiene gli stessi criteri e le stesse modalità di concessione degli aiuti;

Richiamati: legge 10 aprile 1954, n. 125; DPR 5 agosto 1955, n. 667; DPR 30 settembre 1955 e D.M. 26 giugno 1957;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio di Assistenza Tecnica-Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Delibera

1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina", singoli od associati, di un aiuto, orario pari a lire 12.000 per i caseifici e a lire 21.000 per i produttori privati, degli alpeggi e delle latterie turnarie, al fine di sostenere le spese per le ore di prestazioni tecniche qualificate, idoneamente calcolate in modo forfetario, impiegate dai produttori nell'ambito del processo di trasformazione per l'ottenimento di un prodotto di qualità nel corso dell'anno 1993;

2) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 1.936.083.500= (unmiliardonovecentotrentaseimilioniottantatremilacinquecento), con imputazione al Cap. 42080 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 ("Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che per la liquidazione ai produttori aventi diritto si provvederà con deliberazione di Giunta;

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera e) del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) Nous avons déjà débattu ce problème la semaine dernière, en discutant les modifications apportées à la délibération qui attribuait le prix pour l'année 1992; il s'agit maintenant de prévoir la même chose pour l'année 1993.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto.

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 1 (Tibaldi)

Il Consiglio approva