Oggetto del Consiglio n. 1085 del 21 dicembre 1994 - Verbale
OGGETTO N. 1085/X - ACQUISTO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN COMUNE DI MORGEX DI PROPRIETA' DELLA "COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL VALDIGNE". APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - INTROITO DI SOMMA. - DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali VALLET.
Interviene il Consigliere Marco VIERIN.
Replicano l'Assessore VALLET ed il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri TIBALDI (astensione del gruppo Lega Nord) e Marco VIERIN (voto favorevole del gruppo Popolari per la Valle d'Aosta).
IL CONSIGLIO
Preso atto che sono state recentemente definite le trattative per l'acquisto di un complesso immobiliare sito in Comune di Morgex di proprietà della "Cooperativa a responsabilità limitata del Valdigne" con sede in Morgex, destinato a sede del locale caseificio;
Precisato che si tratta di un'area della superficie catastale di mq. 5741 con entrostante un fabbricato, composto da due corpi affiancati, di due piani fuori terra ed un piano interrato, oltre ad una cabina per l'energia elettrica, il tutto come meglio risulta nella perizia di stima in data 18.10.1994 dell'ing. Mario Maione, tecnico incaricato dalla Regione di predisporre la stima del complesso;
Preso atto:
- che parte dell'area, distinta con i mappali nn. 195 e 196, è gravata di un diritto di superficie a tempo indeterminato a favore dell'ENEL, ove è stata realizzata la cabina elettrica con relative servitù di passaggio pedonale e carraio e di elettrodotto;
- che la società "Cooperativa a responsabilità limitata del Valdigne" si è dichiarata disposta a cedere all'Amministrazione regionale l'intero complesso immobiliare per il prezzo a corpo di lire 1.058.000.000 oltre I.V.A., valore ritenuto congruo dalla sopracitata perizia dell'ing. Maione;
- che il complesso è libero da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 10.12.1977 ai nn. 7006/462 a favore dell'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta a garanzia di un mutuo agrario di originarie lire 115.570.000 tuttora in essere, e che la succitata cooperativa provvederà, prima o contestualmente all'acquisto ad estinguere il mutuo ed alla cancellazione della relativa formalità pregiudizievole;
- che il fabbricato presentava alcune irregolarità edilizie per le quali è stata presentata domanda di condono in data 31.05.1986, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Tenuto conto:
- che gli interventi regionali in materia di agricoltura hanno il precipuo compito di favorire e promuovere iniziative destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;
- che l'Amministrazione regionale può provvedere direttamente alla realizzazione delle strutture agricole, qualora esse siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale;
- che l'Amministrazione regionale, in questi ultimi anni, ha innovato la politica degli interventi nel settore agricolo provvedendo direttamente alla realizzazione delle strutture o acquistando quelle già realizzate ed in funzione, quando queste ultime rivestivano rilevante importanza, provvedendo poi, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 30/1984, ad affidarne la gestione a cooperative agricole o a loro consorzi ad associazioni;
Rilevato che la proprietà delle strutture agricole in capo alla Regione consente di:
- razionalizzare ed economizzare i costi, rendendo più funzionale la gestione mediante conduzioni equivalenti;
- effettuare interventi diretti di manutenzione delle strutture e degli impianti, favorendo le trasformazioni e le modificazioni con adeguamento immediato alle norme igienico-sanitarie;
- compiere comparazioni dei costi di trasformazione dei prodotti tra strutture omogenee di proprietà regionale;
Rilevato:
- che la struttura ove ha sede il locale caseificio di Morgex riveste importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale del comprensorio agricolo della Valdigne;
- che tale acquisto rientra, pertanto, nell'ambito della politica agricola regionale succitata;
Atteso che la succitata cooperativa, ai sensi della L.R. 24.10.1973, n. 34 e della L.R. 06.07.1984, n. 30, ha ottenuto dall'Amministrazione regionale dei contributi in conto capitale per un ammontare complessivo di lire 502.214.000, per l'acquisto dell'area e per la costruzione del fabbricato;
Preso atto che la citata L.R. n. 34/1973 e la successiva L.R. n. 30/1984, che ha interamente ridisciplinato la materia degli interventi regionali in materia di agricoltura, prevedono espressamente che i beneficiari non possono distogliere dall'uso cui sono destinati impianti ed attrezzature che hanno fruito di provvidenze in conto capitale per il periodo di almeno 20 anni, pena la restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione (art. 5, comma 1, L.R. n. 30/1984);
Tenuto conto:
- che l'Amministrazione regionale deve acquisire la struttura, provvedendo al recupero dei contributi in conto capitale erogati per la realizzazione della medesima;
- che nel caso di specie gli impianti non vengono distolti dall'uso cui erano destinati in quanto la Regione manterrà la destinazione, affidando la gestione della struttura, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. n. 30/1984, alla stessa "Cooperativa a responsabilità limitata del Valdigne" per cui non è possibile applicare il dettato della legge regionale che prevede delle penalità in caso di mutamento di destinazione;
- che in assenza di disposizioni legislative è necessario fare ricorso a criteri equi e garantistici per la Regione, per ottenere la restituzione dei contributi erogati;
Atteso:
- che il criterio di stima, adottato dal tecnico incaricato, è stato quello di surrogazione (valore di costo deprezzato), che è legato, al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile, in funzione della sua tipologia costruttiva, opportunamente ridotto, tenendo conto delle condizioni reali del bene e della vetustà;
- che per il metodo di stima adottato è ininfluente l'eventuale valore di mercato che potrebbe avere il bene secondo le leggi che regolano il mercato immobiliare, in quanto il valore viene determinato sulla base del costo deprezzato, senza plus-valori;
- che non risulta equo sottrarre il solo importo complessivo dei contributi erogati in conto capitale alla succitata cooperativa, in quanto il valore del fabbricato è stato parametrato ai costi attuali di costruzione, ridotto dei coefficienti di vetustà e obsolescenza, e non ai costi storici;
Rilevato che le provvidenze regionali in conto capitale sono state erogate nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e che, pertanto, la costruzione risulta essere stata realizzata in tale proporzione con fondi regionali;
Tenuto conto che il valore di stima non è stato commisurato al valore di mercato nel quale sono compresi i compensi dei fattori di produzione edilizia (posizione, appetibilità di mercato, redditività della costruzione ecc.), ma bensì il risultato del procedimento estimativo è stato quello del costo di riproduzione deprezzato e che, di conseguenza, alla cooperativa non verrà corrisposto alcun compenso per il plusvalore che spetterebbe nell'ambito di una normale attività imprenditoriale;
Atteso che l'intervento regionale a fondo perso è stato pari al 70% del costo storico al tempo della realizzazione e che la stima è stata effettuata con il metodo dei costi attuali di ricostruzione deprezzati e, conseguentemente, la quota di restituzione dei contributi erogati in conto capitale non può che essere pari al 70% del valore di stima;
Atteso che la Cooperativa si è impegnata a restituire i contributi corrisposti, nella misura pari al 70% del valore di stima, pari a complessive lire 740.600.000;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: venticinque (presenti: ventinove; votanti: venticinque; astenuti: quattro i Consiglieri: CHIARELLO, LINTY, PARISI e TIBALDI);
DELIBERA
1) di approvare l'acquisto, per il prezzo a corpo di Lire 1.058.000.000= (unmiliardocinquantottomilioni), oltre I.V.A. al 19% pari a Lire 201.020.000= (duecentounmilioniventimila), del complesso immobiliare sito in Comune di Morgex, di proprietà della "Cooperativa a responsabilità limitata del Valdigne" con sede in Morgex, Via du Mont Blanc n. 41 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00135630077), entrostante ad area della superficie catastale di mq. 5741 distinta al Catasto Terreni al Foglio 21 con i nn. 73, 74, 85, 86, 95, 181, 182 e 183, riportato al N.C.E.U. alla Partita n. 1123 al Foglio 21 con il n. 73 subalterni 1, 2 e 3, comprendente un fabbricato, composto da due corpi affiancati, di due piani fuori terra oltre ad un piano interrato, e adiacente cabina elettrica con attrezzatura ivi esistente;
2) di prendere atto che parte dell'area, distinta nella mappa con i nn. 195 e 196 del Foglio 21, con soprastante cabina elettrica è gravata da un diritto di superficie a tempo indeterminato a favore dell'ENEL, con relative servitù di passaggio pedonale e carraio e di elettrodotto, costituito con atto autenticato del Notaio Enrico Sebastiani in data 02.05.1984 e in data 22.05.1984 (registrato a Châtillon l'11.06.1984 al n. 534 vol. 90 e trascritto ad Aosta il 14.06.1984 ai nn. 3846/3235);
3) di stabilire che la Società cooperativa prima o contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita:
a) estingua il mutuo agrario stipulato con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in data 17.11.1977 con rogito del Notaio Guido Marcoz di originarie lire 115.570.000=;
b) provveda, a sua cura e totali spese, alla cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 10.12.1977 ai nn. 7006/462 a favore dell'Istituto Federale per il Credito Agrario, a garanzia del mutuo suindicato;
4) di stabilire che la Società Cooperativa versi alla Regione, prima o contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile, la somma complessiva di lire 740.600.000= (settecentoquarantamilioniseicentomila), a titolo di restituzione dei contributi corrisposti in conto capitale per l'acquisto dei terreni e per la realizzazione del fabbricato di cui al precedente punto 1) dall'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali;
5) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 1.259.020.000= (unmiliardoduecentocinquantanovemilioniventimila) da imputare al capitolo 35060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 ("Spese per l'acquisto di beni patrimoniali") che presenta la necessaria disponibilità;
6) di introitare la somma complessiva di lire 740.600.000= (settecentoquarantamilioniseicentomila), corrispondente ai contributi corrisposti dall'Assessorato dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali di cui al precedente punto 4) della presente deliberazione, al capitolo 09600 ("Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994;
7) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento del complesso immobiliare di cui si tratta e, in particolare, per la designazione del Notaio rogante, per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali accertamenti circa la consistenza, l'intestazione catastale e l'esatta superficie degli immobili da acquisire;
8) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.