Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 317 del 17 dicembre 1998 - Resoconto

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1998 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 317/XI Ritiro della proposta di legge: "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta".

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come indicato dall'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica).

2. La materia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevista dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 59/97, sarà disciplinata con ulteriore provvedimento e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge.

Articolo 2 (Finalità della prova scritta di lingua francese)

1. La prova scritta di lingua francese è preordinata ad accertare la padronanza, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati, rispetto alle conoscenze disciplinari relative al programma di francese svolto nell'ultimo anno.

Articolo 3 (Tipologia e modalità di svolgimento della prova scritta di lingua francese)

1. La prova scritta di lingua francese si svolge il primo giorno utile successivo a quello della terza prova; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, individuate, anche in relazione agli indirizzi di studio, con ordinanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, da emanarsi entro il mese di agosto di ogni anno scolastico.

2. I testi delle proposte sono scelti dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione e contengono l'indicazione dei tempi massimi e delle modalità per il loro svolgimento.

Articolo 4 (Candidati provenienti da altre Regioni)

1. I candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta alle ultime due classi di un corso di studi in Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo per gli stessi di frequentare le ore di lezione di francese, possono decidere se svolgere o meno la quarta prova scritta di lingua francese.

Articolo 5 (Certificazione)

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato svolto in Valle d'Aosta riporta, oltre agli elementi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425), la dicitura "comprensivo di una quarta prova scritta di lingua francese".

2. Per coloro che si avvolgono della facoltà di cui all'articolo 4 e decidono di non sostenere la quarta prova scritta di francese, la certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 323/1998.

Articolo 6 (Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego)

1. Il possesso della certificazione di cui al comma 1, dell'articolo 5 esonera dalle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, previste dalle normative vigenti, per l'accesso alle qualifiche funzionali, docenti ed educative, per le quali sono richiesti una laurea, un diploma di laurea, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere modificate le norme regionali attualmente in vigore, relative all'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 7 (Norma transitoria)

1. Nell'anno scolastico 1998/99, l'ordinanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione deve essere emessa entro il 31 dicembre 1998.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Questo disegno di legge è stato messo all'ordine del giorno di questo Consiglio regionale in applicazione del Regolamento del Consiglio stesso.

Quando fu presentato, in occasione della vertenza aperta a seguito della proposta di legge della Giunta sulle modalità concernenti lo svolgimento della quarta prova di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta, non fu portato all'ordine del giorno perché i rappresentanti della maggioranza in commissione, astenendosi, non permisero che fosse espresso il parere, di conseguenza il disegno di legge non poté essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso e confrontato unitamente a quello della Giunta.

Questo disegno di legge non aveva altro scopo che tentare una mediazione fra quanto la Giunta sosteneva e cercava di imporre, come ha imposto, e le richieste degli studenti, dei genitori, degli operatori della scuola valdostana.

Pertanto nel riconfermare il parere contrario a quanto è stato deciso dalla maggioranza, ritiriamo questo disegno di legge riservandoci di perseguire ogni tentativo possibile affinché anche nel tempo futuro quanto è stato approvato venga modificato nell'interesse della scuola e dell'intera Comunità valdostana.

Président Nous prenons acte du retrait du projet de loi en question qui a été inscrit à l'ordre du jour par expiration du délai prévu par le Règlement interne du Conseil.

M. Marguerettaz, vous n'avez plus la parole puisque la loi n'a été retirée mais, je vous donne quand même la parole, M. le Conseiller.

Marguerettaz (Aut) Molto brevemente, anche per soddisfare alcune mal celate fra l'altro curiosità da parte dei colleghi e per chiedere, se ci fosse l'occasione, ai mezzi di informazione di precisare, ma non lo pretendo perché mi rendo conto che la portata non è tale. Siccome quando è apparso l'ordine del giorno, così come riportato, anche sugli organi di informazione, qualcuno mi ha telefonato a casa per dirmi: "Hai presentato un disegno di legge con l'Ulivo?" e siccome credo sia notoria la mia distanza in politica dai simpatici colleghi dell'Ulivo, volevo precisare come è avvenuta la cosa.

La mia nomina a relatore di questa legge è stata semplicemente di un atto di cortesia nei confronti della collega Squarzino perché, quando questo disegno di legge è giunto alla discussione della V Commissione, il sottoscritto era l'unico Consigliere di opposizione facente parte della Commissione; evidentemente nessun Consigliere di maggioranza si prestava a fare il relatore come è logico di questo disegno di legge per cui su richiesta cortese della collega Squarzino ho accettato di fare il relatore di questo disegno di legge e immediatamente dopo - e questa è la cosa a cui tengo di più e che vorrei dire - mi sono astenuto dal votare il disegno di legge.

(ilarità dell'Assemblea)