Oggetto del Consiglio n. 2216 del 23 ottobre 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1996
OGGETTO N. 2216/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario)".
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario) è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Istruttoria e concessione di contributi)
1. Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è il funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale identificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e provvede a trasmetterla, nei trenta giorni successivi al ricevimento, al dirigente della struttura competente in materia di sanità, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle spese previste fissando la spesa ritenuta ammissibile. Nell'esprimere il proprio parere, il dirigente della struttura competente in materia di sanità deve tener conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione socio-sanitaria regionale.
3. Ove il parere di cui al comma 2 sia nel senso dell'ammissibilità del contributo, questo è concesso con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l'avvertenza che, ai sensi dell'articolo 3, l'importo del contributo non può superare il sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile."
Articolo 2 (Abrogazione degli articoli 5 e 6)
1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 32/1993 sono abrogati.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) La relazione questa volta cercherò di leggerla invece.
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende apportare un'importante modifica alla legge regionale n. 32/93, che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario, legge che ha come suo principale scopo quello di concedere contributi a favore di associazioni, comitati, persone fisiche e giuridiche, con l'intento di incentivare e sostenere iniziative socio-sanitarie nella nostra regione.
Il presente disegno di legge, oggi in discussione, in linea con la volontà dell'Amministrazione regionale, in particolare quella relativa alla sburocratizzazione e allo snellimento delle procedure, al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini sempre più assillati dalle complesse procedure burocratiche e per i tempi lunghissimi in attesa dell'esito delle richieste avanzate, ha come suo obiettivo principale quello di rendere sempre più semplificate le procedure per l'assegnazione dei contributi, che nella legge n. 32/93 venivano concessi da una commissione tecnico-consultiva che proprio per l'eccessivo numero dei suoi componenti trovava difficoltà di funzionamento e di conseguenza portava a lunghissimi ritardi per le decisioni di assegnazione dei contributi previsti.
Il disegno di legge prevede infatti che, in sostituzione della commissione tecnico consultiva, le funzioni vengano attribuite al dirigente dell'Assessorato alla sanità, uniformandosi quindi alla legge regionale n. 45/95 riguardante la riforma dell'Amministrazione regionale, che prevede fra l'altro, tra i suoi obiettivi, la semplificazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa.
Il procedimento della pratica per il contributo dovrà quindi essere eseguito da un funzionario con la qualifica dirigenziale dell'Assessorato alla sanità e sarà ridimensionato nel tempo necessario per l'istruttoria della pratica, che è di 30 giorni, e successivamente inoltrata al dirigente competente, che entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà esprimere il proprio parere sull'ammissibilità del contributo e sull'entità dello stesso.
Il dirigente, nell'esprimere il proprio parere, dovrà tenere conto delle indicazioni del piano socio-sanitario e della programmazione regionale.
Si precisa che l'entità del contributo non potrà superare il 60 percento della spesa ritenuta ammissibile e successivamente la Giunta regionale dovrà redigere l'atto deliberativo.
Il disegno di legge è stato emendato rispetto a quello inviato ai colleghi consiglieri in alcuni suoi articoli in V Commissione, su proposta dello stesso Assessore alla sanità, e prevede quindi alcune sostanziali modifiche alla legge regionale n. 32/93 nel seguente modo: all'articolo 4 vengono previste le istruttorie e la concessione dei contributi, in più sono stati allegati gli emendamenti al disegno di legge, che riguardano gli articoli 1, 4 e 2.
Presidente É aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla V Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 26
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 26
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 26
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio approva