Oggetto del Consiglio n. 121 del 31 marzo 1976 - Verbale
OGGETTO N. 121/76 - Proposta di legge n. 187, concernente: "Norme per la concessione di contributi su mutui bancari nelle spese per il pagamento degli interessi relativi ai mutui stessi, nonché di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione e lavoro". (Rinvio all'esame delle commissioni consiliari compenti)
Il Presidente CAVERI annuncia che l'ordine del giorno prevede la trattazione del seguente argomento: "Proposta di legge n. 187, concernente: "Norme per la concessione di contributi su mutui bancari nelle spese per il pagamento degli interessi relativi ai mutui stessi, nonché di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione e lavoro", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
La crisi economica che ha colpito l'Italia e che coinvolge la Valle d'Aosta è nota a tutti. Il peso di tale crisi, che ha provocato la diminuzione della domanda in determinati settori per i considerevoli aumenti dei prezzi delle materie prime e sussidiarie, ricade sui lavoratori, specie su quelli dell'industria. Infatti, anche nella nostra Regione vi sono degli operai in cassa integrazione, con gravi conseguenze economiche per le rispettive famiglie.
In questo contesto, è necessario un urgente intervento finanziario regionale nel settore industriale, che ricada sulla produzione e sul lavoro, mediante incentivi tendenti a:
1) trasformare e ristrutturare l'attuale settore industriale mediante la concessione di contributi regionali su mutui bancari e in conto capitale, al fine di favorire tutte quelle forme cooperativistiche del settore produzione e lavoro, sia per quanto riguarda l'acquisto delle aree da destinare alla costruzione, alla trasformazione e all'ampliamento dei locali da adibire alla produzione e al lavoro, sia per quanto riguarda l'acquisto di macchinari, scorte e attrezzature atte ad incrementare tali produzioni e la dotazione di capitale d'esercizio;
2) concorrere al conseguimento della piena occupazione in Valle d'Aosta, incentivando la creazione di cooperative di produzione e lavoro.
Questi sono gli obiettivi che l'allegato disegno di legge si prefigge, allo scopo di favorire la battaglia della piena occupazione di cui il Consiglio regionale e i Sindacati si sono interessati, senza però ottenere esiti positivi.
Senza un profondo mutamento degli indirizzi di intervento da parte del pubblico potere, senza un credito agevolato e altre forme di intervento finanziario, senza opportune disposizioni legali che agevolino le cooperative di produzione e lavoro, che rendano protagonisti della riforma lo stesso settore interessato e gli stessi consumatori, la ristrutturazione per la piena occupazione verrà operata, con pesanti conseguenze sul piano sociale, da pochi gruppi industriali (come in parte già avvenuto), gruppi che hanno notevoli risorse proprie e rilevanti forse contrattuali nei confronti del sistema bancario, a danno dei piccoli imprenditori e dei lavoratori stessi.
Occorre dunque - ed è compito di questo Consiglio regionale il farlo - creare le premesse per promuovere tale cooperazione, se si vuole raggiungere lo scopo di una maggiore occupazione.
Si confida, pertanto, che il Consiglio regionale voglia positivamente esaminare e approvare l'allegato disegno di legge, per il quale, in considerazione delle necessità di una sollecita regolamentazione della materia e della erogazione degli incentivi, che potrebbero creare nuovi posti di lavoro, così necessari nell'attuale situazione di crisi, si richiede la procedura d'urgenza.
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Proposta di legge n. 187
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI BANCARI NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI RELATIVI AI MUTUI STESSI NONCHE' DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FAVORIRE LO SVILUPPLO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E LAVORO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di favorire il rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione e lavoro e concorrere in tale modo ad assicurare la piena occupazione in Valle d'Aosta, la Regione Autonoma Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale e nel pagamento degli interessi e delle spese accessorie relativi a mutui bancari di durata ventennale per iniziative promosse da cooperative; concede altresì contributi "una tantum" per dotare le cooperative di un proprio capitale adeguato nonché contributi nel pagamento di interessi per la dotazione di un capitale di esercizio alle singole cooperative.
Art. 2
Gli interventi finanziari di cui alla presente legge riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti e da adibire alla produzione ed al lavoro, inclusa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area;
b) l'acquisto di macchinari, di scorte, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative all'impianto;
c) la dotazione di un capitale di esercizio.
Art. 3
L'intervento finanziario regionale - relativamente ai paragrafi a) e b) del precedente articolo 2 - per la parte in conto capitale è pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile; sul rimanente 70% l'intervento regionale è attuato mediante le seguenti misure proporzionali:
a) per mutui fino ad un importo di lire 30 milioni: contributo commisurato all'importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;
b) per mutui di importo da 30 milioni a 60 milioni: contributo commisurato ai due terzi delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;
c) per mutui superiore ai 60 milioni: contributo commisurato al 50% delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato.
L'intervento finanziario regionale relativamente al paragrafo c) del precedente articolo 2 è attuato mediante il pagamento del 70% della spesa per interessi su finanziamenti a breve termine forniti da Istituti di credito convenzionati con la Regione, entro il limite della somma riconosciuta dalla Regione come dotazione di capitale d'esercizio.
Sui mutui e sui finanziamenti bancari per la dotazione di un capitale d'esercizio, previsti nel presente articolo, la Regione concede garanzia fideiussoria agli istituti di credito convenzionati.
Art. 4
Al fine di contribuire a dotare le cooperative di un proprio capitale adeguato, indipendentemente da quanto previsto all'articolo 2, sono concessi contributi una tantum sino al limite massimo del 100% del capitale sociale versato dai soci, da iscriversi nel passivo patrimoniale della cooperativa quale fondo di riserva indivisibile.
Art. 5
I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge riguardano interventi per le cooperative che operano nel settore della produzione e lavoro per le costruzioni, la produzione industriale, il trasporto merci ed i servizi.
Il contributo per la dotazione del capitale di esercizio di cui al paragrafo c) dell'articolo 2 può essere concesso alla condizione che la cooperativa richiedente abbia alle proprie dipendenze un massimo di un terzo di non soci.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi, redatte su apposito modulo, ove siano relative anche ad opere di cui al paragrafo a) dell'articolo 2, sono presentate al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative, il quale entro 30 giorni curerà l'inoltro alla Giunta regionale con il parere del Comune in ordine alla conformità dell'iniziativa agli indirizzi urbanistici. Negli altri casi le domande sono presentate direttamente alla Giunta regionale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa;
b) il certificato d'iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;
c) la situazione patrimoniale relativa - ove possibile - all'ultimo consuntivo approvato;
d) la delibera, anche in estratto, del Consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo;
d) copia dello statuto in vigore;
f) l'elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.
Ove trattasi di domanda di contributo per la dotazione di un capitale d'esercizio, dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione, vistata dall'Ufficio regionale del lavoro, nella quale risulti l'elenco nominativo dei dipendenti della cooperativa.
Art. 7
Le domande saranno sottoposte all'esame della Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio la quale esprime su di esse, entro 30 giorni dal loro ricevimento, il proprio motivato parere e propone dei contributi da concedersi, calcolati nei limiti previsti dagli articoli 3 e 4.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande. Sulla base di detta graduatoria la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione e, eventualmente, i termini relativi alla esecuzione degli interventi.
Art. 8
Ad avvenuto rilascio del parere favorevole della Giunta regionale, le domande per la concessione dei mutui agevolati e per la dotazione dei capitali d'esercizio sono trasmesse dalla Regione agli istituti di credito entro un periodo di giorni 30 dall'approvazione della Giunta regionale.
Art. 9
I contributi regionali sui mutui e sui finanziamenti bancari preisti dalla presente legge sono versati direttamente dalla Regione agli istituti bancari finanziari, secondo le modalità previste in apposite stipulande convenzioni da approvare dalla Giunta regionale stessa, sentito il parere del Consiglio regionale.
La liquidazione dei contributi in conto capitale e dei contributi una tantum avviene con deliberazione della Giunta regionale e con versamento diretto alle cooperative assegnatarie con le seguenti modalità:
- contributi di cui all'articolo 2 paragrafo a): liquidazione in tre rate, sulla base di stati di avanzamento, con ultima rata dopo il collaudo delle opere;
- contributi di cui all'articolo 2 paragrafo b): liquidazione in una sola volta, ad avvenuta presentazione delle fatture e dopo i relativi controlli;
- contributi una tantum di cui all'articolo 4: versamento alla cooperativa dopo la deliberazione della Giunta regionale.
Art. 10
Avverso alle decisioni della Giunta regionale è consentito ricorso al Consiglio regionale che si pronuncia entro 60 giorni.
Art. 11
Le spese a carico della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 220 milioni, saranno imputate al capitolo 486 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 e per gli anni successivi.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
Il Consigliere TONINO illustra la proposta di legge, elencando i motivi che ne hanno determinato la presentazione.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI chiede che sia autorizzato un rinvio della proposta all'esame delle Commissioni consiliari permanenti.
Il Consigliere DOLCHI, richiamandosi al senso di responsabilità dei componenti il Gruppo consiliare comunista, dichiara di accettare, pur criticando il comportamento della maggioranza, la proposta dell'Assessore a condizione che l'argomento sia ripresentato al Consiglio per l'adunanza che si terrà alla fine del mese di aprile.
L'Assessore alle Finanze FOSSON, rilevato che il disegno di legge in questione è stata chiesta la procedura d'urgenza, fa notare che l'abitudine, ormai invalsa, di richiedere sempre la procedura d'urgenza, crea delle difficoltà per il lavoro delle Commissioni consiliari, alle quali manca il tempo di esaminare le proposte con la dovuta attenzione.
Il Consigliere DOLCHI rileva che il Regolamento interno del Consiglio dovrebbe essere modificato per demandare a qualche organo consiliare l'incarico di sindacare sulla sussistenza o meno dei motivi d'urgenza invocati dai presentatori dei progetti di legge.
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara accolta la proposta di rinvio all'esame delle Commissioni, inoltrata dall'Assessore Di Stasi, con la raccomandazione che l'argomento sia riproposto al Consiglio nell'adunanza della seconda quindicina di aprile.
Il Consiglio prende atto concordando.