Oggetto del Consiglio n. 120 del 31 marzo 1976 - Verbale

OGGETTO N. 120/76 - Proposta di legge n. 185; concernente "Integrazione alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: Interventi a favore dello Sport". (Rinvio all'esame delle Commissioni consiliari permanenti)

Il Presidente CAVERI annuncia che l'ordine del giorno prevede la trattazione del seguente argomento: "Proposta di legge regionale n. 185, presentata dal Consigliere Chincheré, concernente: Integrazione alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: Interventi a favore dello sport", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Nel corso dei primi due anni di applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: "Interventi a favore dello sport", è emersa la necessità di apportare alla medesima alcune modificazioni e integrazioni.

Si è riscontrata una certa difficoltà a raggiungere il numero legale sia nell'Assemblea Generale Sportiva sia nella Consulta per la Promozione Sportiva. Di qui la necessità di prevedere una seconda convocazione che, pur non privando i componenti dell'Assemblea e della Consulta dell'esercizio dei loro diritti, consenta una maggiore funzionalità dei due organismi previsti, in analogia con quanto avviene negli Enti di diritto pubblico (Comuni), le cui attività non possono essere paralizzate da assenze più o meno giustificate.

È necessario, altresì, una verifica che i fondi ripartiti dalle Federazioni siano rispondenti allo spirito e alla lettera della legge.

Il sottoscritto Consigliere, nel sottoporre le proposte di modifica contenute nel progetto di legge allegato, si augura che da parte dei vari gruppi e singoli Consiglieri possano venire, in sede di commissione e in aula, quegli apporti collaborativi, anche critici, che comunque ne assicurino l'approvazione attesa dalle Associazioni interessate. Si richiede la procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio nonché la dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 31 dello Statuto, perché da troppo tempo le sopracitate carenze hanno influito negativamente sull'attività sportiva e promozionale ed ogni ulteriore ritardo porterebbe ad un ingiustificato aggravamento della situazione.

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Proposta di legge regionale n. 185

REGIONE AUTONOMA VALL'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 35: INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è aggiunto il seguente comma: "È fatto obbligo alle Federazioni presenti nell'Assemblea Generale dello sport riunire gli organi dirigenti delle società loro affiliate, al fine di una corretta distribuzione dei fondi assegnati. I verbali di tali riunioni devono essere trasmessi al Presidente dell'Assemblea. In caso ciò non avvenisse, le Federazioni non potranno partecipare all'assegnazione dei fondi per l'anno seguente".

Art. 2

All'articolo 9 della precitata legge regionale è aggiunto il seguente comma finale: "In seconda convocazione, che potrà aver luogo il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei componenti".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, li

Il Consigliere CHINCHERE' fa presente di essere disposto ad un rinvio della trattazione dell'argomento se riceverà, dall'Assessore al Turismo, l'assicurazione che la proposta di legge sarà sottoposta, in tempi brevi, all'esame delle Commissioni consiliari, unitamente al progetto di legge predisposto sullo stesso argomento dalla Giunta regionale.

L'Assessore al Turismo MILANESIO concorda sulla richiesta avanzata dichiarandosi anche disposto ad interpellare, al riguardo, la Consulta sportiva.

Il Consigliere CHINCHERE' accetta le proposte dell'Assessore.

Il Consigliere BENZO chiede che il progetto di legge, prima di essere esaminato dalla Giunta regionale, sia sottoposto al parere dell'Assemblea generale dello sport.

L'Assessore al Turismo MILANESIO non condivide la proposta del Consigliere Benzo, in quanto ritiene essenziale la preventiva approvazione da parte dell'esecutivo regionale.

Il Presidente CAVERI dichiara pertanto, a norma dell'articolo 51 del Regolamento del Consiglio, che la proposta di legge n. 185 è rinviata alla Commissione consiliare che la esaminerà contestualmente al disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.