Oggetto del Consiglio n. 113 del 30 marzo 1976 - Verbale
OGGETTO N. 113/76 - Approvazione di bozza di convenzione tra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Gressan e la Società ALPILA S.p.A. - Reiezione di ordine del giorno sulla revisione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9.
Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Convenzione Regione-ALPILA", come da allegati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente agli ordini del giorno delle adunanze del 30 dicembre 1975 e del 29, 30 e 31 marzo 1976:
La Giunta regionale sottopone al Consiglio l'approvazione della sotto riportata, bozza di convenzione in considerazione di una attenta valutazione dell'intera questione, valutazione che deve essere suddivisa in due aspetti essenziali:
a) aspetti politici;
b) aspetti tecnici.
Per quanto riguarda il primo aspetto la Giunta regionale, nel condurre le trattative ha sempre dovuto tenere presente che le alternative alla soluzione proposta potevano essere soltanto:
1) il mantenimento dell'attuale convenzione con tutte le conseguenze di ordine finanziario (alcuni miliardi di spesa prevista) e ambientale;
2) denuncia dell'attuale convenzione da parte della Regione, modificazione unilaterale e giuridicamente possibile del piano regolatore di Pila, salva l'inevitabile azione di risarcimento degli eventuali danni e tutte le altre conseguenze di diversa natura.
Si tenga, inoltre, presente che, con la soluzione proposta si è evitato il periodo di ledere irrimediabilmente l'ambiente lasciando opere incompiute.
Sotto il profilo di cui al punto b) la bozza di convenzione sottoposta all'esame del Consiglio regionale è stata frutto di lunghe e contrastate trattative durante le quali la Regione, dopo aver affermato il diritto-dovere delle pubbliche Amministrazioni di esercitare una attenta e costruttiva critica dell'operazione nel suo insieme, ha ricercato il raggiungimento di due obiettivi che sono stati costantemente tenuti presenti nel trattare la revisione della convenzione attualmente esistente tra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Gressan e la Società ALPILA:
1) ridimensionamento dell'operazione in termini di volumetrie realizzabili;
2) revisione dell'ammontare degli oneri che gli Enti pubblici si erano assunti con la precedente convenzione e loro determinazioni in misura certa.
Per quanto riguarda il primo punto la Società ALPILA ha assunto l'onere di non edificare le zone di Jardin Alpin e Pan Perdu, salvo adeguati trasferimenti volumetrici dalle predette zone alla zona 1) da determinarsi nella loro entità a cura di una Commissione paritetica, la quale dovrà, in ultima analisi, rivedere, alla luce anche delle considerazioni svolte nella premessa, il piano regolatore di Pila.
In merito al secondo punto, si osserva che gli oneri della regione si sono ridotti sostanzialmente a:
a) erogazione di un contributo di Lire 550.000,000 nelle spese per la costruzione delle infrastrutture (strade interne, reti fognanti, rete idrica) essendo tutte le altre infrastrutture (rete telefonica, illuminazione, ecc.) a carico della Società ALPILA.
La liquidazione del contributo di cui sopra è previsto in due rate uguali di cui una da versarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione definitiva (estate-autunno 1976) e l'altra all'ultimazione dell'insediamento "La Gorraz" completo di servizi (autunno-inverno 1967).
La Regione si è sollevata, quindi, dagli oneri di gestione appalti, direzione e collaudo opere e da ogni altro rischio connesso all'esecuzione diretta di dette opere valutabili in un 7% del costo.
b) erogazione di un contributo di Lire 275.000.000 per la costruzione di due parcheggi di 10.000 mq., l'uno su terreno della Società ALPILA, l'altro su terreno di proprietà comunale, essendo un terzo parcheggio di mq. 45.000 circa realizzabile a cura e a spese della Società.
La liquidazione di parte del contributo in oggetto è prevista per lire 137.500.000 al termine dei lavori relativi alla costruzione del secondo parcheggio.
L'attualizzazione in tal caso non è possibile non essendo stabilita l'epoca di ultimazione di detti lavori. Va osservato inoltre che la manutenzione, lo sgombero neve e quanto connesso alla gestione dei suddetti parcheggi sono di competenza della Società ALPILA.
c) impegno a creare sul tratto di strada Les Fleurs-Pila piazzuole o slarghi di sorpasso ed incrocio dimensionati per i mezzi pesanti di trasporto pubblico in numero sufficiente a consentire lo snellimento del traffico anche in condizioni di forte innevamento.
Nel valutare la nuova bozza di convenzione non va dimenticato che la Società ALPILA è titolare di diritti contrattualmente sanciti e che esiste una legger regionale per conca di Pila; un braccio di ferro non era nell'interesse di nessuno.
Con la soluzione proposta la pubblica Amministrazione ha congruamente riproporzionato i propri impegni riconducendoli a debiti di valuta e non di valore evitando così, per il futuro, il percolo di essere posta di fronte ad oneri non compatibili con le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Regionale.
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CONVENZIONE: REGIONE / ALPILA
PREMESSO
- che con convenzione in data 6 ottobre 1972, repertorio 3998, stipulata tra l'Amministrazione regionale valdostana, l'Amministrazione comunale di Gressan, e la Società Alpila S.p.A., registrata ad Aosta il 26.10.1972 al n., 432, vol. 2, mod. 1/A, si addiveniva ad intese con l'attuazione di un piano di opere preliminari per lo sviluppo turistico della conca di Pila, in Comune di Gressan;
- che a seguito dello svilupparsi dell'operazione, le Amministrazioni pubbliche contraenti hanno ravvisato l'opportunità di apportare modifiche alla citata convenzione;
- che dette parti contraenti intendono riaffermare che l'origine e la motivazione della presenza dell'Amministrazione pubblica nell'iniziativa Alpila sono costituite dal proseguimento di obbiettivi di interesse generale, con particolare riferimento ad un accettabile inserimento della nuova stazione nell'ambiente naturale;
- che l'ottica con la quale l'ente pubblico ha riguardato l'insieme dell'operazione è, dall'inizio della stessa ad oggi, venuta modificandosi anche per riflesso di una diversa sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi dell'utilizzazione del territorio e che da tale considerazione discende, come prima conseguenza, la necessità di riesaminare sia le previsioni insediative derivanti dal piano regolatore di Pila, approvato con legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, sia gli oneri che gli Enti pubblici si era assunti con la già menzionata convenzione;
- che la revisione dell'insediamento dovrà essere accompagnata dalla ridistribuzione dei volumi tenuto conto dell'esigenza primaria di salvaguardare le rilevanti caratteristiche ambientali del territorio non ancora utilizzato;
- che debbono essere mantenuti i rapporti originariamente previsti tra volume totale dell'insediamento e volume assegnati alla ricettività alberghiera con eventuali possibilità di revisione, invece, per quanto riguarda i servizi collettivi.
PRECISATO
- che le opere in corso di esecuzione a "La Gorraz" che saranno completate entro il 1976, comporteranno presuntivamente una spesa, a prezzi attuali, a carico della Società ALPILA di lire 17.000.000.000 (di cui lire un miliardo e novecento milioni per infrastrutture) contro una spesa prevista in L. 8.000.000.000;
- che le amministrazioni pubbliche contraenti hanno realizzato fino ad oggi infrastrutture per 450.000.000 circa avendo impegnato a tale scopo somme per L. 350.000.000 circa;
- che a seguito dell'eccezionale incremento dei costi e della mutata situazione di mercato, si rende necessario riesaminare l'intera operazione, nei suoi vari aspetti, mirando ad individuare il dimensionamento ottimale della realizzanda stazione e le soluzioni urbanistiche più idonee nell'ottica degli obiettivi di revisione volumetrica e di compatibilità ambientale esposte in premessa, nonché al fine:
a) di realizzare un insieme compatibile con le finalità istituzionali delle parti contraenti;
b) di rendere l'insieme realizzato economicamente equilibrato sotto il profilo gestionale, anche avuto riguardo agli impianti centralizzati già in avanzata fase di esecuzione;
c) di conservare all'iniziativa il carattere di esperimento volto ad identificare le possibilità di collaborazione tra i pubblici poteri ed i privati operatori, nella realizzazione di un complesso turistico di tipo integrale, proporzionato nei suoi componenti, si da renderlo fruibile oltre che dai residenti proprietari di immobili anche dal turista di breve periodo e dall'occasionale;
- che l'Amministrazione reginale conferma, in linea di principio, la sua partecipazione alla compagine sociale dell'Alpila S.p.A.;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Società Alpila con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione in data ... dalla Regione Valle d'Aosta con deliberazione del Consiglio regionale n. ... in data ... e dall'Amministrazione comunale di Gressan con deliberazione consiliare n. ... in data ... .
Tutto ciò premesso tra i suddetti contraenti;
SI È CONVENUTO
A) La revisione di cui alle premesse, le quali fanno parte integrante della presente convenzione, dovrà fondarsi sulla inedificabilità di "Jardin Alpin" (Zona 2) e "Pan Perdu" (Zona 3), verso adeguati trasferimenti volumetrici nella zona I.
La misura delle volumetrie attribuite alle predette zone 2 e 3 della legge regionale 15.3.1968, n. 3, da trasferirsi nella zona I dovrà essere determinata anche con riferimento alle risorse dell'ambiente.
a1) Pertanto la Società Alpila ritira l'istanza in data 13.4.1973 n. 142, volta ad ottenere l'esame e l'approvazione del progetto planivolumetrico relativo all'utilizzazione edificatoria di "Jardin Alpin" e "Pan Perdu".
a2) Per la revisione delle previsioni edificatorie approvate con gli strumenti urbanistici in vigore, in esecuzione a quanto precisato al punto A) sarà sentito il parere di una commissione paritetica così composta:
a2.1) per le Amministrazioni Pubbliche:
- dal Sindaco del Comune di Gressan o da un suo delegato;
- da due esperti designati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dall'approvazione della presente da parte del Consiglio regionale.
a2.2) Per la Società Alpila:
- dal Presidente della Società o da un suo delegato;
- da due membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Società, all'atto dell'approvazione della presente.
a2.3) Da un Presidente designato dalla Giunta regionale valdostana, sentito il Comune di Gressan da prescegliersi nell'elenco di nominativi allegato sub.
a3) La Commissione deciderà a maggioranza.
Per la validità delle adunanze della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
È in facoltà della commissione di avvalersi di consulenze esterne.
Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle relative a prestazioni di terzi, faranno carico alla Regione e alla Società Alpila in parti uguali.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di insediamento.
a4) Comporterà alla Commissione di pronunciarsi in ordine a quanto segue:
a4.1) entità e modalità del nuovo insediamento e della strutturazione della stazione di attuazione a quanto stabilito sub. A, tenuto conto delle finalità espresse in premessa e avuto riguardo alla compatibilità tra le previsioni di insediamento e le risorse naturali della zona con particolare riferimento a quelle idriche.
a4.2) Previo esame delle proposte della Società Alpila, l'utilizzazione edificatoria della località "Printemps" con carico per la Società stessa di dare urgente corso alla elaborazione e presentazione del progetto di utilizzazione delle volumetrie assegnate, mirandosi a concludere celermente ogni lavoro, affinché il comprensorio della zona 2 o di "La Gorraz" assuma aspetto definitivo, compiuto, anche nelle sistemazioni a verde con scomparsa di ogni traccia di cantiere.
a4.3) valutazione della compatibilità dell'eventuale spostamento del Centro commerciale in località "La Gorraz" nel quadro delle decisioni di cui ai precedenti punti.
a4.4.) Dislocazione delle aree di cui al punto b3) seguente, nonché dei parcheggi di cui al successivo punto c5, delle attrezzature e attività sportive e loro dimensionamento.
a5) Le conclusioni a cui perverrà la Commissione verranno sottoposte all'esame degli organi competenti delle parti contraenti le quali, in caso d'intesa, provvederanno ad assumere tutte le decisioni di carattere legislativo ed amministrativo che si renderanno necessarie per rendere operante l'intesa stessa, autorizzando quindi gli Organi competenti alla sottoscrizione della nuova convenzione sostitutiva di quella in vigore.
Tale convenzione sarà del seguente tenore, approvato ora, per allora, dai competenti Organi delle parti, con facoltà per i delegati alla stipulazione di apportare al testo quegli eventuali adattamenti od integrazioni formali che si rendessero necessari:
A) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
B) La Società Alpila si obbliga ed impegna a quanto in appresso:
b1) ad ottemperare agli impegni assunti ai punti 3, 4, 5, 7 della convenzione 6.10.1972 n. 3998 di repertorio;
b2) di assumere l'onere della progettazione dell'acquedotto, fognatura, strade interne e parcheggi, nonché quello relativo agli studi geologici, idrogeologici e delle sorgenti;
b3) a cedere a titolo gratuito, per le aree di cui è proprietaria, i diritti di proprietà di servitù necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comprensive di scuole e di servizi pubblici), è esclusa la privatizzazione delle strade (modificate o meno nel loro tracciato) che sono state costruite dalla Regione o dal Comune nella zona di Pila; è garantito in ogni caso il transito pubblico sulle strade realizzate dalla Società Alpila;
b4) ad ultimare, entro l'anno 1976, in base ai progetti già approvati, la costruzione del complesso di edifici residenziali ed alberghieri ed annessi, contraddistinti con le sigle da G1 a G8 e connesse centrali tecnologiche, impianti ed infrastrutture serventi, nonché i servizi collettivi di cui al punto D2, la cui ultimazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 1977;
b5) a concedere la priorità, a parità di condizioni, nell'acquisto dei locali del progettato centro commerciale, ai residenti del Comune di Gressan da almeno un quinquennio, purché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente sulla disciplina del commercio. Gli interessati dovranno produrre, tramite l'Amministrazione Comunale, domanda condizionata di acquisto, entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza edilizia relativa alle unità commerciali.
Tuttavia, le domande prodotte, per lo stesso tramite, a far tempo dal gennaio 1976, anche se con riserva di successiva documentazione del possesso dei requisiti anzidetti, avranno carattere prioritario, seguendo l'ordine di presentazione;
b6) ad assumere a proprio carico l'impegno e l'onere della realizzazione delle infrastrutture ancora da costruirsi al servizio del comprensorio della stazione Pila, settore di prima attuazione, salvo quanto previsto al punto (C1) della presente convenzione per gli oneri a carico della Regione.
Tali infrastrutture, da affidarsi prioritariamente alle imprese valdostane, riguardano: le reti stradali (anche pedonali) interne, idriche, fognanti, elettriche, telefoniche e gli impianti di illuminazione pubblica;
b7) a rinunciare alle agevolazioni menzionate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della convenzione 6.10.1972;
b8) a realizzare, a propria cura, con un concorso di spesa regionale pari alla metà della spesa effettivamente sostenuta, alcune percorsi o sentieri, tracciati in funzione di utilizzatori della terza età, sulla base di intese da definirsi direttamente tra la Società ed i competenti uffici regionali;
b9) la società Alpila ritira la domanda di contributo regionale per l'Albergo in costruzione a "La Gorraz", identificato con la sigla "G5", a suo tempo inoltrata per un importo di lire un miliardo e cinquecento milioni.
L'eventuale concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 8.10.1973 n. 33, potrà avvenire nei limiti delle disposizioni vigenti anche con riferimento ad una sola parte dell'edificio.
C) La Regione si obbliga e si impegna a quanto in appresso:
C1) a contribuire mediante il versamento della somma di lire 550 milioni nelle spese per la costruzione delle infrastrutture (strade interne, reti fognanti, rete idrica).
Tale contributo sarà liquidato a favore della Società Alpila in due rati uguali, da versarsi una entro 30 giorni dall'approvazione della convenzione definitiva e l'altra all'ultimazione dell'insediamento comprendente gli immobili da G1 a G8 nel rispetto delle destinazioni dei vari corpi di fabbrica (ivi compreso l'albergo per 600 posti letto e fatte salve le modificazioni concernenti i servizi di cui al punto d2) come previsto dal progetto planivolumetrico approvato "sub condicione" dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 3.9.1971, modificata dalla deliberazione n. 4740 del 7.12.1971.
L'insediamento di "La Gorraz" dovrà essere completo delle relative infrastrutture e comprendere i servizi collettivi previsti dalla clausola d2); dovrà altresì essere eliminata ogni traccia di cantiere e si dovrà provvedere alla sistemazione definitiva a verde dei terreni interessati dai lavori.
Con il versamento delle predette somme la Regione rimane sollevata da ogni e qualsiasi obbligo relativo ad esecuzione diretta o indiretta o a contribuzione nelle spese per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie contemplate nella convenzione 6.10.1972, repertorio n. 3998.
C2) a creare sul tratto di strada Les Fleurs-Pila, piazzuole o slarghi di sorpasso ed incrocio dimensionati per mezzi pesanti di trasporto pubblico, in numero sufficiente a consentire lo snellimento del traffico anche in condizioni di forte innevamento.
C3) a favorire, nei limiti e con le modalità previste dalle norme regionali che disciplinano i diversi tipi di intervento, la concessione di provvidenze per la realizzazione di esercizi a tipo alberghiero non aventi carattere di lusso, anche a proprietà funzionata, purché a conduzione unitaria, nonché di esercizi per la ristorazione, realizzati tanto dalla Società Alpila che da società collegate o controllate nell'ambito del settore di prima attuazione della realizzanda stazione.
C4) a favorire l'accesso da parte della Società Alpila o società collegate o controllate, ai benefici che potranno essere previsti da leggi regionali in tema di realizzazione di piste sciistiche nonché in tema di realizzazione e sistemazione di sentieri e passeggiate.
C5) La spesa di costruzione di parcheggi ed altre opere a carico della Regione, a mente dell'art. 13 della richiamata convenzione, sarà erogata, a titolo contributivo, nella misura forfettaria adeguata agli attuali costi di lire 275 milioni.
I parcheggi saranno realizzati a cura e spesa della Società Alpila, con il predetto concorso forfettario regionale. Si dà atto che, d'intesa con l'Amministrazione regionale, la Società Alpila, ha provveduto a costruire, stante l'urgenza di disporre per la stagione invernale 1975/1976 un parcheggio, della complessiva superficie di mq. 10.000 circa, sdoppiato su due quote diverse, sito in fregio alla stazione a valle della funivia "La Gorraz-Grand-Grimod".
Altro parcheggio di più ridotte dimensioni, è stato realizzato dalla Società medesima in adiacenza allo sbocco a valle della strada coperta, servente il complesso di "La Gorraz".
Con la costruzione del primo di tali parcheggi la Società Alpila ha assolto ad una metà dell'obbligo assunto a norma del secondo capoverso del presente articolo e, pertanto, previo formale recepimento della dislocazione e caratteristiche di tale parcheggio, da parte della Commissione Paritetica, esso sarà introdotto, quale opera definitiva, nel futuro piano di utilizzazione adottante le decisioni della Commissione Paritetica.
L'erogazione del contributo regionale sarà effettuata per una metà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L'altra metà al termine dei lavori per la costruzione dell'altro parcheggio, da costruirsi da parte della Società Alpila, su terreno messo a disposizione dal Comune di Gressan, pure della superficie di mq 10.000 circa. La dislocazione di quest'ultimo parcheggio sarà indicata dalla Commissione Paritetica.
Qualora i terreni di proprietà comunale mal si prestassero, a giudizio della Commissione Paritetica, per la costruzione del secondo parcheggio, questo potrà essere realizzato su terreno della Società Alpila, in permuta con terreno di analogo valore di proprietà comunale.
La Società Alpila, nulla potrà pretendere per l'avvenuta costruzione del parcheggio dislocato in adiacenza all'imbocco della strada coperta.
C6) ad autorizzare l'occupazione, da parte della Società Alpila del sedime dell'anello, terminale di Pesein della strada regionale Pont Suaz-Pila, nelle more per la emanazione del provvedimento di dismissione di tale tratto di strada essendosi modificata nel frattempo detta viabilità terminale, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore, con la costruzione di una galleria coperta.
D1) Fino a che la nuova convenzione non sia stata approvata gli obblighi derivanti dalla convenzione in data 6.10.1972 a carico delle parti contraenti si intendono sospese, e pertanto la Regione non dovrà eseguire ulteriori opere infrastrutturali. Qualora la nuova convenzione venisse respinta ovvero non fosse esaminata dal Consiglio regionale entro quattro mesi dalla data di consegna delle conclusioni della commissione di cui al punto a2, si intenderà automaticamente ripristinata l'efficacia della citata convenzione 6.10.1972.
D2) entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la Società Alpila, dovrà presentare ai competenti organi una variante al progetto planivolumetrico approvato "sub condicione" dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 3.9.1971 modificata con delibera n. 4740 del 7.12.1971, nella quale trovino adeguata collocazione servizi commerciali, dimensionati in maniera tale da garantire la funzionalità e l'autosufficienza dell'insediamento denominato "La Gorraz" e comprendente gli immobili da G1 a G8 di cui al citato progetto planivolumetrico, e venga altresì prevista la possibilità di sistemazione, nell'ambito dei volumi previsti, realizzati o realizzandi, in tale zona, di locali per i seguenti servizi essenziali:
a) servizi di pronto soccorso;
b) scuola di sci ed eventuale azienda di soggiorno;
c) servizi antincendio.
Anche per i servizi commerciali, ancora disponibili, di cui sopra, è riservato il diritto di priorità ai residenti nel Comune di Gressan, con procedura da stabilirsi d'intesa tra quest'ultimo e l'Alpila.
E1) la presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione 6.10.1972, n. 3998 di repertorio.
E2) agli effetti fiscali si chiede la registrazione della presente convenzione con i benefici della tassa fissa.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra ampiamente la proposta, facendo una cronistoria delle vicende connesse con il piano urbanistico della zona di Pila.
Richiama, in proposito, la legge regionale 11 marzo 1968 n. 9, che ha stabilito le norme per l'approvazione del Piano regolatore della Conca di Pila ed i seguenti provvedimenti di attuazione, adottati dalla Giunta regionale:
- deliberazione n. 939, in data 28 marzo 1969, concernente l'approvazione dello strumento urbanistico per la zona di Pila;
- deliberazione n. 33030, in data 3 settembre 1971, concernente l'approvazione del piano planivolumetrico per la zona 2) "La Gorraz", con le relative condizioni di edificabilità;
- deliberazione n. 4740, in data 7 dicembre 1971, recante parziali modificazioni alla precedente deliberazione n. 3303.
Fa menzione poi della convenzione, stipulata tra la Regione e l'Alpila in data 10 ottobre 1972, con la quale la Regione stessa si assumeva il 70% dell'onere relativo alle infrastrutture.
Ricorda, infine, l'ingente impegno finanziario regionale, assunto nel periodo dal 1966 al 1971, per la sottoscrizione del 20% del capitale sociale dell'ALPILA, per complessivi 300 milioni di lire, nonché l'opzione, risultante dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6060, in data 28 dicembre 1973, per l'acquisto del 20% della quota di un ventilato aumento del capitale azionario della Società stessa.
Rileva quindi che, da queste premesse, risulta evidente che l'Amministrazione regionale ha sempre ritenuto opportuno far parte della Società Alpila per la realizzazione della stazione turistica integrata di Pila.
Pertanto benché la situazione finanziaria della Società sia oggi catastrofica, ritiene che la Regione debba mantenere fede agli impegni a suo tempo assunti, anche perché, essendo stato, fino ad oggi, realizzato solo l'11% delle costruzioni previste, è opportuno che l'Amministrazione regionale continui ad essere partecipe della Società in modo da poter influire sulle sue scelte future.
Fa infine presente che l'esecutivo regionale ha, di conseguenza, avviato trattative triangolari con la Società ALPILA ed il Comune di Gressan, per una revisione della convenzione, predisponendo una nuova bozza della convenzione stessa, nel testo presentato al Consiglio per l'approvazione.
Il Consigliere MANGANONI, dopo avere ricordato che già nel 1972, in sede di discussione della vigente convenzione tra la Regione, il Comune di Gressan e la Società ALPILA, il Gruppo consiliare del P.C.I., pur votando a favore dell'approvazione della convenzione stessa, aveva posto in rilievo gli aspetti negativi della medesima, in quanto scaricava sugli Enti pubblici gli oneri delle infrastrutture e dei servizi e riservava ai privati i vantaggi e le possibilità speculative, concentrando nelle loro mani ogni potere decisionale, fa un esame critico della bozza di nuova convenzione oggi in esame, ponendo alcune interrogativi alla Giunta in ordine all'accertamento del rispetto delle condizioni e norme previste dalla vigente convenzione da parte dell'Alpila, all'opportunità di imporre una congrua partecipazione finanziaria per la costruzione delle infrastrutture agli insediamenti satelliti di Pos e Perché, sull'ammontare dell'importo dei mutui alberghieri che potranno essere concessi alla Società Alpila, sul problema del rifornimento idrico della costruenda stazione e sulla partecipazione del Comune di Gressan alla costruzione di infrastrutture e alla manutenzione delle medesime.
Dopo aver dichiarato di essere assolutamente contrario alla costituzione di una commissione paritetica per la revisione delle previsioni edificatorie approvate con gli strumenti urbanistici in vigore, conclude con un giudizio negativo sulla bozza di convenzione in esame e sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto sociale e sotto l'aspetto paesaggistico, giungendo a chiedere la recessione della Regione dalla partecipazione azionaria nella Società ALPILA.
Il Presidente del Consiglio CAVERI, riferendosi ad inadempienza edilizie da parte della Società ALPILA, da lui stesso già denunciate, chiede se, in ordine alle stesse, siano state accertate eventuali responsabilità.
Rileva inoltre che, nella cartografia allegata alla bozza di convenzione in esame, vi sono delle inesattezze e degli errori che è necessario correggere per evitare degli equivoci e rendere più chiaramente comprensibile il contenuto della bozza di convenzione stessa.
Il Consigliere CHANU osserva che un problema dell'importanza di quello in esame avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente all'esame delle Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Programmazione e Urbanistica e per il Turismo, soprattutto per una verifica delle inadempienze e violazioni edilizie da parte della Società ALPILA denunciate, anche dal Presidente del Consiglio, in precedenti adunanze consiliari, verifica che, se avesse dato risultati probanti, avrebbe potuto portare ad una bozza di convenzione profondamente modificatrice della precedente e decisamente migliorativa e per la Regione e per il Comune di Gressan.
Aggiunge che, allo stato attuale, con davanti una documentazione, tra l'altro, imprecisa dal punto di vista cartografico, ma che, soprattutto, non dà risposta alcuna ai molti e gravi interrogativi già posti alla Giunta in altre occasioni, il Gruppo dei Democratici Popolari, non scorgendo alcuna validità della nuova bozza di convenzione, non potrà che essere contrario all'approvazione della medesima.
Il Consigliere CLUSAZ dichiara di essere favorevole, anche se non entusiasta, all'approvazione della bozza di convenzione in esame per motivi di correttezza amministrativa e di credibilità dell'Ente Regione e perché la nuova convenzione è migliorativa in confronto a quella approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 1972.
Il Presidente del Consiglio CAVERI fa presente che il problema in esame deve essere affrontato con senso di realismo, tralasciando la polemica e tenendo ben conto di quel che la Società ALPILA è, cioè l'espressione del grande capitale internazionale e non già ente di pubblica beneficienza.
L'Assessore MILANESIO dopo aver dichiarato che la bozza di convenzione in esame è senz'altro valida, perché decisamente migliorativa in confronto a quelle approvata nel 1972 e sotto l'aspetto finanziario e sotto l'aspetto urbanistico, ritiene che, per motivi di coerenza e di credibilità, la Regione non possa oggi rinnegare tutta la sua azione svolta fin dal 1968 per la creazione della stazione turistica di Pila. E questo, egli aggiunge, anche perché l'impostazione data inizialmente per la soluzione del problema, anche se non priva di ingenuità e di errori, non era del tutto sbagliata; si tratta quindi rivederne la soluzione di una prospettiva ridimensionata e più consona alla mutata situazione economica e impostazione.
Per quanto riguarda le questioni edilizie egli afferma che la deliberazione di Giunta n. 3303 del 3 settembre 1971 è pienamente conforme al piano regolatore di Pila, di cui alla legge regionale 11 marzo 1968 n. 9 ed è anzi riduttiva nei confronti delle richieste inizialmente presentate dalla Società ALPILA, perché la Giunta tenne appunto conto delle indicazioni date allora dal Consigliere Caveri, anche se in seguito si sono manifestate in proposito delle contrapposizioni e delle difficoltà di interpretazione, su cui sarebbe però opportuno cercare delle vie d'uscita che consentano alla Regione di porre a soluzione il problema.
In merito alla revisione delle previsioni edificatorie approvate con gli strumenti urbanistici in vigore da parte di una apposita Commissione paritetica, egli osserva che non vi dovrebbero essere quelle preclusioni manifestate da alcuni oratori che l'hanno preceduto, perché le conclusioni a cui perverrà la predetta Commissione e che consisteranno in proposte di modificazione del Piano regolatore di pila dovranno essere, per competenza, portate all'esame del Consiglio.
Concludendo, e senza escludere la possibilità di una futura recessione della Regione da ogni partecipazione azionaria al capitale sociale dell'ALPILA, egli dichiara di ritenere opportuno in questo momento ricercare una soluzione concordata del problema della stazione turistica di Pila, in un'ottica si ridimensionata, ma che non sconfessi completamente la logica iniziale di impostazione.
Il Presidente del Consiglio CAVERI, nel sottolineare che da parte dell'ALPILA sono state realizzate costruzioni in alcune delle zone che la precedente convenzione aveva dichiarato inedificabili, rappresenta l'opportunità di contestare tale fatto e di pretendere il rispetto delle clausole di inedificabilità ad evitare il rischio di un'eccessiva concentrazione edificatoria che comprometterebbe irrimediabilmente il paesaggio.
Il Consigliere CHINCHERE' ribadisce la posizione contraria del Gruppo consiliare comunista, affermando che la partecipazione finanziaria della Regione nella Società ALPILA andrebbe unicamente a vantaggio dei gruppi di speculazione privata.
Il Consigliere MONAMI ritiene che sarebbe opportuno rinviare a successiva data l'eventuale approvazione della nuova bozza di convenzione, in attesa dell'inizio dei lavori della Commissione speciale, nominata ieri, per l'esame della situazione finanziaria della Società ALPILA.
Il Presidente del Consiglio CAVERI precisa che il proprio voto favorevole alla precedente convenzione era stato determinato dall'apposizione di determinati vincoli di inedificabilità.
Il Consigliere MANGANONI, dopo aver sostenuto, citando Lenin, che un buon comunista deve riconoscere apertamente i propri errori, analizzarne le cause e studiare i mezzi per correggerlo, ribadisce che l'atteggiamento negativo del suo Gruppo è determinato dalla verifica dei fatti che hanno dimostrato l'esistenza di notevoli speculazioni da parte dei privati e delle società collegate all'ALPILA, a danno del capitale pubblico investito nella società.
Peraltro sostiene che l'evidenza di tali fatti non è stata contestata dall'Assessore Milanesio.
Quindi conferma il voto contrario sostenendo che alcuni punti della convenzione non sono chiari, mancando la quantificazione degli oneri per determinare opere poste a carico della Regione.
Conclude rammentando che, prima di poter esprimere un giudizio definitivo sulla convenzione, occorrerà altresì conoscere se nella stessa saranno o meno recepite le condizioni che sono state poste dal terzo contraente, il Comune di Gressan.
Il Presidente del Consiglio CAVERI annuncia l'avvenuta presentazione, da parte del Presidente della Giunta, di un emendamento sostitutivo del punto A4.1) della bozza di convenzione, il cui testo modificato è il seguente:
"A4.1) stabilire, previo esame delle condizioni di inedificabilità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 3.9.1971, sentiti i Consiglieri regionale che ne facciano richiesta, le zone assolutamente inedificabili di cui alla predetta delibera.
La zona chiamata "Printemps" è dichiarata pure inedificabili".
Il Consigliere POLLICINI ricorda che il Gruppo dei Democratici Popolari allorquando faceva parte della maggioranza aveva sostenuto la validità dell'operazione ALPILA, tanto che nel 1973 intendeva proporre l'aumento della sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione.
Tale atteggiamento fu però repentinamente modificato, in relazione alle inadempienze della Società venute alla luce successivamente al 1973, tanto da indurre l'allora Presidente della Giunta a ritirare la proposta di aumento di capitale azionario.
Pertanto ritiene che, al momento attuale, in relazione alle inadempienze contrattuali della Società ALPILA denunciate dal Presidente del Consiglio, non possa essere approvata la bozza di convenzione in esame che, invece di prevedere rimedi per porre freno alle speculazioni, tende a sanare le inadempienze in atto ed autorizzare nuove costruzioni con trasferimento di volumetrie.
Con l'occasione rileva l'irregolarità dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessore al Turismo per la costruzione del fabbricato G8 senza tener conto delle limitazioni poste dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303, in data 3 settembre 1971.
Il Consigliere BORDON ricorda che la realizzazione della nuova stazione turistica di Pila è stata voluta dalla Regione che, negli anni passati, ha approvato la convenzione con l'ALPILA e sottoscritto il capitale azionario della Società. Pertanto, pure alla luce delle inadempienze, sostiene l'opportunità di approvare la bozza di convenzione in esame per permettere il completamento della stazione turistica, non essendo possibile bloccare la realizzazione delle opere ormai iniziate.
L'Assessore alle Finanze FOSSON ricorda ai Consiglieri che siedono sui banchi dell'opposizione che essi stessi, allorquando facevano parte della precedente maggioranza avevano sostenuto la realizzazione della stazione turistica di Pila attraverso la convenzione con la Società ALPILA.
Il Consigliere PARISI, ricordando che in passato nella zona di Pila i vincoli paesaggistici erano severissimi ed erano fatti rispettare in modo così rigido da non consentire neppure il taglio di lotti di piante, si stupisce che oggi, nonostante da più parti si denuncino violazioni ed inadempienze dell'ALPILA, non siano assunti provvedimenti atti a far rispettare la vigente convenzione e a salvaguardare il territorio.
Il Consigliere DUJANY richiama l'attenzione sul piano planivolumetrico della zona di Pila approvato nel 1971 dalla Giunta regionale da lui presieduta e ricorda le condizioni e limitazioni contenute in detto piano.
L'Assessore FOSSON dichiara di ritenere opportuno che sia fatta conoscere la documentazione cartografica del piano planivolumetrico mediante l'esibizione di documenti originali, firmati e bollati.
Il Consigliere MAQUIGNAZ precisa che il piano planivolumetrico di cui si è fatto cenno fu predisposto dalla Società ALPILA ed approvato dalla Giunta regionale subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni. Quindi osserva che nei confronti dell'ALPILA si sarebbe dovuto controllare non tanto il rispetto del piano quanto l'osservanza delle condizioni poste dalla Giunta.
Il Consigliere CHANU vuole osservare che da parte degli uffici preposti alla sorveglianza urbanistica non si è provveduto con la necessaria severità a far rispettare il piano planivolumetrico di cui alla deliberazione n. 3303 della Giunta regionale, pretendendo, da parte della Società richiedente le autorizzazioni ad eseguire le costruzioni, la presentazione di progetti dettagliati.
Fatta questa premessa esprime alcune perplessità in ordine all'emendamento presentato dal Presidente della Giunta per la genericità delle norme in esso contenute, nonché per il rischio che può derivare dal ribaltamento di consistenti volumetrie su zone che al tempo stesso si vuol proteggere con vincoli di inedificabilità. Infine osserva l'inopportunità dell'emendamento proposto che venendo a sanare presunte inadempienze della Società precluderebbe alla Regione ogni accertamento riguardo al mancato rispetto della precedente convenzione.
Il Presidente del Consiglio CAVERI ribadisce che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto pretendere il rispetto della convenzione.
Il Consigliere MONAMI, riferendosi alla proposta di emendamento, chiede chiarimenti sull'inciso "sentiti i Consiglieri regionali che ne facciano richiesta".
Il Presidente del Consiglio CAVERI ritiene opportuna la norma contenuta nell'inciso in questione poiché considera positivo il fatto che i Consiglieri possano essere sentiti dalla Commissione paritetica prevista dalla nuova convenzione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE osserva che sono sorte difficoltà di interpretazione dei disegni predisposti dall'ALPILA per l'attuazione del piano approvato dalla delibera della Giunta n. 3303, tanto da far sorgere delle contraddizioni tra il contenuto della delibera e le traduzioni grafiche. Comunque precisa il Pretore di Aosta sta esaminando la questione per accertare eventuali responsabilità della Giunta o del suo Presidente nell'attuazione della delibera n. 3303. A questo riguardo esprime la propria tranquillità essendo convinto di aver agito in buona fede e che, se errore c'è stato, si è trattato di erronea interpretazione della cartografia.
Il Consigliere POLLICINI ribadisce la necessità di un rinvio per approfondire la verifica della situazione attuale alla luce delle denunciate violazioni dell'ALPILA alla convenzione. Insiste nel ritenere inutile l'approvazione della bozza di convenzione in esame finché permarrà il dubbio che le norme in essa contenute possano essere vanificate dalle violazioni dell'ALPILA, come fu vanificato il contenuto della delibera della Giunta n. 3303.
Il Presidente del Consiglio CAVERI si richiama ancora al mancato rispetto delle condizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 3303, con particolare riferimento al divieto di eseguire la cosiddetta "colata di cemento" tra Pesein e la cappella.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE replica sostenendo che, secondo la propria opinione personale, la dicitura "non sarà ammessa la colata di cemento tra Pesein e la cappella" non poteva essere interpretata come un divieto assoluto di edificazione.
L'Assessore MILANESIO, nel dichiarare di condividere l'interpretazione testé data dal Presidente della Giunta, sottolinea la necessità di superare ulteriori difficoltà interpretative, mediane l'adozione, da parte del Consiglio, di un provvedimento chiaro quale quello in esame.
Il Presidente del Consiglio CAVERI sostiene che i tecnici regionali responsabili degli uffici competenti avrebbero dovuto adoperarsi per far rispettare i vincoli di inedificabilità.
Il Consigliere LANIVI esordisce avanzando l'ipotesi che l'autorizzazione regionale per la costruzione del fabbricato definito "colata di cemento" sia stata rilasciata direttamente dall'Assessore, e non dai funzionari regionali, senza fare alcun cenno delle limitazioni poste dalla più volte citata delibera della Giunta regionale n. 3303, in data 3 settembre 1971.
Fatta questa premessa dichiara di ritenere opportune alcune considerazioni di carattere politico sull'intervento dell'ente pubblico regionale nell'operazione ALPILA, per accertare se in questi anni la Regione abbia o meno raggiunto gli obiettivi prefissati.
Rileva in proposito come l'attuale maggioranza, che egli ritiene frutto di una lottizzazione del potere, anziché difendere gli interessi dell'ente pubblico, cioè tendere al soddisfacimento degli interessi della collettività, sia impegnata a far approvare la nuova convenzione per sanare le inadempienze dell'ALPILA.
Conclude osservando che l'atteggiamento della maggioranza, che dimentica di difender gli interessi ed i beni della Valle d'Aosta, ha provocato una situazione di incomunicabilità tra maggioranza ed opposizione.
Il Consigliere MONAMI, mentre dichiara di condividere le considerazioni politiche testè fatte dal collega Lanivi, non accetta l'interpretazione data dal Presidente della Giunta alla clausola che si riferisce alla cosiddetta "colata di cemento".
Quindi, ricordato che è compito dell'opposizione di costruire un argine democratico e politico contro certe logiche che alcune forze compiacenti vorrebbero far prevalere, rinnova la proposta di rinviare ogni determinazione del Consiglio in attesa di conoscere l'esito dei lavori delle due Commissioni, una nominata ieri ed una nominanda, incaricate di esaminare l'intero problema.
Il Presidente del Consiglio CAVERI ricorda l'importanza dell'emendamento proposto dal Presidente della Giunta che può servire a bloccare l'edificazione in alcune zone.
Il Consigliere CHANU riferendosi all'emendamento dichiara di non concordare sulla proposta di demandare alla Commissione paritetica il compito di delimitare le zone inedificabili, in quanto, a suo giudizio, le condizioni contenute nella delibera di Giunta n. 3303, in data 3 settembre 1971, sono estremamente chiare.
Il Presidente del Consiglio CAVERI osserva, invece, che l'operato della Commissione potrà servire a rafforzare ulteriormente i vincoli contenuti nella delibera n. 3303.
Il Consigliere SIGGIA Giovanna, dopo aver ricordato che se la cosiddetta "colata di cemento" avesse danneggiato un privato, deturpando irrimediabilmente la sua proprietà, la reazione sarebbe di ben altra portata, con richiesta di risarcimento danni, presenta, unitamente al Consigliere Dolchi, il seguente ordine del giorno:
"Il Consigliere regionale della Valle d'Aosta
Ritenuto indispensabile rivedere il problema della disciplina urbanistica e paesaggistica della zona di Pila quale unico mezzo per rivedere la sistemazione edificatoria dell'importante zona per l'avvenire
DELIBERA
di impegnare la Giunta a presentare entro sei mesi all'esame del Consiglio la revisione della legge regionale 11 marzo 1968 n. 9 nel senso indicato dal dibattito consiliare del 30 marzo 1976 e cioè per la diminuzione del volume edificabile.".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nello svolgere le considerazioni conclusive del dibattito, osserva che pur nella estrema diversificazione delle posizioni dei vari Consiglieri nei confronti del problema, non si può dimenticare l'errore di fondo costituito dall'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge 11 marzo 1968 n. 9, per la creazione della stazione integrata di Pila.
Pertanto, alla luce dei fatti, pur ritenendo che il territorio di Pila avrebbe meritato un trattamento differente, e pur dichiarando che la maggioranza consiliare è contraria allo sfruttamento intensivo e speculativo del territorio, sostiene la necessità di cercare una soluzione al problema per completare l'operazione, pur con i dovuti ridimensionamenti, per non vanificare le decisioni prese dal 1968 in poi.
In questa ottica è stata predisposta la proposta di convenzione di cui si chiede l'approvazione, allo scopo di eliminare alcuni oneri finanziari a carico della Regione e di avviare una procedura per la revisione del piano regolatore di Pila.
Comunica inoltre che la Giunta, in materia di assetto del territorio, ha già presentato un progetto di legge urbanistica che, come scopo principale, vuole impedire il ripetersi di esperienze analoghe a quella di Pila.
Quindi ricorda al Consigliere Lanivi che una seria valutazione politica della vicenda non può non tener conto della realtà pratica che richiede una soluzione valida al problema tecnico-amministrativo dell'ultimazione della stazione turistica ormai in avanzata fase di realizzazione.
Concludendo, dopo aver dichiarato la propria disponibilità nei confronti delle proposte avanzate dal Comune di Gressan, invita i Consiglieri ad esprimere il voto definitivo sulla proposta in maniera responsabile.
Il Presidente del Consiglio CAVERI dichiara di non essere favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Siggia e Dolchi, ritenendolo meno pregnante della proposta di convenzione emendata, in quanto non prevede vincoli di inedificabilità, ma solo diminuzione dei volumi edificabili.
L'Assessore MILANESIO dichiara di non votare a favore dell'ordine del giorno che ritiene superfluo, dal momento che già la convenzione in esame prevede la revisione del piano regolatore di Pila.
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'ordine del giorno presentato dal Consigliere Siggia, a nome del Gruppo consiliare del P.C.I., invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione dell'ordine del giorno stesso.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente CAVERI accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari diciannove e voti favorevoli quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré) non ha approvato il sotto riportato ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Ritenuto indispensabile rivedere il problema della disciplina urbanistica e paesaggistica della zona di Pila quale unico mezzo per rivedere la sistemazione edificatoria dell'importante zona per l'avvenire
DELIBERA
di impegnare la Giunta a presentare entro sei mesi all'esame del Consiglio la revisione della legge regionale 11 marzo 1968 n. 9 nel senso indicato dal dibattito consiliare del 30 marzo 1976 e cioè per la diminuzione del volume edificabile.
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Il Presidente CAVERI pone quindi in votazione la proposta in discussione con l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta al punto A4.1, con l'aggiunta alla lettera A) del testo della convenzione, dopo le parole "Jardin Alpin" delle parole "detto altresì Jardin public", "Printemps" e con la conseguente soppressione del punto a4.2).
Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto i Consiglieri:
DOLCHI, che annuncia il voto contrario del Gruppo comunista, per tutte le considerazioni ampiamente espresse nel corso del dibattito e perché ritiene che l'ente pubblico debba partecipare ad iniziative di carattere privatistico e speculativo. Con l'occasione rinnova l'invito all'esecutivo ad uscire dalla Società ALPILA.
CHANU, che per le ragioni di ordine politico, amministrativo e giuridico esposte nel corso del dibattito annuncia il voto contrario dei Democratici Popolari alla proposta di convenzione da lui ritenuta un tentativo maldestro di coprire inadempienze e violazioni della precedente convenzione.
BORDON che, a nome della Democrazia Cristiana, pur con molte perplessità, esprime un giudizio favorevole sulla proposta ritenendola l'unica via da seguire per riparare agli errori commessi dalla precedente maggioranza.
MILANESIO che esprime il voto favorevole del Gruppo socialista, dichiarando di ritenere che l'iniziativa intrapresa per la realizzazione della nuova stazione turistica di Pila non possa essere abbandonata a metà.
PARISI che, allo scopo di non avallare eventuali responsabilità che potranno emergere dalla convenzione, si asterrà dalla votazione.
PERRUCHON Maria Celeste che, in relazione ad un invito ad astenersi rivoltele dal Consigliere Chanu, dichiara di voler partecipare alla votazione avendo venduto le sue proprietà nella zona di Pila.
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Gressan e la Società ALPILA S.p.A., dichiara chiusa la discussione formulata dal Consigliere Chincheré a nome di sette Consiglieri del Gruppo consigliare del P.C.I., per l'approvazione della bozza di convenzione stessa nel testo trasmesso ai Consiglieri in allegato all'o.d.g. dell'adunanza del 29, 30 e 31 marzo 1976, modificato come da emendamenti proposti dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta durante la discussione stessa.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza dei Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli diciassette e voti contrati quindici (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue: astenutosi alla votazione il Consigliere Parisi; assenti i Consiglieri Albaney e Pedrini), ha approvato la unita bozza di convenzione tra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Gressan e la Società Alpila S.p.A.:
BOZZA DI CONVENZIONE
PREMESSO
- che con convenzione in data 6 ottobre 1972, repertorio 3998, stipulata tra l'Amministrazione regionale valdostana, l'Amministrazione comunale di Gressan, e la Società ALPILA S.p.A., registrata ad Aosta il 26.10.1972 al n. 432, vol. 2, mod. 1/A, si addiveniva ad intese con l'attuazione di un piano di opere preliminari per lo sviluppo turistico della conca di Pila, in Comune di Gressan;
- che a seguito dello svilupparsi dell'operazione, le Amministrazioni pubbliche contraenti hanno ravvisato l'opportunità di apportare modifiche alla citata convenzione;
- che dette parti contraenti intendono riaffermare che l'origine e la motivazione della presenza dell'Amministrazione pubblica nell'iniziativa ALPILA sono costituite dal proseguimento di obbiettivi di interesse generale, con particolare riferimento ad un accettabile inserimento della nuova stazione nell'ambiente naturale;
- che l'ottica con la quale l'ente pubblico ha riguardato l'insieme dell'operazione è, dall'inizio della stessa ad oggi, venuta modificandosi anche per riflesso di una diversa sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi dell'utilizzazione del territorio e che da tale considerazione discende, come prima conseguenza, la necessità di riesaminare sia le previsioni insediative derivanti dal piano regolatore di Pila, approvato con legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, sia gli oneri che gli Enti pubblici si era assunti con la già menzionata convenzione;
- che la revisione dell'insediamento dovrà essere accompagnata dalla ridistribuzione dei volumi tenuto conto dell'esigenza primaria di salvaguardare le rilevanti caratteristiche ambientali del territorio non ancora utilizzato;
- che debbono essere mantenuti i rapporti originariamente previsti tra volume totale dell'insediamento e volume assegnati alla ricettività alberghiera con eventuali possibilità di revisione, invece, per quanto riguarda i servizi collettivi.
PRECISATO:
- che le opere in corso di esecuzione a "La Gorraz", che saranno completate entro il 1976, comporteranno presuntivamente una spesa, a prezzi attuali, a carico della Società ALPILA di lire 17.000.000.000 (di cui lire un miliardo e novecento milioni per infrastrutture) contro una spesa prevista in L. 8.000.000.000;
- che le amministrazioni pubbliche contraenti hanno realizzato fino ad oggi infrastrutture per 450.000.000 circa avendo impegnato a tale scopo somme per L. 350.000.000 circa;
- che a seguito dell'eccezionale incremento dei costi e della mutata situazione di mercato, si rende necessario riesaminare l'intera operazione, nei suoi vari aspetti, mirando ad individuare il dimensionamento ottimale della realizzanda stazione e le soluzioni urbanistiche più idonee nell'ottica degli obiettivi di revisione volumetrica e di compatibilità ambientale esposte in premessa, nonché al fine:
a) di realizzare un insieme compatibile con le finalità istituzionali delle parti contraenti;
b) di rendere l'insieme realizzato economicamente equilibrato sotto il profilo gestionale, anche avuto riguardo agli impianti centralizzati già in avanzata fase di esecuzione;
c) di conservare all'iniziativa il carattere di esperimento volto ad identificare le possibilità di collaborazione tra i pubblici poteri ed i privati operatori, nella realizzazione di un complesso turistico di tipo integrale, proporzionato nei suoi componenti, sì da rendere fruibile oltre che dai residenti proprietari di immobili anche dal turista di breve periodo e dall'occasionale;
- che l'Amministrazione regionale conferma, in linea di principio, la sua partecipazione alla compagine sociale dell'ALPILA S.p.A.;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Società ALPILA con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione in data ... dalla Regione Valle d'Aosta con deliberazione del Consiglio regionale n. ... in data ... e dall'Amministrazione comunale di Gressan con deliberazione consiliare n. ... in data ...
Tutto ciò premesso tra i suddetti contraenti:
SI È CONVENUTO
A) La revisione di cui alle premesse, le quali fanno parte integrante della presente convenzione, dovrà fondarsi sulla inedificabilità di "Jardin Alpin" detto altresì "Jardin Public", "Printemps" (Zona 2) e "Pan Perdu" (Zona 3), verso adeguati trasferimenti volumetrici nella Zona I.
La misura delle volumetrie attribuite alle predette zone 2 e 3 della legge regionale 15.3.1968, n. 3, da trasferirsi nella Zona I dovrà essere determinata anche con riferimento alle risorse dell'ambiente.
a1) Pertanto la Società ALPILA ritira l'istanza in data 13.4.1973, n. 142, volta ad ottenere l'esame e l'approvazione del progetto planivolumetrico relativo all'utilizzazione edificatoria di "Jardin Alpin" e "Pan Perdu".
a2) Per la revisione delle previsioni edificatorie approvate con gli strumenti urbanistici in vigore, in esecuzione a quanto precisato al punto A) sarà sentito il parere di una Commissione paritetica così composta:
a2.1) per le Amministrazioni pubbliche:
- dal Sindaco del Comune di Gressan o da un suo delegato;
- da due esperti designati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dall'approvazione della presente da parte del Consiglio regionale.
a2.2) per la Società ALPILA:
- dal Presidente della Società o da un suo delegato;
- da due membri designati dal Consigli di Amministrazione della Società, all'atto dell'approvazione della presente.
a2.3) Da un Presidente designato dalla Giunta regionale valdostana, sentito il Comune di Gressan da prescegliersi nell'elenco di nominativi allegato sub.
a3) La Commissione, che dovrà essere insediata entro 30 giorni dall'approvazione della presente convenzione, da parte del Consiglio regionale, deciderà a maggioranza.
Per la validità delle adunanze della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
È in facoltà della Commissione, nonché dei suoi singoli componenti, di avvalersi di consulenze esterne.
Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle relative a prestazioni di terzi, faranno carico alla Regione e alla Società ALPILA in parti uguali.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di insediamento.
a4) Competerà alla Commissione di pronunciarsi in ordine a quanto segue:
a4.1) stabilire, previo esame delle condizioni di inedificabilità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 3.9.1971, sentiti i Consiglieri regionali che ne facciano richiesta, le zone assolutamente inedificabili di cui alla predetta delibera. La zona chiamata "Printemps" è dichiarata pure inedificabile.
a4.2) Valutazione della compatibilità dell'eventuale spostamento del Centro Commerciale in località "La Gorraz" nel quadro delle decisioni di cui ai precedenti punti.
a4.3.) Dislocazione delle aree di cui al punto b3) seguente, nonché dei parcheggi di cui al successivo punto c5, delle attrezzature e attività sportive e loro dimensionamento.
a5) Le conclusioni a cui perverrà la Commissione verranno sottoposte all'esame degli organi competenti delle parti contraenti le quali, in caso d'intesa, provvederanno ad assumere tutte le decisioni di carattere legislativo ed amministrativo che si renderanno necessarie per rendere operante l'intesa stessa, autorizzando quindi gli Organi competenti alla sottoscrizione della nuova convenzione sostitutiva di quella in vigore.
Tale convenzione sarà del seguente tenore, approvato ora, per allora, dai competenti Organi delle parti, con facoltà per i delegati alla stipulazione di apportare al testo quegli eventuali adattamenti od integrazioni formali che si rendessero necessari:
A) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
B) La Società ALPILA si obbliga ed impegna a quanto in appresso:
b1) ad ottemperare agli impegni assunti ai punti 3, 4, 5, 7 della convenzione 6.10.1972 n. 3998 di repertorio;
b2) di assumere l'onere della progettazione dell'acquedotto, fognatura, strade interne e parcheggi, nonché quello relativo agli studi geologici, idrogeologici e delle sorgenti;
b3) a cedere a titolo gratuito, per le aree di cui è proprietaria, i diritti di proprietà o di servitù necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comprensive di scuole e di servizi pubblici); è esclusa la privatizzazione delle strade (modificate o meno nel loro tracciato) che sono state costruite dalla Regione o dal Comune nella zona di Pila; è garantito in ogni caso il transito pubblico sulle strade realizzate dalla Società ALPILA.
b4) ad ultimare, entro l'anno 1976, in base ai progetti già approvati, la costruzione del complesso di edifici residenziali ed alberghieri ed annessi, contraddistinti con le sigle da G1 a G8 e connesse centrali tecnologiche, impianti ed infrastrutture serventi, nonché i servizi collettivi di cui al punto d2, la cui ultimazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 1977;
b5) a concedere la priorità, a parità di condizioni, nell'acquisto dei locali del progettato centro commerciale, ai residenti del Comune di Gressan da almeno un quinquennio, purché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente sulla disciplina del commercio. Gli interessati dovranno produrre, tramite l'Amministrazione Comunale, domanda condizionata di acquisto, entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza edilizia relativa alle unità commerciali.
Tuttavia, le domande prodotte, per lo stesso tramite, a far tempo dal gennaio 1976, anche se con riserva di successiva documentazione del possesso dei requisiti anzidetti, avranno carattere prioritario, seguendo l'ordine di presentazione;
b6) ad assumere a proprio carico l'impegno e l'onere della realizzazione delle infrastrutture ancora da costruirsi al servizio del comprensorio della stazione di Pila, settore di prima attuazione, salvo quanto previsto al punto c1 della presente convenzione per gli oneri a carico della Regione.
Tali infrastrutture, da affidarsi prioritariamente alle imprese valdostane, riguardano: le reti stradali (anche pedonali) interne, idriche, fognati, elettriche, telefoniche e gli impianti di illuminazione pubblica;
b7) a rinunciare alle agevolazioni menzionate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della convenzione 6.10.1972;
b8) a realizzare, a propria cura, con un concorso di spesa regionale pari alla metà della spesa effettivamente sostenuta, e con un massimo di L. 25 milioni, alcuni percorsi o sentieri, tracciati in funzione di utilizzatori della terza età, sulla base di intese da definirsi direttamente tra la Società ed i competenti uffici regionali;
b9) la Società ALPILA ritira la domanda di contributo regionale per l'Albergo in costruzione a "La Gorraz", identificato con la sigla "G5", a suo tempo inoltrata per un importo di Lire un miliardo e cinquecento milioni.
L'eventuale concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 8.10.1973 n. 33, potrà avvenire nei limiti delle disposizioni vigenti anche con riferimento ad una sola parte dell'edificio.
C) La Regione si obbliga e si impegna a quanto in appresso:
c1) a contribuire mediante il versamento della somma di Lire 550 milioni nelle spese per la costruzione delle infrastrutture (strade interne, reti fognanti, rete idrica).
Tale contributo sarà liquidato a favore della Società ALPILA in due rate uguali, da versarsi una entro 30 giorni dall'approvazione della convenzione definitiva e l'altra all'ultimazione dell'insediamento comprendente gli immobili da G1 a G8 nel rispetto delle destinazioni dei vari corpi di fabbricato (ivi compreso il Centro Commerciale e l'albergo per 600 posti letto e fatte salve le modificazioni concernenti i servizi di cui al punto d2) come previsto dal progetto planivolumetrico approvato "sub condicione" dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 3.9.1971, modificata dalla deliberazione n. 4740 del 7.12.1971.
L'insediamento di "La Gorraz" dovrà essere completo delle relative infrastrutture e comprendere i servizi collettivi previsti dalla clausola d2); dovrà altresì essere eleminata ogni traccia di cantiere e si dovrà provvedere alla sistemazione definitiva a verde dei terreni interessati dai lavori.
Con il versamento delle predette somme la Regione rimane sollevata da ogni e qualsiasi obbligo relativo ad esecuzione diretta o indiretta o a contribuzione nelle spese per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie contemplate nella convenzione 6.10.1972, repertorio n. 3998.
c2) A creare sul tratto di strada Les Fleurs-Pila, piazzuole o slarghi di sorpasso ed incrocio dimensionati per mezzi pesanti di trasporto pubblico, in numero sufficiente a consentire lo snellimento del traffico anche in condizioni di forte innevamento.
c3) A favorire, nei limiti e con le modalità previste dalle norme regionali che disciplinano i diversi tipi di intervento, la concessione di provvidenze per la realizzazione di esercizi a tipo alberghiero non aventi carattere di lusso, anche a proprietà frazionata, purché a conduzione unitaria, nonché di esercizi per la ristorazione, realizzati tanto dalla Società ALPILA che da società collegate o controllate nell'ambito del settore di prima attuazione della realizzanda stazione.
c4) A favorire l'accesso da parte della Società ALPILA o Società collegate o controllate, ai benefici che potranno essere previsti da leggi regionali in tema di realizzazione di piste sciistiche nonché in tema di realizzazione e sistemazione di sentieri e passeggiate.
c5) La spesa di costruzione di parcheggi ed altre opere a carico della Regione, a mente dell'art. 13 della richiamata convenzione, sarà erogata, a titolo contributivo, nella misura forfettaria adeguata agli attuali costi di lire 275 milioni.
I parcheggi saranno realizzati a cura e spese della Società ALPILA, con il predetto concorso forfettario regionale. Si dà atto che, d'intesa con l'Amministrazione regionale, la Società ALPILA ha provveduto a costruire, stante l'urgenza di disporne per la stagione invernale 1975/1976 un parcheggio, della complessiva superficie di mq. 10.000 circa, sdoppiato su due quote diverse, sito in fregio alla stazione a valle della funivia "La Gorraz-Grand Grimod".
Altro parcheggio di più ridotte dimensioni, è stato realizzato dalla Società medesima in adiacenza allo sbocco a valle della strada coperta, servente il complesso di "La Gorraz".
Con la costruzione del primo di tali parcheggi la Società ALPILA ha assolto ad una metà dell'obbligo assunto a norma del secondo capoverso del presente articolo e, pertanto, previo formale recepimento della dislocazione e caratteristiche di tale parcheggio, da parte della Commissione Paritetica, esso sarà introdotto, quale opera definitiva, nel futuro piano di utilizzazione adottante le decisioni della Commissione Paritetica.
L'erogazione del contributo regionale sarà effettuata per una metà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L'altra metà al termine dei lavori per la costruzione dell'altro parcheggio, da costruirsi da parte della Società ALPILA, su terreno messo a disposizione dal Comune di Gressan, pure della superficie di mq 10.000 circa. La dislocazione di quest'ultimo parcheggio sarà indicata dalla Commissione Paritetica.
Qualora i terreni di proprietà comunale mal si prestassero, a giudizio della Commissione paritetica, per la costruzione del secondo parcheggio, questo potrà essere realizzato su terreno della Società ALPILA, in permuta con terreno di analogo valore di proprietà comunale da scegliersi da parte di una Commissione Tecnica formata da tre membri di cui uno di designazione comunale, uno di designazione regionale ed uno di designazione della Società ALPILA.
La Società ALPILA, nulla potrà pretendere per l'avvenuta costruzione del parcheggio dislocato in adiacenza all'imbocco della strada coperta.
c6) Ad autorizzare l'occupazione, da parte della Società ALPILA, del sedime dell'anello terminale di Pesein della strada regionale Pont Suaz-Pila, nelle more per l'emanazione del provvedimento di dismissione di tale tratto di strada essendosi modificata nel frattempo detta viabilità terminale, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore, con la costruzione di una galleria coperta.
d1) Fino a che la nuova convenzione non sia stata approvata gli obblighi derivanti dalla convenzione in data 6.10.1972 a carico delle parti contraenti si intendono sospesi, e pertanto la Regione non dovrà eseguire ulteriori opere infrastrutturali. Qualora la nuova convenzione venisse respinta ovvero non fosse esaminata dal Consiglio regionale entro quattro mesi dalla data di consegna delle conclusioni della Commissione di cui al punto a2, si intenderà automaticamente ripristinata l'efficacia della citata convenzione 6.10.1972.
d2) Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la Società ALPILA, d'intesa con il Comune di Gressan, dovrà presentare ai competenti organi una variante al progetto planivolumetrico approvato "sub condicione" dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 3.9.1971 modificata con delibera n. 4740 del 7.12.1971, nella quale trovino adeguata collocazione servizi commerciali, dimensionati in maniera tale da garantire la funzionalità e l'autosufficienza dell'insediamento denominato "La Gorraz" e comprendente gli immobili da G1 a G8 di cui al citato progetto planivolumetrico, e venga altresì prevista la possibilità di sistemazione, anche provvisoria, di intesa ed a condizioni da convenirsi tra le parti interessate, nell'ambito dei volumi previsti, realizzati o realizzandi, in tale zona, di locali per i seguenti servizi essenziali:
a) servizi di pronto soccorso;
b) scuola di sci ed eventuale azienda di soggiorno;
c) servizi antincendio.
Anche per i servizi commerciali, ancora disponibili, di cui sopra, è riservato il diritto di priorità ai residenti nel Comune di Gressan, con procedura da stabilirsi d'intesa tra quest'ultimo e l'ALPILA.
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La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione 6.10.1972, n. 3998 di repertorio.
Agli effetti fiscali si chiede la registrazione della presente convenzione con i benefici della tassa fissa.
La Società ALPILA, come da separati accordi con il Comune di Gressan, parteciperà al Consorzio di gestione dei servizi comprensoriali della Stazione di Pila promosso dal Comune stesso.
Parteciperanno a tale Consorzio, oltre al Comune, i principali promotori ed operatori economici della Conca di Pila.