Oggetto del Consiglio n. 109 del 30 marzo 1976 - Verbale
OGGETTO N. 109/76 - Concessione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1975 - Delega alla Giunta.
Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1975. Delega alla Giunta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
Analogamente a quanto approvato nei decorsi anni, la Giunta propone di deliberare la corresponsione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1975.
I motivi che giustificano l'adozione del provvedimento possono essere così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ed intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dell'Amministrazione regionale.
Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
I risultati che sono già derivati e che deriveranno ancora dall'intervento regionale si concreteranno in una maggiore richiesta da parte dei consumatori ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio "fontina".
La Giunta ritiene opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.
La Giunta regionale propone che la misura del premio di marchiatura sia confermata in Lire 700 per ogni forma di fontina marchiata, con la maggiorazione del premio di Lire 200 per le forme classificate di categoria 1^ A.
Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in Lire 500 per ogni forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 e in Lire 700 per ogni forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968, 1960 e 1970; per gli anni 1971, 1972, 1973, 1974 il premio è stato di Lire 700 per ogni forma, con la maggiorazione di Lire 200 per le forme classificate di 1^ A.
Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10 aprile 1954 numero 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957, la Giunta propone che il Consiglio regionale,
Deliberi
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina", di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "Fontina" regolarmente marchiata prodotta nell'anno 1975;
2) di concedere per le forme "Fontina" marchiata classificate di 1^ A una maggiorazione di Lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n.1;
3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive Lire 170.000.000 (centosettanta milioni) circa da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità".
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta precisando altresì che sono state impartite nuove e più severe disposizioni per quanto concerne la marchiatura e la classificazione delle forme di Fontina.
Il Consigliere TONINO coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la necessità di adottare analoghi provvedimenti per tutelare anche i prodotti lattiero caseari della bassa Valle.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ risponde di aver già esaminato la possibilità di tutelare tale produzione e di aver intavolato, in tal senso, trattative con i produttori della zona.
Il Consigliere DOLCHI fa presente che, per la tutela e l'incremento della produzione di Fontina, sarebbe indispensabile effettuare una campagna contro quei prodotti, non provenienti dalla Valle d'Aosta, che vengono spacciati come Fontina.
L'Assessore alle Finanze FOSSON concorda sulla opportunità di un'azione di sorveglianza e di lotta contro le imitazioni, precisando che a tale scopo potrebbero essere utilizzate quelle disponibilità finanziarie della Cooperativa Produttori latte e fontina che attualmente vengono destinate alla corresponsione di premi di dubbia utilità ai produttori consorziati.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE condivide l'opportunità di un'azione per la difesa commerciale della fontina e degli altri prodotti lattiero caseari della bassa Valle.
Rileva però che un'azione in tal senso presenta notevoli difficoltà a causa dell'estensione territoriale del mercato della fontina stessa e del marcato individualismo delle popolazioni agricole valdostane che non sempre consente la costituzione di adeguati organismi cooperativi per la commercializzazione dei prodotti.
Il Consigliere DUJANY, dopo aver sottolineato che la commercializzazione dei prodotti viene oggi effettuata precipuamente attraverso i mezzi di comunicazione di massa che hanno una influenza determinante sulle scelte dei consumatori, rileva la necessità che anche per la commercializzazione dei nostri prodotti tipici vengano utilizzati tali strumenti, in modo da non porre i medesimi in una posizione di inferiorità.
Esprime inoltre dei dubbi sulla validità dell'azione del Centro Frodi istituito recentemente anche in Valle d'Aosta, in quanto ritiene simili organismi più propensi alla difesa degli interessi commerciali delle grandi Società produttrici che non quelli dei piccoli produttori locali, i quali, sovente, vedono imbrigliata la loro azione in campo commerciale da una selva di norme, varate in sede nazionale, che poco aderiscono alla nostra realtà locale.
Rileva infine come numerosi prodotti commerciali esteri e nazionali, a larga diffusione, vengano commercializzati in Valle d'Aosta attraverso una accattivante pubblicità in lingua francese ed anche in patois, che subdolamente determina le scelte del consumatore locale a favore di tali prodotti e a danno dei produttori originari della Valle.
Ritiene quindi che sarebbe opportuno mettere in guardia i Consumatori valdostani contro questi artifici della propaganda commerciale.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ conclude dichiarando di concordare sull'utilità dell'azione pubblicitaria a favore della Fontina mediante l'suo dei grandi strumenti di comunicazione di massa e comunica in proposito che la Cooperativa Produttori Latte e Fontina sta mettendo a punto una campagna pubblicitaria in tal senso. Dichiara anche di condividere la necessità di una più intensa azione per la repressione delle frodi in tale settore; ma sottolinea le difficoltà oggettive in una simile azione.
A proposito dell'ufficio frodi comunica che l'attività di tale ufficio, costituito di recente in Valle d'Aosta e con sede presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste, è limitata al settore dei vini locali e consiste esclusivamente nell'analisi di campioni del vino, allo scopo di consentire di fare utili consigli ai viticoltori per una migliore vinificazione.
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di vori favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);
DELIBERA
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "Fontina" regolarmente marchiata prodotta nell'anno 1975;
2) di concedere per le forme "Fontina" marchiata classificate di 1^ A una maggiorazione di Lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n.1;
3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive Lire 170.000.000 (centosettanta milioni) circa da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.