Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 835 del 20 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 835/X - Disegno di legge: "Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni".

CAPO I - FINALITA'

Articolo 1 - (Oggetto)

1. La presente legge disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione regionale di speciali incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione e di collaborazione in relazione a particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo sia impegnato nella normale attività di servizio, a soggetti esterni all'Amministrazione stessa ai quali sia riconosciuta una specifica competenza.

2. L'espletamento dei compiti oggetto degli speciali incarichi di cui alla presente, legge dovrà consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze del personale regionale.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un interesse confliggente con quello dell'Amministrazione regionale.

4. Qualora un soggetto al quale sia conferito uno degli incarichi di cui al comma 1 sia membro di un organo collegiale di cui all'articolo 19 preposto a valutare l'oggetto dell'incarico stesso, tale soggetto non partecipa alla riunione in cui si opera la valutazione.

CAPO II - INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 2 - (Definizione)

1. Sono incarichi professionali quelli relativi alla prestazione di opere intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge e che sono regolati dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

Articolo 3 - (Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi professionali sono conferiti a persone fisiche esterne all'Amministrazione regionale che esercitano l'attività individualmente o in forma associata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) e che sono iscritte ad albi o ad elenchi professionali previsti dalla legge.

Articolo 4 - (Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi professionali sono conferiti a soggetti che, in relazione alle attività professionali già svolte o ai titoli posseduti, possono fornire all'Amministrazione regionale le competenze di cui, caso per caso, necessita.

2. Salvo specifici casi in cui l'oggetto e le caratteristiche dell'incarico esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.

3. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.

4. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

5. I limiti previsti ai commi 3 e 4 possono essere derogati per gli incarichi in materia di assistenza legale e fiscale, nonché per gli incarichi di collaudo di opere pubbliche, purché il provvedimento sia debitamente motivato.

CAPO III - ANALISI O RICERCHE E STUDI Dl FATTIBILITA'

Articolo 5 - (Definizione)

1. Sono analisi o ricerche quelle specifiche indagini conoscitive e di approfondimento a carattere tematico o monografico atte a fornire all'Amministrazione regionale un complesso di dati e informazioni finalizzato all'assunzione delle decisioni di competenza in specifici settori dove è necessario disporre di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi.

2. Sono studi di fattibilità le elaborazioni che precedono la redazione di progetti e l'attuazione di programmi e che sono finalizzate all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di una particolare iniziativa in campo culturale, economico, organizzativo, scientifico e legislativo.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente capo gli studi di fattibilità che precedono le progettazioni tecniche.

Articolo 6 - (Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a università, a istituti a rilevanza internazionale, nazionale o locale, ad enti pubblici specializzati, a organizzazioni private con specifiche competenze, a professionisti od esperti, in forma individuale o associata.

2. Nel conferimento degli incarichi deve, tenuto conto della natura e della complessità dell'incarico, essere rispettata, come ordine di priorità, l'elencazione di cui al comma 1.

3. L'affidatario dell'incarico può avvalersi della collaborazione di terzi, purché la parte preponderante del lavoro venga eseguita dall'incaricato stesso, fatta salva la possibilità di deroga autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e ferma restando la responsabilità dell'affidatario. Nel caso di affidamento di incarichi a soggetti individuati all'esterno della Regione detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.

Articolo 7 - (Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia e che, per le attività svolte e/o in relazione alle finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.

2. Gli incarichi sono affidati tenuto anche conto dei preventivi analitici di massima del costo delle prestazioni, da richiedersi, ove possibile, a più di un soggetto.

3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi.

CAPO IV - CONSULENZE

Articolo 8 - (Definizione)

1. Sono consulenze le prestazioni intellettuali, di supporto alle attività della Regione, effettuate da soggetti esperti con specifiche conoscenze, per il cui esercizio può non essere necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.

Articolo 9 - (Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a tecnici iscritti ad ordini e collegi professionali o ad esperti di provata esperienza ed accertata capacità anche costituiti in enti, società o organizzazioni.

Articolo 10 - (Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.

2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.

3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.

5. I limiti previsti ai commi 2 e 3 possono essere derogati per gli incarichi in materia di consulenza legale e fiscale, purché il provvedimento sia debitamente motivato.

CAPO V - PROGETTAZIONI TECNICHE E DIREZIONE LAVORI

Articolo 11 - (Definizione)

1. Costituisce progettazione tecnica la predisposizione di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di un particolare progetto tecnico, la redazione di elaborati progettuali di massima o esecutivi di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici.

2. Costituisce direzione lavori l'attività del tecnico incaricato dal committente di verificare la corretta realizzazione delle opere eseguite dall'appaltatore, di provvedere alla tenuta della contabilità e/o all'assistenza dei lavori.

Articolo 12 - (Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori sono conferiti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa della Comunità europea in materia di appalti pubblici di servizi, a professionisti esterni qualificati, sia individualmente sia collegialmente, iscritti agli appositi albi ed elenchi professionali previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, salvo che la legislazione vigente al momento dell'incarico disponga diversamente, possono essere altresì conferiti ad organizzazioni pubbliche o private operanti nel settore.

Articolo 13 - (Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori sono conferiti a soggetti particolarmente qualificati, in relazione all'attività svolta e/o ai titoli posseduti.

2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare due anni a decorrere dalla data in cui viene sottoscritto il disciplinare di incarico.

3. Gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere conferiti allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 - (Procedure per il conferimento)

1. Per poter procedere alla predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, i servizi regionali interessati debbono avere preventivamente acquisito dai soggetti prescelti:

a) documentazione sul possesso dei requisiti e referenze. In particolare:

1) curriculum dettagliato e documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale previsto dalla legge per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati agli articoli 3 e 12. Nel caso di incarichi affidati a studi professionali associati, la documentazione deve essere prodotta da ciascun componente;

2) documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'articolo 6. Nel caso di incarichi affidati a enti o società, deve essere individuato il responsabile del progetto e prodotto il suo curriculum;

3) curriculum dettagliato e documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'articolo 9;

b) attestazione dalla quale risulti che non sussistono le incompatibilità e le cause di esclusione previste agli articoli 4, 7, 10 e 13. La documentazione deve essere prodotta da ciascun soggetto incaricato e, nel caso di incarichi conferiti agli enti e alle organizzazioni indicate all'articolo 6, dal rappresentante pro tempore e, ove soggetto diverso, dal responsabile del progetto;

c) previsione di massima del compenso per la prestazione da redigere in conformità alle vigenti tariffe professionali, ove previste, e contenente anche l'indicazione di eventuali spese e dei tempi di esecuzione.

Articolo 15 - (Modalità di conferimento)

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimenti della Giunta regionale.

2. I provvedimenti devono indicare:

a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

b) i soggetti e la loro qualifica;

c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico, tenuto anche conto dei preventivi e delle altre condizioni;

d) il compenso stabilito con i criteri di cui all'articolo 18 e l'eventuale corresponsione di acconti;

e) eventuali forme con le quali rendere pubblici i risultati derivanti dagli incarichi previsti al capo III.

3. Al provvedimento deve essere allegato lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale fra le quali le penali per eventuali ritardi nella consegna del lavoro, la facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione.

La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico.

4. Gli incaricati, nei limiti connessi all'espletamento dei compiti loro affidati, previa autorizzazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti, possono accedere ai documenti amministrativi della Regione.

Articolo 16 - (Cumulo di incarichi)

1. Gli speciali incarichi previsti ai capi II, III, IV e V della presente legge sono cumulabili.

Articolo 17 - (Elenco degli incarichi)

1. Presso la Segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 18 - (Compensi)

1. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli articoli 3 e 12, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

2. In mancanza di tariffe professionali specifiche, i compensi di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni.

3. Per la liquidazione dei compensi di cui al comma 1 può essere richiesta dal servizio competente la vidimazione delle parcelle da parte dell'ordine professionale.

4. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli articoli 6 e 9 sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo una valutazione di congruità effettuata in base all'importanza e all'oggettiva entità della prestazione. La Giunta regionale può altresì stabilire di corrispondere un rimborso spese determinato in misura forfetaria e per un ammontare comunque non superiore al dieci per cento del compenso stesso.

5. Il compenso pattuito viene erogato previa espressa attestazione, da parte del competente servizio, che il lavoro eseguito corrisponde a quello commissionato.

CAPO VII - COMMISSIONI E CONVEGNI

Articolo 19 - (Commissioni tecniche, consultive o di valutazione)

1. La presente legge disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali, quali commissioni tecniche, consultive o di valutazione, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa con esclusione delle commissioni istituite per l'espletamento di concorsi disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 (Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione).

2. Gli incarichi sono conferiti, anche a tempo indeterminato, esclusivamente a soggetti dotati di specifica competenza in materia, possono essere rinnovati e sono compatibili con gli altri incarichi previsti ai capi II, III, IV e V.

3. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Articolo 20 - (Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni)

1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.

2. La Regione può aderire altresì a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organizzati da soggetti terzi di natura pubblica o privata. L'adesione può consistere nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati, e/o nell'erogazione di un contributo finanziario.

3. Per l'ottenimento del contributo i proponenti devono presentare domanda agli organi o servizi regionali interessati all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La percentuale d'intervento regionale è determinata in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla rilevanza dell'iniziativa. La spesa ammissibile è determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla Giunta regionale anche in relazione all'importanza della manifestazione.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, delibera l'adesione all'iniziativa e la misura percentuale del contributo erogabile.

6. Il contributo concesso a norma del comma 5 è erogato a consuntivo su presentazione di rendiconto corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore.

7. La Giunta regionale determina le modalità di partecipazione di cui ai commi 1 e 2 ed assume i conseguenti impegni di spesa.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 - (Abrogazione di normativa regionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 134 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) è abrogato.

2. La legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7 (Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive e di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale) è abrogata.

Articolo 22 - (Leggi speciali)

1. Restano salve le disposizioni delle singole leggi speciali, anche se anteriori nel tempo.

Articolo 23 - (Norma transitoria)

1. Gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino alla loro scadenza.

2. Gli incarichi già conferiti a tempo indeterminato devono essere ridefiniti secondo le procedure previste dalla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 24 - (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi della legge regionale 7/1993, ai capitoli 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 e 67950 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 25 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Si discute sul testo predisposto dalla II Commissione. Ci sono degli emendamenti che ha proposta l'Assessore che adesso verranno distribuiti. La parola al Consigliere Perrin Carlo.

Perrin C. (UV) - Questo disegno di legge ha avuto qualche vicissitudine, è stato infatti rinviato per alcune incertezze che erano state provocate dalla vigenza della legge "Merloni" e del regolamento della legge. Con il superamento della legge "Merloni" il disegno viene riproposto per superare le difficoltà applicative della legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7 che recita: "Norme per il conferimento di consulenze e costituzione di commissioni consultive, di studio e per l'indizione di congressi e convegni da parte della Giunta regionale". Il sottoscritto ha già illustrato il presente disegno in un precedente Consiglio; ritengo di non dovermi ripetere.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Il primo emendamento concerne il comma 1 dell'articolo 11 ed è allegato all'oggetto; è una miglior specificazione delle definizioni di progettazione tecnica, così come concordato anche con gli ordini professionali. Viceversa, gli altri emendamenti sono stati ora distribuiti. Il primo dei due sostituisce il secondo che voi trovate allegato e riguarda la soppressione del comma 3 dell'articolo 13 che, invece, disciplina le condizioni di conferimento relative agli incarichi di progettazione e direzione lavori. L'articolo 13 prevedeva che gli incarichi possono essere conferiti allo stesso soggetto nel corso dell'anno, a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata.

Entrava nel merito di una procedura, data la natura degli incarichi di progettazione, poiché è in corso di elaborazione da parte di apposito gruppo di studio la predisposizione di un testo organico in materia di opere pubbliche che disciplina, oltre che la realizzazione delle stesse, anche le modalità di affidamento di incarico.

Riteniamo opportuno rinviare l'aspetto che disciplinava questo rapporto limitatamente alle progettazioni tecniche in quella sede. Con questo, i principi che sottostanno al provvedimento non vengono meno e credo che, nell'ambito di quel lavoro, questi principi saranno tenuti presenti. Il terzo emendamento adegua il provvedimento al bilancio 1994.

Presidente - La parola al Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - Riconosco la validità degli emendamenti. Volevo aggiungere un ulteriore emendamento, al capo V, "Progettazione e direzione lavori". All'articolo 12, comma 2, l'articolo parla di incarichi di progettazione che possono essere conferiti a organizzazioni pubbliche o private operanti nel settore.

Ultimamente ci sono stati dei problemi con alcune organizzazioni che sono subentrate in incarichi che spettavano a professionisti.

Penso sia opportuno abrogare questo comma per evitare che alcune organizzazioni, che sono nate per dare indicazioni e operare nella ricerca, subentrino ai professionisti. Per il resto, penso che finalmente si sia ottenuto un punto di convergenza giusto e corretto che tenga conto delle diverse istanze.

Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Vorrei chiedere all'Assessore il significato dell'emendamento che chiede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 13. Penso che l'emendamento sottintenda la volontà di non andare a conferimento di diversi incarichi allo stesso progettista nel corso dello stesso anno. Se è questa la volontà, non è sufficiente abrogare il comma perché non si entra nel merito della questione. Occorre modificare il comma 3 dell'articolo 13 dicendo che gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 1, non possono essere conferiti allo stesso soggetto nel corso del medesimo anno.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Non ci sono dubbi sulla necessità di questa legge per diversificare gli incarichi e dare la massima pubblicità e trasparenza all'attività dell'esecutivo. Tuttavia, ci sembra opportuno inserire alcune modifiche. In particolare è importante che gli incarichi di consulenza, studio e progettazione e di collaborazione non possano essere conferiti a ex dipendenti della Regione, proprio per evitare che queste possibilità di lavoro ricadano su soggetti che abbiano già avuto un impiego e per evitare di sottrarre del lavoro ai professionisti. Si tratta di una disposizione che è contenuta in numerosi atti di altre regioni e che ha dei precedenti legislativi contenuti in un D.P.R. del 1972 e in un decreto-legge del 1974, poi convertito in legge. Verrebbe introdotto un quinto comma all'articolo 1.

Poi, gli incarichi di consulenza si distinguono da quelli professionali secondo la tipologia; tuttavia, è necessario che gli incarichi siano conferiti a soggetti dotati di specifiche e comprovate esperienze in materia e che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti a loro affidati, ma solo nel caso in cui la materia non rientri nelle competenze specifiche di un ordine professionale.

Cioè, se esiste un Ordine preciso è necessario che non si vada alla ricerca di consulenti con una denominazione diversa per evitare favoritismi. Mi riferisco alla categoria dei designer: la Regione può aver bisogno di un designer. Se non esiste l'Ordine, qui, in Regione, può essere incaricato un consulente; se, invece, esiste l'Ordine, è bene che si attinga nell'Ordine. Questo è un emendamento previsto all'articolo 10, comma 1.

Articolo 15, comma 2: vi è indicato il contenuto dei provvedimenti di conferimento. Ci sono i requisiti ed è importante aggiungerne altri due: la particolare esigenza che giustifica l'attribuzione dell'incarico, perché sappiamo che la Regione ha un folto numero di dipendenti che hanno determinate qualifiche e competenze e che possono adempiere a funzioni di consulenza; quindi occorre conoscere qual è l'esigenza che lo giustifica.

Inoltre, nelle diverse fasi di progettazione, sarebbe utile ci fosse un processo verbale; è accaduto in un confronto con l'Assessore Ferrero, in cui non si sapeva indicare la responsabilità, se fosse del progettista o del costruttore, relativamente a Valtournenche. Per risalire correttamente a delle precise cause sarebbe importante controllare la gestione dell'incarico nelle diverse fasi e quindi introdurre all'articolo 15, comma 2, il requisito delle indicazioni delle forme di controllo sulla corretta esecuzione del lavoro.

Articolo 17, comma 1: "Presso la segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge, nel quale sono contenuti l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, il compenso previsto e quelli indicati". Nella legge precisiamo quali siano gli elementi minimi di quest'elenco per verificare l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, il compenso previsto e quelli indicati.

Infine, articolo 18, comma 4: i compensi da corrispondere ai soggetti indicati dagli articoli 6 e 9 sono stabiliti dalla Giunta non secondo una valutazione di congruità che si presta a valutazioni discrezionali, ma in base all'importanza della prestazione in ogni caso agganciata ai prezzi medi di mercato; è importante che ci sia un parametro. Quindi rimane invariato tutto il resto del 4° comma. Si tratta di piccole ma sostanziali modifiche che rafforzano i principi di correttezza e trasparenza del settore degli incarichi da parte dell'Amministrazione regionale.

Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Presento anch'io tre emendamenti che vanno nella stessa direzione che si proponeva l'Assessore quando ha presentato l'emendamento del comma 2 dell'articolo 13. Noi riteniamo che questa volontà debba essere esplicitata anche per quanto concerne gli incarichi professionali e le consulenze. Io ritengo che sia giusto sancire con una legge il divieto di produrre nei confronti dello stesso professionista, per lo stesso anno, degli incarichi diversi.

Capiamo l'esigenza che possa avere la Giunta, su determinate questioni, di allargare il campo dell'incarico allo stesso professionista. Per questo parlo di incarichi diversi, ammettendo la possibilità che, a seguito di un incarico poi, sulla stessa materia ci sia bisogno di estendere l'incarico allo stesso professionista: questo lo comprendiamo. Riteniamo non giusto che lo stesso professionista, assolto il compito, possa ricevere....ma questo è così, Assessore.

Così come è fatta la legge, la Giunta ha la possibilità di affidare allo stesso professionista una consulenza di tipo diverso nel corso dell'anno.

Presidente - La parola al Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Volevo solo dire che appoggio le modifiche.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Questa legge ha avuto un suo iter alle cui vicissitudini io do un giudizio positivo perché è stato oggetto di discussione non solo all'interno della Giunta, dei servizi regionali, del Consiglio, ma con le categorie interessate che hanno dichiarato apprezzamento per un testo che è un miglioramento rispetto a quello precedente. Direi però che l'impianto di questa legge è complesso, perché disciplina materie ostiche dai confini non definibili e mantiene una sua impostazione e si fonda su alcuni criteri guida:

1°) la separazione in titoli delle diverse fattispecie di incarichi: questo è importante perché obbliga l'Amministrazione a meglio definire la tipologia dell'incarico, spesso fumoso, mentre con questa disciplina si fa chiarezza sulle specifiche finalità delle diverse competenze;

2°) la non cumulabilità della stessa tipologia dell'incarico: la riteniamo essere un principio sano, non per ragioni punitive o ideologiche, ma per ragioni che sono di stimolo per l'incaricato a fare meglio e, di necessità, di meglio organizzare i processi da parte dell'Amministrazione sapendo che c'è un consulente valido;

3°) pubblicità e trasparenza;

4°) la qualità dell'incaricato: è prevista negli articoli finali la necessità di avere dei curricula e dei preventivi, è previsto che per certe categorie di prestazioni ci siano scale di priorità, fra università e centri specializzati, è prevista la dichiarazione di non interesse confliggente che è messa in capo al professionista e ha un significato politico importante;

5°) la scelta del personale regionale: all'articolo 1, credo sia da sottolineare che si dice che la legge disciplina questo tipo di incarichi ma dice che, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati negli atti deliberativi, deve essere previsto un arricchimento delle conoscenze del personale regionale. Questo fatto è di una certa rilevanza; poi starà all'esecuzione di questo contratto fra l'Amministrazione e il professionista che si realizzino queste finalità.

Nello specifico, la prima risposta al Consigliere Marguerettaz, che sosteneva che l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 13 non fa chiarezza. La soppressione del terzo comma non significa rinunciare ai principi che stanno dietro la legge; si vuole solo rinviarli ad una codificazione nella sede opportuna, tenuto conto che l'iter è già partito, è già in cantiere e riteniamo opportuno che questi principi trovino applicazione in quel disegno di legge.

Quindi riteniamo, per ragioni di opportunità, di lasciare questa dizione per il periodo che intercorrerà da qui all'approvazione della legge di cui parlo, limitatamente a questa disciplina, per non fare una norma che dovrà essere modificata.

Non mi sento di accogliere l'emendamento di Lanièce per queste ragioni. Capisco le preoccupazioni, ma esse sono prive di fondamento perché gli incarichi di progettazione sono regolati per legge, quindi sono da affidare per forza a professionisti iscritti all'albo per tutte quelle discipline in cui c'è un albo. Ci sono poi due situazioni diverse.

Il primo caso è che le prestazioni non siano disciplinate da un albo, da Ordini professionali, ad esempio una progettazione di un sistema informativo; non mettere questa possibilità in legge fa sembrare che l'Amministrazione non possa affidare ad un esperto di informatica la progettazione di un sistema informativo se non è un ingegnere iscritto all'albo. L'altro aspetto è che, come ente strumentale, non è pensabile che la Regione non possa chiedere ad una società di sua fiducia come la Finaosta la realizzazione di progettazioni. Qui ci si lega al fatto di cercare di realizzare opere più snelle, non ricorrendo in via diretta alla commessa regionale, ma affidando il mandato a società strumentali controllate dalla Regione. Questa è la ragione per cui il comma è stato previsto e per cui non mi sento di accogliere l'emendamento.

Rispetto agli emendamenti del Consigliere Tibaldi, ritengo inopportuno che l'Amministrazione si crei l'impedimento ad avvalersi di intelligenze da qualsivoglia parte esse provengano, se esse provengono dall'esterno o dall'interno.

Sarà nella discrezionalità di chi affida gli incarichi, e poi di tutte le amministrazioni pubbliche, di valutare l'opportunità, il bisogno di ricorrere a figure che provengono da un mondo o da un altro. Il secondo emendamento proposto: di fatto, qualora la materia implichi l'iscrizione all'Ordine, qualora non ci sia un Ordine, non rientriamo intanto negli incarichi professionali ma in altre tipologie di forniture di servizio e, anche in questo caso, credo che sia nella discrezionalità dell'Amministrazione ricercare la figura che più si adatta al compito richiesto.

Rispetto al terzo emendamento, si aggiunge g), f) e anche c), ma questo è previsto all'articolo 1, che dice che la Regione può ricorrere a consulenze qualora le risorse interne non abbiano le competenze o il tempo per fare. Nelle delibere già oggi lo si dice. Le lettere f) e g) sono da riferire all'articolo 16 in cui il detto disciplinare deve contenere per forza queste cose e non è pensabile che non vi siano forme di controllo rispetto all'affido degli incarichi; saranno gli uffici che disciplineranno le modalità di controllo.

Quando si parla di prezzi medi correnti di mercato il concetto di congruità comprende una valutazione che attiene al mercato; lo stesso famigerato articolo 6 della Finanziaria, quando chiedeva che le amministrazioni, nell'affidare lavori, esprimessero un giudizio di congruità, aveva usato questo termine, perché congruità significa equità rispetto a qualche cosa che non può che essere il mercato di riferimento.

Ora, le verifiche di congruità si traducevano nella ricerca da parte degli uffici di indicatori di prezzi di mercato che dimostrassero che il prezzo pattuito fosse rientrante in questi ambiti. Quindi dire che il prezzo deve essere congruo è dire esattamente quello che Tibaldi chiede con l'emendamento. In sintesi, mi sento di non accogliere questi 4 emendamenti in quanto: o contrari al concetto di discrezionalità dell'Amministrazione, o ridondanti rispetto a fatti già previsti.

Viceversa, per quanto riguarda l'articolo 17, su questa specificazione rispetto all'elenco pubblico, mi sento di condividere la stessa; per prima cosa, perché era nello spirito, e poi, per dare una guida alla Giunta che dovrà, entro 90 giorni, formalizzare la cosa.

Infine, rispetto agli emendamenti presentati dal Consigliere Marguerettaz: io ho detto i principi che sono alla base di questa legge e che sono dei principi innovativi; credo però che le motivazioni per cui si propone il non cumulo degli incarichi siano nell'interesse della Regione. Il fatto di prevedere che nell'arco dell'anno l'incarico, che sia di 10 giorni o di 7 mesi, non possa essere reiterato, una volta che il professionista ha compiuto il suo lavoro e ha consegnato un buon lavoro, non mi trova d'accordo.

Oltre ad andare in contrasto con gli accordi con gli Ordini professionali, ritengo che sia restrittivo perché, se io ho incaricato Marguerettaz per un lavoro definito fatto nei tempi e di qualità, e di nuovo ho la necessità di un lavoro analogo, non vedo perché non possa chiedergli una nuova prestazione.

Passeremmo da un campo di totale deregolamentazione ad uno di totale restrizione, che non mi sento di accogliere, anche perché non concordata nel progetto complessivo di legge. Per cui propongo di accogliere l'emendamento di Tibaldi all'articolo 17 e di non accogliere tutti gli altri emendamenti previsti.

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 1, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Tibaldi, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 1, quinto comma: "In nessun caso gli incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione e di collaborazione potranno essere conferiti a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo, in applicazione dell'articolo 67 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dell'articolo 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C. Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Marguerettaz, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 4, comma 4: "Non possono essere conferiti allo stesso soggetto incarichi diversi nel corso dello stesso anno".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Tibaldi, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 10, primo comma: "Gli incarichi di consulenza sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati, ove la materia dell'incarico non rientri nelle competenze specifiche di un ordine professionale".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo all'articolo 10, presentato dal Consigliere Marguerettaz, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 10, comma 3: "Non possono essere conferiti allo stesso soggetto incarichi diversi nel corso dello stesso anno".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.).

Presidente - La parola al Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Volevo solo dire all'Assessore che, con questa sua teoria, se uno è bravo si prende tutti gli incarichi e un altro bravo rimane fuori... cioè si faranno gli interessi della Regione però...

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 7 (Bavastro, Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11, con l'emendamento proposto dall'Assessore, di cui do lettura:

Emendamento - Il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito: "Costituisce progettazione tecnica la predisposizione di elaborati preliminari finalizzati all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di un particolare progetto tecnico, la redazione di elaborati progettuali definitivi o esecutivi di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11 nel testo così emendato:

Articolo 11 - (Definizione)

1. Costituisce progettazione tecnica la predisposizione di elaborati preliminari finalizzati all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di un particolare progetto tecnico, la redazione di elaborati progettuali definitivi o esecutivi di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici.

2. Costituisce direzione lavori l'attività del tecnico incaricato dal committente di verificare la corretta realizzazione delle opere eseguite dall'appaltatore, di provvedere alla tenuta della contabilità e/o all'assistenza dei lavori.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12, con l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce, di cui do lettura:

Emendamento - "Abrogare articolo 12, comma 2".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 9

Astenuti: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'emendamento proposto dall'Assessore di cui do lettura:

Emendamento - "Il comma 3 dell'articolo 13 è soppresso".

Presenti: 32

Votanti: 27

Favorevoli: 25

Contrari: 5

Astenuti: 2 (Chiarello, Squarzino)

Presidente - L'emendamento sostitutivo del Consigliere Marguerettaz di cui do lettura è decaduto:

Emendamento - Articolo 13, comma 3: "Gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 1, non possono essere conferiti allo stesso soggetto nel corso del medesimo anno".

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nel testo così emendato:

Articolo 13 - (Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori sono conferiti a soggetti particolarmente qualificati, in relazione all'attività svolta e/o ai titoli posseduti.

2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare due anni a decorrere dalla data in cui viene sottoscritto il disciplinare di incarico.

Presenti: 32

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Bavastro, Chiarello, Collé, Linty, Marguerettaz, Squarzino)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 15, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Tibaldi, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 15, secondo comma:

"I provvedimenti devono indicare:

a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

b) i soggetti e la loro qualifica;

c) la particolare esigenza dell'Amministrazione regionale che giustifica l'attribuzione dell'incarico;

d) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico, tenuto anche conto dei preventivi e delle altre condizioni;

e) il compenso stabilito con criteri di cui all'articolo 18 e l'eventuale corresponsione di acconti;

f) le forme di controllo sulla corretta esecuzione dell'incarico;

g) eventuali forme con le quali rendere pubblici i risultati derivanti dagli incarichi previsto al capo III".

Presenti: 32

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1

Astenuti: 22 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Presenti: 32

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 17, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Tibaldi, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 17, primo comma: "Presso la segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, i compensi presunti e quelli liquidati. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico".

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 17 nel testo così emendato:

Articolo 17 - (Elenco degli incarichi)

1. Presso la Segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, i compensi presunti e quelli liquidati. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 18, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Tibaldi, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 18, quarto comma: "I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli articoli 6 e 9 sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo una valutazione effettuata in base all'importanza e all'oggettiva entità della prestazione, in ogni caso commisurata ai prezzi medi correnti di mercato. La Giunta regionale può altresì stabilire di corrispondere un rimborso spese determinato in misura forfettaria e per un ammontare comunque non superiore al dieci per cento del compenso stesso".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 9

Astenuti: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Presenti: 32

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 24, con l'emendamento proposto dall'Assessore, di cui do lettura:

Emendamento - L'articolo 24 è così sostituito: "Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi della legge regionale 7/1993, ai capitoli 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 e 67950 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi".

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 24 nel testo così emendato:

Articolo 24 - (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi della legge regionale 7/1993, ai capitoli 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 e 67950 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Passiamo infine alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Chiarello, Collé, Marguerettaz)

Il Consiglio approva

Presidente - Con questa deliberazione abbiamo concluso i lavori del Consiglio, che riprenderanno domani, giovedì 21 luglio.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 20,09