Oggetto del Consiglio n. 834 del 20 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 834/X - Disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta) già modificata dalle leggi regionali 19 giugno 1984, n. 24, 2 gennaio 1989, n. 1, 4 settembre 1991, n. 39 e 30 marzo 1994, n. 8".
Articolo 1 - 1. L'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Oggetto sociale)
1. La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente ed indirettamente, favoriscano lo sviluppo socioeconomico della Regione, con la sola esclusione delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione.
2. Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1.
3. Ai fini della presente legge, l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.
4. La società può, altresì, effettuare, direttamente od indirettamente, consulenze anche in materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari.
5. La società determina, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i parametri di identificazione delle imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento".
Articolo 2 - 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16/1982, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 24/1984, è sostituito dal seguente:
"Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. La gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 5, o di altri enti si definisce speciale. La Finaosta può gestire, infine, fondi di rotazione alimentati dalla Regione e/o dalla Finaosta e/o da altri enti pubblici."
Articolo 3 - 1. La lett. a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16/1982, come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1991, n. 39, è sostituita dalla seguente:
"a) partecipazioni tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, anche di diritto straniero;".
2. La lett. c) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16/1982 è sostituita dalla seguente:
"c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione, locazione e/o locazione finanziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;".
3. Dopo la lett. d) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16/1982 è aggiunta la seguente:
"d bis) consulenza ed assistenza, direttamente od indirettamente, anche su materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari."
Articolo 4 - 1. La lett. a) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16/1982 è sostituita dalla seguente:
"a) interventi previsti dall'articolo 4 indirizzati, principalmente, ad imprese che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;".
Articolo 5 - 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 16/1982 è aggiunto il seguente:
"Il limite indicato nel comma sesto potrà essere superato, fino ad un massimo del trenta per cento, in presenza di nuove iniziative industriali che comportino un'occupazione non inferiore a cento unità, previo parere favorevole della Giunta regionale."
2. Il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16/1982, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24/1984, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti nei commi quarto e sesto, nella determinazione dell'entità degli interventi, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nell'articolo 5."
Articolo 6 - 1. L'articolo 8 della legge regionale 16/1982, come modificato dalla legge regionale 24/1984 e dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Capitale sociale)
1. Il capitale sociale della Finaosta è fissato in lire 150.000.000.000 suddiviso in 150.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000, da sottoscrivere nei tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci."
Articolo 7 - 1. L'articolo 12 della legge regionale 16/1982, come modificato dalla legge regionale 24/1984, dalla legge regionale 39/1991 e dalla legge regionale 30 marzo 1994, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
1. La Finaosta è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri.
2. Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2548 del codice civile, del presidente del consiglio di amministrazione e di uno dei consiglieri, da scegliersi tra uno dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinamento tra la Regione e la Finaosta. La nomina degli altri membri del consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere.
3. I membri del consiglio di amministrazione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale;
c) almeno tre anni di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attività manageriali nel settore industriale.
5. Il Consiglio regionale designa i componenti del consiglio di amministrazione di pertinenza della Regione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.
6. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
7. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
8. Non possono far parte del consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il secondo grado.
9. Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti della Finaosta.
10. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, se nominato, ed ai consiglieri."
Articolo 8 - 1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 16/1982 è sostituito dal seguente:
"La nomina degli altri membri del collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte del Consiglio regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti."
Articolo 9 - 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - La parola per l'illustrazione al Consigliere Rini.
Rini (UV) - Col presente disegno di legge si intende modificare e integrare la legge n. 16 del 28 giugno 1982 che istituisce la società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, cioè la Finaosta, legge che aveva già subito alcune modifiche nel 1984, 1989, 1991 e nel 1994, con le leggi nn. 24, 1, 39 e 8. Le integrazioni proposte sono scaturite dal fatto che le previsioni e le finalità contenute nella legge istitutiva sul piano operativo risultano di difficile applicazione e troppo restrittive.
Con l'approvazione del presente disegno di legge la Finaosta potrà compiere tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico della Regione. Viene eliminato il divieto di intervenire a favore delle ditte esercenti il commercio al dettaglio, in quanto vi sono casi in cui la dimensione dell'azienda può giustificare l'emissione di finanziamenti, per esempio i supermercati ed altri ancora di difficile collocazione, quando al commercio si aggiunge un'attività prevalente di servizi (vedasi il caso delle ditte fornitrici di materiale informatico).
La Finaosta potrà effettuare consulenze anche su materie di interesse della Regione o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari. Viene inserita la possibilità che i fondi di rotazione disciplinati da leggi regionali possano essere alimentati dalla Finaosta o da altri enti pubblici, al fine di superare le carenze di liquidità della Regione che si sono manifestate e che non possono essere escluse per il futuro.
Per quanto riguarda la gestione ordinaria, si propone che Finaosta, oltre a quanto già previsto, possa avere delle partecipazioni in imprese aventi natura giuridica di società di capitali (anche di diritto straniero), curare la gestione di immobili, ed effettuare consulenze. L'insieme di interventi ordinari a favore di una sola azienda potrà superare il 15 percento del patrimonio netto, capitale sociale e riserve della Finaosta, risultante dell'ultimo bilancio e arrivare fino al 30 percento per nuove iniziative che comportino occupazione non inferiore a 100 unità, previo parere favorevole della Giunta. Nella determinazione del limite massimo della gestione ordinaria si prevede di non tenere più conto del costo a carico del previsto fondo speciale, anche nel caso delle partecipazioni. Il capitale sociale viene elevato a 150 miliardi e dovrà essere sottoscritto e versato nei tempi e con le modalità stabiliti dall'assemblea straordinaria dei soci. L'articolo 12 della legge 16/82 è stato sostituito tenendo conto di quanto previsto dalla legge sulle nomine. Si stabilisce infine che gli emolumenti e il gettone di presenza da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri vengano stabiliti dall'assemblea degli azionisti. Il testo è quello redatto e approvato dalla II Commissione.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Vorrei chiedere una breve sospensione per l'esame di alcune eventuali proposte di modifica.
Si dà atto che, su richiesta del Consigliere Tibaldi, i lavori sono sospesi dalle ore 18,02 alle ore 18,33.
Presidente - Riprendono, dopo la sospensione, i lavori del Consiglio. La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Abbiamo ascoltato la relazione del Consigliere Rini, abbiamo letto la relazione. Ci sono molte modifiche che emergono, ma il disegno ci sembra scevro di motivazioni politiche, quindi mi auguro che determinate motivazioni politiche vengano portate dall'Assessore competente. É importante conoscere le motivazioni politiche; ad esempio, per quale ragione, a parte il fatto dell'insieme letterale delle singole norme, c'è un utilizzo anomalo di certi avverbi come "principalmente", "tendenzialmente", che potrebbe favorire una lettura sospetta. Sappiamo che quando si utilizzano questi termini si dà spazio a deroghe che, in questo caso, potrebbero essere utilizzate in maniera discrezionale.
Non vorrei che la Finaosta si trasformasse da braccio finanziario a braccio imprenditoriale della Regione, aumentando massicciamente la già preponderante presenza sul sistema economico valdostano e non vorrei che la legge fosse il preludio a qualche manovra, e mi riferisco alla situazione dell'Autoporto. Da che cosa si capisce? Da questo insieme di parole. In particolare, nell'articolo 2 dove si parla di oggetto sociale: mentre prima l'attività era limitata alla promozione, ora è estesa al compimento di tutte quelle attività che direttamente o indirettamente favoriscano lo sviluppo della Regione.
Quindi diventa un soggetto attivo. Allora, quanto è proficuo questo? Sempre all'articolo 2, comma 2, si parla delle finalità che vengono perseguite "principalmente" e conformi ad interventi, eccetera. L'avverbio prima non c'era e significa che ci possono essere altri strumenti; vogliamo sapere quali possono essere. Importante è anche il fatto che la società possa fare consulenze di interesse regionale, e vogliamo sapere che motivazioni economiche ci sono.
Poi all'articolo 3, punto a), c'è la modificazione dove sono previste partecipazioni temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitale, anche di diritto straniero. É scomparsa la voce "minoritarie", quindi potranno essere anche maggioritarie o totalitarie, anche se si sono verificate con l'acquisizione dell'Autoporto. Questo significa però che sono ammesse partecipazioni durature se usiamo il termine "tendenzialmente", con una presenza costante dell'elemento pubblico.
Altro esempio di intervento attivo riguarda la gestione di immobili. Essa è prevista al punto c), del comma 2 dell'articolo 3. Altra preoccupazione è l'intervento, di cui all'articolo 4, comma a), punto 4, che è indirizzato a imprese che attuino programmi di ristrutturazione produttiva, ovvero quando ciò sia reso necessario da condizioni economico-sociali; qui scompare il riferimento alle piccole-medie imprese e anche qui possono essere ammesse delle deroghe, visto che può essere usato il termine "principalmente".
Per quanto riguarda l'assetto di Finaosta sono previste delle modificazioni notevoli. Si parla di un consiglio di amministrazione composto da 9 membri, all'articolo 12, si presume che sia incluso anche il presidente; alla Regione spetta la nomina del presidente e di uno dei consiglieri. Viene poi recepita la legge sui requisiti votata dal Consiglio regionale, ma non è prevista l'abrogazione della precedente.
Poi un'altra modifica riguarda il fatto che viene abrogata una parte relativa ai soggetti che possono far parte del Consiglio di amministrazione di Finaosta, cioè coloro che abbiano partecipazioni finanziate a qualsiasi titolo da Finaosta. Perché è stata fatta questa scelta? Non c'è il rischio di un conflitto di interessi? Oltre al fatto che il comma 10 prevede che l'assemblea degli azionisti può determinare gli emolumenti, i problemi che ci siamo posti sono politici. Qual è il fine ultimo di questa legge? Rivolgiamo la domanda alla Giunta e all'Assessore competente.
Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Come il Consigliere Tibaldi ha precisato nel suo intervento e coerentemente con quanto il relatore ha illustrato, questo disegno di legge è di carattere prevalentemente tecnico. Voglio dire: non è una legge di riforma della Finaosta, è una legge di adeguamento dell'insieme delle vecchie disposizioni su Finaosta alla luce delle necessità che la Finaosta e la società della Valle d'Aosta hanno mostrato.
I punti più rilevanti sono, in primo luogo, l'aumento di capitale e la necessità di dotare la Finanziaria regionale dell'ossigeno necessario per adempiere alle sue funzioni di ente strumentale. Il secondo punto è quello relativo alla facoltà, su specifica autorizzazione della Giunta, di poter effettuare interventi in misura superiore a quel limite del 15 percento rispetto al patrimonio netto. Con questa modifica, per iniziative di particolare interesse per la Regione - iniziative con almeno 100 unità lavorative - è possibile che la Giunta autorizzi Finaosta ad intervenire fino al 30 percento. Le restanti questioni sollevate sono di aggiustamento e risiedono in una considerazione di fondo.
Spesso, sulla Finaosta, si sono spese delle parole, in qualche modo rimpiangendo il fatto che essa svolgesse un ruolo di erogatore di finanziamenti, piuttosto che essere anche uno strumento per promuovere supporti tecnico-finanziari al tessuto d'impresa. In questo senso vanno quelle piccole modifiche, oltre ad adeguare alcuni aspetti che nella prassi si sono già verificati perché la Regione ha già commissionato a Finaosta degli studi, la questione "Cogne" ed altri. Questo non era nella lettera della legge e con questo provvedimento si sancisce ex lege una richiesta più volte manifestata.
Ma il punto centrale è che Finaosta deve essere un soggetto attivo che opera nell'ambito della cornice legislativa che ne regola le funzioni. Da una parte, c'è una gestione ordinaria, che le consente di assumere partecipazioni, di concedere mutui, di intervenire con servizi reali e con capitale di rischio in nuove iniziative, e credo che questo sia una fatto positivo. Ci sono poi una serie di altre attività che la Finanziaria compie su mandato fiduciario della Regione, la gestione speciale, e questa legge non ne modifica le attribuzioni.
Quindi, pur essendo un provvedimento tecnico, non è vero che non abbia delle motivazioni politiche: è adeguarsi alla maggior complessità della società valdostana e alle esigenze che sono maturate, in modo che la Finaosta sia efficace. Non è nelle finalità di Finaosta diventare una finanziaria che agisce nella logica delle finanziarie private, cioè partecipare stabilmente alle iniziative produttive, sostituirsi all'iniziativa privata. Però è altresì vero che la pura erogazione di finanziamenti dimostra dei limiti, ed ecco che la possibilità di ampliare la gamma degli interventi diventa di interesse non solo per l'Amministrazione, ma anche per le imprese.
Riguardo al problema delle partecipazioni "tendenzialmente" temporanee, credo che il problema risalga a questo: il "tendenzialmente" attiene a quei possibili casi in cui per ragioni strategiche la Regione possa ritenere utile che una presenza, possibilmente minoritaria, possa consentire a Finaosta di avere una presenza per controllo in attività che hanno beneficiato di interventi regionali. Per esempio, il caso della "Verrès": la Finaosta ha una partecipazione che non è volontà di fare impresa ma di essere presenti in un'azienda che sta beneficiando di interventi regionali. Riguardo alle piccole e medie imprese, che Tibaldi evidenzia in pericolo di scomparire, la definizione di piccola-media impresa della CEE fissa a 250 addetti la dimensione. Ora noi sappiamo che la struttura produttiva della Valle d'Aosta è contenuta in queste dimensioni; direi che il fatto di non prevedere le piccole-medie imprese e quindi di lasciare la possibilità di intervenire su aziende che non rientrano nelle piccole-medie imprese, si pone in un caso: quello "Cogne".
Con la Cogne ci sono dei piani di intervento che possono essere direttamente realizzati dall'Amministrazione oppure per intervento di Finaosta. Per tutti gli interventi che non siano riguardanti settori in crisi, come quello siderurgico, Finaosta non può intervenire su imprese che non siano piccole e medie perché la CEE fissa delle regole precise in materia di aiuti.
Questa modifica consente di poter realizzare gli interventi con la Cogne anche attraverso Finaosta, senza per questo avere una limitazione che era una limitazione passata.
Per quanto riguarda l'assetto organizzativo non ci sono modifiche particolari; è stato riscritto l'articolo 12 perché, a seguito di tutta una serie di modifiche, compresa l'ultima, quella che riguardava i requisiti, richiedeva una riscrittura per convenienza. Le posizioni conflittuali: credo che sia un testo che è stato derivato direttamente dalle ultime disposizioni, la famosa "riforma Amato" che contempla i diversi aspetti di conflittualità compatibili con una società creditizia.
C'è ancora un punto, quello dei capitali a partecipazione straniera e di gestione di immobili; è la logica di poter consentire la più ampia gamma possibile di interventi, nell'ambito dei quali saranno la legislazione ordinaria regionale o gli interventi in gestione speciale che poi conferiranno la facoltà specifica alla Finaosta di operare nel rispetto delle norme del settore e di quelle comunitarie sugli aiuti alle imprese.
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolato nel testo redatto dalla II Commissione. Articolo 1.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 3.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 4.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 5.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 6.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 7.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 8.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Votiamo l'articolo 9.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Presidente - Pongo ora in votazione la legge nel suo complesso..
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Il Consiglio approva