Oggetto del Consiglio n. 107 del 30 marzo 1976 - Verbale

OGGETTO N. 107/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Parco Nazionale Gran Paradiso: confini e norme relative a divieti di caccia e ai piani regolatori".

Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Parco Nazionale Gran Paradiso: confini e norme relative a divieti di caccia e ai piani regolatori", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

Allo scopo di definire l'annosa questione dei confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nella parte del suo territorio, sito in Valle d'Aosta, si è predisposto l'unito disegno di legge regionale che ha lo scopo di tutelare la fauna e disciplinare i piani regolatori dei comuni nelle zone che, in base alle tabelle esistenti alla data di pubblicazione del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, si trovano fuori del perimetro riportato nella carna annessa al R.D. 13 agosto 1923, n. 1867.

Con l'articolo 1 che vieta la caccia nelle zone predette si è voluto, d'intesa con il Parco Nazionale del Gran Paradiso e sentiti di Comuni interessati tutelare il patrimonio faunistico in quelle zone che, per la posizione, sono particolarmente atte alla difesa della fauna.

Con l'articolo 2 si è voluto assicurare la più ampia sorveglianza alle zone previste dall'articolo 1, affidandola sia agli agenti della forza pubblica che alle guardie del P.N.G.

Particolare importante assume l'articolo 3 del disegno di legge. Con tale articolo si sono volute tutelare le popolazioni che da secoli vivono nei territori del Parco o nelle zone vicine, tenuto presente che ad esse devono essere garantite possibilità di vita e di sviluppo conformi alle esigenze attuali, impedendo che tutti gli oneri del Parco ricadano su di esse.

Pertanto, il disegno di legge in esame, anche allo scopo di snellire le procedure e di fissare le competenze, stabilisce che l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso" deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all'articolo 1.

L'articolo 4, infine, fa salve le attuali competenze della Regione e dei comuni previsti nell'articolo 3 del disegno di legge.

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Disegno di legge n. 193

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........ n. .......: PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO: CONFINI E NORME RELATIVE A DIVIETI DI CACCIA E AI PIANI REGOLATORI.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

È vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta ammessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2

Nel territorio di cui al precedente articoli 1, la sorveglianza è affidata, oltre che agli agenti della forza pubblica, alle guardie del Parco nazionale Gran Paradiso.

Art. 3

In ordine ai piani regolatori dei Comuni della Valle d'Aosta il cui territorio comprenda zone incluse nel perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso", istituito con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all'art. 1.

Nel territorio delimitato dalla tabella prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871 continua ad avere applicazione l'art. 10 del regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, restano salve attuali competenze della Regione Valle d'Aosta e dei singoli Comuni cui si fa riferimento al precedente articolo 3.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, dopo aver fatto la cronistoria delle vicende che hanno interessato il Parco Nazionale Gran Paradiso dalla sua istituzione, nell'anno 1922, con particolare riferimento al delicato e controverso problema della delimitazione dei confini reali del Parco stesso, nonché alle conseguenze della recente sentenza n. 174, in data 16.4.1975, emessa dal Pretore di Aosta in materia appunto di delimitazioni dei confini del Parco, illustra ampiamente il disegno di legge, il cui testo è stato sottoposto al parere dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e di tutti gli enti locali interessati.

Premesso che non tutti gli enti locali sopradetti hanno però espresso il loro parere in merito, illustra brevemente il contenuto di alcuni di questi pareri.

Il Consigliere MANGANONI dichiara di esser favorevole al disegno di legge in esame perché, da una parte, risolve definitivamente il problema della caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al R.D. 13.8.1923, n. 1867, e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dal D.L.C.P.S. 5.8.1947, n. 871, dall'altra parte instaura un'accettabile disciplina urbanistica per le stesse zone.

In proposito sottolinea che, per le popolazioni interessate, importante, più che il problema della caccia, è il problema urbanistico, perché anche tali popolazioni si rendono conto dell'utilità di una rigida difesa dei valori naturalistici del Parco Nazionale, pur esigendo per sé stesse un minimo di possibilità di esercitare quelle attività economiche indispensabili per la loro sussistenza.

Tuttavia ritiene che il problema urbanistico debba essere ulteriormente approfondito per giungere alla stesura di un Regolamento del Parco in cui siano delimitate le diverse zone nelle quali sia vietata o consentita in maniera più o meno intensa l'attività edilizia.

Il Consigliere DUJANY esprime giudizio favorevole sul disegno di legge in esame che può dare l'avvio ad una fase di migliori rapporti di collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni comunali interessate e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in materia di attività edilizia nel territorio del Parco stesso, soprattutto se la Direzione di tale Ente affronterà la situazione con maggior senso realistico.

Suggerisce però un emendamento all'art. 2 affinché sia estesa anche agli agenti della forza pubblica della Regione la facoltà di sorveglianza nel territorio delimitato dall'art. 1 del testo di legge.

Il Consigliere CHANU dichiara di condividere, per una questione di principio, la proposta di emendamento avanzata dal collega Dujany perché la Regione, anche in questo caso, non deve rinunciare a nessuna delle sue potestà e per ovviare, in parte, ad una possibile illegittimità del provvedimento legislativo in esame che consiste nell'attribuzione della Regione, di un compito di sorveglianza a personale che dalla Regione non dipende.

Richiede poi al Presidente della Giunta regionale se il parere dell'Ente Parco di cui all'art. 3 oltreché obbligatorio, sia anche vincolante o no.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, in risposta alle osservazioni, fa presente di ritenere superfluo l'emendamento perché, a suo avviso, gli agenti forestali regionali sono da considerarsi come "forza pubblica".

Egli precisa inoltre che il parere dell'Ente, previsto dall'articolo 3, è da intendersi come obbligatorio, ma non vincolante.

In risposta al Consigliere Manganoni comunica che la direzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso si è manifestata favorevole, in linea di massima, alla stesura di un regolamento in cui sia contemplata anche la suddivisione del Parco stesso in zone ad edificabilità vietata o differenziata.

Il Consigliere PARISI si dichiara contrario all'emendamento proposto dal Consigliere Dujany perché, a suo avviso, la nuova formulazione dell'articolo sembrerebbe sottolineare una non parificazione degli agenti del Corpo Forestale valdostano agli agenti della forza pubblica.

Il Consigliere CHANU ed il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE concordano il seguente emendamento che ovvia agli inconvenienti enunciati: all'articolo 2. Dopo le parole "forza pubblica", aggiungere le parole "dello Stato e della Regione,".

Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 - 2 (nel testo emendato come da proposte emerse nel corso della discussione generale) - 3 - 4 e 5:

Si dà atto che gli articoli dal 1 al 5 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato è comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: ventinove;

Voti contrari: uno.

Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara, che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Parco Nazionale del Gran paradiso: Confini e norme relative a divieti di caccia e ai piani regolatori".

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Disegno di legger regionale n. 193

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........ n. .......: PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO: CONFINI E NORME RELATIVE A DIVIETI DI CACCIA E AI PIANI REGOLATORI.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

È vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta ammessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2

Nel territorio di cui al precedente articolo 1, la sorveglianza è affidata, oltre che agli agenti della forza pubblica dello Stato e della Regione, alle guardie del Parco nazionale Gran Paradiso.

Art. 3

In ordine ai piani regolatori dei Comuni della Valle d'Aosta il cui territorio comprenda zone incluse nel perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso", istituito con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all'art. 1.

Nel territorio delimitato dalla tabella prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871 continua ad avere applicazione l'art. 10 del regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, restano salve le attuali competenze della Regione Valle d'Aosta e dei singoli Comuni cui si fa riferimento al precedente articolo 3.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li