Oggetto del Consiglio n. 763 del 22 giugno 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 763/X - Disegno di legge: "Integrazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) e alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio).
Articolo 1 - 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti:
"Articolo 10 bis
1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non superiore a tre mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la Giunta regionale può concedere un sussidio, erogabile anche ratealmente.
2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve presentare all'Assessorato della pubblica istruzione apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa.
3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento della spesa sostenuta e documentata.
4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 10 ter
1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.
2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera universitaria del candidato ed è cumulabile con la provvidenza di cui all'articolo 10 bis.
3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti l'ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione al contributo e la documentazione da allegare alla domanda.
4. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una copia della tesi."
Articolo 2 - 1. L'articolo 12 della legge regionale 30/1989 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
1. La Regione favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta di cicli di lezioni, seminari di studio e conferenze destinati a studenti universitari valdostani.
2. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settanta per cento della spesa sostenuta per le iniziative e le attività di cui al comma 1.
3. Al fine di accedere ai contributi, le associazioni studentesche devono presentare ai servizi scolastici dell'Assessorato della pubblica istruzione domanda corredata di:
a) dettagliata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative ed i contenuti scientifici dell'iniziativa;
b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate.
4. Il contributo è corrisposto al termine delle attività previa presentazione dei rendiconti documentati."
Articolo 3 - 1. L'articolo 13 della legge regionale 30/1989 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente negli studi possono essere attribuite, per concorso, borse al merito scolastico istituite alla memoria di personalità valdostane, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani iscritti presso università italiane o estere o istituti di istruzione superiore di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di filosofia e teologia presso il Seminario di Aosta o altro istituto similare e che non fruiscano di provvidenze analoghe.
3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche degli aspiranti individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di studi.
5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sono stabiliti:
a) l'ammontare delle borse;
b) termini per la presentazione delle domande;
c) la documentazione da allegare alla domanda;
d) le modalità di liquidazione;
e) le ulteriori modalità procedurali."
Articolo 4 - 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:
"Articolo 7 bis
(Borse di studio intitolate alla memoria di personalità valdostane per studenti delle scuole secondarie)
1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla memoria di personalità valdostane, possono essere assegnate, anche in deroga al requisito di reddito di cui all'articolo 3, a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di secondo grado della Regione;
c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.
2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini dell'attribuzione delle borse al merito valgono i criteri indicati all'articolo 4."
Articolo 5 - 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 68/1993 è inserito il seguente:
"Articolo 14 bis
(Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di interventi a supporto della normale attività didattica)
1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, possono essere disposti, su specifica richiesta, trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni aventi finalità educative per la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti per l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in attività parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un progetto educativo di integrazione della normale attività didattica.
2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di fatture ovvero di documentato rendiconto delle spese sostenute.
Articolo 6 - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 68/1993 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a carattere linguistico.
Tali fondi sono destinati:
a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;
b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse sufficiente a sovvenzionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della provvidenza è stabilito proporzionalmente al numero di richieste pervenute al fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola."
Articolo 7 - 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 68/1993 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 16 bis
(Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione)
1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.
2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacinque per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti criteri:
a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in paesi francofoni;
b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di sperimentazioni in atto;
c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività.
4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto, in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione a finanziamento, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.
Articolo 16 ter
(Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale)
1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale.
2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.
3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il settanta per cento delle spese globali effettivamente sostenute.
4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono proposte dal Servizio tutela dell'ambiente, che cura l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del Consiglio scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti criteri:
a) numero di richieste presentate;
b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;
c) entità del fondo disponibile.
5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti."
Articolo 8 - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 68/1993 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulteriori assegnazioni di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale attività didattica."
Articolo 9 - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49), è aggiunto il seguente:
"3bis. La possibilità di istituzione di servizi di noleggio con conducente è estesa anche alle esigenze di trasporto di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta".
Articolo 10 - 1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla legge regionale 30/1989 banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di laurea di cui alla legge regionale 30/1989 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della disciplina fissata nella deliberazione del Consiglio regionale n. 1444/IX in data 1° ottobre 1990."
Articolo 11 - 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale 1994/1996:
a) applicazione articolo 1 e 2 cap. 55560;
b) applicazione articolo 3 cap. 55580;
c) applicazione articolo 5 cap. 55540;
d) applicazione articolo 6 cap. 56660;
e) applicazione articolo 7 cap. 55250;
f) applicazione articolo 8 (16 bis) cap. 55120;
g) applicazione articolo 8 (16 ter) cap. 67390;
h) applicazione articolo 9 cap. 55140.
Articolo 12 - 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au Conseiller Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) - L'application de la loi n° 59 du 6 septembre 1991 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) oblige la Région à réglementer par loi une série de contributions dans différents secteurs qui, jusqu'ici, étaient attribuées par de simples actes administratifs du Gouvernement valdôtain ou du Conseil régional.
Le projet de loi qui nous est soumis veut discipliner toutes les interventions prévues par la loi régionale n° 30/89 et la loi régionale n° 68/93, portant intervention en matière de droit à l'étude.
L'article 1er prévoit l'élargissement des subsides et des primes pour l'élaboration des thèses dans les quatre titres universitaires (diplôme, licence, spécialisation et doctorat) qui aient un intérêt scientifique régional. L'intervention permet de couvrir jusqu'à 70 pour cent des dépenses documentées. Une prime est aussi décernée pour la rédaction des thèses ou des travaux de recherche.
L'article 2 permet de donner des contributions aux associations des étudiants universitaires pour l'organisation de cycles de leçons en Vallée d'Aoste.
Les articles 3 et 4 disciplinent les bourses d'études instituées à la mémoire de personnalités valdôtaines dont l'attribution sera faite selon un classement de mérite et d'après les conditions économiques de l'étudiant.
Les articles 5 et 6 permettent d'attribuer des financements aux collectivités locales ou aux institutions éducatives qui organisent des actions de support à l'activité éducative, tandis que l'article 7 concerne les financements pour les activités parascolaires et interscolaires promues par les écoles de la Région ou pour des voyages d'instruction dans le domaine de la nature et de l'environnement.
Une norme transitoire concerne les concours pour l'attribution des bourses d'étude déjà lancées et les demandes des primes pour les thèses déjà présentées, pour les thèses qui suivront les dispositions en vigueur jusqu'ici.
A la requête de l'Assesseur Riccarand on a inséré aussi une modification à la loi régionale du 6 septembre 1991, n° 62 qui permet d'intervenir aussi pour les étudiants qui fréquentent ailleurs les écoles secondaires de deuxième degré qui n'existent pas en Vallée d'Aoste.
On votera sur le nouveau texte prédisposé par la Vème Commission permanente du Conseil qui a introduit des amendements présentés soit par l'Assesseur à l'instruction publique soit par l'Assesseur Riccarand.
Si dà atto che, dalle ore 19,21, presiede il Vicepresidente Aloisi.
Presidente - É aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - La legge come finalità è senz'altro da condividere e da votare. L'unica osservazione che riteniamo opportuno fare - e per tale ragione abbiamo presentato un emendamento - riguarda i criteri secondo i quali vengono erogati i finanziamenti a favore dei richiedenti. A prescindere dal fatto che già anch'io, in Commissione, quando ho partecipato all'incontro con l'Assessore, avevo sollevato una perplessità sulla possibile incompatibilità tra la lettera a) e la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 che va ad introdurre l'articolo 16 bis alla legge n. 68 del 1993. In che senso incompatibilità? Nel senso che, dinanzi ad un numero di richieste presentate nel caso in cui ci sia insufficienza di fondi e ci siano diverse richieste, di fronte ad una scuola che ha presentato tante iniziative di cui una od alcune in Paesi francofoni ed un'altra scuola- che fa un'iniziativa di questo tipo ma non è indirizzata verso un Paese di area francofona - bisognerebbe capire bene a quale di queste due scuole viene data priorità, perché potrebbe crearsi una sorta di conflittualità di questo tipo per l'applicazione di criteri che potrebbero essere anche interpretati in un senso sbagliato.
Anche per questa ragione è stato proposto questo emendamento che sostanzialmente toglie la seconda parte della lettera a) del comma 3 relativa alla priorità delle iniziative da svolgersi in Paesi francofoni.
Questa è la prima ragione, che è molto tecnica; ma c'è poi anche una ragione che è molto più importante e profonda, ed è quella che la priorità non deve essere esclusivamente rivolta verso i Paesi francofoni, ma anche verso i Paesi anglofoni, germanofoni e così via, cioè la dimensione culturale che deve essere tenuta in considerazione non deve essere solamente quella dell'area francofona, ma dev'essere estesa anche ad altre aree culturali che sono degne di interesse.
So benissimo che la nostra autonomia, la nostra particolarità linguistica, ha strette connessioni con la francofonia; assolutamente non voglio negare questo fondamentale principio, ma mi sembra che l'apertura all'Europa e al mondo debba tenere in considerazione anche altre aree culturali che possono essere portatrici di iniziative, di messaggi e di apporti,che sono molto positivi anche per i nostri scambi culturali.
Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola all'Assessore dell'istruzione pubblica, Louvin.
Louvin (UV) - J'interviens uniquement au sujet de cet amendement qui vient d'être proposé et qui fait suite à une discussion que nous avons eue en Commission au sujet des critères de priorité dans les financements en question.
Il s'agit de financements qui concernent les séjours d'études à l'étranger, les échanges scolaires, les activités à caractère sportif et récréatif ainsi que d'autres initiatives.
Or, si nous avons estimé utile d'introduire, par subsidiarité, ce critère de priorité, dans la mesure où il intervient là où d'autres critères et notamment celui du nombre des requêtes n'est pas applicable au préalable, c'est pour donner au fond une ligne d'adresse de caractère général. L'orientation de notre système scolaire va dans le sens d'essayer de rétablir la parité culturelle et linguistique entre deux domaines qui sont également présents dans notre réalité et aussi dans le sens de renforcer certaines liaisons qui existent déjà. Je tiens à rappeler qu'actuellement presque toutes les écoles moyennes de la région ont des jumelages, des initiatives de liaisons avec des écoles frontalières dans les régions francophones et que cela est en train de s'étendre à un bon nombre d'établissements supérieurs.
Il nous paraît utile, non pas ad excludendum par rapport à d'autres initiatives mais en tant que ligne d'adresse générale, de privilégier ces liaisons et ces relations. Cela nous paraît utile dans la mesure où nous estimons que l'intérêt que nous pouvons susciter à l'intérieur des établissements scolaires pour ce genre d'échanges peut être un instrument important de soutien, de support à l'action didactique que l'on mène en faveur du français dans nos écoles.
Nous croyons que cela ne jouera pas d'une façon pénalisante, d'ailleurs la possibilité que nous avons de jouer à l'intérieur des limites au maximum et au minimum de financement, du 35 au 70 pour cent, nous permet largement d'effectuer cette oeuvre de rééquilibre de façon qu'il y ait un large accès à ces financements et qu'il n'y ait pas d'exclusions mais nous estimons utile que l'on garde à l'intérieur de cette loi et à la faveur du Gouvernement régional qui devra s'y adapter une ligne de conduite générale. Cela me paraît cohérent également avec les adresses que nous avons en matière d'éducation et d'affirmation d'un système d'éducation bilingue notamment. C'est la raison pour laquelle j'estime que l'amendement qui est proposé, et dont je comprends les raisons, ne pourra pas être accepté.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato del progetto di legge secondo il nuovo testo approvato dalla V Commissione. Articolo 1. I consiglieri possono votare.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Per questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del gruppo della Lega Nord di cui do lettura:
Emendamento - La lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 bis è sostituita dalla seguente: "a) numero di richieste presentate".
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Astenuti: 22 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Aloisi, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)
Presidente - L'emendamento non è stato accettato. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7.
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità