Oggetto del Consiglio n. 731 del 2 giugno 1994 - Verbale
OGGETTO N. 731/X - ISTITUZIONE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1993, N. 88.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 bis dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Intervengono i Consiglieri COLLE', CHIARELLO, PARISI, DUJANY E TIBALDI.
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Si dà atto che, dalle ore 11,32 alle ore 12,03, presiede il Vicepresidente Marco VIERIN.
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Intervengono i Consiglieri BICH, FLORIO, FERRARIS, LANIECE, PERRON E MARGUERETTAZ.
Replica il Presidente della Giunta regionale, Dino VIERIN.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri CHIARELLO (voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista), TIBALDI (voto favorevole del gruppo della Lega Nord) e COLLE' (voto favorevole del gruppo dei popolari per la Valle d'Aosta).
Prende la parola, per fatto personale, il Consigliere CHIARELLO.
IL CONSIGLIO
Ricordato che la società FINOPER ha proposto ricorso al T.A.R. per la Valle d'Aosta tendente ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X, in data 4 novembre 1993, con cui essa è stata esclusa dalla procedura per l'affidamento della concessione di gestione del Casinò di Saint-Vincent a trattativa privata ed è stata ammessa la sola società SITAV, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la relazione della Commissione tecnica in data 30 gennaio 1993;
Vista la sentenza del T.A.R. della Valle d'Aosta n. 65, in data 23 marzo 1994, la quale accoglie il ricorso della società FINOPER e per l'effetto annulla i due provvedimenti impugnati;
Accertato che non sussistono, allo stato attuale, i presupposti giuridici per perfezionare il contratto di concessione per la gestione della Casa da Gioco;
Atteso, altresì, che alla data del 30 giugno 1994 scadrà la proroga della concessione di cui al contratto Rep. n. 11367 del 21.01.1994;
Accertato, pertanto, che sussistono i presupposti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 88/1993, il quale prevede che: "Il Consiglio regionale può istituire con propria deliberazione, la Gestione straordinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione.......";
Ritenuto, pertanto, di ricorrere all'istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, con decorrenza dal 1° luglio 1994;
Visti i pareri favorevoli rilasciati dal Capo di Gabinetto e dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della Legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della Legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 21.12.1993, n. 88;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88, la gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, a far data dal 1° luglio 1994, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della concessione della gestione della Casa da gioco stessa;
2) di stabilire che la gestione straordinaria regionale opererà utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Regione, nonché, sentito il parere dell'Amministrazione regionale, quelle eventualmente acquisibili, perché ritenute necessarie a garantire ed incrementare i proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent. In particolare la gestione straordinaria dovrà provvedere, tra l'altro, a:
a) prendere in consegna gli immobili di proprietà regionale, nonché gli arredamenti e il materiale da gioco che saranno rilevati dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della convenzione vigente;
b) operare al fine di dare attuazione all'articolo 7 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88;
c) gestire la Casa da gioco coordinandone le risorse al fine di assicurare il maggior introito possibile;
d) stipulare convenzioni in ordine alla disponibilità di beni immobili, mobili, immobilizzazioni materiali ed immateriali e in ordine allo svolgimento dei processi aziendali, qualora vengano ritenuti funzionalmente connessi all'esercizio della Casa da gioco;
3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40, come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479, e di darne esecuzione.