Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 725 del 1° giugno 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 725/X - Disegno di legge: "Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)".

Articolo 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza della Regione, le attività degli agenti di affari in mediazione.

Articolo 2 - (Ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. É istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato il ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

2. Il ruolo di cui al comma 1 è distinto nelle seguenti sezioni:

a) agenti immobiliari;

b) agenti merceologici;

c) agenti immobiliari con mandato a titolo oneroso;

d) agenti in servizi vari.

3. Ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;

c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di un'impresa organizzata.

4. Nel ruolo devono, altresì, essere annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali a carico di ogni iscritto.

5. In base al ruolo è istituito lo schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione. Il ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

6. É altresì istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato il ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 (Disciplina della professione di mediatore).

7. Il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato rilascia a ciascuno degli agenti di affari in mediazione, iscritti nel ruolo di cui al comma 1, una tessera personale di riconoscimento. La tessera è soggetta a rinnovo annuale, previa verifica del mantenimento dell'iscrizione nel ruolo.

8. Ogni agente di affari in mediazione, iscritto nel ruolo di cui al comma 1, che esercita l'attività in modo continuo, è tenuto ad esporre in vista nel locale utilizzato, o all'ingresso del medesimo, una targa, o altra scritta, riportante i propri dati anagrafici, il numero e la data di iscrizione nel ruolo.

Articolo 3 - (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 2, gli interessati devono essere residenti o aver eletto domicilio, se trattasi di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, in un comune della Regione Valle d'Aosta e possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 39/1989.

Articolo 4 - (Modalità per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 2, l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, indicando la sezione o le sezioni alle quali intende essere iscritto.

2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) di avere un'età non inferiore a diciotto anni;

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

c) di essere residente o aver eletto domicilio in uno dei comuni della Regione Valle d'Aosta;

d) di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età scolare.

3. L'aspirante deve inoltre dichiarare nella domanda, se intende essere iscritto a tutte o ad una sola delle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b) e d):

a) di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio delle attività di mediazione;

b) di non svolgere attività per le quali è prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi;

c) di non esercitare in proprio il commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Alla domanda dev'essere allegata la certificazione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione).

Articolo 5 - (Commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione)

1. É istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Con le modalità di cui al comma 2, lett. b) e c), si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

4. Ai fini della composizione della commissione di cui al comma 2, la rappresentatività a livello regionale delle organizzazioni di categoria è indicata dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.

5. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vice presidente. In caso di morte o di decadenza di un suo membro la commissione è integrata con le stesse modalità previste per la costituzione.

6. I membri della commissione che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico. La decadenza dall'incarico è disposta dalla commissione medesima.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, designato dal dirigente del Servizio medesimo.

8. Ai componenti la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un compenso lordo di lire 100.000, per ogni giornata di seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Articolo 6 - (Attribuzioni e funzionamento della commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione)

1. La commissione di cui all'articolo 5 svolge le attività attribuite, nel restante territorio nazionale, alle commissioni provinciali dalla legge 39/1989 e dal decreto ministeriale 452/1990.

2. Il funzionamento della commissione è disciplinato dal decreto ministeriale 452/1990.

Articolo 7 - (Corsi preparatori all'esame di agente di affari in mediazione)

1. I corsi preparatori all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), della legge 39/1989 sono organizzati dalla Regione nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche).

2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito tenuto conto delle materie e delle modalità di svolgimento dell'esame in relazione al ramo di mediazione prescelto.

3. Al termine dei corsi è rilasciato l'attestato di frequenza ai soggetti che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore complessive di lezione per ogni singola materia d'esame.

Articolo 8 - (Commissione d'esame)

1. La commissione per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), della legge 39/1989, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato che la presiede;

b) da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame;

c) da due agenti di affari in mediazione scelti fra i membri effettivi della commissione di cui all'articolo 5.

2. Per l'espletamento della prova orale la commissione è integrata da un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione, su indicazione della commissione medesima. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

4. Le materie e le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti la commissione d'esame è corrisposto un compenso lordo di lire 200.000, per ogni giornata di seduta, con esclusione del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Articolo 9 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 39/1989 e dal decreto ministeriale 452/1990 sono irrogate dal Servizio patenti e sanzioni amministrative della Presidenza della Giunta regionale con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 452/1990 sono adottati dalla Giunta regionale, al verificarsi delle situazioni indicate dall'articolo 19 e con le procedure di cui all'articolo 20 del medesimo decreto ministeriale 452/1990.

3. Contro i provvedimenti disciplinari l'interessato può proporre ricorso davanti alla commissione centrale di cui all'articolo 4 della legge 39/1989, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Articolo 10 - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione di cui all'articolo 5 provvede ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima, risultino iscritti nel ruolo costituito in base alla legge 39/1989.

2. Parimenti, in sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 5 provvede ad iscrivere nel ruolo i soggetti che hanno superato l'esame per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1992, n. 65, svolto nelle materie e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione).

Articolo 11 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano la legge 39/1989 e il decreto ministeriale 452/1990.

2. L'attività amministrativa connessa all'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Articolo 12 - (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, stimati in lire 5.000.000, graveranno per l'anno 1994 sul capitolo 47808 (Spese per medaglie di presenza ai membri del Comitato di collaborazione e di commissioni economiche regionali) del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articolo 7 e 8, stimati in lire 30.000.000, graveranno per l'anno 1994 sul capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche) del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

3. Alla determinazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvederà annualmente, a decorrere dall'anno 1995, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 novembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

Articolo 13 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) - L'attività di agente di affari in mediazione è attualmente regolata a livello nazionale dalle legge n. 253 del 21 marzo 1958 e n. 39 del 3 febbraio 1989, dal DPR n. 1929 del 6 novembre 1990, dai decreti del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, n. 300 del 21 febbraio 1990, n. 452 del 21 dicembre 1990 e n. 589 del 7 ottobre 1993, nonché dalle circolari di interpretazione e chiarimenti n. 3254/C del 10 settembre 1991 e n. 3228/C del 1° marzo 1994.

Con il presente disegno di legge si intende disporre di norme regionali che possano dare attuazione alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e al decreto ministeriale del 21 dicembre 1990 n. 452, e ciò anche per effetto dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 dicembre 1946, n. 532.

Meglio regolamentare l'attività dell'agente di affari in mediazione e si rende necessario, oltre che per ottemperare a quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39, anche per evitare la concorrenza scorretta che potrebbe creare danni oltre che alla categoria anche all'utenza, cioè al cittadino.

La legge n. 39/89 istituisce presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono essere iscritti tutti coloro che intendono svolgere - o svolgono - l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale e discontinuo.

L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale. L'attività che concerne l'amministrazione del ruolo è attribuita a organi camerali, comprese le erogazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico degli agenti.

In Valle d'Aosta, il ruolo degli agenti di affari in mediazione è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato, e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono erogate dal Servizio patenti e sanzioni amministrative della Presidenza della Giunta regionale, con le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Passando all'articolato, l'articolo 2 istituisce presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, il ruolo degli agenti di affari in mediazione, secondo le indicazioni del decreto ministeriale n. 452/90. Con questo articolo, a tutela dell'utenza, viene stabilito che l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, Servizio commercio zona franca e contingentamento, rilasci a ciascun agente iscritto nel ruolo una tessera personale di riconoscimento, soggetto a rinnovo annuale.

Gli articoli 3 e 4 fissano i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel ruolo.

L'articolo 5 istituisce la Commissione regionale per l'attività degli agenti di affari in mediazione, che deve svolgere i compiti che nelle altre regioni sono attribuiti alle commissioni provinciali, costituite presso le camere di commercio con delibera della Giunta camerale.

L'articolo 7 stabilisce che i corsi preparatori all'esame che bisogna sostenere per la iscrizione nel ruolo siano organizzati dalla Regione, come previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83.

L'articolo 8 indica le modalità di costituzione della commissione d'esame e la sua composizione, mentre per quanto concerne le materie e le modalità di svolgimento dell'esame si fa riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

L'articolo 9 tratta i provvedimenti disciplinari e le sanzioni amministrative e pecuniarie previste a carico degli agenti e fissa il compenso per ogni giornata di seduta per i componenti la commissione d'esame non dipendenti dall'Amministrazione regionale.

L'articolo 10 stabilisce che la Commissione regionale per l'attività degli agenti di affare in mediazione provveda ad iscrivere nel ruolo quanti hanno superato la prova di esame in conformità alla delibera di Giunta regionale n. 65 del 13 gennaio 1992.

Si tratta qui di un'unica sezione di esame, superata da 8 aspiranti mediatori dopo un corso di formazione svoltasi nel periodo che va dal 12 dicembre 1991 al 4 febbraio 1992, con un programma approvato con decreto ministeriale n. 300 del 21 febbraio 1990. Si fa rilevare che la commissione d'esame aveva una composizione più ampia di quanto previsto dall'articolo 9 del DPR 6 novembre 1990 n. 1926, e che la costituzione della commissione d'esame è stata ritenuta legittima dalla Commissione di Coordinamento, che ha restituita vistata la relativa delibera di Giunta regionale.

In base all'articolo 3, lett. a), dello Statuto speciale, la Regione dovrà regolare la posizione di questi otto mediatori con una norma di carattere straordinario e transitorio.

L'articolo 11 rinvia, per quanto non previsto da questo disegno di legge, alla legge n. 39/89 e al decreto ministeriale 472/90.

L'articolo 12 fissa gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 5 e 8, in lire 35 milioni complessivi per il 1994.

É da notare, infine, che il presente disegno di legge è stato analizzato a fondo con i rappresentanti della categoria e che buona parte delle osservazioni e proposte da questi formulate sono state accettate.

Il presente disegno di legge, infine, nella sua interezza e i relativi emendamenti sono stati accolti favorevolmente dalla Commissione agenti di affari in mediazione della Valle d'Aosta.

Presidente - É aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire?

Se nessuno intende intervenire, chiudo la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato così come approvato dalla II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Arrivati a quest'ora della serata, dichiaro chiusa la seduta e ci vediamo domani mattina.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 20,00.