Oggetto del Consiglio n. 691 del 18 maggio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 691/X - Disegno di legge: "Rifinanziamento per l'anno 1994 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 72 (Costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta centro ad Aosta ovest)".
Articolo 1 - (Autorizzazione di spesa)
1. Per i fini di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 72 (Costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest) è autorizzata per il 1994 l'ulteriore spesa di
lire 6.000.000.000.
Articolo 2 - (Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura dell'onere di lire 6.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, che graverà sul capitolo 51480 del bilancio di previsione dell'anno in corso si provvede mediante utilizzo, per corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio stesso, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (Completamento della tangenziale di Aosta - Tronco Aosta Centro - Aosta Ovest (rifinanziamento legge regionale 72/1984) - C.2.1.).
Articolo 3 - (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
a)in diminuzione:
cap.69020
"Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 6.000.000.000;
b) in aumento:
cap.51480
"Spese per la costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest"
lire 6.000.000.000.
Articolo 4 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - La parola al consigliere Parisi.
Parisi (VAP) - Il presente disegno di legge è destinato a rifinanziare la legge 28 dicembre 1984, n. 72 concernente i lavori di costruzione della tangenziale di Aosta, tronco Aosta centro-Aosta ovest.
La Regione, concessionaria della sola costruzione del collegamento viario Aosta centro Pont Suaz-Aosta ovest, ha provveduto all'approvazione del progetto e all'affidamento dei lavori di competenza, in conformità con l'apposita convenzione n. 18560 stipulata con l'Anas e resa esecutiva con decreto interministeriale n. 843 del 26 aprile 1986.
L'articolo 8 della convenzione prevedeva un contributo da parte dell'Anas di lire 42 miliardi e 500 milioni su una spesa complessiva di lire 130 miliardi e 800 milioni. Dei 42 miliardi e 500 milioni, 30 miliardi erano un contributo a favore della SAV e 12 miliardi erano un contributo a favore della Regione per il tratto di sua competenza.
Con la legge regionale del dicembre 1984 n. 82 si finanziava l'opera il cui costo era previsto in lire 35 miliardi e 500 milioni, assicurato anche parzialmente dal contributo dell'Anas di 12 miliardi e 500 milioni, erogato solamente a consuntivo dei lavori eseguiti.
In data 18 ottobre 1993 con decreto n. 1946 è già stato erogato dall'Anas un primo contributo di lire 7 miliardi e 505 milioni sulla base degli stati di avanzamento lavori e della relativa documentazione contabile.
I lavori sono in fase avanzata e, per fare fronte al finanziamento dei futuri appalti delle opere connesse necessarie per il completamento dell'opera, si ritiene opportuna l'integrazione del capitolo di competenza della somma di lire 6 miliardi, prelevandola dal fondo globale quale anticipo sul contributo Anas.
Con l'ulteriore finanziamento della legge regionale n. 72 si intende anticipare la corresponsione di un secondo contributo Anas fino alla concorrenza della somma di cui all'articolo 8 della sopracitata convenzione in quanto l'erogazione del medesimo è prevista soltanto ad ultimazione dei lavori a consuntivo.
Presidente - Se nessun Consigliere intende intervenire possiamo passare alla votazione dell'articolato. Articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.