Oggetto del Consiglio n. 667 del 4 maggio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 667/X - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRANSITORIO DI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 1994 E RIFERIMENTO AL TRIENNIO 1994/1996.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 12 a) dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici FERRERO, che presenta emendamenti.

Intervengono i Consiglieri TIBALDI, BICH e Marco VIERIN.

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Si dà atto che, dalle ore 17,45, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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Replica l'Assessore FERRERO.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere Marco VIERIN (voto contrario del gruppo dei Popolari per la Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO

Rilevato come il Programma di opere di pubblica utilità per l'anno 1994 abbia natura transitoria, poiché la nuova legge quadro n. 109 dell'11.02.1994 in materia di opere pubbliche, ha introdotto particolari criteri, tempi e modalità a cui devono uniformarsi tutte le Amministrazioni pubbliche nella stesura dei programmi di lavori pubblici da eseguire nell'ambito di un triennio.

Ricordato tuttavia che l'articolo 14 della legge 109/94, recante la disciplina della programmazione dei lavori pubblici, troverà effettiva applicazione solo con l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 6 lettera f) della legge citata.

Ribadito, quindi, che il Programma delle opere pubbliche per il 1994 dovrà in seguito uniformarsi a quanto verrà disposto dal Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge 109/94.

Richiamato l'art. 4 del Regolamento regionale 05.02.1962 (Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia);

Richiamata la Legge 07.12.1979 n. 66, art. 1, lettera h);

Richiamata la Legge 11.02.1994 n. 109, art. 3, comma 6 lettera f), art. 8 e 14;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali ed Interventi Diretti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della Legge Regionale n. 18/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della Legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Approvati a maggioranza gli emendamenti dell'Assessore FERRERO;

Con voti favorevoli: ventiquattro e voti contrari: sei (presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

- di approvare in via di massima il Programma transitorio di opere di pubblica utilità per l'anno 1994 di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici,

- di delegare la Giunta regionale ad assumere, per le opere elencate, le decisioni relative all'approvazione dei progetti, all'appalto e all'esecuzione dei lavori, all'approvazione dei finanziamenti ed alla liquidazione delle spese nei limiti degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per l'anno 1994;

- di autorizzare la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 5 febbraio 1962, e successive modificazioni ed integrazioni, a derogare il limite massimo di spesa di cui al medesimo regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia sino all'importo indicato nei singoli interventi previsti nel Programma;

- di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio regionale l'approvazione del Programma definitivo per il triennio 1994-1996 ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 comma 6 lettera f) e 14, della legge 109/1994;

- di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera b) del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40, come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479.