Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 510 del 23 febbraio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 510/X - Proposta di regolamento: "Interpretazione autentica del Regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fi­scale)".

Articolo 1 - (Interpretazione autentica)

1. L'utilizzazione nei processi produttivi di cui al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni, di generi e merci in esenzione fiscale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per de­terminate merci e contingenti), e successive modificazioni, nel territorio della Regione Valle d'Aosta deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bionaz.

Bionaz (UV) - L'articolo 1 della legge statale 3 agosto 1949, n. 623, e successi­ve modificazioni e integrazioni, consente, in attesa dell'attua­zione del regime di zona franca, di immettere in consumo nel territorio regionale per il fabbisogno locale alcuni prodotti.

Il regolamento regionale di attuazione di detta legge prevede, all'articolo 15, che l'assegnazione di zucchero debba essere ef­fettuata anche alle industrie che utilizzano lo zucchero nel pro­cesso produttivo. Ciò nonostante, si è dubitato che le industrie che impiegano zucchero assegnato in esenzione per produrre beni non contingentati possano commercializzare il loro prodot­to fuori del territorio regionale.

Anche alla luce del fatto che tale interpretazione danneggia gravemente le aziende operanti nel settore alimentare, appare opportuno chiarire la portata del regolamento con una norma di interpretazione autentica, che specifichi in modo inequivocabile ciò che è ragionevole desume­re attualmente, vale a dire che la nozione di consumo ricom­prende l'utilizzo di contingenti oltre che per gli usi finali, anche per l'ambito dei processi produttivi.

L'adozione di tale norma permette, oltre che di superare i dubbi manifestati in ordine al regime dello zucchero, anche di evitare che in futuro possano sorgere analoghe questioni in relazione ad altri generi in esenzione fiscale.

Il tutto è rinchiuso in un articolo, che dice: "L'utilizzazione nei processi produttivi di cui al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contin­genti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successi­ve modificazioni, di generi e merci in esenzione fiscale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Ao­sta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e successive modificazioni, nel territorio della Regione Valle d'Aosta deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale".

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Qualcuno intende chiedere la parola?

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione ge­nerale.

É un articolo unico, quindi si vota come votazione finale il rego­lamento finale nel suo complesso. Lo pongo in votazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità