Oggetto del Consiglio n. 476 del 9 febbraio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 476/X - Disegno di legge: "Norme per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzioni dell'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Articolo 1 - (Natura, finalità e servizio competente)
1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, che nella presente legge sarà denominato semplicemente Bollettino ufficiale, è lo strumento di legale conoscenza, salvo gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dal vigente ordinamento, delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in genere in esso pubblicati, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).
2. Al Centro direzionale per gli affari legislativi, istituito con legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) è assegnata la gestione del Bollettino ufficiale.
Articolo 2 - (Divisione)
1. Il Bollettino ufficiale è diviso in tre parti, delle quali la prima contiene le modificazioni dello Statuto speciale della Regione e relative norme di attuazione, le leggi regionali, i regolamenti regionali ed i testi unici di leggi regionali, nonché le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale riguardanti la legislazione regionale della Valle d'Aosta o quella statale incidente sulla legislazione regionale della Valle d'Aosta e le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione.
2. La seconda parte contiene:
a) testi coordinati di leggi o regolamenti regionali;
b) decreti e determinazioni, aventi carattere di generalità, emanati dalle competenti autorità regionali;
c) circolari, aventi carattere di generalità, con esclusione di quelle riguardanti disposizioni di carattere meramente interno all'Amministrazione regionale;
d) deliberazioni, aventi carattere di generalità, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli organi scolastici regionali, degli organi deliberativi dell'Unità sanitaria locale e del Comitato regionale prezzi;
e) deliberazioni della Giunta regionale concernenti la pianta organica dell'Amministrazione regionale;
f) atti emanati da altre amministrazioni;
g) comunicati aventi carattere di generalità della Presidenza della Giunta regionale e degli assessorati regionali;
h) avvisi, a carattere generale, dell'Unità sanitaria locale, di enti ed organi regionali;
i) disposizioni dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le società cooperative;
l) altri atti la cui pubblicazione è prevista ai sensi della legge 241/1990 o da altre specifiche disposizioni di legge.
3. La parte terza contiene annunzi legali nonché bandi ed avvisi di concorsi.
4. Oltre agli atti da pubblicarsi ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale altri tipi per i quali l'organo adottante ravvisi la necessità di renderli noti al pubblico ed espressamente la sancisca nell'atto stesso.
5. L'avvenuta pubblicazione rende presunta la conoscenza degli atti ai terzi.
Articolo 3 - (Cadenza di pubblicazione, bilinguismo e regolamentazione della pubblicazione. Pubblicazione per estratto.)
1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e lingua francese in ossequio al disposto dell'articolo 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
2. Il testo che costituisce la redazione ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua l'atto stesso è stato predisposto ed approvato.
3. L'invio degli atti al Centro direzionale per gli affari legislativi avviene a cura degli uffici o servizi interessati tramite lettera di accompagnamento contenente la richiesta di pubblicazione con l'indicazione della normativa sulla cui base la pubblicazione deve essere effettuata e corredata di due copie conformi all'originale dell'atto stesso.
La conformità delle copie all'originale è attestata dall'ufficio o servizio mittente tramite l'apposizione di un timbro recante la dicitura "copia conforme all'originale" con la sottoscrizione del funzionario responsabile.
4. É fatto divieto di pubblicare per estratto, cioè privi della parte narrativa e con la parte dispositiva per intero, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, ed ogni altro atto che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della legge 241/1990, della legge regionale 59/1991 e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione per estratto, l'atto deve pervenire già predisposto in tale forma a cura dell'ufficio o servizio competente e corredato di una copia dell'atto stesso nel testo integrale.
5. L'ufficio del Bollettino ufficiale non può apportare modifiche ai testi pervenutigli come previsto dal comma 4 e provvede a segnalare gli errori eventualmente rilevati all'ufficio o al servizio competente che, a sua volta, predispone gli atti necessari per la pubblicazione di un sollecito avviso di rettifica.
6. Qualora i termini di cui all'articolo 4 lo consentano, può essere disposto il rinvio della pubblicazione dell'atto errato in attesa che dal competente ufficio o servizio pervenga il testo corretto dell'atto stesso.
Articolo 4 - (Termini per la pubblicazione)
1. Il Centro direzionale per gli affari legislativi provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale le leggi e i regolamenti regionali nonché tutti gli atti previsti dalla presente legge o da altre leggi sia statali sia regionali nel termine di giorni trenta decorrenti dal ricevimento dei medesimi e salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.
2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi nel periodo necessario alla traduzione dei testi ufficiali da parte dell'Office régional de la langue française al quale il Centro direzionale per gli affari legislativi deve inviare gli atti da tradurre entro sette giorni decorrenti dal giorno in cui li ha ricevuti.
Articolo 5 - (Formule della promulgazione)
1. L'atto di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, di competenza del Presidente della Giunta regionale, si compone di quattro parti:
a) l'attestazione del procedimento seguito;
b) l'intestazione;
c) l'ordine di pubblicazione;
d) la clausola esecutiva.
2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito che precede quella dell'intestazione, è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato".
3. La formula dell'intestazione, che precede il testo della legge o del regolamento regionale è la seguente: "il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge (il seguente regolamento)".
4. La formula dell'ordine di pubblicazione, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge o del regolamento regionale, è la seguente: "La presente legge (il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) sul Bollettino ufficiale della Regione".
5. Le formule dell'ordine di pubblicazione, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge o del regolamento regionale, sono le seguenti:
a) "La presente legge (Il presente regolamento) è dichiarata (dichiarato) urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
b) "La presente legge (Il presente regolamento) è dichiarata (dichiarato) urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno................", con l'indicazione di una data anteriore al termine ordinario di entrata in vigore.
6. Qualora risulti necessario disporre dell'entrata in vigore diversa da quelle previste dai commi 4 e 5, si possono adottare le seguenti formule:
a) "La presente legge (Il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) su] Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno............", indicando cioè una data composta di giorno, mese ed anno;
b) "La presente legge (Il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore dopo ..... giorni dalla sua pubblicazione", indicando cioè il numero dei giorni decorso il quale la legge entra in vigore.
7. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge o del regolamento regionale, è la seguente: "É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla (osservarlo) e farla (farlo) osservare come legge (regolamento) della Regione autonoma Valle d'Aosta".
8. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale.
9. Per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, dopo la data e la sottoscrizione di cui al comma 8, è riportato, a cura dei competenti servizi del Consiglio regionale, sinteticamente, il procedimento di approvazione della legge o del regolamento (lavori preparatori) con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti stessi.
10. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con proprio provvedimento, le formule necessarie al fine di redigere l'iter di approvazione delle leggi o dei regolamenti regionali (lavori preparatori), di cui al comma 9.
Articolo 6 - (Stampa e distribuzione)
1. La Giunta regionale provvede, ogni quinquennio, ad assegnare la stampa del Bollettino ufficiale, tramite apposita gara, ad una tipografia con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni.
2. Le imprese interessate, al fine di partecipare alla gara di cui al comma 1, devono essere in grado di garantire un costante, rapido ed efficiente collegamento col Centro direzionale per gli affari legislativi; la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, nel capitolato d'oneri, le condizioni necessarie per il raggiungimento di detto fine.
3. La stampa del Bollettino ufficiale avviene utilizzando carta riciclata al cento per cento, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Utilizzo di carta riciclata).
4. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con proprio provvedimento, l'impostazione e la veste grafica del Bollettino ufficiale.
5. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, semestralmente rinnovabile, i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato ad ognuno dei destinatari nonché le eventuali condizioni alle quali è sottoposta l'attribuzione gratuita del Bollettino ufficiale.
6. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento, da rinnovare annualmente e da adottarsi entro il 30 settembre, i prezzi e le condizioni di abbonamento, nonché le modalità per le inserzioni ed i relativi prezzi.
7. La Giunta regionale é, altresì, autorizzata a stipulare appositi contratti con una o più librerie della regione per la vendita al pubblico di copie del Bollettino ufficiale, i cui fascicoli residui sono, mensilmente, restituiti al Centro direzionale per gli affari legislativi; i contratti suddetti devono contenere anche le condizioni praticate alle librerie per la vendita del Bollettino ufficiale.
Articolo 7 - (Conservazione del Bollettino ufficiale)
1. Il fascicolo originale di ogni numero del Bollettino ufficiale è conservato a cura del competente servizio del Centro direzionale per gli affari legislativi.
2. Le copie di ogni numero del Bollettino ufficiale che residuano a seguito della distribuzione agli abbonati e della vendita tramite libreria di cui al comma 7 dell'articolo 6 sono conservate a cura del competente servizio del Centro direzionale per gli affari legislativi per due anni; decorso tale termine, le copie eccedenti il numero di tre sono inviate al macero.
3. Parallelamente alla conservazione prevista dai commi 1 e 2, il competente servizio del Centro direzionale degli affari legislativi può provvedervi anche tramite appositi sistemi informatici.
Articolo 8 - (Direttore responsabile del Bollettino ufficiale)
1. Il direttore responsabile del Bollettino ufficiale é nominato, in ossequio al disposto di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n 47 (Disposizioni sulla stampa), con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Dirigente del Centro direzionale per gli affari legislativi.
Articolo 9 - (Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta)
1. Al fine di rendere effettivi e penetranti i principi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 1 della legge 241/1990 e della legge regionale 59/1991 è istituito l'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta. In esso sono pubblicati tutti gli atti che, ai sensi della presente legge o di altre leggi statali o regionali, non debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale.
2. Gli atti sono esposti, salvo diverse disposizioni, all'Albo di cui al comma 1 per quindici giorni consecutivi affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione.
3. La pubblicazione effettuata tramite l'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta ha funzioni di mera pubblicità-notizia e non serve a formare la presunzione di conoscenza presso i terzi, salvo casi in cui vi sia estrema urgenza di rendere pubblico un atto che, ai sensi della legislazione vigente, è pubblicato solo sul Bollettino ufficiale. In tale ipotesi la legale conoscenza dell'atto è data dalla pubblicazione sull'Albo notiziario e da quella sul Bollettino ufficiale.
4. La pubblicazione effettuata con altri mezzi non sostituisce quella prevista dalla presente legge.
Articolo 10 - (Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti iscritti al capitolo 20475 (Spese editoriali e stampa del Bollettino ufficiale della Regione) del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sul corrispondente capitolo dei futuri esercizi.
2. Alla determinazione annua degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni.
Presidente - La parola al Consigliere Agnesod.
Agnesod (UV) - Il disegno di legge n. 28 interviene a colmare un vuoto che si colloca in un settore rispetto al quale non esiste nessuna norma legislativa. Sicuramente, avere una base normativa a cui fare riferimento, è un momento di certezza per la Pubblica Amministrazione. Con questo disegno di legge si procede alla concretizzazione del principio di pubblicità che è uno dei cardini innovatori della legge 241 del 7 agosto 1990, recepita con legge regionale n. 59 del 6 settembre 1991.
All'articolo 1, in riferimento alla natura e finalità del disegno di legge, viene evidenziato che è lo strumento di legale conoscenza, salvo gli strumenti di pubblicità riconosciuti dai vigenti regolamenti ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto speciale. Al Centro direzionale degli affari legislativi viene assegnata la gestione del Bollettino ufficiale che è diviso in tre parti: la prima contiene le modificazioni dello Statuto e le relative norme di attuazione, le leggi regionali, i regolamenti ed i testi unici di leggi regionali nonché le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti la Valle d'Aosta.
La seconda parte contiene testi coordinati di leggi o regolamenti regionali, decreti, circolari e deliberazioni o altri atti, la cui pubblicazione è prevista ai sensi della legge 241/90 e aventi sempre carattere di generalità; contiene, inoltre, atti emanati da altre amministrazioni, disposizioni concernenti le società cooperative e l'USL.
La parte terza del Bollettino contiene denunzie legali, bandi ed avvisi di concorso. La cadenza di pubblicazione è settimanale, in forma bilingue. Costituisce la redazione ufficiale dell'atto il testo nella cui lingua l'atto stesso è stato predisposto ed approvato. Gli atti devono essere pubblicati per intero e non per estratto e l'Ufficio non può apportare modifiche ai testi pervenuti. I termini per la pubblicazione sono di 30 giorni, considerando sospesi i giorni occorrenti per la traduzione dei testi ufficiali da parte dell'Ufficio apposito. L'articolo 5 illustra le formule di promulgazione che riprendono quelle attualmente usate da parte dei vari organi regionali competenti nei diversi settori.
La Giunta assegna la stampa del Bollettino tramite apposita gara d'appalto, tenendo conto della garanzia delle imprese. Come già avviene attualmente, è previsto l'utilizzo di carta riciclata. Ogni sei mesi la Giunta può individuare i soggetti a cui inviare gratuitamente il Bollettino.
L'articolo 6, comma 7, introduce un concetto nuovo riguardante il Bollettino regionale e cioè la possibilità di vendita al pubblico tramite librerie convenzionate con il Bollettino stesso. Quest'innovazione sicuramente comporterà una necessità di verifica per capire quale potrà essere il numero medio di giornali da stampare nel futuro. Il cittadino è agevolato perché non sarà più costretto ad abbonarsi o a farsi le fotocopie nelle biblioteche, ma potrà acquistare in libreria il numero singolo a cui è interessato.
L'articolo 8 istituisce la figura del direttore responsabile del Bollettino, attualmente mancante. L'articolo 9, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, previsti dalla legge 241/90 e dalla legge regionale 159/91, prevede l'istituzione per legge dell'Albo notiziario della Regione dove sono pubblicati tutti gli atti che non devono essere pubblicati sul Bollettino.
Gli atti sono esposti per 25 giorni, la pubblicazione ha funzione di mera pubblicità e non serve a formare la presunzione di conoscenza presso terzi, salvo i casi in cui, per motivi di urgenza estrema, l'atto viene esposto, ma dovrà comunque venire poi pubblicato sul Bollettino ufficiale, che è l'organo deputato alla legale conoscenza; in pratica, l'Albo notiziario regionale non può avere la funzione legale che hanno gli albi pretori nei comuni e nelle province, bensì una funzione di pubblicità e divulgazione al pubblico dell'attività complessiva dell'ente Regione.
Un emendamento tecnico era stato presentato e votato in Commissione: una copia è stata già distribuita allegata alla relazione. Propongo, inoltre, un nuovo emendamento già discusso e annunciato da alcuni consiglieri in I Commissione. Si tratta di un emendamento all'articolo 6 e precisamente al 1° comma dell'articolo 6 si propone di sostituire le parole iniziali: "la Giunta regionale provvede ogni quinquennio" con "la Giunta regionale provvede ogni triennio".
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. La parola al Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - Su questa proposta di legge, il sottoscritto si era già astenuto in I Commissione dando delle motivazioni che voglio ripetere in questa sede. Innanzitutto ho obiettato sulla durata, ma ho visto che è stato consegnato un emendamento che porta dai 5 anni di durata ai 3 anni. Qui c'è anche un fatto pratico: abbiamo vissuto un appalto, nell'autunno del 1993, che per la prima volta è stato di 5 anni; dopodiché facciamo la legge che, anche se emendata, varrà per 3 anni. É la prima volta che succede che l'appalto per il Bollettino sia di 5 anni, anche perché comporta una cifra abbastanza rilevante: l'importo per 5 anni sicuramente supera i due miliardi, quindi non è una cosa di poco conto, come qualcuno vorrebbe far credere o trasparire.
In maniera più precisa direi che questa legge è di nuovo una di quelle tante leggi che sono state approvate, ma che poi hanno creato dei grossi problemi a livello burocratico e di gestione. Dico questo perché si può soprattutto rivedere l'articolo 6, comma 5 dove la Giunta individua, di volta in volta, a chi spedire gratuitamente questo Bollettino ufficiale; quindi, non si ha ancora, adesso, un numero preventivato di bollettini che verranno stampati e offerti gratuitamente ad enti o associazioni.
Punto 6: la Giunta determina annualmente i prezzi e le condizioni di abbonamento; anche qui, si offre ai cittadini la possibilità di accedere a questo Bollettino ma non si determina un prezzo dello stesso. Quindi, chiaramente, questo implica poi che la Regione diventi proprietaria di tutti i bollettini, decida come venderli e sia lei ad introitare l'incasso.
Il punto 7 dice che la Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare questi contratti con una o più librerie della Regione per la vendita al pubblico di copie del Bollettino ufficiale i cui fascicoli residui, cioè quelli che le librerie avanzeranno, saranno mensilmente restituiti al Centro direzionale per gli affari legislativi e poi verranno mandati al macero.
Da tutte queste cose che ho detto si può fare una valutazione molto semplice, che va anche posta in relazione all'articolo 10, dove chiaramente non c'è un preventivo di spesa. Impostando la legge in questo senso non si sa quanto si andrà a spendere e questo non è, secondo me, nella logica del momento e non deve essere neanche nelle logiche future. Allora io dico che è bene che ci sia la legge 241, ma è anche giusto che l'Amministrazione si rivolga al discorso della privatizzazione; qui se ne parla sempre, come anche del risparmio per l'ente pubblico, ma poi, alla resa dei conti, queste scelte non vengono fatte.
Io direi che la Regione ha tutte le possibilità, gestendo sia la preparazione di quanto inserire nel Bollettino sia dando degli input per delle date precise di consegna da parte dell'eventuale tipografia, di dare informazioni - tramite un bollettino od altro - direttamente con un accordo privatistico; quindi, con un unico appalto, e non con convenzioni conseguenziali con librerie e poi ritirando tutto quello che avanza dalla mancata vendita. La Regione dovrebbe andare verso questa nuova possibilità di affrontare simili problemi e, nel caso specifico, di fissare il numero minimo di copie da stampare, il prezzo al pubblico del Bollettino, quale spazio massimo può essere occupato dalla pubblicità, quante copie dovranno essere acquistate dall'Amministrazione regionale per uso interno e per inoltro gratuito ad altri enti.
La distribuzione dovrebbe essere effettuata perlomeno in 6 librerie di cui 2 in bassa Valle, 2 in centro Valle e 2 in alta Valle e, infine, si dovrebbero fissare i tempi di consegna e di stampa. Con questi punti fermi è chiaro che la Regione può fare un bando di gara dopo il quale la Regione non ha più alcuna incombenza se non quella di consegnare il materiale da inserire nella stampa del Bollettino; tutti gli impegni, burocratici e non, i rischi imprenditoriali li avrà l'imprenditore che vincerà l'appalto. Chiaramente, l'imprenditore ha bisogno dei dati che dicevo prima per sapere quante copie sono comprate dalla Regione per fare un preventivo, ma sarà lo stesso imprenditore che dovrà fare uno sforzo presso le librerie affinché questo prodotto venga proposto ai cittadini per essere acquistato, altrimenti non cambiamo né la logica, né la mentalità. E' chiaro che così facendo si avrebbe una minor spesa per l'Amministrazione regionale, una miglior gestione in quanto derivante dalle reali necessità della popolazione, minori incombenze per l'Amministrazione regionale, pur mantenendo il controllo dei testi.
In Commissione si è anche detto che se si fa questo tragitto rischiamo poi di creare confusione per la consegna del materiale o altro; questo non è vero, perché è sufficiente che nel bando vengano specificati i tempi e, se l'imprenditore che vincerà l'appalto non rispetterà questi tempi, verrà revocato. É chiaro che questo è un nuovo metodo di ragionare, ma è anche chiaro che un eventuale cammino in questo senso non darà altro che quelle cose, di cui ci riempiamo tutti la bocca, in questa sala, e cioè: privatizzazione, minor burocrazia e un senso più giusto nell'affrontare le cose.
Io chiedo che ci sia buon senso nel ragionare su queste cose altrimenti noi non voteremo tale proposta.
Presidente - Se non ci sono altri interventi chiudo la discussione generale e passo la parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) - Je remercie, tout d'abord, le rapporteur pour son intervention qui a mis en évidence les finalités que se propose d'atteindre ce projet de loi. Contrairement à ce qui a été affirmé par d'autres conseillers, il s'agit de donner application concrète à un principe de publicité des actes de l'Administration régionale, en réglementant les fonctions du Bulletin officiel de l'Administration régionale et, surtout, en fixant des dispositions concernant la publication et les modalités de diffusion de ce même Bulletin.
Le Conseiller Viérin est également intervenu dans la discussion et je le remercie pour sa participation au débat; je crois qu'il a répété les argumentations déjà soutenues au sein de la Commission et qu'il est nécessaire d'exprimer quelques considérations, sans se cantonner derrière ce mythe de la privatisation à tout prix, sans pour cela affirmer que tout ce qui ne correspond pas en général à cette idée de privatisation représente une entrave au bon fonctionnement des services de l'Administration régionale.
Je crois qu'il faut tenir compte des expériences, surtout de la réalité de notre région et, enfin, des principes innovateurs aussi que l'on veut introduire avec cette loi et avec cette proposition.
Tout d'abord, je crois qu'il est tout à fait normal que l'on attribue certains pouvoirs au Gouvernement, le cas échéant le pouvoir de fixer toutes les années, comme il est établi à l'article 6, au sixième alinéa, les prix et les conditions d'abonnement ainsi que les modalités pour ceux qui veulent faire publier au Bulletin officiel leurs avis et les prix y afférents. Je n'ai pas saisi quels étaient les problèmes liés à la publicité sur ce Bulletin officiel; je ne sais pas quel genre de publicité on pourrait faire dans un bulletin officiel, peut-être n'ai je pas, de ce point de vue, un esprit innovateur ou une ouverture suffisante. En tout cas, ce qu'on avait indiqué, rentre, je crois, dans les fonctions du Gouvernement qui peut tenir compte des changements qui interviennent, année par année, et donc fixer au 30 septembre les conditions qui se rapportent à l'année suivante.
Le problème des gratuités, je crois que monsieur Viérin est le premier à le connaître, c'est un problème qui ne peut être défini d'emblée par une loi, sauf toutes les fois qu'il y a une association nouvelle qui se constitue il faut revenir au Conseil pour modifier les dispositions. Je crois que même dans les lignes et dans les principes directeurs de toute réforme de l'Administration régionale on essaye, de plus en plus, de partager celles qui sont les fonctions d'une assemblée et qui devraient se rapporter aux principes généraux d'organisation et, donc, dans le cadre et dans le secteur des réglementations générales, par rapport à certains problèmes qui sont confiés à l'Exécutif. Il s'agit là, je crois, d'une tâche spécifique qui revient de plein droit à l'Exécutif; ce sont là les raisons pour lesquelles, à l'article 6, on donne ou on confie ce pouvoir au Gouvernement.
Sur le problème de la vente au public, je sais que l'on pourrait choisir d'autres modalités. Si nous nous rapportons à d'autres régions, je crois que le Piémont suit une modalité semblable à celle qu'aujourd'hui nous proposons; la Région Lombardie suit une autre procédure, mais je crois qu'il était important pour nous d'affirmer tout d'abord un principe: à savoir, celui de la vente au public de ce Bulletin et je crois qu'il est nécessaire, pour autant, de le faire avec une certaine gradualité. Confier le tout par un appel d'offre à une même entreprise je crois que tout au début, sans avoir la possibilité d'une période de vérification, pourrait créer certains problèmes et certaines entraves. A cet effet il y aura appel d'offre quant à l'impression de ce Bulletin, il y aura la possibilité de se conventionner avec une ou plusieurs librairies de façon que le public, les usagers, puissent trouver le Bulletin également dans ces librairies et donc l'acheter. Je crois que, aujourd'hui, il est également important de soutenir encore la diffusion et l'impression de cet instrument par une réglementation fixée par les soins de l'Administration régionale.
Pour ce qui est, par contre, du montant, il est vrai qu'on n'a pas indiqué le montant précis, mais l'article 10 renvoi pour ce qui est de la dépense à la somme prévue inscrite au budget de l'année 1994. Même si nous considérons le budget triénnal pour les années 1995 et 1996, le chapitre 20475 du budget de la Région prévoit une dépense, si nous voulons nous rapporter à deux années - l'année 1994 et l'année 1995 - de 700 millions en 1994 et 710 millions en 1995.
Pour conclure, je crois qu'avec ces nouvelles modalités nous aurons la possibilité de vérifier quel sera leur impact et, le cas échéant, nous serons successivement à même, au-delà des suggestions et des convictions que nous avons aujourd'hui quant à la portée et à l'applicabilité de ce mot magique, qui est devenu aujourd'hui le mot "privatisation", de disposer d'éléments concrets pour revenir sur ce problème et vérifier si le procédé que nous avons proposé est le meilleur ou si l'on peut imaginer d'autres procédés.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato: articolo 1. La parola al Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - Per fare una dichiarazione di voto in merito a tutto l'articolato.
Potrei accettare il discorso del periodo di prova al quale faceva riferimento il Presidente della Giunta, ma ribadisco che quest'appalto è già stato affidato per 5 anni. Potrei accettare questa cosa se l'appalto fosse stato affidato per un tempo molto più limitato, invece è per 5 anni, a partire dal 1994; quindi, scadrà nell'anno 2000 e, pertanto, avremo 5 anni di prova. Io ritengo che, a questo punto, 5 anni di prova non mi paiono una scelta sensata o consona alla situazione.
Seguire altre regioni: molte volte quando in questo Consiglio si chiede di seguire altre regioni per atti che sono già stati intrapresi; si dice che noi siamo "un'altra regione" e che non per forza dobbiamo seguire le altre. Comunque io voglio ribadire che questa gestione, eventualmente più indirizzata verso l'affidamento ad un privato, sicuramente avrebbe dato minor spesa all'Amministrazione regionale e una maggior diffusione sul territorio perché il privato sarebbe obbligato a prodigarsi per far sì che questo Bollettino sia presente in più luoghi possibili poiché avrebbe un introito maggiore. É per questo che noi ci asterremo dal votare questa legge.
Presidente - Se nessun altro chiede la parola, possiamo passare alla votazione dell'articolo 1.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3, con l'emendamento proposto dalla I Commissione, di cui do lettura:
Emendamento - Il comma 5 dell'articolo 3 è così sostituito: "L'ufficio del Bollettino ufficiale non può apportare modifiche ai testi pervenutigli come previsto dal comma 3 e provvede a segnalare gli errori eventualmente rilevati all'ufficio o al servizio competente che, a sua volta, predispone gli atti necessari per la pubblicazione di un sollecito avviso di rettifica".
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3 - (Cadenza di pubblicazione, bilinguismo e regolamentazione della pubblicazione. Pubblicazione per estratto.)
1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e lingua francese in ossequio al disposto dell'articolo 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
2. Il testo che costituisce la redazione ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua l'atto stesso è stato predisposto ed approvato.
3. L'invio degli atti al Centro direzionale per gli affari legislativi avviene a cura degli uffici o servizi interessati tramite lettera di accompagnamento contenente la richiesta di pubblicazione con l'indicazione della normativa sulla cui base la pubblicazione deve essere effettuata e corredata di due copie conformi all'originale dell'atto stesso.
La conformità delle copie all'originale è attestata dall'ufficio o servizio mittente tramite l'apposizione di un timbro recante la dicitura "copia conforme all'originale" con la sottoscrizione del funzionario responsabile.
4. É fatto divieto di pubblicare per estratto, cioè privi della parte narrativa e con la parte dispositiva per intero, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, ed ogni altro atto che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della legge 241/1990, della legge regionale 59/1991 e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione per estratto, l'atto deve pervenire già predisposto in tale forma a cura dell'ufficio o servizio competente e corredato di una copia dell'atto stesso nel testo integrale.
5. L'ufficio del Bollettino ufficiale non può apportare modifiche ai testi pervenutigli come previsto dal comma 3 e provvede a segnalare gli errori eventualmente rilevati all'ufficio o al servizio competente che, a sua volta, predispone gli atti necessari per la pubblicazione di un sollecito avviso di rettifica.
6. Qualora i termini di cui all'articolo 4 lo consentano, può essere disposto il rinvio della pubblicazione dell'atto errato in attesa che dal competente ufficio o servizio pervenga il testo corretto dell'atto stesso.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6 con l'emendamento presentato dal Consigliere Agnesod, di cui do lettura:
Emendamento - Si propone di sostituire le parole iniziali: "la Giunta regionale provvede ogni quinquennio,..." con le seguenti: "la Giunta regionale provvede ogni triennio,...".
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo così emendato:
Articolo 6 - (Stampa e distribuzione)
1. La Giunta regionale provvede, ogni triennio, ad assegnare la stampa del Bollettino ufficiale, tramite apposita gara, ad una tipografia con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni.
2. Le imprese interessate, al fine di partecipare alla gara di cui al comma 1, devono essere in grado di garantire un costante, rapido ed efficiente collegamento col Centro direzionale per gli affari legislativi; la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, nel capitolato d'oneri, le condizioni necessarie per il raggiungimento di detto fine.
3. La stampa del Bollettino ufficiale avviene utilizzando carta riciclata al cento per cento, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Utilizzo di carta riciclata).
4. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con proprio provvedimento, l'impostazione e la veste grafica del Bollettino ufficiale.
5. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, semestralmente rinnovabile, i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato ad ognuno dei destinatari nonché le eventuali condizioni alle quali è sottoposta l'attribuzione gratuita del Bollettino ufficiale.
6. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento, da rinnovare annualmente e da adottarsi entro il 30 settembre, i prezzi e le condizioni di abbonamento, nonché le modalità per le inserzioni ed i relativi prezzi.
7. La Giunta regionale é, altresì, autorizzata a stipulare appositi contratti con una o più librerie della regione per la vendita al pubblico di copie del Bollettino ufficiale, i cui fascicoli residui sono, mensilmente, restituiti al Centro direzionale per gli affari legislativi; i contratti suddetti devono contenere anche le condizioni praticate alle librerie per la vendita del Bollettino ufficiale.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10. Per questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della I Commissione, di cui do lettura:
Emendamento - Al primo comma dell'articolo 10 le parole "anno 1993" sono sostituite con le parole "anno 1994".
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10 - (Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti iscritti al capitolo 20475 (Spese editoriali e stampa del Bollettino ufficiale della Regione) del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sul corrispondente capitolo dei futuri esercizi.
2. Alla determinazione annua degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Presidente - Qualcuno chiede la parola per delle dichiarazioni di voto? Se nessuno chiede la parola, possiamo passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Prima di passare all'oggetto successivo volevo informare il Consiglio regionale che sono state presentate due risoluzioni e un ordine del giorno. L'ordine del giorno riguarda la Jugoslavia, una risoluzione è relativa all'accordo Regione-Ilva e Marzorati e una seconda risoluzione, presentata dai tre Consiglieri della Lega, è sulla "Nuova Rock" di Saint-Vincent. Sia l'ordine del giorno sia le risoluzione vengono distribuiti per essere poi messi in votazione per l'iscrizione all'ordine del giorno.
