Oggetto del Consiglio n. 450 del 26 gennaio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 450/X - Proposta di modificazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.
Articolo 1 - 1. Al termine del comma 2 dell'articolo 28 sono aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 37."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
"2 bis. Trascorsi novanta giorni dal rinvio di un argomento dal Consiglio in Commissione, è concessa al proponente la facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento stesso all'ordine del giorno di un'adunanza consiliare."
Articolo 2 - 1. Al comma 3 dell'articolo 35 l'inciso "ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68" è sostituito con "ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90".
Articolo 3 - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"7. Gli atti notificati alla Commissione della CEE, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE, non possono essere iscritti all'ordine del giorno prima dell'acquisizione del parere dell'organo comunitario."
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"8. Non possono inoltre essere iscritte all'ordine del giorno proposte di atti amministrativi, fatta eccezione per gli atti di nomina che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione."
Articolo 4 - 1. Il comma 2 dell'articolo 41 è così sostituito:
"2. Su proposta di un Consigliere o di un Assessore, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese."
Articolo 5 - 1. Il comma 3 dell'articolo 62 è così sostituito:
"3. Terminata la discussione generale si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento, sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi, nonché sugli eventuali emendamenti. In questi casi la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti."
Articolo 6 - 1. Dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:
"Articolo 69 bis
(Atti notificati alla Commissione della CEE)
1. Qualora in sede di approvazione di un atto siano apportate delle modificazioni al testo notificato alla Commissione della CEE ai sensi dell' articolo 93.3 del Trattato, il Consiglio decide se, in conseguenza delle modificazioni, si debba procedere ad una nuova notifica.
2. In caso affermativo il Presidente del Consiglio provvede alla notifica sospendendo la votazione finale dell'atto sino all'acquisizione del nuovo parere."
Articolo 7 - 1. Il comma 2 dell'articolo 70 è così sostituito:
"2 Per il riesame in Consiglio delle leggi rinviate vengono posti in votazione solamente gli articoli modificati e la legge nel suo complesso."
Articolo 8 - 1. Il comma 2 dell'articolo 71 è cosi sostituito:
"2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione. Tale richiesta non è ammessa per le questioni procedurali."
Articolo 9 - 1. Il comma l dell'articolo 76 è così sostituito:
"1. Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale."
Articolo 10 - 1. Il comma 2 dell'articolo 104 è così sostituito:
"2. Dopo due rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno."
Articolo 11 - 1. Dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:
- "Articolo 117 bis
- (Decadenza dalle cariche)
1. I Consiglieri e gli Assessori regionali sospesi dalla carica ai sensi di legge decadono automaticamente dalle cariche di Presidente della Giunta, Assessore, Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio e delle Commissioni consiliari e da componenti delle Commissioni consiliari e di tutti gli altri organi collegiali di nomina consiliare."
- REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
- Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil
Article 1er - 1. A la fin du 2e alinéa de l'article 28 sont ajoutés les mots suivants: "sans préjudice des dispositions du 7e alinéa de l'articolo 37".
2. Après le 2e alinéa de l'article 28, il est inséré l'alinéa suivant:
"2 bis. Quatre?vingt?dix jours après le renvoi d'un sujet à la Commission par le Conseil, le rapporteur a la faculté de demander au Président du Conseil l'inscription de l'objet à l'ordre du jour d'une séance du Conseil".
Article 2 - 1. Au 3e alinéa de l'article 35, les mots "aux termes de l'article 86 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979" sont remplacés par "aux termes de l'article 87 de la loi régionale n° 90 du 7 décembre 1989".
Article 3 - 1. Après le 6e alinéa de l'article 37 il est ajouté l'alinéa suivant:
"7. Les actes notifiés à la Commission de la CEE, aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du Traitée CEE, ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour avant que l'avis de l'organe communautaire ne soit acquis".
2. Après le 7e alinéa de l'article 37, est ajouté l'alinéa suivant:
"8. Ne peuvent en outre être inscrites à l'ordre du jour des propositions d'actes administratifs ? à l'exception des actes de nomination ? reproduisant essentiellement le contenu de propositions antérieurement rejetées par le Conseil, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet".
Article 4 - 1. Le 2e alinéa de l'article 41 est remplacé comme suit:
"2. Sur proposition d'un Conseiller ou d'un Assesseur, le Conseil peut décider que la discussion ait lieu en inversant l'ordre du jour, après avoir écouté un Conseiller pour et un Conseiller contre, en leur accordant un temps de parole maximum de dix minutes chacun. Le Conseil décide, si nécessaire au scrutin public".
Article 5 - 1. Le 3e alinéa de l'article 62 est remplacé comme suit:
"3. Lorsque la discussion générale est terminée, il est procédé à la discussion article par article des projets de loi ou de règlement, des dispositions particulières des mesures administratives, ainsi que des amendements éventuels. Dans ces cas, les temps de parole ne peuvent excéder dix minutes".
Article 6 - 1. Après l'article 69, il est inséré l'article suivant:
"Article 69 bis
(Actes notifiés à la Commission de la CEE)
l. Au cas où, lors de l'approbation d'un acte, des modifications seraient apportées au texte notifié à la Commission de la CEE, au sens de l'article 93.3 du Traité, le Conseil décide si par suite des modifications il y a lieu de procéder à une nouvelle notification.
2. Dans l'affirmative, le Président du Conseil pourvoit à la notification et suspend le vote final de l'acte jusqu à l'acquisition du nouvel avis".
Article 7 - 1. Le 2e alinéa de l'article 70 est remplacé comme suit:
"2. Pour le réexamen au Conseil des lois renvoyées, seuls les articles modifiés et la loi dans son ensemble sont mis aux voix."
Article 8 - 1. Le 2e alinéa de l'article 71, est remplacé comme suit:
"2. La demande de vote au scrutin secret prévaut sur toute demande d'un autre type de votation. Ladite demande n'est pas admise pour les questions de procédure."
Article 9 - 1. Le 1er alinéa de l'article 76, est remplacé comme suit:
"1. Les délibérations du Conseil de la Vallée ne sont pas valables si la majorité des membres du Conseil n'est pas présente et si elles ne sont pas adoptées à la majorité des présents, sauf si une majorité spéciale est requise".
Article 10 - 1. Le 2e alinéa de l'article 104, est remplacé comme suit:
"2. Après deux renvois, les motions ont la priorité dans l'ordre du jour".
Article 11 - l. Après l'article 117 est inséré l'article suivant:
"Article 117 bis)
(Déchéance)
"1. Les Conseillers et les Assesseurs régionaux suspendus aux termes de la loi sont automatiquement déchus des charges de Président du Gouvernement régional, Assesseur, Président, Vice?Président, Secrétaire du Conseil et des Commissions du Conseil ainsi que de tous les autres organes collégiaux nommés par le Conseil".
Presidente - Le modificazioni del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale sono state esaminate e discusse nella riunione della Commissione del regolamento.
La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Sull'articolo 3 ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - L'articolo 3 recita: "7. Gli atti notificati alla Commissione della CEE, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE, non possono essere iscritti all'ordine del giorno prima dell'acquisizione del parere dell'organo comunitario."
Parrebbe che questo parere possa considerarsi acquisito nel caso in cui la Commissione non abbia fornito risposta nel termine previsto dei 60 giorni, prevedendo quindi un meccanismo di silenzio-assenso.
Vorrei un chiarimento dalla Presidenza per verificare se questo è sottinteso nell'articolo così formulato, oppure se non è il caso di prevederlo esplicitamente.
Presidente - Poiché il Trattato di Roma non lo prevede, evidentemente non poteva essere messo per iscritto. In commissione lo abbiamo esaminato, è dato per sottinteso così come almeno ne abbiamo discusso in commissione.
Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Con lo stesso risultato diamo per approvato il testo in lingua francese.
Pongo in votazione la proposta di regolamento nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
