Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 401 del 22 dicembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 401/X - Sostituzione di membri effettivi e supplenti della Com­missione e Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) - Il y a des propositions qui arrivent du Bureau électoral: pour la Commission électorale d'Aoste M. Mortara Enrico; pour la Sous-commission électorale d'Aoste M. Girotto Emilio comme membre effectif, Giovannini Romano et Vuillermoz Pierangelo comme membres suppléants de la même Sous-commission.

Presidente - Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 24

Astenuti: 2 (Bavastro e Tibaldi)

Schede valide: 24

Schede bianche: 1

Hanno riportato voti:

a) Per la Commissione elettorale circondariale di Aosta:

Effettivo

- Mortara Enrico: 23

b) Per la Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta:

Effettivo: - Supplenti:

- Girotto Emilio: 23 - ? Giovannini Romano: 23

? Vuillermoz Pierangelo: 21

Deliberazione - Il Consiglio

Premesso che con provvedimento n. 32/X in data 13 luglio 1993 il Consiglio regionale ha provveduto agli adempimenti per la costituzione della Commissione e la Sottocommissione elettora­le circondariale, designando le seguenti persone:

a) per la Commissione elettorale circondariale di Aosta:

? membri effettivi: Maggioni Gianni, Rivolin Giuseppe e Rosset Adolfo Aldo;

? membri supplenti: Lillaz Marco, Millet Roberto e Quarello Angelo;

b) per la Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta:

? membri effettivi: Challancin Carlo, Nicco Roberto e Pinet Amato;

? membri supplenti: Giai Roberto, Mello?Sartor Luigi e Uglione Alfredo;

Considerato, che il Presidente della Corte d'Appello di Torino con proprio decreto in data 4 dicembre 1993 ha annullato la nomina delle sottoelencate persone a membro effettivo o sup­plente della Commissione e della Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, per il motivo a fianco di ciascuna indica­to:

Commissione elettorale circondariale di Aosta

Rivolin Giuseppe: membro effettivo ? perché dipendente dell'Amministrazione regionale (articolo 22, 2° e penultimo comma co. del T.U. delle leggi, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223)

Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta

Challancin Carlo: membro effettivo ? perché assessore del Co­mune di Verrès;

Mello?Sartor Luigi: membro supplente ? perché assessore del Comune di Verrès;

Considerato, inoltre, che il Presidente della Corte d'Appello di Torino con proprio decreto in data 4 dicembre 1993 ha accettato le dimissioni dall'incarico di membro supplente della Sotto­commissione elettorale circondariale di Aosta, presentate dal sig. Uglione Alfredo;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei succitati decreti emessi dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, procede­re alle sostituzioni del caso.

Tenuto presente che per la designazione da parte del Consiglio regionale dei nominativi da proporre per la nomina al Presi­dente della Corte d'Appello di Torino, devesi tener presente che l'articolo 22 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, parzialmente mo­dificato dall'articolo 3 della citata legge 30 giugno 1989, n. 244, dispone quanto segue in merito alla costituzione delle Com­missioni elettorali circondariali:

"I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provin­ciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del Circondario estranei all'Amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivi­tà di servizio.

...Omissis...

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni Consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre".

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente delibe­razione;

Richiamato il T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

La legge 30 giugno 1989, n. 244;

Delibera

1) di designare in seno alla Commissione elettorale circondaria­le di Aosta, quale membro effettivo in sostituzione del sig. Ri­volin Giuseppe il sig. Mortara Enrico;

? in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale di Ao­sta, quale membro effettivo in sostituzione del sig. Challancin Carlo il sig. Girotto Emilio e quali membri supplenti in sosti­tuzione dei Signori Mello?Sartor Luigi e Uglione Alfredo i Si­gnori Giovannini Romano e Vuillermoz Pierangelo;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479 e di da­rne esecuzione.