Oggetto del Consiglio n. 397 del 22 dicembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 397/X - DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE PER LA NOMINA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETĄ R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A..

Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 33 dell'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri PERRIN Giuseppe Cesare, COLLE' e LANIECE.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 2 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societą, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- l'articolo 8 della Convenzione rep. n. 6993 stipulata tra la Regione e l'I.T.A.L.S.T.A.T. in data 30 gennaio 1985 stabilisce che alla Regione spetta la designazione di due amministratori in seno al Consiglio di amministrazione della Societą R.A.V - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.;

- il summenzionato Consiglio di amministrazione scadrą il 31 dicembre 1993 per compiuto triennio di carica;

Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 24 agosto 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel secondo semestre dell'anno 1993, nella riunione del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione di due rappresentanti della Regione per la nomina in seno al Consiglio di amministrazione della Societą R.A.V. S.p.A. per il triennio 1994/1996 che scadrą il 31 dicembre 1996;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Richiamata la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario BAVASTRO e degli scrutatori Consiglieri BORRE, FLORIO e LANIECE, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: trenta;

- Consiglieri votanti: ventitrč;

- Astenuti: sette, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, FLORIO, LINTY, RICCARAND, SQUARZINO e TIBALDI;

- Schede valide: ventitrč;

Hanno riportato voti:

- Demarie Ernesto: ventitrč;

- Comé Dario: tredici;

- Chabod Guido: dieci;

In base all'esito della votazione, il Presidente STEVENIN, propone di procedere ad una seconda votazione, a maggioranza relativa, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento interno del Consiglio, per la designazione del secondo rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della R.A.V.

Procedutosi alla seconda votazione, a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario AGNESOD e degli scrutatori Consiglieri BORRE, FLORIO e LINTY, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: trenta;

- Consiglieri votanti: ventitrč;

- Astenuti: sette, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, FLORIO, LINTY, RICCARAND, SQUARZINO e TIBALDI;

- Schede valide: ventitrč;

Hanno riportato voti:

- Comé Dario: quattordici;

- Chabod Guido: nove;

DELIBERA

1) di designare quali rappresentanti della Regione per la nomina in seno al Consiglio di amministrazione della Societą R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A., per il triennio 1994/1996 che scadrą il 31 dicembre 1996, i Signori Demarie Ernesto, residente in Saint-Vincent, Via Cesare Battisti n. 13 e Comé Dario, residente in Charvensod, Fraz. Pont-Suaz n. 147.

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.

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