Oggetto del Consiglio n. 391 del 22 dicembre 1993 - Verbale
OGGETTO N. 391/X - NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETĀ IMPIANTI DI RISALITA VAL DI RHĘMES S.R.L.
Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 28 dell'ordine del giorno.
Interviene il Consigliere PERRIN Giuseppe Cesare.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 12 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societā, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;
- con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 č stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di Societā di funivie e seggiovie locali e di altre Societā aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;
- l'articolo 13 dello Statuto della Societā Impianti di Risalita Val di Rhęmes s.r.l. riconosce alla Regione la facoltā di nominare uno dei membri del Consiglio di amministrazione;
- la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle societā di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societā di trasporto a fune;
- il succitato Consiglio di amministrazione č scaduto il 30.06.1993 per compiuto triennio di carica;
Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 24 agosto 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel secondo semestre dell'anno 1993, nella riunione del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della summenzionata societā per il triennio 1993/1996 che scadrā il 30 giugno 1996;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitā della presente deliberazione;
Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12 e 24 agosto 1992, n. 50;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario AGNESOD e degli scrutatori Consiglieri BORRE, FLORIO e LINTY, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: ventinove;
- Consiglieri votanti: ventidue;
- Astenuti: sette, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, FLORIO, LINTY, RICCARAND, SQUARZINO e TIBALDI;
- Schede valide: ventidue
- Schede bianche: una.
Hanno riportato voti:
- Petit Renato: ventuno
DELIBERA
1) di nominare quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Societā Impianti di Risalita Val di Rhęmes s.r.l., per il triennio 1993/1996 che scadrā il 30.06.1996, il Sig. Petit Renato, residente in Rhęmes SaintGeorges, fraz. Sarral;
2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.
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